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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/06/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 950 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
Fiordelisa Leone, presso il cui studio in Siano (SA), piazza Municipio, 7, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 7/03/2025 l'istante indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 4032/24) e chiedendo al Tribunale, previo rinnovo della CTU, di accertare e dichiarare il suo stato di invalidità al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento e di confermare il riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, co. 3, l. 104/92, e per l'effetto di condannare l'ente convenuto al pagamento dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data eventualmente stabilita in corso causa, oltre arretrati e accessori;
con vittoria delle spese del giudizio, da distrarsi.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In sede di ATPO, il ricorrente ha chiesto l'accertamento tecnico preventivo dei requisiti della totale inabilità con necessità di accompagnamento e della disabilità ai sensi dell'art. 3, co. 3, l.
104/92.
Il CTU nominato, espletate le necessarie indagini, ha ritenuto sussistente lo stato di handicap grave a far data dalla domanda amministrativa del 13/03/2024, mentre non ha riconosciuto i requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento.
1 Il ricorrente contesta le conclusioni rassegnate soltanto per quanto riguarda l'accompagnamento, chiedendone invece la conferma rispetto all'handicap. Nell'ambito del procedimento delineato dall'art. 445 bis c.p.c., qualora una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio;
ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione alle conclusioni del perito. Si apre così una nuova fase contenziosa, ancora limitata alla discussione sulla invalidità, in cui si rimettono quindi in discussione le conclusioni a cui il CTU era pervenuto nella fase anteriore e il giudice può disporre ulteriori accertamenti, nonché apprezzare direttamente anche le questioni sanitarie, secondo il ruolo classico di peritus peritorum. Tale fase è, peraltro, circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Sentt. nn. 6084 e 6085 del 17/03/2014; Sez.
L, Sentenza n. 9755 del 08/04/2019).
Ebbene, i requisiti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento sono individuati dall'art. 1 della l. 18/1980 nella condizione che l'interessato non sia in grado di compiere gli atti della vita quotidiana senza assistenza continua, o che si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Il CTU, visitato l'istante il 3/12/2024, ha posto una diagnosi di “Cardiopatia ipertensiva in paziente con anamnesi di intervento di rivascolarizzazione percutanea di coronarica post infartuale e di applicazione di pace maker per disturbi del ritmo cardiaco, diabete mellito in trattamento insulinico con complicanze neuropatiche e renali (insufficienza renale),anamnesi di prostatectomia per ipertrofia prostatica, obesità, artrosi della colonna”, e ha concluso per l'assenza dei requisiti per l'indennità di accompagnamento. In proposito, l'ausiliare ha dato atto di avere riscontrato, all'esame obiettivo, “Deambulazione e passaggi posturali possibili in autonomia. Limitata la flesso estensione del tratto lombo sacrale della colonna per patologia artrosica e discale. … Paziente abbastanza orientato nel tempo e nello spazio, collaborante e disponibile al colloquio”, e ha evidenziato, sul piano medico-legale, che
“Le patologie di cui il signor è affetto lo rendono sicuramente invalido al 100%, tuttavia Pt_1 sembra ancora godere di una discreta autonomia nella gestione delle minime, principali attività della vita quotidiana come curare la igiene personale, vestirsi, deambulare senza particolari difficoltà e senza l'aiuto di terze persone”.
Le conclusioni raggiunte dal CTU sono sorrette da una logica e puntuale motivazione, fondata sull'esame obiettivo e sulla documentazione medica esibita.
Esse sono, peraltro, coerenti con il costante insegnamento della S.C., secondo il quale, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980 richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà
(ma senza impossibilità) (Cass. Sez. L, Sentenza n. 15882 del 28/07/2015; Sez.
6 - L, Ordinanza
n. 6091 del 17/03/2014; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26092 del 23/12/2010).
Si tratta, chiaramente, di situazioni che prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, quale, ad esempio, il portarsi fuori della propria abitazione, 2 ovvero la necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, pur dovendosi intendere in senso relativo la nozione di “continuità” della necessità dell'assistenza (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7273 del 30/03/2011, Sez.
L, Sentenza n. 12521 del 28/05/2009). Infatti, come ha avuto modo di chiarire la S.C., “La situazione di non autosufficienza, che è alla base del diritto in esame è caratterizzata, dalla permanenza (la natura "permanente" dell'aiuto fornito dall'accompagnatore, la natura "quotidiana" degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere autonomamente, la natura "continua" del bisogno di assistenza: art. 1 secondo comma lettera "b" della legge 21 novembre 1988 n. 508). In questo quadro, la quotidianità è la cadenza che l'atto assume, per la propria natura, in quanto (pur eventualmente di breve durata) parte necessaria della vita quotidiana. E la continuità, che è della cadenza quotidiana degli atti, determina (quale propria risonanza) la permanenza del bisogno.
