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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/12/2025, n. 9370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9370 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 15708/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. dott. Chiara Delmonte Giudice dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 6/4/2020, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del
21/11/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 26/11/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. MARCHESE GIOVANNI con studio in VIA MONTEVIDEO, 5
MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
Ammesso al patrocinio a spese dello Stato
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
04/04/1985 , rappresentato e difeso da avv. BRONZIERI MADDALENA e PROVENZANI CARLA
MA con studio in VIA F. SFORZA, 1 MILANO presso le quali è elettivamente domiciliato come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E CON
AVV. Curatore del minore , nato a Controparte_2 Persona_1
Milano il 14.2.2013, nominato con provvedimento del 17.3.2022, con studio in Milano Via G.
Boccaccio n. 45
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 31.7.2020
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“1) Dichiarare lo scioglimento giudiziale del matrimonio contratto con rito civile in data 10.07.2008, in Sesto San Giovanni (Mi), trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del comune medesimo alla Parte II serie C2 vol. 2 n. 229 anno 2008.
2) Disporre l'affidamento condiviso del figlio nato a [...] in data [...], Persona_1 con collocazione prevalente presso la madre e con possibilità del padre di tenerlo con sé tutte le domeniche dalle ore 11,00 alle ore 18,00. Le vacanze estive potranno essere equamente suddivise tra i genitori, affinché il minore possa trascorrere con entrambi almeno due settimane consecutive nei mesi di luglio ed agosto, da concordarsi tra i genitori. Le vacanze natalizie e pasquali e verranno trascorse con ciascun genitore, ad anni alternati, salvo diversi accordi, mentre quelle legate alle festività musulmane (2 giorni dopo il Ramadan) con il padre. In ogni caso disporre l'affidamento del figlio secondo le modalità che Persona_1 l'Ill.mo Giudice, secondo il proprio prudente apprezzamento, riterrà più opportune nell'interesse del minore.
3) Revocare e/o ridurre in via equitativa sulla base del proprio prudente apprezzamento l'assegno mensile di
€ 200,00 nonché annullare il contributo per le spese straordinarie a carico del ricorrente pari al 50%, dovuti a titolo di mantenimento del figlio (determinati dalla sentenza di separazione giudiziale), a causa Per_1 delle gravi condizioni di salute del ricorrente, in particolare dell'artrite reumatoide e delle patologie polmonari e cardiocircolatorie che lo affliggono e lo costringono a sottoporsi a continui ricoveri e visite ospedalieri (cfr. depositi telematici 3.09.21, 23.01.23, 26.05.23, 6.09.23). A ciò deve aggiungersi anche l'impossibilità di poter continuare a lavorare dopo la cessazione del rapporto di lavoro nel 29.03.21 (cfr. deposito telematico del 3.09.21), che costringe il Sig. vivere dell'assegno Pt_1 di invalidità civile, pari a circa € 330,00 oltre all'aiuto di parenti e conoscenti. L'attestazione ISEE del ricorrente (che si allega) per l'anno 2025 è pari a zero. Si precisa che il 14.09.23 il ricorrente è stato riconosciuto invalido al 100%, giudizio confermato anche dall'ultimo verbale INPS del 5.11.24 (che si allega).
4) Confermare la non debenza del mantenimento in favore della Sig.ra attesa la piena capacità e CP_1 attitudine lavorativa di quest'ultima e la proprietà dell'abitazione in cui vive.
5) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sesto San Giovanni di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.”
Per : Controparte_1
“ 1) dichiarare lo scioglimento giudiziale del matrimonio contratto tra e Controparte_1 [...]
,con rito civile in data 10.07.2008, in Sesto San Giovanni (MI); Parte_1
2) ordinare all'ufficio anagrafe del Comune competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
3) disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con collocamento presso la stessa, Per_1 e con facolta' del padre di vedere e tenere con se' il figlio dalle ore 15 alle ore 17 a sabati alterni prelevandolo e riaccompagnandolo presso il domicilio della madre;
rigettare la richiesta di affido condiviso e di frequentazione come formulata da parte ricorrente;
4)disporre a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento di , e sino alla Pt_1 Per_1 completa indipendenza economica del medesimo, una somma pari ad € 500,00 mensili da corrispondersi alla sig.ra in via anticipata entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo l'indice istat e/o CP_1 quella altra somma, maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre al 50% per le spese scolastiche, parascolastiche, mediche non coperte dal SSN, e per attività sportive del figlio
sino alla completa indipendenza economica del medesimo;
Per_1 5) disporre a carico del marito l'obbligo di contribuire nel mantenimento della signora CP_1 mediante la corresponsione in favore della medesima della somma di euro 250,00 entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo l'indice istat e/o di quella altra somma, maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
6) con vittoria delle spese, diritti ed onorari di causa.”
Per il CURATORE SPECIALE
“fissare udienza, per la convocazione degli operatori dei servizi sociali e dei servizi Specialistici, ed in successivo orario, per la comparizione delle parti e l'audizione del minore che ha compiuto i 12 anni;
- in via istruttoria: nel caso in cui il minore in convocazione confermi di non voler sottoporsi alla valutazione da parte della : CP_3 disporre CTU per la valutazione psicodiagnostica di madre, padre e minore, della qualità delle relazioni tra il minore ed i genitori, indagando le motivazioni sottese al rifiuto di ad incontrare il padre ed Per_1 individuando i possibili strumenti e supporti per consentirgli di sviluppare la propria autonoma personalità nelle relazioni con le figure genitoriali. Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse la causa matura per la decisione:
confermare i provvedimenti a favore del minore e per l'effetto:
1. confermare l'affidamento del minore , nato a [...] in data [...] al comune Persona_1 di Milano e disporre che lo stesso sia affidato anche alla , con limitazione della responsabilità CP_3 genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute (sia fisica che psichica), del minore ex art. 337 ter comma 3 c.c., disponendo in conseguenza che le decisioni di maggior interesse per il figlio siano assunte dall'Ente Affidatario, come individuato, sentiti i genitori, mentre le decisioni di carattere ordinario possano essere assunte in autonomia dalla madre quale genitore che accudisce il figlio nella quotidianità;
2. mantenere il collocamento di , presso la madre, anche ai fini anagrafici, allo stato Persona_1 in Milano via Washington, n.89;
3. confermare gli incarichi al Servizio Sociale competente in collaborazione con i servizi specialistici ASST e socio- sanitari, previsti a tutela del minore garantendone il continuo monitoraggio;
4. incaricare l'Ente Affidatario di garantire ai genitori ogni supporto alla genitorialità che si reputi necessario nell'interesse di . Per_1 Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento ex D.M. 55/2014, come aggiornate ex D.M.n.147 del 13.08.2022oltre accessori di legge da porsi a carico dell'Erario.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1 in Sesto San Giovanni in data 10/7/08, iscritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo comune
(anno 2008 atto n. 104 Parte I) e successivamente trascritto nei registri dello Stato Civile di Milano, dal matrimonio, il 14/2/13, nasceva il figlio . Per_1
i coniugi si separavano con sentenza del Tribunale di Milano n. 9059/2018, pubblicata il
13/09/2018, che disponeva l'affidamento esclusivo del minore alla madre e collocamento Per_1 prevalente presso di lei, incarico ai Servizi Sociali del comune di Milano di regolamentare le modalità di frequentazione padre-figlio inizialmente in in Spazio Neutro con modalità osservate nonché di attivare tutti gli interventi di supporto alla genitorialità e/o psicologici ritenuti necessari o anche solo opportuni;
poneva a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del Parte_1 figlio minore mediante il versamento alla madre della somma di Euro 200,00, da Per_1 rivalutarsi annualmente oltre al 50% delle spese sanitarie non coperte dal SSN e di quelle inerenti la frequentazione della scuola pubblica (tassa di iscrizione, libri di testo, materiale scolastico di inizio anno, gite organizzate dalla scuola), ordinando il pagamento da parte dell'allora datore di lavoro del ricorrente, stante il costante inadempimento;
rigettava la richiesta di assegno di mantenimento per sé avanzata dalla CP_1 con ricorso depositato il 6.4.2020, chiedeva in via principale lo Parte_1 scioglimento del matrimonio e, in via accessoria, la conferma delle condizioni della separazione relative alla responsabilità genitoriale, con previsione di ampliamento della permanenza del minore presso di sé, la riduzione dell'assegno di mantenimento da versare per il minore ad € 150,00 mensili in considerazione della sua precaria condizione economica, la conferma dell'assenza di presupposti in capo alla per ottenere un riconoscimento economico in suo favore, CP_1 con comparsa di costituzione e domanda riconvenzionale del 9.2.2021, CP_1 evidenziava come, volutamente, il ricorrente si era limitato a formulare domande, quasi totalmente in adesione alla sentenza di separazione, senza minimamente rappresentare la realtà della situazione familiare ed in particolare la sua assoluta latitanza sia sotto il profilo presenza nella vita del minore – del quale si era totalmente disinteressato disertando quasi totalmente gli incontri regolamentati dai servizi sociali – sia dal punto di vista economico, rifiutandosi di provvedere al versamento dell'assegno stabilito quando, a causa della cessazione dell'attività da parte del suo datore di lavoro era venuto ipso iure meno il versamento diretto disposto dal Tribunale, aderiva quindi alla domanda sullo status ed a quella di affidamento esclusivo a sé del minore, istava per la conferma degli incontri da regolamentarsi da parte dei servizi in spazio neutro e nel contempo chiedeva un sensibile aumento del contributo per da quantificarsi in € 500,00 nonché un assegno di mantenimento per Per_1 sé – intendendo con evidenza narrativa anche divorzile - in misura non inferiore ad € 250,00 evidenziando il ruolo essenzialmente a supporto della famiglia e della crescita del figlio da lei sempre svolto, all'udienza del 16 Marzo 2021 il Presidente, sentite liberamente e diffusamente le parti, fallito il tentativo di conciliazione, confermava integralmente i provvedimenti di cui alla sentenza di separazione, rigettando nel contempo per assenza di presupposti la richiesta della resistente volta ad ottenere un mantenimento ex art. 156 c.c., già negato dal Tribunale in separazione;
contestualmente disponeva l'invio da parte dei Servizi Sociali di Milano di una relazione di aggiornamento sul nucleo familiare, sulle condizioni psico fisiche del minore e sullo stato degli incontri tra Per_1
ed il padre, riassumendo anche brevemente quanto avvenuto in passato, Per_1 quindi nominava sé stesso Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 7.10.2021 concedendo alle parti termini per la costituzione innanza all'istruttore,
l'ordinanza presidenziale veniva vistata dal PM senza osservazioni in data 23.3.2021, con memoria del 3.9.2021 e documentazione allegata il ricorrente, contestando gli assunti della moglie sia con riferimento al suo disinteresse nei confronti del figlio sia riguardo agli aspetti economici, evidenziando anche di aver avuto nelle more della separazione un'altra figlia nata da una attuale relazione, modificava la richiesta di affidamento da super esclusivo alla madre in condiviso, insistendo nelle ulteriori istanze accessorie, con comparsa del 23.9.2021 la contestando la ricostruzione dei fatti riportata dal CP_1 marito, insisteva per l'accoglimento delle domande già formulate, nei termini concessi i servizi sociali e specialistici del Comune di Milano depositavano le relazioni di aggiornamento e riassuntive richieste dal Tribunale, all'udienza del 7.10.2021 il Giudice, lette le relazioni dei servizi ed acquisita la asserita disponibilità della a favorire la ripresa dei rapporti padre figlio, reputata la necessità di CP_1 conferire nuovi e più ampi mandati agli operatori sociali e specialistici, con ordinanza a verbale così disponeva:
