Decreto cautelare 14 marzo 2024
Ordinanza collegiale 11 aprile 2024
Decreto cautelare 12 luglio 2024
Ordinanza cautelare 25 luglio 2024
Ordinanza collegiale 10 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 21 novembre 2024
Ordinanza collegiale 23 ottobre 2025
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00083/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00054/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 54 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonella Fiorani, Massimo Solari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura – U.T.G. di -OMISSIS-, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo :
- del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 21 novembre 2023, con cui è stata disposta la revoca del contratto di soggiorno, sottoscritto in data 21 febbraio 2023, per mancata instaurazione del rapporto di lavoro, con contestuale revoca della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno;
- di ogni atto, relativo al medesimo procedimento amministrativo, successivo, connesso, collegato, presupposto, consequenziale, comunque lesivo dei diritti dell’odierno ricorrente ancorché non conosciuto;
quanto ai motivi aggiunti depositati in data 11 luglio 2024 :
- del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 27 maggio 2024, con cui è stato confermato il provvedimento di revoca del 21 novembre 2023;
- di ogni atto, relativo al medesimo procedimento amministrativo, successivo, connesso, collegato, presupposto, consequenziale, comunque lesivo dei diritti dell’odierno ricorrente ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura – U.T.G. di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa ER ER e udito per il ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso introduttivo del giudizio, il sig. -OMISSIS- ha impugnato, con richiesta di sospensiva, il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 21 novembre 2023, con cui la Prefettura di -OMISSIS- ha disposto “ la revoca del contratto di soggiorno sottoscritto in data 21/02/2023 relativo alla domanda lavoro subordinato art. 27/BC e presentata dal sig. -OMISSIS- in favore dello straniero -OMISSIS- (...), per mancata instaurazione del rapporto di lavoro disponendo altresì la revoca della richiesta di rilascio permesso di soggiorno (Mod. 209) emesso in pari data ”.
Il ricorrente espone in punto di fatto che:
- ha lavorato dal 21 febbraio 2023 al 13 novembre 2023 alle dipendenze della società -OMISSIS- s.r.l.;
- in particolare, in data 20 luglio 2022 -OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore -OMISSIS-, ha ottenuto in suo favore dalla Prefettura di -OMISSIS- il “ nulla osta al rilascio della carta blu UE per lavoro altamente qualificato ”;
- in data 21 febbraio 2023, egli ha stipulato con -OMISSIS- s.r.l. il “ Contratto di soggiorno per lavoro subordinato ”, con indicazione del C.C.N.L. applicabile (Metalmeccanica Installazione Impianti PMI), del livello di inquadramento (B3), delle mansioni da svolgere (ingegnere meccanico), dell'orario di lavoro (40 ore settimanali), del luogo di lavoro (-OMISSIS-, via -OMISSIS-);
- in data 21 febbraio 2023, la Prefettura di -OMISSIS- gli ha fornito la documentazione necessaria a richiedere alla Questura di -OMISSIS- il rilascio del permesso di soggiorno;
- il 13 novembre 2023, in occasione del fotosegnalamento presso la Questura di -OMISSIS-, prodromico al rilascio del titolo di soggiorno, egli ha appreso che il datore di lavoro non aveva mai regolarizzato la sua assunzione;
- ha quindi provveduto a riferire quanto appreso al datore di lavoro, che in risposta lo ha licenziato oralmente;
- avverso il licenziamento intimato per via orale ha proposto ricorso innanzi al Giudice del Lavoro di -OMISSIS-;
- con il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 21 novembre 2023, il Prefetto di -OMISSIS- ha disposto la revoca del contratto di soggiorno e, con provvedimento datato 8 gennaio 2024, il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha revocato il suo permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Il ricorrente sostiene l’illegittimità del provvedimento impugnato, rappresentando che il rapporto di lavoro era stato correttamente instaurato e che, solo successivamente, egli sarebbe stato illegittimamente licenziato dalla parte datoriale. Denuncia, in particolare, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, il che gli avrebbe consentito di far valere le proprie buone ragioni.
Si è costituita in giudizio la Prefettura di -OMISSIS-, instando per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 75 dell’11 aprile 2024, questo Tribunale, rilevata la mancanza nell’ iter procedimentale della comunicazione di avvio ex art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame, ordinando all’Amministrazione di comunicare al ricorrente l’avvio del procedimento, di rinnovare l’istruttoria tenendo conto delle eventuali osservazioni proposte e, infine, di adottare un nuovo provvedimento di conferma o di revoca del precedente.