Questa permanenza, inscritta nella lettera della norma, è la stessa ragione del diritto. Da ciò discende che, nell'ambito degli atti che il soggetto non sia in grado di compiere, anche un'ampia pluralità di atti, se privi di cadenza quotidiana, non determinano la non autosufficienza prevista dalla norma. E, simmetricamente, anche un solo atto, che abbia cadenza quotidiana, determina la non autosufficienza. La valutazione della cadenza quotidiana dell'atto (e pertanto della sua idoneità a determinare la non autosufficienza) è apprezzamento di fatto, che, ove sia privo di vizi logici e giuridici, è estraneo allo spazio del giudizio di legittimità” (così Cass. Sez. L, Sentenza n.
13362 del 11/09/2003).
Ancora, si è rimarcato che il difetto di autosufficienza capace di giustificare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento può ricorrere anche senza che si sia in presenza di una totale ed oggettiva impossibilità di movimento;
occorre, tuttavia, che “la deambulazione del soggetto si presenti particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo) ed inoltre fonte di grave pericolo in ragione di una incombente e concreta possibilità di cadute, tanto da tradursi di fatto in una incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita e da rendere, conseguentemente, necessario il permanente aiuto di un accompagnatore” (cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 20819 del 20/08/2018;
Sez. L, Sentenza n. 3228 del 03/04/1999).
Nella fattispecie, nulla di ciò è stato accertato dal CTU o emerge dalla documentazione agli atti.
Né, d'altra parte, il ricorrente ha sollevato specifiche contestazioni in relazione alla perizia, evidenziando errori od omissioni diagnostiche o lacune motivazionali, ma si è limitato a una generica censura, lamentando che il CTU abbia espletato l'incarico in modo approssimativo e non esauriente, non tenendo nel giusto conto il quadro clinico complessivo e tutte le varie patologie di cui soffre, che lo rendono bisognevole dell'aiuto di altre persone.
Giova a questo punto rammentare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del CTU hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, neppure nel caso in cui egli possegga determinate cognizioni in materia, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non 3 potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal cd. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità,
e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. Sez. 6,
Ordinanza n. 22707 del 08/11/2010; Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Per tali ragioni le contestazioni che – come quelle sollevate nel caso di specie – si sostanziano in un mero dissenso diagnostico non possono trovare accoglimento, non ravvisandosi nella consulenza vizi logici o carenze sul piano motivazionale e non emergendo dalla documentazione agli atti dati tali da farne ritenere incongrue le conclusioni. E ciò vale anche per quanto riguarda la documentazione più recente prodotta in fase di opposizione, costituita peraltro da un'unica relazione rilasciata da un ortopedico, non supportata da alcun nuovo esame o referto specialistico, dai contenuti essenzialmente valutativi e nettamente contrastanti con quanto osservato dal CTU.
Non vi è, infine, contraddizione fra il rigetto della richiesta relativa all'accompagnamento e il riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità. Le finalità e i presupposti dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, l. 18/1980 e dello stato di handicap di cui all'art. 3, l. 104/92 sono, infatti, differenti. Nel riconoscimento dello stato di handicap viene in rilievo una complessiva difficoltà d'inserimento sociale conseguente alla patologia o menomazione riscontrata. Pertanto, la riduzione dell'autonomia personale considerata dal comma 3 dell'art. 3 può riguardare, in una valutazione globale, tanto la sfera strettamente individuale quanto quella sociale. I requisiti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento sono invece, come dianzi evidenziato, molto più restrittivi, richiedendosi una permanente incapacità di deambulare o di attendere agli atti quotidiani della vita.
La domanda relativa all'accompagnamento va, conseguentemente, respinta per difetto del requisito sanitario, mentre va confermato lo stato di disabilità ai sensi dell'art. 3, co. 3, l. 104/92
a decorrere dalla domanda amministrativa (13/03/2024).
Ricorrono giusti motivi, stante il rigetto dell'unico motivo di opposizione, per compensare per metà le spese di lite dell'intero procedimento, liquidate in complessivi € 1.170,00 per la fase di ATP ed € 2.697,00 per la fase di merito, corrispondenti alla misura minima per lo scaglione di valore da € 5.200 a € 26.000, stante l'assenza di questioni complesse di fatto e/o di diritto (cfr.
Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 22149 del 4/09/2019); la residua metà segue la soccombenza dell' . CP_1
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza del requisito sanitario per lo stato di disabilità ai sensi dell'art. 3, co. 3, l. 104/92 in capo a nato a [...] Parte_1
Annunziata il 27/04/1942, a decorrere dalla domanda amministrativa del 13/03/2024;
4 2) compensa le spese di lite in ragione della metà e condanna l' al pagamento della residua CP_1 metà, che liquida in complessivi € 1.933,50 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Leone;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Benevento, 25 giugno 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 950 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
Fiordelisa Leone, presso il cui studio in Siano (SA), piazza Municipio, 7, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 7/03/2025 l'istante indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 4032/24) e chiedendo al Tribunale, previo rinnovo della CTU, di accertare e dichiarare il suo stato di invalidità al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento e di confermare il riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, co. 3, l. 104/92, e per l'effetto di condannare l'ente convenuto al pagamento dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data eventualmente stabilita in corso causa, oltre arretrati e accessori;
con vittoria delle spese del giudizio, da distrarsi.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In sede di ATPO, il ricorrente ha chiesto l'accertamento tecnico preventivo dei requisiti della totale inabilità con necessità di accompagnamento e della disabilità ai sensi dell'art. 3, co. 3, l.
104/92.
Il CTU nominato, espletate le necessarie indagini, ha ritenuto sussistente lo stato di handicap grave a far data dalla domanda amministrativa del 13/03/2024, mentre non ha riconosciuto i requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento.
1 Il ricorrente contesta le conclusioni rassegnate soltanto per quanto riguarda l'accompagnamento, chiedendone invece la conferma rispetto all'handicap. Nell'ambito del procedimento delineato dall'art. 445 bis c.p.c., qualora una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio;
ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione alle conclusioni del perito. Si apre così una nuova fase contenziosa, ancora limitata alla discussione sulla invalidità, in cui si rimettono quindi in discussione le conclusioni a cui il CTU era pervenuto nella fase anteriore e il giudice può disporre ulteriori accertamenti, nonché apprezzare direttamente anche le questioni sanitarie, secondo il ruolo classico di peritus peritorum. Tale fase è, peraltro, circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Sentt. nn. 6084 e 6085 del 17/03/2014; Sez.
L, Sentenza n. 9755 del 08/04/2019).
Ebbene, i requisiti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento sono individuati dall'art. 1 della l. 18/1980 nella condizione che l'interessato non sia in grado di compiere gli atti della vita quotidiana senza assistenza continua, o che si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Il CTU, visitato l'istante il 3/12/2024, ha posto una diagnosi di “Cardiopatia ipertensiva in paziente con anamnesi di intervento di rivascolarizzazione percutanea di coronarica post infartuale e di applicazione di pace maker per disturbi del ritmo cardiaco, diabete mellito in trattamento insulinico con complicanze neuropatiche e renali (insufficienza renale),anamnesi di prostatectomia per ipertrofia prostatica, obesità, artrosi della colonna”, e ha concluso per l'assenza dei requisiti per l'indennità di accompagnamento. In proposito, l'ausiliare ha dato atto di avere riscontrato, all'esame obiettivo, “Deambulazione e passaggi posturali possibili in autonomia. Limitata la flesso estensione del tratto lombo sacrale della colonna per patologia artrosica e discale. … Paziente abbastanza orientato nel tempo e nello spazio, collaborante e disponibile al colloquio”, e ha evidenziato, sul piano medico-legale, che
“Le patologie di cui il signor è affetto lo rendono sicuramente invalido al 100%, tuttavia Pt_1 sembra ancora godere di una discreta autonomia nella gestione delle minime, principali attività della vita quotidiana come curare la igiene personale, vestirsi, deambulare senza particolari difficoltà e senza l'aiuto di terze persone”.
Le conclusioni raggiunte dal CTU sono sorrette da una logica e puntuale motivazione, fondata sull'esame obiettivo e sulla documentazione medica esibita.
Esse sono, peraltro, coerenti con il costante insegnamento della S.C., secondo il quale, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980 richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà
(ma senza impossibilità) (Cass. Sez. L, Sentenza n. 15882 del 28/07/2015; Sez.
6 - L, Ordinanza
n. 6091 del 17/03/2014; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26092 del 23/12/2010).
Si tratta, chiaramente, di situazioni che prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, quale, ad esempio, il portarsi fuori della propria abitazione, 2 ovvero la necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, pur dovendosi intendere in senso relativo la nozione di “continuità” della necessità dell'assistenza (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7273 del 30/03/2011, Sez.
L, Sentenza n. 12521 del 28/05/2009). Infatti, come ha avuto modo di chiarire la S.C., “La situazione di non autosufficienza, che è alla base del diritto in esame è caratterizzata, dalla permanenza (la natura "permanente" dell'aiuto fornito dall'accompagnatore, la natura "quotidiana" degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere autonomamente, la natura "continua" del bisogno di assistenza: art. 1 secondo comma lettera "b" della legge 21 novembre 1988 n. 508). In questo quadro, la quotidianità è la cadenza che l'atto assume, per la propria natura, in quanto (pur eventualmente di breve durata) parte necessaria della vita quotidiana. E la continuità, che è della cadenza quotidiana degli atti, determina (quale propria risonanza) la permanenza del bisogno.