“esaminate le risultanze delle relazioni dei Servizi Sociali ad oggi pervenute e ritenuto indispensabile – così come sottolineato dagli stessi Servizi – consentire l'avvicinamento del minore alla figura paterna;
incarica i Servizi Sociali del comune di Milano di mantenere la presa in carico del nucleo familiare facendo pervenire relazione di aggiornamento entro la data del 28.2.2022: sulle condizioni psicofisiche dei genitori nell'attualità e sulle competenze genitoriali di entrambi i genitori;
sulle condizioni psicofisiche del figlio minore e sulla qualità della relazione tra i minori e ciascun genitore, sulle più idonee modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, sui più adeguati tempi di permanenza del minore con entrambi i genitori e sugli interventi eventualmente necessari, segnalando con urgenza a questa AG gravi situazioni di pregiudizio per i minori;
incarica i Servizi Sociali di proseguire nell'organizzazione degli incontri tra il minore
ed il padre, in Spazio Neutro e con modalità protetta disponendo, ove ne sussistano le Per_1 condizioni, un loro ampliamente e liberalizzazione;
incarica i Servizi Sociali del Comune di Milano, in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ATS, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di avviare – previa opportuna indagine psicodiagnostica del figlio minore - gli interventi di sostegno psicoterapico per il minore ritenuti necessari, attivando – ove ritenuto opportuno – un'attività di assistenza domiciliare;
incarica i Servizi Sociali del Comune di Milano, in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ATS, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di avviare – previa opportuna indagine psicodiagnostica dei genitori - gli interventi di sostegno psicoterapico per i genitori ritenuti necessari (ove gli stessi si dichiarino disponibili) e un percorso di mediazione familiare (ove i genitori si dichiarino disponibili); invita i genitori ad aderire ai percorsi suggeriti dai Servizi Sociali e dai Servizi Specialistici dell'ATS Dispone che I Servizi Sociali e i Servizi Specialistici dell'ATS territorialmente competenti inviino una relazione entro la data del 28.2.2022
quindi rinviava per il prosieguo all'udienza in data 17.3.2022 alla quale il Giudice, alla luce dele articolate relazioni versate in atti si riservava di provvedere e con ordinanza emessa in pari data, così premetteva e, quindi, stabiliva
“ All'udienza in data 17.3.2022 sono state discusse con le parti le relazioni dei Servizi Sociali di Milano, incaricati da questo Giudice in data 7.10.2021. Deve necessariamente rilevarsi che queste relazioni delineano una situazione di rischio evolutivo e potenziale pregiudizio per il minore . Persona_1 I servizi Sociali infatti hanno rilevato che non è libero di accedere alla figura Per_1 paterna con la conseguente difficoltà di riuscire ad “integrare le proprie origini in un più ampia dimensione identitaria”. Nel corso degli incontri con il padre in Spazio neutro, dimostra oggi una netta Per_1 chiusura, sebbene inizialmente la situazione fosse apparsa più positiva e si fosse rilevato un atteggiamento di apertura del minore nei confronti del padre. La madre, da parte sua, mantiene un atteggiamento molto rigido;
dall'ultima relazione pervenuta emerge che la stessa non ha accettato l'intervento di assistenza domiciliare, né la presa in carico psicologica del minore. Non pare neppure essere riuscita a comprendere l'importanza per
di una ripresa dei rapporti con il padre ed attribuisce gli atteggiamenti ostili del figlio Per_1 nei confronti del padre a “colpe” del marito. La madre ha mantenuto questo atteggiamento sebbene in tutte le relazioni agli atti (la prima delle quali risalente al luglio 2021) sia stata sottolineata l'importanza di consentire al bambino di avvicinarsi alla figura paterna e il pregiudizio derivante da una condotta ostacolante della madre. In questa situazione, deve ritenersi che la madre del minore non sia attualmente in grado di esercitare in modo adeguato e funzionale alla tutela dei complessivi bisogni di la Per_1 responsabilità genitoriale ed in particolare di adottare tutte quelle decisioni imprescindibili per consentire al minore di potersi avvicinare con serenità alla figura paterna. Nei confronti del padre, permane la valutazione di inidoneità genitoriale già formulata con la sentenza di separazione. In questa situazione deve essere disposto l'affidamento di al Comune di residenza Per_1 (Milano), con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza del minore ex art. 337 ter comma 3 c.c.; considerato l'affidamento del minore al Comune di residenza, è opportuno procedere alla nomina di un curatore speciale per il minore (v. Cass. Sez. I, ordinanza n. 8627/2021) nella persona dell'avv. alla quale deve essere assegnato termine per costituirsi ed esercitare Controparte_2 il diritto di difesa;
Deve essere confermato che i Servizi Sociali dell' Ente Affidatario regolamentino, come già disposto con ordinanza in data 7.10.2021, la frequentazione tra il padre e il figlio, allo stato in Spazio Neutro e con modalità osservate. Devono anche essere confermati tutti gli ulteriori incarichi conferiti ai Servizi Sociali con ordinanza in data 7.10.2021 e deve essere disposto che l'Ente affidatario attivi un' assistenza domiciliare in favore di , anche al fine di accompagnare il minore agli incontri in Spazio Per_1 neutro con il padre. L'Ente Affidatario deve essere incaricato di mantenere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare, sulla situazione del minore e sulla sua salute, segnalando immediatamente a questa Autorità Giudiziaria eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore.
PQM
1.affida ex art. 333 c.c. il figlio minore , nato a Milano in [...]_1 14.2.2013 e residente con la madre in Milano, Via Faenza n. 3, al comune di residenza (allo stato Comune di Milano) con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute (sia fisica che psichica), del minore ex art. 337 ter comma 3 c.c.;
2.dispone pertanto che le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, e alla residenza del minore ex art. 337 ter comma 3 c.c. vengano assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori, mentre le decisioni di carattere ordinario potranno essere assunte in autonomia dalla madre quale genitore che accudisce il figlio nella quotidianità;
3.dispone che l'Ente Affidatario mantenga il minore collocato presso la madre, allo stato in Milano, Via Faenza n. 3, anche ai fini della residenza anagrafica;
4.Conferma che l'Ente Affidatario regolamenti la frequentazione tra il padre e il figlio, allo stato in Spazio Neutro e con modalità osservate;
5. Conferma tutti gli incarichi conferiti ai Servizi Sociali con ordinanza in data 7.10.2021, con richiesta di svolgimento urgente da parte dei Servizi Specialistici della ATS dell'indagine psicodiagnostica (già disposta con ordinanza in data 7.10.2021 e non ancora iniziata) ;
6. dispone che l'Ente affidatario attivi un' assistenza domiciliare in favore di , Per_1 anche al fine di accompagnare il minore agli incontri in Spazio neutro con il padre;
5. incarica l'Ente Affidatario di mantenere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare, sulla situazione del minore e sulla sua salute, segnalando immediatamente a questa Autorità Giudiziaria eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore;
6.nomina l'avv. curatore speciale del minore, assegnando allo stesso Controparte_2 termine sino al 21.4.2022 per la costituzione in giudizio con deposito di comparsa di costituzione;
7. Dispone che l'Ente Affidatario invii a questo Giudice un relazione di aggiornamento sul nucleo familiare entro la data del 19.9.2022 “
fissava, dunque, nuova udienza per il 29.9.2022 - nelle more della quale si costituiva in giudizio il Curatore speciale ed i servizi sociali e specialistici depositavano i dettagliati elaborati demandati- all'esito della quale venivano confermati gli incarichi in essere e disposto il deposito di relazione conclusiva in vista della successiva udienza indicata al 26.1.2023,
a tale udienza il G.I., su richiesta delle parti che rinunziavano anche ai termini di cui all'art. 183 cpc VI c., fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 14.9.2023, confermando nel contempo gli incarichi già conferiti all'Ente Affidatario, con richiesta di inviare relazione conclusiva anche rappresentando il miglior regime di affidamento del minore e di frequentazioni con il padre ed assicurando alle parti ed al minore ogni supporto necessario, udienza poi rinviata al 13.3.2024 - e successivamente d'ufficio al 4.4.2024 - su richiesta congiunta delle parti e del curatore che, lette le relazioni dei servizi sociali e specialistici, prospettavano la possibilità di depositare conclusioni congiunte, fallita a causa di un riacutizzarsi del conflitto la prospettiva di una intesa tra le parti per la migliore regolamentazione della responsabilità genitoriale, all'udienza del 4.4.2024 il G.I. nelle more subentrato nel ruolo, letti gli elaborati depositati dall'ente affidatario riservava la decisione e con ordinanza emessa in pari data, rilevata la criticità e fragilità della psiche del minore, fermi restando tutto gli altri incarichi già demandati, ne disponeva l'immediata presa in carico da parte dell' competente per territorio per l'attivazione di percorso terapeutico e valutazione CP_3 psicodiagnostica;
concedeva un termine ai servizi sociali e specialistici per la produzione di relazione relativa agli interventi effettivamente attivati ed al risultato della valutazione psico diagnostica, nonché un successivo termine alle parti ed al curatore speciale, sino al 15.10.2024 per il deposito di note sostitutive di udienza ex art. 127 ter cpc per interloquire su detta relazione, depositate le note concesse, con ordinanza del 31.10.2024 il Giudice, preso atto della mancata presa in carico del minore da parte dell' assegnava nuovo termine ai servizi specialistici per CP_3 depositare relazione sulla valutazione psico diagnostica e su gli altri interventi già in atto e rinviava, anche per la precisazione delle conclusioni, al 26.2.2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc con note sostitutive di udienza lette le quali, ritenuto di dover rimettere al Collegio la decisione in ordine all'ascolto del minore, stante l'imminenza ormai della definizione del giudizio, disponeva un brevissimo rinvio al 26.3.2025, sempre ai sensi dell'art. 127 ter cpc e sempre per pc, al solo scopo di aggiornare la situazione economica delle parti mediante richiesta di relativa produzione documentale, data poi postergata d'ufficio al 10.6.2025 per trasferimento del G.I. ad altro ufficio, pertanto, con ordinanza emessa il medesimo 10.6.2025 il Giudice subentrato nel ruolo poneva la causa in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, depositati gli atti conclusivi del giudizio all'udienza collegiale del 8.10.2025, il Tribunale
“ Rilevato che nelle memorie conclusive il curatore speciale del minore e la parte resistente hanno insistito per l'audizione del minore motivandola, tra l'altro, sulla base dell'indicazione in tal senso espressa Per_ dalla Neuropsichiatra dott. e dalla psicologa dott. che nella relazione redatta in data 05.02.2025, Per_3 dopo aver sottolineato lo stallo negli interventi scaturente dall'evidente opposizione di , riferiscono Per_1 che questi ha richiesto di “voler parlare col Giudice per poter esprimere la sua opinione”, evidentemente attribuendo a tale passaggio la forza di evento probabilmente capace di fornire una spinta per il superamento dell'impasse; Ritenuto, pertanto, che indipendentemente dall'obbligatorietà o meno dell'incombente, trattandosi di procedimento ante Cartabia, sia opportuno in una situazione così delicata dare voce al minore ed assecondarlo in questo suo desiderio così fortemente espresso;
Rilevato, tuttavia, che come ben noto alle parti le istanze espresse dal minore, sebbene tenute in opportuna considerazione, non vincolano in alcun modo il Tribunale nella decisione e che pertanto, espletato l'ascolto, la causa verrà rimessa al Collegio per la decisione senza ulteriore concessione di termini per gli atti finali del giudizio, ma solo con assegnazione di un breve termine per note di osservazione all'ascolto effettuato;
