Articolo 2 della Legge 29 luglio 1963, n. 1004
Articolo 1Articolo 3
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7 agosto 1963
Art. 2.
Per l'acquavite di vino prodotta, dal 15 giugno 1963 al 30 settembre 1963 e che abbia i requisiti previsti dall' articolo 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, numero 836 , e' accordato nella misura del 95 per cento un abbuono di imposta depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'articolo, 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879 , convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3 , e della riduzione d'imposta di cui al citato articolo 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836 .
L'abbuono e' accordato a condizione che l'acquavite sia depositata in magazzini fiduciari di invecchiamento dai quali potra', essere estratta, dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un terzo per ognuno dei tre anni successivi.
Entrata in vigore il 7 agosto 1963