Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/03/2024, n. 17696
CASS
Sentenza 28 marzo 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

I provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti sono ricorribili per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività della misura cautelare, ma non sono appellabili ex art. 310 cod. proc. pen., non potendo essere considerati ordinanze in materia di misure cautelari. (In motivazione, la Corte ha precisato che tali provvedimenti non introducono divieti di comunicazione, ma decidono se i divieti conseguenti all'applicazione della custodia in carcere possano, in concreto, essere rimossi).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/03/2024, n. 17696
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17696
    Data del deposito : 28 marzo 2024

    Testo completo