Con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 27 maggio 2024, la Prefettura di -OMISSIS- ha confermato “ il provvedimento di revoca del contratto di soggiorno -OMISSIS- del 21 novembre 2023 ” e la “ revoca del contratto di soggiorno prot. n. -OMISSIS- ”, ritenendo che “ all'esito delle verifiche esperite non è stato pertanto possibile accertare l'effettiva instaurazione di un rapporto di lavoro tra la -OMISSIS- srl e il Sig. -OMISSIS- ”.
Avverso tale ultimo provvedimento, il ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti, con richiesta di misura cautelare sospensiva.
Con ordinanza n. 95 del 25 luglio 2024, questo Tribunale ha sospeso medio tempore l’efficacia del provvedimento, rinviando la trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 e così motivando: “ Considerato che, nelle more della definizione del giudizio ex art. 441 bis cod. proc. civ. pendente innanzi al Tribunale Ordinario di -OMISSIS- – Sezione Civile, Settore Lavoro Previdenza e Assistenza, in ordine alla legittimità del licenziamento comunicato “verbalmente” dalla parte datoriale al ricorrente, si rende necessaria la sospensione in via interinale dell’efficacia del gravato provvedimento ”.
Con successiva ordinanza n. 257 del 10 ottobre 2024, questo Tribunale ha rinviato la trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 20 novembre 2024 “ stante la prosecuzione del giudizio innanzi al Giudice del Lavoro e la fissazione della nuova udienza al 25 ottobre 2024 ”.
Con ulteriore ordinanza n. 182 del 21 novembre 2024, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare e ha fissato l’udienza pubblica di trattazione del merito alla data del 22 ottobre 2025, così motivando: “ Considerato che, con provvedimento datato 11 novembre 2024, prodotto agli atti del giudizio da parte ricorrente con deposito del 19 novembre 2024, il Giudice del Lavoro ha fissato l’udienza di discussione per il giorno 3 luglio 2025 e che, nelle more, è comunque necessario dare esito alla prodotta istanza cautelare; Considerato il danno grave e irreparabile che il ricorrente subirebbe dall’esecuzione del provvedimento impugnato, in termini di allontanamento dal territorio nazionale; Ritenuto, in ragione dell’evidenziato periculum, di dover accogliere l’istanza cautelare e sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato, rinviando alla più adeguata sede di merito l’approfondimento delle questioni dedotte ”.
Con ultima ordinanza n. 435 del 23 ottobre 2025, questo Tribunale ha rinviato la discussione del merito alla pubblica udienza del giorno 28 gennaio 2026, in ragione del fatto che « la sentenza con cui il Giudice del Lavoro del Tribunale di -OMISSIS-, in data 3 luglio 2025, si è pronunciato sulla legittimità del “licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo” intimato al ricorrente dalla parte datoriale è stata depositata agli atti del giudizio solo in data 22 ottobre 2025 », rendendosi, pertanto, necessario concedere all’Amministrazione resistente i termini a difesa al fine di poter controdedurre rispetto alla succitata produzione documentale.
Alla pubblica udienza del giorno 28 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso introduttivo del giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, risultando il provvedimento ivi impugnato superato e assorbito dal provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 27 maggio 2024, con cui la Prefettura di -OMISSIS- ha confermato “ il provvedimento di revoca del contratto di soggiorno -OMISSIS- del 21 novembre 2023 ” e la “ revoca del contratto di soggiorno prot. n. -OMISSIS- ” giacché “ all'esito delle verifiche esperite non è stato pertanto possibile accertare l'effettiva instaurazione di un rapporto di lavoro tra la -OMISSIS- srl e il Sig. -OMISSIS- ”.
Il ricorso per motivi aggiunti proposto avverso tale ultimo provvedimento è affidato ad un unico motivo di diritto, con cui si deduce “ Difetto di istruttoria e travisamento di fatti; motivazione errata; violazione, erronea e falsa applicazione art. 22 e 27 quater TUI; eccesso di potere per illogicità ed erronea valutazione dei fatti; eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità manifesta; eccesso di potere per motivazione generica, contraddittoria, lacunosa ed insufficiente ”.
Il ricorrente, rimandando espressamente ai motivi di diritto articolati con il ricorso introduttivo, deduce l’illegittimità derivata del provvedimento di conferma impugnato. Ritiene, in via di estrema sintesi, che lo stesso sarebbe erroneamente fondato sulla circostanza della mancata instaurazione del rapporto di lavoro.