Questa permanenza, inscritta nella lettera della norma, è la stessa ragione del diritto. Da ciò discende che, nell'ambito degli atti che il soggetto non sia in grado di compiere, anche un'ampia pluralità di atti, se privi di cadenza quotidiana, non determinano la non autosufficienza prevista dalla norma. E, simmetricamente, anche un solo atto, che abbia cadenza quotidiana, determina la non autosufficienza. La valutazione della cadenza quotidiana dell'atto (e pertanto della sua idoneità a determinare la non autosufficienza) è apprezzamento di fatto, che, ove sia privo di vizi logici e giuridici, è estraneo allo spazio del giudizio di legittimità” (così Cass. Sez. L, Sentenza n.
13362 del 11/09/2003).
Ancora, si è rimarcato che il difetto di autosufficienza capace di giustificare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento può ricorrere anche senza che si sia in presenza di una totale ed oggettiva impossibilità di movimento;
occorre, tuttavia, che “la deambulazione del soggetto si presenti particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo) ed inoltre fonte di grave pericolo in ragione di una incombente e concreta possibilità di cadute, tanto da tradursi di fatto in una incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita e da rendere, conseguentemente, necessario il permanente aiuto di un accompagnatore” (cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 20819 del 20/08/2018;
Sez. L, Sentenza n. 3228 del 03/04/1999).
Nella fattispecie, nulla di ciò è stato accertato dal CTU o emerge dalla documentazione agli atti.
Né, d'altra parte, il ricorrente ha sollevato specifiche contestazioni in relazione alla perizia, evidenziando errori od omissioni diagnostiche o lacune motivazionali, ma si è limitato a una generica censura, lamentando che il CTU abbia espletato l'incarico in modo approssimativo e non esauriente, non tenendo nel giusto conto il quadro clinico complessivo e tutte le varie patologie di cui soffre, che lo rendono bisognevole dell'aiuto di altre persone.
Giova a questo punto rammentare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del CTU hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, neppure nel caso in cui egli possegga determinate cognizioni in materia, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non 3 potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal cd. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità,
e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. Sez. 6,
Ordinanza n. 22707 del 08/11/2010; Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Per tali ragioni le contestazioni che – come quelle sollevate nel caso di specie – si sostanziano in un mero dissenso diagnostico non possono trovare accoglimento, non ravvisandosi nella consulenza vizi logici o carenze sul piano motivazionale e non emergendo dalla documentazione agli atti dati tali da farne ritenere incongrue le conclusioni. E ciò vale anche per quanto riguarda la documentazione più recente prodotta in fase di opposizione, costituita peraltro da un'unica relazione rilasciata da un ortopedico, non supportata da alcun nuovo esame o referto specialistico, dai contenuti essenzialmente valutativi e nettamente contrastanti con quanto osservato dal CTU.
Non vi è, infine, contraddizione fra il rigetto della richiesta relativa all'accompagnamento e il riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità. Le finalità e i presupposti dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, l. 18/1980 e dello stato di handicap di cui all'art. 3, l. 104/92 sono, infatti, differenti. Nel riconoscimento dello stato di handicap viene in rilievo una complessiva difficoltà d'inserimento sociale conseguente alla patologia o menomazione riscontrata. Pertanto, la riduzione dell'autonomia personale considerata dal comma 3 dell'art. 3 può riguardare, in una valutazione globale, tanto la sfera strettamente individuale quanto quella sociale. I requisiti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento sono invece, come dianzi evidenziato, molto più restrittivi, richiedendosi una permanente incapacità di deambulare o di attendere agli atti quotidiani della vita.
La domanda relativa all'accompagnamento va, conseguentemente, respinta per difetto del requisito sanitario, mentre va confermato lo stato di disabilità ai sensi dell'art. 3, co. 3, l. 104/92
a decorrere dalla domanda amministrativa (13/03/2024).
Ricorrono giusti motivi, stante il rigetto dell'unico motivo di opposizione, per compensare per metà le spese di lite dell'intero procedimento, liquidate in complessivi € 1.170,00 per la fase di ATP ed € 2.697,00 per la fase di merito, corrispondenti alla misura minima per lo scaglione di valore da € 5.200 a € 26.000, stante l'assenza di questioni complesse di fatto e/o di diritto (cfr.
Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 22149 del 4/09/2019); la residua metà segue la soccombenza dell' . CP_1
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza del requisito sanitario per lo stato di disabilità ai sensi dell'art. 3, co. 3, l. 104/92 in capo a nato a [...] Parte_1
Annunziata il 27/04/1942, a decorrere dalla domanda amministrativa del 13/03/2024;
4 2) compensa le spese di lite in ragione della metà e condanna l' al pagamento della residua CP_1 metà, che liquida in complessivi € 1.933,50 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Leone;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Benevento, 25 giugno 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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