P. Q. M.
-Rimette la causa sul ruolo del giudice istruttore dott.ssa Laura Maria Cosmai all'udienza del
6.11.2025 ore 15.00 per l'audizione del minore ( che verrà effettuata alla presenza del Curatore fin da ora Per_1 autorizzato a parteciparvi) Precisa che all'esito dell'ascolto del minore la causa verrà posta in decisione previa concessione di un breve termine per note di osservazione all'ascolto effettuato”
Ascoltato il minore all'udienza indicata e depositate le brevi note dei legali delle parti e del
Curatore speciale, la causa veniva nuovamente rimessa al Collegio e discussa e decisa nella camera di consiglio del 26.11.2025
Considerato in diritto Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n.
1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui le parti risiedono abitualmente.
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 7 Reg. Ue 1111/19 in quanto il figlio minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per i minori
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione di quanto già in atti..
Il materiale probatorio è infatti adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione, preminentemente incentrata sulle questioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale e al diritto di visita paterno, per decidere le quali il Collegio ha a disposizione le innumerevoli relazioni dei servizi sociali e specialistici, oltre che il verbale di audizione del minore e gli elementi da questo indubbiamente desumibili.
Quanto alle questioni economiche, di profilo relativamente residuale, è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336,
Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti e sulla scorta della indubbia condizione di precarietà di salute del ricorrente
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in Sesto San Giovanni in data 10/7/08, iscritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo comune (anno 2008 atto n. 104 Parte I) e successivamente trascritto nei registri dello Stato Civile di Milano;
si sono separati con sentenza del
Tribunale di Milano n. 9059/2018, pubblicata il 13/09/2018, passata in giudicato. Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 6.4.2020), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La responsabilità genitoriale e i tempi di permanenza con i genitori
L'essenza del giudizio ruota, pacificamente, intorno agli aspetti legati all'affidamento di e la gestione del rapporto con il padre. Per_1
Appare evidente dalla documentazione in atti, dalle plurime relazioni dei servizi, dalle pertinenti osservazioni del Curatore speciale e, non ultimo, dall'audizione del minore che vi sia una totale adesione di alla figura della madre verso la quale risulta essere acritico e che reputa Per_1
l'unica a mostrare reale interesse per lui difendendolo dalle assenze paterne.
Il Collegio non nega assolutamente che la e la di lei famiglia di origine, siano un punto CP_1 di riferimento imprescindibile per il minore, certamente amato ed accudito. Tuttavia una presenza così massiccia, accompagnata al totale disvalore mostrato nei confronti del padre, che viene reputato esclusivamente da nocumento per , sono anche questi indici di non piena capacità Per_1 genitoriale. Negare, anche solo con atteggiamenti refrattari e banalmente pratici – come bloccare l'accesso ai canali telefonici latu sensu intesi – i contatti tra il padre ed il figlio e quindi l'accesso all'altro genitore, determina l'accrescersi di una distanza che potrebbe diventare incolmabile, a solo discapito del ragazzo.
E' di tutta evidenza che il ricorrente sia il primo responsabile del suo rapporto alterato con il ragazzo, e quindi verrà tenuta debita nota delle modalità distorte con cui si interfaccia con la problematica . E' però indispensabile che entrambi i genitori abbiano nitidamente presente quale è il compito del Tribunale: la tutela del benessere psico -fisico del minore che non può prescindere, oggi e per il futuro, dal mettere in campo ogni strumento necessario restituire ad un sereno Per_1 rapporto con il padre e “una vita normale, serena e tranquilla, come gli altri bambini. Una vita qualunque” espressamente auspicata.
Del rispetto di tali fondamentali diritti deve farsi garante il Tribunale, che certamente non può ignorare del tutto i desideri espressi dal minore durante l'audizione, ma che non è assolutamente vincolato nella sua decisione ad aderire alle richieste a parole espresse, soprattutto quando queste non corrispondono al reale, intimo desiderio ma nascono per la gran parte da una forte e ripetuta delusione avuta dal padre. , invero, durante l'ascolto ha lasciato trasparire la necessità di Per_1 essere sorpreso, stupito dal padre “Lui dovrebbe venire sotto casa, uscire fare qualcosa insieme” che indubbiamente gli manca “Si mi mancano tante cose che facevo con lui. Ma ora sono estremamente stanco” ma che ai suoi occhi è il solo a non fare abbastanza per lui, ed al quale non riconosce più neanche la scusante della malattia della quale, da bambino quale è, non capisce la reale portata e gravità Il minore, quindi deve essere aiutato a superare questo momento di grande impasse, per scongiurare un vulnus poi difficile da curare nell'età più adulta, quando invece la maturità e la vita lo porteranno a vedere le cose in un'ottica diversa. In altre parole è compito del Collegio non privare oggi di quegli strumenti che servono per costruire la sua piena personalità del domani. Per_1
E' di assoluta evidenza che, ferme restando le più volte sottolineate pecche dell' Per_1
una parte di responsabilità per questa adultizzazione di quello che ancora è poco più di un
[...] bambino, convinto invece di potersi autodeterminare, risiede nelle modalità di gestione del problema da parte della madre. L'ultima relazione dei servizi del 24.2.2025 restituisce il quadro di una donna nella quale “permane ..un atteggiamento diffidente nei confronti del servizio sociale e di stanchezza rispetto al procedimento in corso a suo parere inopportuno e disturbante per la crescita di
” da cui discende “la mancata adesione del minore e della madre a qualsiasi progetto”. Per_1
Atteggiamento questo speculare e sovrapponibile a quello tenuto dal ragazzo per l'intera durata della sua audizione, resa a tratti difficile da tali modalità, e che emerge da ogni parola da lui detta e verbalizzata.
Ciò posto è indubbio che nessuno dei due genitori, ognuno per diverse debolezze e carenze, sia attualmente in grado di esercitare la responsabilità genitoriale e, quindi va mantenuto l'affidamento ai servizi sociali del Comune di Milano.
L'affidamento dovrà durare fino a quando i genitori avranno assunto adeguate competenze attraverso i percorsi già avviasti e che dovranno proseguire e potranno essere in grado di rappresentare un effettivo sostegno il figlio minore Tale percorso deve essere indicato nel massimo previsto dall'art. 5 bis, Legge 184/1983 e dunque 2 anni dalla presente decisione, anche in considerazione della attuale totale mancanza di dialogo, che tuttavia nel passato le parti avevano provato a ripristinare e che aveva anche fatto ipotizzare il raggiungimento di conclusioni congiunte.
Occorre quindi uno sforzo da parte di entrambi per giungere al superamento delle loro conflittualità che hanno ripercussioni molto forti e dannose . Trascorso tale periodo di tempo Per_1
l'affidamento del minore, che avrà quasi 15 anni, potrà tornare in capo ai genitori nella forma dell'affidamento condiviso a meno che i servizi sociali competenti non rinvengano un pregiudizio per la minore, in qual caso attiveranno un intervento del PM presso il TM competente.
I servizi sociali manterranno il collocamento di presso la madre, stimoleranno, Per_1 attraverso modalità persuasive ma senza eccessive pressioni o forzature, l'adesione del ragazzo ad un percorso psicologico indispensabile per il superamento dell'evidente trauma da abbandono che si riverbera anche sulla sua vita di relazione tra i pari e proseguiranno in tutti gli interventi di sostegno in atto a favore dei genitori, che vengono fortemente invitati al rispetto delle indicazione onde prevenire la proroga della misura limitativa in essere o un suo inasprimento.
I servizi dovranno svolgere un compito fondamentale anche con riferimento alla ripresa delle frequentazioni padre figlio. Se invero il Collegio è assolutamente granitico nell'affermare che queste non possano essere del tutto sospese, è pure vero che non potrà essere oltremodo affaticato Per_1
e, soprattutto, deluso.
Quindi nel sottolineare al padre, che tanto tramite il suo difensore invoca di non essere estromesso dalla paternità, che questa che gli viene data è l'ultima possibilità per ricucire i rapporti con il figlio, i cui tempi deve pazientemente rispettare, si dispone che i servizi affidatari predispongano una educativa domiciliare per . Gli incontri padre figlio, invero dovranno Per_1 inizialmente svolgersi sempre alla presenza dell'educatore, una volta alla settimana, secondo tempi e modi stabiliti tenendo in preminente considerazione gli impegni scolastici di ma con due Per_1 diverse modalità. Una settimana mediante video chiamata da effettuarsi dal domicilio del ragazzo e la successiva di persona, con educativa territoriale in un luogo che tenga conto delle difficoltà fisiche e di salute dell' e quindi quanto più possibile vicino al suo domicilio. La durata delle Persona_1 videochiamate e degli incontri verrà stabilita dal servizio affidatario e implementata ove si concretizzino le condizioni. Tali modalità di incontro potranno poi esser modificate ed ampliate fino anche ad una totale liberalizzazione, sebbene secondo tempi e giorni prestabiliti, qualora se ne ravvisi la possibilità, non sussistendo alcun timore o preoccupazione nei confronti della figura paterna, o ulteriormente ridotte o revocate in caso di perdurante ingiustificata diserzione da parte del padre.