Sostiene, infatti, di aver svolto attività lavorativa per la società -OMISSIS- s.r.l., dalla quale è stato licenziato oralmente solo dopo aver rappresentato alla parte datoriale che alla Questura di -OMISSIS- non constava alcuna formalizzazione dell’assunzione.
Produce, poi, agli atti del giudizio documentazione atta a confermare l’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro: i ) copia della busta paga rilasciata da -OMISSIS- s.r.l., relativa alla retribuzione per il mese di maggio 2023, da cui risulta “ data assunzione 21 gennaio 2023 ” (doc. 6 allegato al ricorso introduttivo); ii ) documentazione fotografica da cui risulta l’attività del lavoratore quale disegnatore presso la parte datoriale (elemento, questo, non oggetto di contestazione da parte dell’Amministrazione resistente); iii ) la dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con cui il fratello -OMISSIS- attesta “ di aver lavorato con mio fratello -OMISSIS- presso la srl -OMISSIS- da febbraio a novembre 2024,società che si occupa della personalizzazione di autoveicoli, camper e furgoni; che -OMISSIS- svolgeva prevalentemente attività di disegnatore, essendo laureato in ingegneria; di esser a conoscenza del fatto che il sig. -OMISSIS-, legale rappresentante della srl -OMISSIS-, ha sempre pagato -OMISSIS- in contanti, rifiutandosi di accreditargli lo stipendio sul conto corrente a lui intestato ”; iv ) la dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con cui il sig. -OMISSIS-, ex dipendente di -OMISSIS- s.r.l., attesta “ che tra i miei colleghi vi era anche il sig. -OMISSIS-, nato in -OMISSIS- il -OMISSIS-; che il sig. -OMISSIS- ha lavorato per la srl -OMISSIS- da febbraio novembre 2024 con mansioni di impiegato; di esser a conoscenza del fatto che il sig. -OMISSIS-, legale rappresentante della srl -OMISSIS-, ha sempre pagato il sig. -OMISSIS- in contanti, rifiutandosi di accreditargli lo stipendio sul conto corrente a lui intestato ”.
Prospetta e documenta di aver reperito, nelle more del giudizio, nuove posizioni lavorative, prima presso la società -OMISSIS- s.r.l. e poi presso la società -OMISSIS- s.r.l., nella quale è attualmente impiegato con la mansione di disegnatore tecnico e con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Ritiene, in definitiva, illegittimo il provvedimento prefettizio di conferma della revoca del contratto di soggiorno, che non solo sarebbe stato erroneamente fondato sulla mancata instaurazione del rapporto di lavoro, ma non avrebbe neanche tenuto in considerazione le sopravvenienze relative alla sua nuova posizione lavorativa (per la stessa tipologia di mansioni per la quale era stato richiesto il nulla osta) e al suo stabile inserimento familiare e sociale nel tessuto sociale dello Stato italiano (cfr. memoria del 23 dicembre 2025).
A giudizio del Collegio il ricorso per motivi aggiunti è fondato per le ragioni che innanzi si illustrano.
Il ricorrente, dopo aver ottenuto, su richiesta della società -OMISSIS- s.r.l., il “ nulla osta al rilascio della carta blu UE per lavoro altamente qualificato ”, ha stipulato con la citata società, in data 21 febbraio 2023, il “ contratto di soggiorno per lavoro subordinato ”.
Solo in occasione della sua presentazione in Questura per l’effettuazione dei rilievi biometrici prodromici al rilascio del titolo di soggiorno, il lavoratore ha appreso della mancata formalizzazione del rapporto di lavoro con la società datrice di lavoro, alla quale si è poi rivolto per chiedere delucidazioni, per poi essere destinatario di licenziamento intimato oralmente.
