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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 6945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6945 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 25-9-2025, ha pronunciato, in data 06-10-2024, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4856/2025 del Ruolo Generale Previdenza
T R A nato a [...] il [...] e ivi residente, C.F. Parte_1
, rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in C.F._1 atti dagli avv.ti Raffaele Ciccarelli e dall'avv. Alessandro Di Genova ricorrente E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale in atti dall'avv. Anna di Stefano, con cui elettivamente domicilia in Napoli presso l'Ufficio Legale alla Via Alcide De Gasperi, n.55 CP_1 convenuto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 27-02-2025 l'epigrafata ricorrente ha adito il Tribunale di Napoli per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la non ripetibilità della somma di CP_
€ 3.299,14, reclamata in restituzione dall' sulla prestazione di invalidità civile n. 044- 510607863014 cat. INVCIV, per il periodo da dicembre 2023 ad agosto 2024; condannare la parte resistente al pagamento delle spese e competenze di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori.”. A sostegno della domanda ha esposto che: con comunicazione di rideterminazione della prestazione n. 044-510607863014 Cat. INVCIV, datata 12 agosto 2024, pratica indebito 19230781, l' CP_1 informava l'istante che “per effetto della mancata conferma dei requisiti sanitari in esito al verbale del 6 giugno 2024 n. domus 3930980606485 la prestazione di invalidità civile n. 044-510607863014 è stata sospesa a decorrere dal 1° gennaio 2023 in quanto la prestazione economica correlata al nuovo giudizio emesso è incompatibile con altra pensione di cui lei è titolare (…). Pertanto, da CP_ dicembre 2023 a agosto 2024 sulla prestazione n. 044-510607863014 cat. INVCIV l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di euro 3.299,14” (all. 1). B); ha esposto che in data 5/11/2024, aveva presentato ricorso in sede amministrativa al Comitato Provinciale (all. 2), che era rimasto senza riscontro e che erano ormai elassi i termini previsti per la proposizione della presente domanda. Ciò premesso, dedotte argomentazioni in diritto, ha rassegnato le conclusioni esposte. Fissata udienza di discussione al 25-09-2025, si è costituito tempestivamente l' , contestando CP_1 l'ammissibilità e il fondamento della domanda. Si costituiva l' , resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1 Preliminarmente, affermava che l'indebito in esame non veniva contestato nella sua esistenza dalla parte ricorrente, se non in modo generico. Deduceva in particolare che l'indebito per cui è causa traeva origine dalla mancata conferma dei requisiti sanitari relativi alla pensione di invalidità civile, come accertato dal verbale medico del 06.06.2024 (cfr. allegato). Tale accertamento aveva determinato la sospensione della prestazione di invalidità civile n. 044-510607863014, originariamente riconosciuta per "invalidità totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L. 118/71"; precisava che si era determinata
1 incompatibilità tra assegno ordinario di invalidità ex l.222/84, di cui l'istante era titolare e l'assegno di invalidità civile;
infatti, la pensione di inabilità civile era cumulabile con l'assegno ordinario ex L.222 /84, mentre - a seguito di revisione -la prestazione di invalidità civile non è più la pensione, ma l'assegno di invalidità civile parziale;
ciò nonostante la prestazione non riconosciuta in sede sanitaria CP_ era stata pagata dall' anche per il periodo successivo a tale visita fino ad agosto 2024, in cui non sussisteva il requisito sanitario. Affermata, in diritto, l'applicabilità del principio generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione e non rilevando nel caso di specie il riferimento alla mancanza di dolo ed alla buona fede dell'accipiens, ai fini di escludere la ripetibilità dell'indebito, e richiamando giurisprudenza di legittimità secondo cui la revoca "produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti", che, nel caso di specie, coincideva con la data della visita medica e non già dal momento della comunicazione, giacché la norma non prescrive che il provvedimento di revoca debba essere comunicato, attenendo la comunicazione al provvedimento di sospensione dei pagamenti (Cass. civ. Sez. lav., 17/02/2017, n. 4279) concludeva nel senso che dovevano essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica (Cass. civ., Sez. VI - lav. 23/12/2010, n. 26096) e per il rigetto della domanda, vinte le spese. Fissata udienza di discussione per la data del 25-9-2025, in applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note e preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza
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Ritiene il giudicante che la domanda sia meritevole di accoglimento per le ragioni di cui alla seguente motivazione. Lo scrivente ritiene di doversi uniformare all'orientamento giurisprudenziale di legittimità più recente (tra le altre, Cassazione civile sez. lav. - 23/02/2023, n. 5606), condividendone le argomentazioni e così superando le proprie personali convinzioni di segno parzialmente differente espresse in precedenti decisioni su analoghe questioni. In ordine alla disciplina dell'indebito assistenziale, la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha, infatti, ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). La Corte Costituzionale ha evidenziato che "il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)". La suprema Corte (n. 12406 del 2003) ha affermato che "(...) l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38 Cost., comma 1, quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare autoapplicativo il principio di settore richiamato dalla (...) giurisprudenza della Corte Costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale;
principio estraibile, a mezzo del suddetto canone interpretativo, dalla disciplina specifica (...) dettata per la fattispecie della revoca del beneficio. Però d'altra parte occorre che il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio di cui si diceva. Se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore". Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
2 Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza della Corte già richiamata (Cassazione civile sez. lav. - 23/02/2023, n. 5606) ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass. n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass. n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens; il ragionamento dei Giudici di legittimità (così come nella sentenza n. 13223/2020) si fonda sull'estensione alla materia assistenziale della stessa regola dell'indebito previdenziale, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta. Nel caso in esame, non essendo stata fornita dall' convenuto la prova della conoscenza da CP_1 parte del ricorrente della situazione di insussistenza del requisito sanitario (la comunicazione dell'esito della visita di verifica pur se richiesta dall'odierno ricorrente non risulta effettuata in data antecedente quella della comunicazione di rideterminazione della prestazione n. 044-510607863014 Cat. INVCIV, datata 12 agosto 2024), deve escludersi che si versasse in ipotesi di provato dolo del percettore. Per i motivi esposti la pretesa avanzata dall' di restituzione della somma di €. 3.299,14 va CP_1 CP_ dichiarata, infondata e l' va condannato a restituire alla parte ricorrente le somme indebitamente trattenute, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo. Le spese, compensate per la metà, in considerazione di alcune pronunce di segno diverso (cfr. sentenza n. 641/2024 emessa dalla Corte di Appello di Napoli e pubbl. il 11/03/2024 in RG n. 1865/2020 allegata alla memoria di costituzione dell' ), per il residuo seguono la soccombenza CP_1 e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario e tenuto conto del valore della causa. Della presente sentenza, redatta a seguito di comparizione delle parti costituite mediante deposito di note di trattazione scritta, va data comunicazione alle stesse a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede: a) in accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità della pretesa avanzata dall' di CP_1 restituzione della somma di €. 3.299,14 nei confronti del ricorrente e Parte_1 condanna l' convenuto in persona del l.r.p.t. a restituire alla parte ricorrente le somme CP_1 indebitamente trattenute, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo;
b) compensa per la metà le spese di lite e pone a carico dell' il residuo, che liquida in CP_1 complessivi euro 481,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari. Si comunichi
Napoli, 6 ottobre 2025 Il giudice Dr. Francesco Armato
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