Le condizioni economiche
L'assegno divorzile La alla quale in separazione era già stata respinta l'istanza di assegno di CP_1 mantenimento, per assenza dei presupposti, con provvedimento reiterato anche in fase presidenziale, insiste per il riconoscimento di un assegno divorzile, sebbene non utilizzi mai tale espressioni nelle sue difese, continuando a parlare di assegno di mantenimento. Tuttavia l'intenzione è chiara sia in considerazione del giudizio in cui la domanda viene avanzata, sia dalla lettura della motivazione a sostegno della richiesta.
Ciò posto occorre evidenziare:
E' ormai a tutti noto che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia emessa nel 2018 (sent. Cass. SSUU n. 18287/2018), dopo aver definitivamente cancellato il riferimento al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, hanno riconosciuto una doppia natura all'assegno divorzile: assistenziale e perequativo-compensativa. In quella pronuncia si è affermato che “ai sensi dell'art. 5, co. 6 della l n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune
e personale di ciascuno degli coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”
Le SS.UU. della Suprema Corte hanno poi precisato che la “disparità di condizioni economico- patrimoniali, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare” rappresenta il punto di partenza dell'accertamento che il Giudice è chiamato ad effettuare.
In applicazione dei condivisi principi di diritto espressi da detta pronuncia, l'accertamento deve, quindi, svilupparsi prendendo le mosse dalla verifica dell'esistenza di una rilevante disparità tra i redditi e i patrimoni degli ex coniugi complessivamente valutati. Si tratta di una precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui alla Legge n. 898 del
1970, art. 5, comma 6, prima parte, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo- compensativa di detto assegno (vedi anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 dell'11/12/2019).
Solo dopo aver accertato l'esistenza di questa rilevante disparità, in assenza della quale nulla
è dovuto, occorre verificare rigorosamente se il coniuge richiedente abbia diritto ad un assegno con funzione assistenziale e/o compensativo – perequativo, qualora pur avendo dei redditi propri, comunque adeguati, lo squilibrio economico-patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia del richiedente.
Alla stregua di tali criteri la domanda della resistente va senza dubbio rigettata.
Le parti, invero, sebbene abbiano entrambe una condizione reddituale precaria, hanno introiti mensili assolutamente sovrapponibili: la la cui attuale attività lavorativa non è chiara, espone CP_1 in disclosure un reddito medio annuo di circa € 12.000,00 assolutamente coincidente con quanto percepito dall' titolo di pensione di invalidità, in considerazione dell'impossibilità di svolgere Per_1 attività lavorativa per la importante patologia da cui è afflitto.
Non sussiste quindi quel dislivello reddituale indispensabile al sorgere del diritto.
La resistente, inoltre, è proprietaria di un grande appartamento, circa 130 mq in una prestigiosa zona di Milano, dove attualmente vive con il minore ma che è e resta un importante voce di patrimonio.
Il mantenimento del minore
Sebbene gli aspetti economici legati al mantenimento di siano rimasti sullo sfondo Per_1 della contesa, tuttavia hanno assunto anche questi un peso nella conflittualità, percependo la CP_1 come ulteriore disinteresse paterno anche il contributo a suo carico reputato del tutto insufficiente e la sua saltuarietà nel versarlo.
E' a tutti noto che l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore grava su entrambi i genitori e sulla base dei criteri analiticamente dettati dall'art. 337 ter c.c.
Attualmente vive in un contesto familiare, seppur disgregato, in cui entrambi i Per_1 genitori non hanno grosse capacità reddituali, ognuno per motivi diversi, ma che difficilmente potranno essere incrementate. Non certamente dal padre per le motivazioni di salute già evidenziate.
E' certamente vero che attualmente la ha l'intero carico di , che non intende CP_1 Per_1 frequentare il padre, ma è parimenti vero che con la sua pensione di invalidità pari a Persona_1 circa € 980,00 mensili, deve pagare l'affitto della casa Aler in cui vive, € 200,00 mensili, provvedere al suo sostentamento e proporzionalmente a quello della figlia nata nel 2019 da una sua nuova relazione. Gli residua pertanto una somma veramente limitata e non può contare neanche sull'aiuto di parenti prossimi, a differenza dalla resistente che invece gode dell'aiuto costante della propria madre che le ha anche donato l'appartamento in cui vive.
Pacificamente non può essere accolta la domanda del resistente di elidere, o sensibilmente ridurre, un assegno già di per se estremamente contenuto, in considerazione dell'obbligo di mantenimento che comunque su di lui grava, tuttavia risulta matematicamente impossibile che il padre nelle condizioni fisiche ed economiche in cui versa, possa contribuire mediante il versamento di una somma più elevata di quella di € 200,00 già disposta in fase presidenziale e che il Collegio ritiene di dover confermare, seppur fissando la decorrenza dalla data del provvedimento provvisorio anche ai fini della rivalutazione ISTAT. La sproporzionata domanda della va, quindi, CP_1 parimenti rigettata.
Il padre inoltre dovrà contribuire, come già previsto dalla separazione, al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal ssn, adeguatamente prescritte e affrontate presso strutture pubbliche e di quelle scolastiche obbligatorie da frequenza di istituti pubblici.
L'assegno unico per il nucleo familiare, che in considerazione dei ridotti redditi è di importo abbastanza elevato, verrà interamente percepito e trattenuto dalla madre
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio, la reciproca soccombenza delle parti in punto affidamento e mantenimento del minore, e la soccombenza della esclusivamente sulla richiesta CP_1 di assegno divorzile, che tuttavia non ha comportato aggravio nella difesa, considerato globalmente l'andamento del giudizio e i motivi della sua durata, esclusivamente legata alle questioni inerenti alla genitorialità, ritiene il Collegio alla luce della complessa e complessiva situazione di compensare integralmente le spese del giudizi.
I compensi del Curatore speciale, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, verranno liquidati con separato decreto a seguito di idonea istanza
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 Controparte_1 in Sesto San Giovanni in data 10/7/08, iscritto nei Registri dello Stato Civile del
[...]
;medesimo comune (anno 2008 atto n. 104 Parte I) e successivamente trascritto nei registri dello Stato
Civile di Milano
2.Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sesto San Giovanni, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge, nonché alla comunicazione della sentenza al Comune di Milano ove il matrimonio è stato successivamente trascritto;
3.Dispone ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 l'affidamento del figlio minore nato il Per_1
14.2.2013, al Servizio Sociale del Comune di Milano per un periodo di anni 2 dall'emissione del presente provvedimento;
almeno tre mesi prima della scadenza, il Servizio Sociale affidatario segnalerà tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore che ostino all'affidamento condiviso del medesimo ai genitori;
4. Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
5.Dispone il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, del minore presso la madre, in Via Washington n. 89 Milano.
6. Dispone che gli incontri con il padre, in considerazione delle attuali difficoltà riscontrate, avvengano inizialmente alla presenza costante di un educatore e si svolgano, 1 giorno alla settimana, individuato dai servizi affidatari tenuto conto degli impegni scolastici del minore, con le seguenti modalità: una settimana mediante video chiamata da effettuarsi dalla casa in cui il minore vive e, la successiva, di presenza, con educativa territoriale in luogo individuato dai servizi medesimi, tenuto anche in considerazione lo stato di salute altamente precario del padre e, quindi, in posto da lui facilmente raggiungibile;
7.Incarica il Servizio Sociale affidatario di eventualmente diversamente regolamentare e/o modulare la frequentazione paterna con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario del figlio minore, tenuto conto delle sue condizioni di benessere psicofisico, della qualità della relazione intrattenuta con il padre, dell'andamento degli interventi di supporto avviati in favore del minore, e dell'adesione consapevole del padre, al progetto indirizzato al suo consolidamento della genitorialità
8.Dispone che il genitore collocatario prevalente, previo avviso ai servizi sociali affidatari ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute
1. a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
2. b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
3. c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione
4. a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
5. b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
6. c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
7. d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
8. e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
9. f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
10. g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative
11. a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
9. Dispone che, in caso di disaccordo, inerzia e/o del genitore collocatario prevalente, il Servizio
Sociale affidatario, sentiti i genitori medesimi, assuma le decisioni e compia gli atti di cui al superiore capo, informando tempestivamente l'Autorità Giudiziaria;
10. Dispone che il Servizio Sociale affidatario, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse del minore, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute
12. a. vaccinazioni facoltative;
13. b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del
SSN; istruzione ed educazione
14. a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
15. b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
16. c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
17. pratiche amministrative
18. a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
19. residenza abituale
20. trasferimenti in altro Comune o all'estero;
11. Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
12. Dispone che, in caso di persistente disaccordo il servizio sociale affidatario segnali la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse dei minori;
13. Incarica il Servizio Sociale Affidatario, in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza e pur con i limiti della disponibilità e fattiva adesione di , che va stimolata con modalità persuasive, di proseguire gli interventi di supporto Per_1 psicologico e psicoterapeutico già disposti.
14. Incarica il Servizio Sociale Affidatario, in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di sua competenza, di avviare e/o proseguire gli interventi di supporto alla genitorialità e di supporto psicologico e psicoterapeutico per entrambi i genitori.
15. Incarica il servizio sociale affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, trasmettendo al Giudice Tutelare relazioni semestrali di aggiornamento sull'andamento degli interventi di supporto avviati, sui rapporti mantenuti dal minore con ciascun genitore e sull'attuazione del progetto elaborato a sostegno del nucleo familiare e del minore medesimo, segnalando immediatamente, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di grave pregiudizio;
16.Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse del figlio minore e in quanto funzionale ad un suo sano percorso di crescita, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori del Servizio Sociale Affidatario e dei Servizi
Specialistici della ASST, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per il minore, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale.
17.Pone definitivamente a carico del padre l'obbligo di versare alla madre entro il 5 di ogni mese in via anticipata, a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 200 rivalutabile annualmente secondo indici Istat con decorrenza dal provvedimento presidenziale, (prima rivalutazione marzo 2022) oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal ssn, adeguatamente prescritte e affrontate presso strutture pubbliche e di quelle scolastiche obbligatorie da frequenza di istituti pubblici.
18.Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare venga suddiviso nella misura del 50% tra i genitori.
19. Rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla CP_1
20.Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1
Si comunichi alle parti, al Servizio Sociale affidatario, ai Controparte_4 , al Curatore Speciale, al Giudice Tutelare per la vigilanza sull'attuazione del
[...] provvedimento.