Avverso il licenziamento verbale, il lavoratore ha proposto ricorso innanzi al Giudice del Lavoro di -OMISSIS- che, con sentenza n. -OMISSIS-, ha rigettato il ricorso ritenendo, per i profili che ivi rilevano, non provato il licenziamento, sulla scorta delle seguenti considerazioni: « Il ricorrente ha domandato l'accertamento dell'inefficacia del licenziamento in quanto intimato, nella sua prospettazione, in forma orale. Giova premettere, che a mente della costante giurisprudenza di legittimità (ex multis Sez. Lavoro, Sentenza n. 3822 del 08/02/2019) "il lavoratore, che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta, ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto sia ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa"; e che "Il lavoratore il quale deduca che il rapporto di lavoro abbia avuto conclusione a causa del licenziamento intimatogli dal datore di lavoro, e impugni l'allegato licenziamento, ha l'onere di provare il licenziamento stesso, quale fatto costitutivo dei diritti fatti valere" (Cass. Sez. Lavoro, Sentenza n. 9843 del 27.07.2000). Nel caso di specie, in re il ricorrente si è limitato a dedurre "-6) in data 13/11/2023, il ricorrente veniva licenziato verbalmente” (pg. 3 del ricorso). Ebbene, è di tutta evidenza che la scarna deduzione sopra riportata, anche valutata unitamente agli altri elementi fattuali forniti dalla narrativa (invero piuttosto scarni), non consenta di comprendere né il contesto in cui dovrebbe essere avvenuto il licenziamento, quale fatto costitutivo né il soggetto che, in qualità di datore di lavoro, lo avrebbe intimato esprimendo la volontà datoriale di recedere dal rapporto, tanto da ritenere che il ricorrente non abbia assolto al suo onere probatorio. La domanda non può che essere respinta ».
In definitiva, il Giudice del Lavoro respinge il ricorso ritenendo non comprovato dalla parte attorea, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto sia ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti.
Il Giudice del Lavoro, poi, pronunciandosi sull’ulteriore richiesta relativa alle “differenze retributive per superiore inquadramento”, nel rilevare ancora la mancata allegazione da parte del lavoratore degli elementi posti a base della domanda, sostiene che « il contratto prodotto dal ricorrente (doc. 4) non può essere qualificato come contratto di lavoro subordinato vero e proprio, tanto che l'indicazione ivi indicata relativa all'inquadramento non può essere valutata come elemento di prova. Inoltre, l'indicazione circa le mansioni svolte non è coerente con quanto riportato nel testo prodotto, dove il riferimento, alla voce "mansioni svolte dal lavoratore" è alla qualifica di Ingegnere meccanico (pag. 3 doc.4), senza ulteriori specificazioni. Detta circostanza, in uno con la evidente carenza di allegazioni circa la riconducibilità alle declaratorie del contratto collettivo, non consente di comprendere quali siano state le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e preclude di svolgere il "procedimento trifasico" di indagine come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità richiamata ».
Giova precisare che, come sostenuto in udienza dal difensore di parte ricorrente, il Giudice del Lavoro non ha ammesso le prove testimoniali richieste dal ricorrente, ritenendo, per espressa indicazione nella sentenza, che “(...) non sono stati indicati testi che potessero riferire in ordine alle mansioni svolte, mentre quelli indicati erano presumibilmente estranei alla vicenda ”.
Orbene, ad avviso del Collegio, non può ritenersi che dopo la stipula del contratto di soggiorno non vi sia stata instaurazione del rapporto di lavoro, alla luce delle prove documentali in questa sede fornite dalla parte ricorrente e non elise dalla pronuncia del Giudice del Lavoro che, invero, investe questioni trasversali rispetto a quelle in questa sede rilevanti, senza in alcun modo negare che un rapporto di lavoro si sia svolto.
Il ricorrente, infatti, ha fornito una serie di evidenze documentali dalle quali è possibile desumere che, dopo la stipula del contratto di soggiorno, egli abbia prestato attività lavorativa presso la società -OMISSIS- s.r.l.: i ) copia della busta paga relativa alla retribuzione per il mese di maggio 2023, da cui risulta “ data assunzione 21 gennaio 2023 ” (doc. 6 allegato al ricorso introduttivo); ii ) documentazione fotografica da cui risulta l’attività del lavoratore quale disegnatore presso la parte datoriale (elemento, questo, non oggetto di contestazione da parte dell’Amministrazione resistente); iii ) la dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con cui il fratello -OMISSIS- attesta “ di aver lavorato con mio fratello -OMISSIS- presso la srl -OMISSIS- da febbraio a novembre 2024, società che si occupa della personalizzazione di autoveicoli, camper e furgoni; che -OMISSIS- svolgeva prevalentemente attività di disegnatore, essendo laureato in ingegneria; di esser a conoscenza del fatto che il sig. -OMISSIS-, legale rappresentante della srl -OMISSIS-, ha sempre pagato -OMISSIS- in contanti, rifiutandosi dl accreditargli lo stipendio sul conto corrente a lui intestato ”; iv ) la dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con cui il sig. -OMISSIS-, ex dipendente di -OMISSIS- s.r.l., attesta “ che tra i miei colleghi vi era anche il sig. -OMISSIS-, nato in -OMISSIS- il -OMISSIS-; che il sig. -OMISSIS- ha lavorato per la srl -OMISSIS- da febbraio novembre 2024 con mansioni di impiegato; di esser a conoscenza del fatto che il sig. -OMISSIS-, legale rappresentante della srl -OMISSIS- ha sempre pagato il sig. -OMISSIS- in contanti, rifiutandosi di accreditargli lo stipendio sul conto corrente a lui intestato ”.