Così deciso in Milano, 26.11.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. dott. Chiara Delmonte Giudice dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 6/4/2020, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del
21/11/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 26/11/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. MARCHESE GIOVANNI con studio in VIA MONTEVIDEO, 5
MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
Ammesso al patrocinio a spese dello Stato
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
04/04/1985 , rappresentato e difeso da avv. BRONZIERI MADDALENA e PROVENZANI CARLA
MA con studio in VIA F. SFORZA, 1 MILANO presso le quali è elettivamente domiciliato come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E CON
AVV. Curatore del minore , nato a Controparte_2 Persona_1
Milano il 14.2.2013, nominato con provvedimento del 17.3.2022, con studio in Milano Via G.
Boccaccio n. 45
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 31.7.2020
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“1) Dichiarare lo scioglimento giudiziale del matrimonio contratto con rito civile in data 10.07.2008, in Sesto San Giovanni (Mi), trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del comune medesimo alla Parte II serie C2 vol. 2 n. 229 anno 2008.
2) Disporre l'affidamento condiviso del figlio nato a [...] in data [...], Persona_1 con collocazione prevalente presso la madre e con possibilità del padre di tenerlo con sé tutte le domeniche dalle ore 11,00 alle ore 18,00. Le vacanze estive potranno essere equamente suddivise tra i genitori, affinché il minore possa trascorrere con entrambi almeno due settimane consecutive nei mesi di luglio ed agosto, da concordarsi tra i genitori. Le vacanze natalizie e pasquali e verranno trascorse con ciascun genitore, ad anni alternati, salvo diversi accordi, mentre quelle legate alle festività musulmane (2 giorni dopo il Ramadan) con il padre. In ogni caso disporre l'affidamento del figlio secondo le modalità che Persona_1 l'Ill.mo Giudice, secondo il proprio prudente apprezzamento, riterrà più opportune nell'interesse del minore.
3) Revocare e/o ridurre in via equitativa sulla base del proprio prudente apprezzamento l'assegno mensile di
€ 200,00 nonché annullare il contributo per le spese straordinarie a carico del ricorrente pari al 50%, dovuti a titolo di mantenimento del figlio (determinati dalla sentenza di separazione giudiziale), a causa Per_1 delle gravi condizioni di salute del ricorrente, in particolare dell'artrite reumatoide e delle patologie polmonari e cardiocircolatorie che lo affliggono e lo costringono a sottoporsi a continui ricoveri e visite ospedalieri (cfr. depositi telematici 3.09.21, 23.01.23, 26.05.23, 6.09.23). A ciò deve aggiungersi anche l'impossibilità di poter continuare a lavorare dopo la cessazione del rapporto di lavoro nel 29.03.21 (cfr. deposito telematico del 3.09.21), che costringe il Sig. vivere dell'assegno Pt_1 di invalidità civile, pari a circa € 330,00 oltre all'aiuto di parenti e conoscenti. L'attestazione ISEE del ricorrente (che si allega) per l'anno 2025 è pari a zero. Si precisa che il 14.09.23 il ricorrente è stato riconosciuto invalido al 100%, giudizio confermato anche dall'ultimo verbale INPS del 5.11.24 (che si allega).
4) Confermare la non debenza del mantenimento in favore della Sig.ra attesa la piena capacità e CP_1 attitudine lavorativa di quest'ultima e la proprietà dell'abitazione in cui vive.
5) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sesto San Giovanni di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.”
Per : Controparte_1
“ 1) dichiarare lo scioglimento giudiziale del matrimonio contratto tra e Controparte_1 [...]
,con rito civile in data 10.07.2008, in Sesto San Giovanni (MI); Parte_1
2) ordinare all'ufficio anagrafe del Comune competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
3) disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con collocamento presso la stessa, Per_1 e con facolta' del padre di vedere e tenere con se' il figlio dalle ore 15 alle ore 17 a sabati alterni prelevandolo e riaccompagnandolo presso il domicilio della madre;
rigettare la richiesta di affido condiviso e di frequentazione come formulata da parte ricorrente;
4)disporre a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento di , e sino alla Pt_1 Per_1 completa indipendenza economica del medesimo, una somma pari ad € 500,00 mensili da corrispondersi alla sig.ra in via anticipata entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo l'indice istat e/o CP_1 quella altra somma, maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre al 50% per le spese scolastiche, parascolastiche, mediche non coperte dal SSN, e per attività sportive del figlio
sino alla completa indipendenza economica del medesimo;
Per_1 5) disporre a carico del marito l'obbligo di contribuire nel mantenimento della signora CP_1 mediante la corresponsione in favore della medesima della somma di euro 250,00 entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo l'indice istat e/o di quella altra somma, maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
6) con vittoria delle spese, diritti ed onorari di causa.”
Per il CURATORE SPECIALE
“fissare udienza, per la convocazione degli operatori dei servizi sociali e dei servizi Specialistici, ed in successivo orario, per la comparizione delle parti e l'audizione del minore che ha compiuto i 12 anni;
- in via istruttoria: nel caso in cui il minore in convocazione confermi di non voler sottoporsi alla valutazione da parte della : CP_3 disporre CTU per la valutazione psicodiagnostica di madre, padre e minore, della qualità delle relazioni tra il minore ed i genitori, indagando le motivazioni sottese al rifiuto di ad incontrare il padre ed Per_1 individuando i possibili strumenti e supporti per consentirgli di sviluppare la propria autonoma personalità nelle relazioni con le figure genitoriali. Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse la causa matura per la decisione:
confermare i provvedimenti a favore del minore e per l'effetto:
1. confermare l'affidamento del minore , nato a [...] in data [...] al comune Persona_1 di Milano e disporre che lo stesso sia affidato anche alla , con limitazione della responsabilità CP_3 genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute (sia fisica che psichica), del minore ex art. 337 ter comma 3 c.c., disponendo in conseguenza che le decisioni di maggior interesse per il figlio siano assunte dall'Ente Affidatario, come individuato, sentiti i genitori, mentre le decisioni di carattere ordinario possano essere assunte in autonomia dalla madre quale genitore che accudisce il figlio nella quotidianità;
2. mantenere il collocamento di , presso la madre, anche ai fini anagrafici, allo stato Persona_1 in Milano via Washington, n.89;
3. confermare gli incarichi al Servizio Sociale competente in collaborazione con i servizi specialistici ASST e socio- sanitari, previsti a tutela del minore garantendone il continuo monitoraggio;
4. incaricare l'Ente Affidatario di garantire ai genitori ogni supporto alla genitorialità che si reputi necessario nell'interesse di . Per_1 Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento ex D.M. 55/2014, come aggiornate ex D.M.n.147 del 13.08.2022oltre accessori di legge da porsi a carico dell'Erario.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1 in Sesto San Giovanni in data 10/7/08, iscritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo comune
(anno 2008 atto n. 104 Parte I) e successivamente trascritto nei registri dello Stato Civile di Milano, dal matrimonio, il 14/2/13, nasceva il figlio . Per_1
i coniugi si separavano con sentenza del Tribunale di Milano n. 9059/2018, pubblicata il
13/09/2018, che disponeva l'affidamento esclusivo del minore alla madre e collocamento Per_1 prevalente presso di lei, incarico ai Servizi Sociali del comune di Milano di regolamentare le modalità di frequentazione padre-figlio inizialmente in in Spazio Neutro con modalità osservate nonché di attivare tutti gli interventi di supporto alla genitorialità e/o psicologici ritenuti necessari o anche solo opportuni;
poneva a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del Parte_1 figlio minore mediante il versamento alla madre della somma di Euro 200,00, da Per_1 rivalutarsi annualmente oltre al 50% delle spese sanitarie non coperte dal SSN e di quelle inerenti la frequentazione della scuola pubblica (tassa di iscrizione, libri di testo, materiale scolastico di inizio anno, gite organizzate dalla scuola), ordinando il pagamento da parte dell'allora datore di lavoro del ricorrente, stante il costante inadempimento;
rigettava la richiesta di assegno di mantenimento per sé avanzata dalla CP_1 con ricorso depositato il 6.4.2020, chiedeva in via principale lo Parte_1 scioglimento del matrimonio e, in via accessoria, la conferma delle condizioni della separazione relative alla responsabilità genitoriale, con previsione di ampliamento della permanenza del minore presso di sé, la riduzione dell'assegno di mantenimento da versare per il minore ad € 150,00 mensili in considerazione della sua precaria condizione economica, la conferma dell'assenza di presupposti in capo alla per ottenere un riconoscimento economico in suo favore, CP_1 con comparsa di costituzione e domanda riconvenzionale del 9.2.2021, CP_1 evidenziava come, volutamente, il ricorrente si era limitato a formulare domande, quasi totalmente in adesione alla sentenza di separazione, senza minimamente rappresentare la realtà della situazione familiare ed in particolare la sua assoluta latitanza sia sotto il profilo presenza nella vita del minore – del quale si era totalmente disinteressato disertando quasi totalmente gli incontri regolamentati dai servizi sociali – sia dal punto di vista economico, rifiutandosi di provvedere al versamento dell'assegno stabilito quando, a causa della cessazione dell'attività da parte del suo datore di lavoro era venuto ipso iure meno il versamento diretto disposto dal Tribunale, aderiva quindi alla domanda sullo status ed a quella di affidamento esclusivo a sé del minore, istava per la conferma degli incontri da regolamentarsi da parte dei servizi in spazio neutro e nel contempo chiedeva un sensibile aumento del contributo per da quantificarsi in € 500,00 nonché un assegno di mantenimento per Per_1 sé – intendendo con evidenza narrativa anche divorzile - in misura non inferiore ad € 250,00 evidenziando il ruolo essenzialmente a supporto della famiglia e della crescita del figlio da lei sempre svolto, all'udienza del 16 Marzo 2021 il Presidente, sentite liberamente e diffusamente le parti, fallito il tentativo di conciliazione, confermava integralmente i provvedimenti di cui alla sentenza di separazione, rigettando nel contempo per assenza di presupposti la richiesta della resistente volta ad ottenere un mantenimento ex art. 156 c.c., già negato dal Tribunale in separazione;
contestualmente disponeva l'invio da parte dei Servizi Sociali di Milano di una relazione di aggiornamento sul nucleo familiare, sulle condizioni psico fisiche del minore e sullo stato degli incontri tra Per_1
ed il padre, riassumendo anche brevemente quanto avvenuto in passato, Per_1 quindi nominava sé stesso Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 7.10.2021 concedendo alle parti termini per la costituzione innanza all'istruttore,
l'ordinanza presidenziale veniva vistata dal PM senza osservazioni in data 23.3.2021, con memoria del 3.9.2021 e documentazione allegata il ricorrente, contestando gli assunti della moglie sia con riferimento al suo disinteresse nei confronti del figlio sia riguardo agli aspetti economici, evidenziando anche di aver avuto nelle more della separazione un'altra figlia nata da una attuale relazione, modificava la richiesta di affidamento da super esclusivo alla madre in condiviso, insistendo nelle ulteriori istanze accessorie, con comparsa del 23.9.2021 la contestando la ricostruzione dei fatti riportata dal CP_1 marito, insisteva per l'accoglimento delle domande già formulate, nei termini concessi i servizi sociali e specialistici del Comune di Milano depositavano le relazioni di aggiornamento e riassuntive richieste dal Tribunale, all'udienza del 7.10.2021 il Giudice, lette le relazioni dei servizi ed acquisita la asserita disponibilità della a favorire la ripresa dei rapporti padre figlio, reputata la necessità di CP_1 conferire nuovi e più ampi mandati agli operatori sociali e specialistici, con ordinanza a verbale così disponeva:
“esaminate le risultanze delle relazioni dei Servizi Sociali ad oggi pervenute e ritenuto indispensabile – così come sottolineato dagli stessi Servizi – consentire l'avvicinamento del minore alla figura paterna;
incarica i Servizi Sociali del comune di Milano di mantenere la presa in carico del nucleo familiare facendo pervenire relazione di aggiornamento entro la data del 28.2.2022: sulle condizioni psicofisiche dei genitori nell'attualità e sulle competenze genitoriali di entrambi i genitori;
sulle condizioni psicofisiche del figlio minore e sulla qualità della relazione tra i minori e ciascun genitore, sulle più idonee modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, sui più adeguati tempi di permanenza del minore con entrambi i genitori e sugli interventi eventualmente necessari, segnalando con urgenza a questa AG gravi situazioni di pregiudizio per i minori;
incarica i Servizi Sociali di proseguire nell'organizzazione degli incontri tra il minore
ed il padre, in Spazio Neutro e con modalità protetta disponendo, ove ne sussistano le Per_1 condizioni, un loro ampliamente e liberalizzazione;
incarica i Servizi Sociali del Comune di Milano, in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ATS, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di avviare – previa opportuna indagine psicodiagnostica del figlio minore - gli interventi di sostegno psicoterapico per il minore ritenuti necessari, attivando – ove ritenuto opportuno – un'attività di assistenza domiciliare;
incarica i Servizi Sociali del Comune di Milano, in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ATS, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di avviare – previa opportuna indagine psicodiagnostica dei genitori - gli interventi di sostegno psicoterapico per i genitori ritenuti necessari (ove gli stessi si dichiarino disponibili) e un percorso di mediazione familiare (ove i genitori si dichiarino disponibili); invita i genitori ad aderire ai percorsi suggeriti dai Servizi Sociali e dai Servizi Specialistici dell'ATS Dispone che I Servizi Sociali e i Servizi Specialistici dell'ATS territorialmente competenti inviino una relazione entro la data del 28.2.2022
quindi rinviava per il prosieguo all'udienza in data 17.3.2022 alla quale il Giudice, alla luce dele articolate relazioni versate in atti si riservava di provvedere e con ordinanza emessa in pari data, così premetteva e, quindi, stabiliva
“ All'udienza in data 17.3.2022 sono state discusse con le parti le relazioni dei Servizi Sociali di Milano, incaricati da questo Giudice in data 7.10.2021. Deve necessariamente rilevarsi che queste relazioni delineano una situazione di rischio evolutivo e potenziale pregiudizio per il minore . Persona_1 I servizi Sociali infatti hanno rilevato che non è libero di accedere alla figura Per_1 paterna con la conseguente difficoltà di riuscire ad “integrare le proprie origini in un più ampia dimensione identitaria”. Nel corso degli incontri con il padre in Spazio neutro, dimostra oggi una netta Per_1 chiusura, sebbene inizialmente la situazione fosse apparsa più positiva e si fosse rilevato un atteggiamento di apertura del minore nei confronti del padre. La madre, da parte sua, mantiene un atteggiamento molto rigido;
dall'ultima relazione pervenuta emerge che la stessa non ha accettato l'intervento di assistenza domiciliare, né la presa in carico psicologica del minore. Non pare neppure essere riuscita a comprendere l'importanza per
di una ripresa dei rapporti con il padre ed attribuisce gli atteggiamenti ostili del figlio Per_1 nei confronti del padre a “colpe” del marito. La madre ha mantenuto questo atteggiamento sebbene in tutte le relazioni agli atti (la prima delle quali risalente al luglio 2021) sia stata sottolineata l'importanza di consentire al bambino di avvicinarsi alla figura paterna e il pregiudizio derivante da una condotta ostacolante della madre. In questa situazione, deve ritenersi che la madre del minore non sia attualmente in grado di esercitare in modo adeguato e funzionale alla tutela dei complessivi bisogni di la Per_1 responsabilità genitoriale ed in particolare di adottare tutte quelle decisioni imprescindibili per consentire al minore di potersi avvicinare con serenità alla figura paterna. Nei confronti del padre, permane la valutazione di inidoneità genitoriale già formulata con la sentenza di separazione. In questa situazione deve essere disposto l'affidamento di al Comune di residenza Per_1 (Milano), con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza del minore ex art. 337 ter comma 3 c.c.; considerato l'affidamento del minore al Comune di residenza, è opportuno procedere alla nomina di un curatore speciale per il minore (v. Cass. Sez. I, ordinanza n. 8627/2021) nella persona dell'avv. alla quale deve essere assegnato termine per costituirsi ed esercitare Controparte_2 il diritto di difesa;
Deve essere confermato che i Servizi Sociali dell' Ente Affidatario regolamentino, come già disposto con ordinanza in data 7.10.2021, la frequentazione tra il padre e il figlio, allo stato in Spazio Neutro e con modalità osservate. Devono anche essere confermati tutti gli ulteriori incarichi conferiti ai Servizi Sociali con ordinanza in data 7.10.2021 e deve essere disposto che l'Ente affidatario attivi un' assistenza domiciliare in favore di , anche al fine di accompagnare il minore agli incontri in Spazio Per_1 neutro con il padre. L'Ente Affidatario deve essere incaricato di mantenere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare, sulla situazione del minore e sulla sua salute, segnalando immediatamente a questa Autorità Giudiziaria eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore.
PQM
1.affida ex art. 333 c.c. il figlio minore , nato a Milano in [...]_1 14.2.2013 e residente con la madre in Milano, Via Faenza n. 3, al comune di residenza (allo stato Comune di Milano) con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute (sia fisica che psichica), del minore ex art. 337 ter comma 3 c.c.;
2.dispone pertanto che le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, e alla residenza del minore ex art. 337 ter comma 3 c.c. vengano assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori, mentre le decisioni di carattere ordinario potranno essere assunte in autonomia dalla madre quale genitore che accudisce il figlio nella quotidianità;
3.dispone che l'Ente Affidatario mantenga il minore collocato presso la madre, allo stato in Milano, Via Faenza n. 3, anche ai fini della residenza anagrafica;
4.Conferma che l'Ente Affidatario regolamenti la frequentazione tra il padre e il figlio, allo stato in Spazio Neutro e con modalità osservate;
5. Conferma tutti gli incarichi conferiti ai Servizi Sociali con ordinanza in data 7.10.2021, con richiesta di svolgimento urgente da parte dei Servizi Specialistici della ATS dell'indagine psicodiagnostica (già disposta con ordinanza in data 7.10.2021 e non ancora iniziata) ;
6. dispone che l'Ente affidatario attivi un' assistenza domiciliare in favore di , Per_1 anche al fine di accompagnare il minore agli incontri in Spazio neutro con il padre;
5. incarica l'Ente Affidatario di mantenere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare, sulla situazione del minore e sulla sua salute, segnalando immediatamente a questa Autorità Giudiziaria eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore;
6.nomina l'avv. curatore speciale del minore, assegnando allo stesso Controparte_2 termine sino al 21.4.2022 per la costituzione in giudizio con deposito di comparsa di costituzione;
7. Dispone che l'Ente Affidatario invii a questo Giudice un relazione di aggiornamento sul nucleo familiare entro la data del 19.9.2022 “
fissava, dunque, nuova udienza per il 29.9.2022 - nelle more della quale si costituiva in giudizio il Curatore speciale ed i servizi sociali e specialistici depositavano i dettagliati elaborati demandati- all'esito della quale venivano confermati gli incarichi in essere e disposto il deposito di relazione conclusiva in vista della successiva udienza indicata al 26.1.2023,
a tale udienza il G.I., su richiesta delle parti che rinunziavano anche ai termini di cui all'art. 183 cpc VI c., fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 14.9.2023, confermando nel contempo gli incarichi già conferiti all'Ente Affidatario, con richiesta di inviare relazione conclusiva anche rappresentando il miglior regime di affidamento del minore e di frequentazioni con il padre ed assicurando alle parti ed al minore ogni supporto necessario, udienza poi rinviata al 13.3.2024 - e successivamente d'ufficio al 4.4.2024 - su richiesta congiunta delle parti e del curatore che, lette le relazioni dei servizi sociali e specialistici, prospettavano la possibilità di depositare conclusioni congiunte, fallita a causa di un riacutizzarsi del conflitto la prospettiva di una intesa tra le parti per la migliore regolamentazione della responsabilità genitoriale, all'udienza del 4.4.2024 il G.I. nelle more subentrato nel ruolo, letti gli elaborati depositati dall'ente affidatario riservava la decisione e con ordinanza emessa in pari data, rilevata la criticità e fragilità della psiche del minore, fermi restando tutto gli altri incarichi già demandati, ne disponeva l'immediata presa in carico da parte dell' competente per territorio per l'attivazione di percorso terapeutico e valutazione CP_3 psicodiagnostica;
concedeva un termine ai servizi sociali e specialistici per la produzione di relazione relativa agli interventi effettivamente attivati ed al risultato della valutazione psico diagnostica, nonché un successivo termine alle parti ed al curatore speciale, sino al 15.10.2024 per il deposito di note sostitutive di udienza ex art. 127 ter cpc per interloquire su detta relazione, depositate le note concesse, con ordinanza del 31.10.2024 il Giudice, preso atto della mancata presa in carico del minore da parte dell' assegnava nuovo termine ai servizi specialistici per CP_3 depositare relazione sulla valutazione psico diagnostica e su gli altri interventi già in atto e rinviava, anche per la precisazione delle conclusioni, al 26.2.2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc con note sostitutive di udienza lette le quali, ritenuto di dover rimettere al Collegio la decisione in ordine all'ascolto del minore, stante l'imminenza ormai della definizione del giudizio, disponeva un brevissimo rinvio al 26.3.2025, sempre ai sensi dell'art. 127 ter cpc e sempre per pc, al solo scopo di aggiornare la situazione economica delle parti mediante richiesta di relativa produzione documentale, data poi postergata d'ufficio al 10.6.2025 per trasferimento del G.I. ad altro ufficio, pertanto, con ordinanza emessa il medesimo 10.6.2025 il Giudice subentrato nel ruolo poneva la causa in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, depositati gli atti conclusivi del giudizio all'udienza collegiale del 8.10.2025, il Tribunale
“ Rilevato che nelle memorie conclusive il curatore speciale del minore e la parte resistente hanno insistito per l'audizione del minore motivandola, tra l'altro, sulla base dell'indicazione in tal senso espressa Per_ dalla Neuropsichiatra dott. e dalla psicologa dott. che nella relazione redatta in data 05.02.2025, Per_3 dopo aver sottolineato lo stallo negli interventi scaturente dall'evidente opposizione di , riferiscono Per_1 che questi ha richiesto di “voler parlare col Giudice per poter esprimere la sua opinione”, evidentemente attribuendo a tale passaggio la forza di evento probabilmente capace di fornire una spinta per il superamento dell'impasse; Ritenuto, pertanto, che indipendentemente dall'obbligatorietà o meno dell'incombente, trattandosi di procedimento ante Cartabia, sia opportuno in una situazione così delicata dare voce al minore ed assecondarlo in questo suo desiderio così fortemente espresso;
Rilevato, tuttavia, che come ben noto alle parti le istanze espresse dal minore, sebbene tenute in opportuna considerazione, non vincolano in alcun modo il Tribunale nella decisione e che pertanto, espletato l'ascolto, la causa verrà rimessa al Collegio per la decisione senza ulteriore concessione di termini per gli atti finali del giudizio, ma solo con assegnazione di un breve termine per note di osservazione all'ascolto effettuato;