Tale circostanza non può ritenersi smentita dalla sentenza del Giudice del Lavoro, che, invero, interessa non l’ an dell’instaurazione del rapporto di lavoro, quanto piuttosto, in un’ottica strettamente connessa all’onere probatorio in capo al lavoratore, il fatto storico del “licenziamento orale” e quello dell’invocato “inquadramento a mansioni superiori” per il quale il lavoratore chiede le differenze retributive. La sentenza resa nel giudizio di lavoro, infatti, non si esprime in ordine alla effettiva instaurazione o meno del rapporto di lavoro, limitandosi a ritenere non adeguatamente comprovati, da parte attorea, i fatti allegati alla domanda, ovvero il “licenziamento orale” e “l’adibizione del lavoratore a mansioni superiori” rispetto a quelle indicate nel contratto di lavoro. E, proprio in relazione al profilo delle mansioni del lavoratore, il Giudice del Lavoro ritiene che “ il contratto prodotto dal ricorrente non può essere qualificato come contratto di lavoro subordinato vero e proprio, tanto che l'indicazione ivi indicata relativa all'inquadramento non può essere valutata come elemento di prova ” e che “ l'indicazione circa le mansioni svolte non è coerente con quanto riportato nel testo prodotto, dove il riferimento, alla voce "mansioni svolte dal lavoratore" è alla qualifica di Ingegnere meccanico (pag. 3 doc.4), senza ulteriori specificazioni. Detta circostanza, in uno con la evidente carenza di allegazioni circa la riconducibilità alle declaratorie del contratto collettivo, non consente di comprendere quali siano state le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e preclude di svolgere il "procedimento trifasico" di indagine come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità richiamata ”.
Giova sul punto precisare che il contratto di lavoro cui si riferisce il Giudice del Lavoro è il « “Contratto di soggiorno per il lavoro subordinato”, ove venivano indicati il C.C.N.L. applicabile (Metalmeccanica Installazione Impianti PMI), il livello di inquadramento (B3), le mansioni da svolgere (ingegnere meccanico), l'orario di lavoro (40 ore settimanali) e il luogo di lavoro (-OMISSIS-, via -OMISSIS-) », quindi il “contratto di soggiorno” ai sensi dell’art. 5 bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286, standardizzato secondo il Modello Q fornito dal Ministero dell’Interno e disponibile sul sito web: https://questure.poliziadistato>statics>modelloq.pdf .
In tale ottica, quindi, il succitato passaggio motivazionale contenuto nel capo 2 della sentenza rubricato “ Quanto alle differenze retributive per superiore inquadramento ”, nel ritenere che “ il contratto prodotto dal ricorrente non può essere qualificato come contratto di lavoro subordinato vero e proprio ”, intende evidentemente riferirsi alla inidoneità di quella peculiare tipologia di contratto di lavoro (di cui non è negata l’esistenza) a comprovare le effettive mansioni svolte dal lavoratore.
In definitiva, dunque, la sentenza resa nel “giudizio di lavoro” non risulta utile ai fini di che trattasi, in quanto non si esprime sulla sussistenza in concreto di un rapporto di lavoro, ma si limita ad accertare la mancata prova tanto del licenziamento datoriale, quanto dell’effettiva adibizione del lavoratore a mansioni superiori rispetto a quelle per cui era stato inquadrato, mansioni superiori per le quali erano state richieste le differenze retributive.
Per quanto sopra illustrato e argomentato, ad avviso del Collegio, non è legittimo il provvedimento impugnato con l’atto per motivi aggiunti che conferma la revoca del contratto di soggiorno per l’impossibilità di “ accertare l'effettiva instaurazione di un rapporto di lavoro tra la -OMISSIS- srl e il Sig. -OMISSIS- ”.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre il ricorso per motivi aggiunti è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
La peculiarità delle questioni trattate consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sull’atto per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone:
- dichiara il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione;
- compensa le spese di lite, con rifusione al ricorrente del contributo unificato versato.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Italo CA, Presidente
ER ER, Referendario, Estensore
Paola Pozzani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER ER | Italo CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.