P. Q. M.
-Rimette la causa sul ruolo del giudice istruttore dott.ssa Laura Maria Cosmai all'udienza del
6.11.2025 ore 15.00 per l'audizione del minore ( che verrà effettuata alla presenza del Curatore fin da ora Per_1 autorizzato a parteciparvi) Precisa che all'esito dell'ascolto del minore la causa verrà posta in decisione previa concessione di un breve termine per note di osservazione all'ascolto effettuato”
Ascoltato il minore all'udienza indicata e depositate le brevi note dei legali delle parti e del
Curatore speciale, la causa veniva nuovamente rimessa al Collegio e discussa e decisa nella camera di consiglio del 26.11.2025
Considerato in diritto Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n.
1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui le parti risiedono abitualmente.
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 7 Reg. Ue 1111/19 in quanto il figlio minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per i minori
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione di quanto già in atti..
Il materiale probatorio è infatti adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione, preminentemente incentrata sulle questioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale e al diritto di visita paterno, per decidere le quali il Collegio ha a disposizione le innumerevoli relazioni dei servizi sociali e specialistici, oltre che il verbale di audizione del minore e gli elementi da questo indubbiamente desumibili.
Quanto alle questioni economiche, di profilo relativamente residuale, è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336,
Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti e sulla scorta della indubbia condizione di precarietà di salute del ricorrente
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in Sesto San Giovanni in data 10/7/08, iscritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo comune (anno 2008 atto n. 104 Parte I) e successivamente trascritto nei registri dello Stato Civile di Milano;
si sono separati con sentenza del
Tribunale di Milano n. 9059/2018, pubblicata il 13/09/2018, passata in giudicato. Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 6.4.2020), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La responsabilità genitoriale e i tempi di permanenza con i genitori
L'essenza del giudizio ruota, pacificamente, intorno agli aspetti legati all'affidamento di e la gestione del rapporto con il padre. Per_1
Appare evidente dalla documentazione in atti, dalle plurime relazioni dei servizi, dalle pertinenti osservazioni del Curatore speciale e, non ultimo, dall'audizione del minore che vi sia una totale adesione di alla figura della madre verso la quale risulta essere acritico e che reputa Per_1
l'unica a mostrare reale interesse per lui difendendolo dalle assenze paterne.
Il Collegio non nega assolutamente che la e la di lei famiglia di origine, siano un punto CP_1 di riferimento imprescindibile per il minore, certamente amato ed accudito. Tuttavia una presenza così massiccia, accompagnata al totale disvalore mostrato nei confronti del padre, che viene reputato esclusivamente da nocumento per , sono anche questi indici di non piena capacità Per_1 genitoriale. Negare, anche solo con atteggiamenti refrattari e banalmente pratici – come bloccare l'accesso ai canali telefonici latu sensu intesi – i contatti tra il padre ed il figlio e quindi l'accesso all'altro genitore, determina l'accrescersi di una distanza che potrebbe diventare incolmabile, a solo discapito del ragazzo.
E' di tutta evidenza che il ricorrente sia il primo responsabile del suo rapporto alterato con il ragazzo, e quindi verrà tenuta debita nota delle modalità distorte con cui si interfaccia con la problematica . E' però indispensabile che entrambi i genitori abbiano nitidamente presente quale è il compito del Tribunale: la tutela del benessere psico -fisico del minore che non può prescindere, oggi e per il futuro, dal mettere in campo ogni strumento necessario restituire ad un sereno Per_1 rapporto con il padre e “una vita normale, serena e tranquilla, come gli altri bambini. Una vita qualunque” espressamente auspicata.
Del rispetto di tali fondamentali diritti deve farsi garante il Tribunale, che certamente non può ignorare del tutto i desideri espressi dal minore durante l'audizione, ma che non è assolutamente vincolato nella sua decisione ad aderire alle richieste a parole espresse, soprattutto quando queste non corrispondono al reale, intimo desiderio ma nascono per la gran parte da una forte e ripetuta delusione avuta dal padre. , invero, durante l'ascolto ha lasciato trasparire la necessità di Per_1 essere sorpreso, stupito dal padre “Lui dovrebbe venire sotto casa, uscire fare qualcosa insieme” che indubbiamente gli manca “Si mi mancano tante cose che facevo con lui. Ma ora sono estremamente stanco” ma che ai suoi occhi è il solo a non fare abbastanza per lui, ed al quale non riconosce più neanche la scusante della malattia della quale, da bambino quale è, non capisce la reale portata e gravità Il minore, quindi deve essere aiutato a superare questo momento di grande impasse, per scongiurare un vulnus poi difficile da curare nell'età più adulta, quando invece la maturità e la vita lo porteranno a vedere le cose in un'ottica diversa. In altre parole è compito del Collegio non privare oggi di quegli strumenti che servono per costruire la sua piena personalità del domani. Per_1
E' di assoluta evidenza che, ferme restando le più volte sottolineate pecche dell' Per_1
una parte di responsabilità per questa adultizzazione di quello che ancora è poco più di un
[...] bambino, convinto invece di potersi autodeterminare, risiede nelle modalità di gestione del problema da parte della madre. L'ultima relazione dei servizi del 24.2.2025 restituisce il quadro di una donna nella quale “permane ..un atteggiamento diffidente nei confronti del servizio sociale e di stanchezza rispetto al procedimento in corso a suo parere inopportuno e disturbante per la crescita di
” da cui discende “la mancata adesione del minore e della madre a qualsiasi progetto”. Per_1
Atteggiamento questo speculare e sovrapponibile a quello tenuto dal ragazzo per l'intera durata della sua audizione, resa a tratti difficile da tali modalità, e che emerge da ogni parola da lui detta e verbalizzata.
Ciò posto è indubbio che nessuno dei due genitori, ognuno per diverse debolezze e carenze, sia attualmente in grado di esercitare la responsabilità genitoriale e, quindi va mantenuto l'affidamento ai servizi sociali del Comune di Milano.
L'affidamento dovrà durare fino a quando i genitori avranno assunto adeguate competenze attraverso i percorsi già avviasti e che dovranno proseguire e potranno essere in grado di rappresentare un effettivo sostegno il figlio minore Tale percorso deve essere indicato nel massimo previsto dall'art. 5 bis, Legge 184/1983 e dunque 2 anni dalla presente decisione, anche in considerazione della attuale totale mancanza di dialogo, che tuttavia nel passato le parti avevano provato a ripristinare e che aveva anche fatto ipotizzare il raggiungimento di conclusioni congiunte.
Occorre quindi uno sforzo da parte di entrambi per giungere al superamento delle loro conflittualità che hanno ripercussioni molto forti e dannose . Trascorso tale periodo di tempo Per_1
l'affidamento del minore, che avrà quasi 15 anni, potrà tornare in capo ai genitori nella forma dell'affidamento condiviso a meno che i servizi sociali competenti non rinvengano un pregiudizio per la minore, in qual caso attiveranno un intervento del PM presso il TM competente.
I servizi sociali manterranno il collocamento di presso la madre, stimoleranno, Per_1 attraverso modalità persuasive ma senza eccessive pressioni o forzature, l'adesione del ragazzo ad un percorso psicologico indispensabile per il superamento dell'evidente trauma da abbandono che si riverbera anche sulla sua vita di relazione tra i pari e proseguiranno in tutti gli interventi di sostegno in atto a favore dei genitori, che vengono fortemente invitati al rispetto delle indicazione onde prevenire la proroga della misura limitativa in essere o un suo inasprimento.
I servizi dovranno svolgere un compito fondamentale anche con riferimento alla ripresa delle frequentazioni padre figlio. Se invero il Collegio è assolutamente granitico nell'affermare che queste non possano essere del tutto sospese, è pure vero che non potrà essere oltremodo affaticato Per_1
e, soprattutto, deluso.
Quindi nel sottolineare al padre, che tanto tramite il suo difensore invoca di non essere estromesso dalla paternità, che questa che gli viene data è l'ultima possibilità per ricucire i rapporti con il figlio, i cui tempi deve pazientemente rispettare, si dispone che i servizi affidatari predispongano una educativa domiciliare per . Gli incontri padre figlio, invero dovranno Per_1 inizialmente svolgersi sempre alla presenza dell'educatore, una volta alla settimana, secondo tempi e modi stabiliti tenendo in preminente considerazione gli impegni scolastici di ma con due Per_1 diverse modalità. Una settimana mediante video chiamata da effettuarsi dal domicilio del ragazzo e la successiva di persona, con educativa territoriale in un luogo che tenga conto delle difficoltà fisiche e di salute dell' e quindi quanto più possibile vicino al suo domicilio. La durata delle Persona_1 videochiamate e degli incontri verrà stabilita dal servizio affidatario e implementata ove si concretizzino le condizioni. Tali modalità di incontro potranno poi esser modificate ed ampliate fino anche ad una totale liberalizzazione, sebbene secondo tempi e giorni prestabiliti, qualora se ne ravvisi la possibilità, non sussistendo alcun timore o preoccupazione nei confronti della figura paterna, o ulteriormente ridotte o revocate in caso di perdurante ingiustificata diserzione da parte del padre.
Le condizioni economiche
L'assegno divorzile La alla quale in separazione era già stata respinta l'istanza di assegno di CP_1 mantenimento, per assenza dei presupposti, con provvedimento reiterato anche in fase presidenziale, insiste per il riconoscimento di un assegno divorzile, sebbene non utilizzi mai tale espressioni nelle sue difese, continuando a parlare di assegno di mantenimento. Tuttavia l'intenzione è chiara sia in considerazione del giudizio in cui la domanda viene avanzata, sia dalla lettura della motivazione a sostegno della richiesta.
Ciò posto occorre evidenziare:
E' ormai a tutti noto che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia emessa nel 2018 (sent. Cass. SSUU n. 18287/2018), dopo aver definitivamente cancellato il riferimento al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, hanno riconosciuto una doppia natura all'assegno divorzile: assistenziale e perequativo-compensativa. In quella pronuncia si è affermato che “ai sensi dell'art. 5, co. 6 della l n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune
e personale di ciascuno degli coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”
Le SS.UU. della Suprema Corte hanno poi precisato che la “disparità di condizioni economico- patrimoniali, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare” rappresenta il punto di partenza dell'accertamento che il Giudice è chiamato ad effettuare.
In applicazione dei condivisi principi di diritto espressi da detta pronuncia, l'accertamento deve, quindi, svilupparsi prendendo le mosse dalla verifica dell'esistenza di una rilevante disparità tra i redditi e i patrimoni degli ex coniugi complessivamente valutati. Si tratta di una precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui alla Legge n. 898 del
1970, art. 5, comma 6, prima parte, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo- compensativa di detto assegno (vedi anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 dell'11/12/2019).
Solo dopo aver accertato l'esistenza di questa rilevante disparità, in assenza della quale nulla
è dovuto, occorre verificare rigorosamente se il coniuge richiedente abbia diritto ad un assegno con funzione assistenziale e/o compensativo – perequativo, qualora pur avendo dei redditi propri, comunque adeguati, lo squilibrio economico-patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia del richiedente.
Alla stregua di tali criteri la domanda della resistente va senza dubbio rigettata.
Le parti, invero, sebbene abbiano entrambe una condizione reddituale precaria, hanno introiti mensili assolutamente sovrapponibili: la la cui attuale attività lavorativa non è chiara, espone CP_1 in disclosure un reddito medio annuo di circa € 12.000,00 assolutamente coincidente con quanto percepito dall' titolo di pensione di invalidità, in considerazione dell'impossibilità di svolgere Per_1 attività lavorativa per la importante patologia da cui è afflitto.
Non sussiste quindi quel dislivello reddituale indispensabile al sorgere del diritto.
La resistente, inoltre, è proprietaria di un grande appartamento, circa 130 mq in una prestigiosa zona di Milano, dove attualmente vive con il minore ma che è e resta un importante voce di patrimonio.
Il mantenimento del minore
Sebbene gli aspetti economici legati al mantenimento di siano rimasti sullo sfondo Per_1 della contesa, tuttavia hanno assunto anche questi un peso nella conflittualità, percependo la CP_1 come ulteriore disinteresse paterno anche il contributo a suo carico reputato del tutto insufficiente e la sua saltuarietà nel versarlo.
E' a tutti noto che l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore grava su entrambi i genitori e sulla base dei criteri analiticamente dettati dall'art. 337 ter c.c.
Attualmente vive in un contesto familiare, seppur disgregato, in cui entrambi i Per_1 genitori non hanno grosse capacità reddituali, ognuno per motivi diversi, ma che difficilmente potranno essere incrementate. Non certamente dal padre per le motivazioni di salute già evidenziate.
E' certamente vero che attualmente la ha l'intero carico di , che non intende CP_1 Per_1 frequentare il padre, ma è parimenti vero che con la sua pensione di invalidità pari a Persona_1 circa € 980,00 mensili, deve pagare l'affitto della casa Aler in cui vive, € 200,00 mensili, provvedere al suo sostentamento e proporzionalmente a quello della figlia nata nel 2019 da una sua nuova relazione. Gli residua pertanto una somma veramente limitata e non può contare neanche sull'aiuto di parenti prossimi, a differenza dalla resistente che invece gode dell'aiuto costante della propria madre che le ha anche donato l'appartamento in cui vive.
Pacificamente non può essere accolta la domanda del resistente di elidere, o sensibilmente ridurre, un assegno già di per se estremamente contenuto, in considerazione dell'obbligo di mantenimento che comunque su di lui grava, tuttavia risulta matematicamente impossibile che il padre nelle condizioni fisiche ed economiche in cui versa, possa contribuire mediante il versamento di una somma più elevata di quella di € 200,00 già disposta in fase presidenziale e che il Collegio ritiene di dover confermare, seppur fissando la decorrenza dalla data del provvedimento provvisorio anche ai fini della rivalutazione ISTAT. La sproporzionata domanda della va, quindi, CP_1 parimenti rigettata.
Il padre inoltre dovrà contribuire, come già previsto dalla separazione, al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal ssn, adeguatamente prescritte e affrontate presso strutture pubbliche e di quelle scolastiche obbligatorie da frequenza di istituti pubblici.
L'assegno unico per il nucleo familiare, che in considerazione dei ridotti redditi è di importo abbastanza elevato, verrà interamente percepito e trattenuto dalla madre
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio, la reciproca soccombenza delle parti in punto affidamento e mantenimento del minore, e la soccombenza della esclusivamente sulla richiesta CP_1 di assegno divorzile, che tuttavia non ha comportato aggravio nella difesa, considerato globalmente l'andamento del giudizio e i motivi della sua durata, esclusivamente legata alle questioni inerenti alla genitorialità, ritiene il Collegio alla luce della complessa e complessiva situazione di compensare integralmente le spese del giudizi.
I compensi del Curatore speciale, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, verranno liquidati con separato decreto a seguito di idonea istanza
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 Controparte_1 in Sesto San Giovanni in data 10/7/08, iscritto nei Registri dello Stato Civile del
[...]
;medesimo comune (anno 2008 atto n. 104 Parte I) e successivamente trascritto nei registri dello Stato
Civile di Milano
2.Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sesto San Giovanni, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge, nonché alla comunicazione della sentenza al Comune di Milano ove il matrimonio è stato successivamente trascritto;
3.Dispone ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 l'affidamento del figlio minore nato il Per_1
14.2.2013, al Servizio Sociale del Comune di Milano per un periodo di anni 2 dall'emissione del presente provvedimento;
almeno tre mesi prima della scadenza, il Servizio Sociale affidatario segnalerà tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore che ostino all'affidamento condiviso del medesimo ai genitori;
4. Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
5.Dispone il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, del minore presso la madre, in Via Washington n. 89 Milano.
6. Dispone che gli incontri con il padre, in considerazione delle attuali difficoltà riscontrate, avvengano inizialmente alla presenza costante di un educatore e si svolgano, 1 giorno alla settimana, individuato dai servizi affidatari tenuto conto degli impegni scolastici del minore, con le seguenti modalità: una settimana mediante video chiamata da effettuarsi dalla casa in cui il minore vive e, la successiva, di presenza, con educativa territoriale in luogo individuato dai servizi medesimi, tenuto anche in considerazione lo stato di salute altamente precario del padre e, quindi, in posto da lui facilmente raggiungibile;
7.Incarica il Servizio Sociale affidatario di eventualmente diversamente regolamentare e/o modulare la frequentazione paterna con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario del figlio minore, tenuto conto delle sue condizioni di benessere psicofisico, della qualità della relazione intrattenuta con il padre, dell'andamento degli interventi di supporto avviati in favore del minore, e dell'adesione consapevole del padre, al progetto indirizzato al suo consolidamento della genitorialità
8.Dispone che il genitore collocatario prevalente, previo avviso ai servizi sociali affidatari ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute
1. a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
2. b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
3. c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione
4. a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
5. b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
6. c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
7. d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
8. e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
9. f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
10. g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative
11. a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
9. Dispone che, in caso di disaccordo, inerzia e/o del genitore collocatario prevalente, il Servizio
Sociale affidatario, sentiti i genitori medesimi, assuma le decisioni e compia gli atti di cui al superiore capo, informando tempestivamente l'Autorità Giudiziaria;
10. Dispone che il Servizio Sociale affidatario, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse del minore, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute
12. a. vaccinazioni facoltative;
13. b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del
SSN; istruzione ed educazione
14. a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
15. b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
16. c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
17. pratiche amministrative
18. a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
19. residenza abituale
20. trasferimenti in altro Comune o all'estero;
11. Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
12. Dispone che, in caso di persistente disaccordo il servizio sociale affidatario segnali la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse dei minori;
13. Incarica il Servizio Sociale Affidatario, in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza e pur con i limiti della disponibilità e fattiva adesione di , che va stimolata con modalità persuasive, di proseguire gli interventi di supporto Per_1 psicologico e psicoterapeutico già disposti.
14. Incarica il Servizio Sociale Affidatario, in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di sua competenza, di avviare e/o proseguire gli interventi di supporto alla genitorialità e di supporto psicologico e psicoterapeutico per entrambi i genitori.
15. Incarica il servizio sociale affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, trasmettendo al Giudice Tutelare relazioni semestrali di aggiornamento sull'andamento degli interventi di supporto avviati, sui rapporti mantenuti dal minore con ciascun genitore e sull'attuazione del progetto elaborato a sostegno del nucleo familiare e del minore medesimo, segnalando immediatamente, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di grave pregiudizio;
16.Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse del figlio minore e in quanto funzionale ad un suo sano percorso di crescita, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori del Servizio Sociale Affidatario e dei Servizi
Specialistici della ASST, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per il minore, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale.
17.Pone definitivamente a carico del padre l'obbligo di versare alla madre entro il 5 di ogni mese in via anticipata, a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 200 rivalutabile annualmente secondo indici Istat con decorrenza dal provvedimento presidenziale, (prima rivalutazione marzo 2022) oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal ssn, adeguatamente prescritte e affrontate presso strutture pubbliche e di quelle scolastiche obbligatorie da frequenza di istituti pubblici.
18.Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare venga suddiviso nella misura del 50% tra i genitori.
19. Rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla CP_1
20.Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1
Si comunichi alle parti, al Servizio Sociale affidatario, ai Controparte_4 , al Curatore Speciale, al Giudice Tutelare per la vigilanza sull'attuazione del
[...] provvedimento.
Così deciso in Milano, 26.11.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai