TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 11210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11210 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Il giorno 1 del mese di dicembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal giudice monocratico della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Napoli,
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 11892/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
con il patrocinio dell'avv. Carlo Giordano, Parte_1
giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
contumace, CP_1
appellato
NONCHE'
, in persona del l.r.p.t., contumace, Controparte_2
appellata
***
Oggetto: azione di accertamento negativo.
***
Sono comparsi:
per parte appellante, l'avv. Mara Savy, per delega avv. Giordano;
la quale precisa le conclusioni, riportandosi al proprio atto costitutivo,
e discute la causa richiamando il contenuto dei precedenti scritti difensivi;
verbale chiuso alle ore 11.00.
Il Giudice,
si ritira in camera di consiglio;
1 all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace CP_1
di Napoli, il e la Controparte_3 Controparte_2
proponendo opposizione avverso la comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo n. 20190002013710300959373, notificata il 9.1.2020,
dell'importo di € 123,13, relativa alla tassa automobilista regionale per l'anno 2012, eccependo l'estinzione del credito litigioso per il decorso del termine triennale di prescrizione, maturato successivamente alla notifica del prodromico avviso di accertamento emesso dall'ente impositore, avvenuta in data 8.10.2014.
Con la sentenza n. 41625/2023 pubblicata il 27.11.2023, il primo giudice ha preliminarmente dichiarato la propria giurisdizione e, nel merito,
ha accolto la domanda sul rilievo dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione triennale, in epoca successiva alla notifica dell'avviso di accertamento dell'8.10.2014, in assenza di idonea prova della notifica di atti interruttivi.
Per la riforma della sentenza quale mandataria del Parte_1
ha proposto appello lamentandone Controparte_3
l'erroneità nella parte in cui il giudice di pace non ha dichiarato il difetto di giurisdizione e, nel merito, nella parte in cui ha dichiarato l'estinzione del credito per l'avvenuta prescrizione, anziché l'inammissibilità dell'azione.
2 Le parti appellate non si sono costituite e ne è stata dichiarata la contumacia con l'ordinanza del 20.11.2024.
2. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante si duole del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario.
2.1. Va preliminarmente osservato che la controversia, concernente una domanda di valore inferiore a € 1.100,00, precisamente pari ad € 123,13,
deve intendersi decisa secondo equità ex art. 113, c. II, c.p.c.
Il gravato provvedimento, pertanto, è appellabile per le sole ragioni di cui all'art. 339, c. III, c.p.c., ovverosia per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
Ebbene, tra i motivi di appello, quello relativo al difetto di giurisdizione, sostanziandosi in una doglianza avverso la violazione di norme sul procedimento (artt. 1 e 37 c.p.c.), rientra nel novero delle doglianze ammissibili ai sensi del citato art. 339 c.p.c.
2.2. Ebbene, la giurisdizione in materia di opposizione a fermo amministrativo, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità
(v. Cass., S.U., n. 8069/25; 14831/08), appartiene al plesso giurisdizionale competente a conoscere della pretesa sottostante e, dunque, alle Corti di
Giustizia Tributaria, ove si tratti di imposte, e al G.O. negli altri casi;
fra le articolazioni di quest'ultimo, la competenza va individuata secondo gli ordinari canoni del codice di rito e delle leggi speciali.
Nel caso di specie, l'attore ha impugnato, come detto, una comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo relativa alla tassa automobilista regionale.
3 Ai sensi dell'art. 2 d. lgs. n. 546/92, le controversie aventi ad oggetto tali tributi appartengono alla giurisdizione tributaria e l'art. 19, c. I, lett. e)
ter, d. lgs. n. 546 cit. include il fermo dei beni mobili registrati tra gli atti impugnabili avanti al giudice tributario.
E invero, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità
(v. Cass., S.U., n. 641/15; 17111/17), la giurisdizione in materia di opposizione a fermo amministrativo, anche ai sensi dell'art. 35, c. 26
quinquies, d.l. n. 223/06, applicabile ratione temporis, appartiene al plesso giurisdizionale competente a conoscere della pretesa sottostante e, dunque,
alle Corti di Giustizia Tributaria, ove si tratti di crediti fiscali, e al G.O. negli altri casi.
In particolare, con riferimento alle entrate tributarie, la più recente giurisprudenza di legittimità ha elaborato i seguenti principi in tema di riparto tra la giurisdizione ordinaria e tributaria, dai quali non vi è ragione di discostarsi: “a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni
questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti
incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque,
rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella
esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino
al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia
avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si
tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è
espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al
modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi,
modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso,
4 che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta
notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto
dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni
inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come
tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o
dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in
situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti
(non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei
fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis
successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione,
o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta
notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di
conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad
impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)” (cfr. Cass., S.U., n.
7822/20).
I principi sopra enunciati vanno rettamente intesi alla luce delle successive precisazioni emerse nella giurisprudenza di legittimità, la quale,
sottolineando la generale devoluzione alla giurisdizione tributaria di tutte le questioni attinenti all'esistenza dei tributi, ha individuato, quale unico limite all'estensione di questa, l'adozione di atti dell'esecuzione forzata, in presenza dei quali soltanto è possibile discorrere di sussistenza della giurisdizione ordinaria (v. Cass., S.U., n. 16986/22).
Infatti, ai sensi dell'art. 2 d. Lgs. n. 546/1992, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali
5 e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, e restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Soltanto in presenza di tale ulteriore presupposto può pertanto affermarsi la giurisdizione ordinaria.
Esso, nel caso di specie, non è ravvisabile, poiché, per consolidata giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, il fermo amministrativo ex art. 86 d.P.R. n. 602/73 non costituisce, come detto,
un atto dell'esecuzione, ma si pone a monte della stessa, quale forma di indiretta coazione all'adempimento (v., ex multis, Cass, Sez. II, n. 6790/24).
In definitiva, dunque, il motivo di gravame è fondato ed occorre declinare la giurisdizione in favore del giudice speciale.
3. I restanti motivi di appello restano assorbiti.
4. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e della per la
[...] CP_1 Controparte_2
riforma della sentenza n. 41625/2023 emessa dal Giudice di Pace di Napoli,
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario,
per essere la stessa attribuita alla cognizione della Corte di
Giustizia Tributaria;
2. assegna termine di giorni sessanta per la riassunzione del giudizio
6 dinanzi al giudice speciale;
3. condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
delle spese processuali, liquidate ex d.m. n. 55/2014
[...]
(scaglione fino a € 1.100,00), per il primo grado, in complessivi €
139,00 per compensi (dei quali € 34,00 per la fase di studio, €
34,00 per la fase introduttiva, € 71,00 per la fase decisoria) e, per il grado di appello, in € 91,50 per esborsi ed in complessivi € 232,00
per compensi (dei quali € 66,00 per la fase di studio, € 66,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
4. nulla per le spese nei confronti della rimasta Controparte_2
contumace.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
UG ER
7
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 11892/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
con il patrocinio dell'avv. Carlo Giordano, Parte_1
giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
contumace, CP_1
appellato
NONCHE'
, in persona del l.r.p.t., contumace, Controparte_2
appellata
***
Oggetto: azione di accertamento negativo.
***
Sono comparsi:
per parte appellante, l'avv. Mara Savy, per delega avv. Giordano;
la quale precisa le conclusioni, riportandosi al proprio atto costitutivo,
e discute la causa richiamando il contenuto dei precedenti scritti difensivi;
verbale chiuso alle ore 11.00.
Il Giudice,
si ritira in camera di consiglio;
1 all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace CP_1
di Napoli, il e la Controparte_3 Controparte_2
proponendo opposizione avverso la comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo n. 20190002013710300959373, notificata il 9.1.2020,
dell'importo di € 123,13, relativa alla tassa automobilista regionale per l'anno 2012, eccependo l'estinzione del credito litigioso per il decorso del termine triennale di prescrizione, maturato successivamente alla notifica del prodromico avviso di accertamento emesso dall'ente impositore, avvenuta in data 8.10.2014.
Con la sentenza n. 41625/2023 pubblicata il 27.11.2023, il primo giudice ha preliminarmente dichiarato la propria giurisdizione e, nel merito,
ha accolto la domanda sul rilievo dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione triennale, in epoca successiva alla notifica dell'avviso di accertamento dell'8.10.2014, in assenza di idonea prova della notifica di atti interruttivi.
Per la riforma della sentenza quale mandataria del Parte_1
ha proposto appello lamentandone Controparte_3
l'erroneità nella parte in cui il giudice di pace non ha dichiarato il difetto di giurisdizione e, nel merito, nella parte in cui ha dichiarato l'estinzione del credito per l'avvenuta prescrizione, anziché l'inammissibilità dell'azione.
2 Le parti appellate non si sono costituite e ne è stata dichiarata la contumacia con l'ordinanza del 20.11.2024.
2. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante si duole del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario.
2.1. Va preliminarmente osservato che la controversia, concernente una domanda di valore inferiore a € 1.100,00, precisamente pari ad € 123,13,
deve intendersi decisa secondo equità ex art. 113, c. II, c.p.c.
Il gravato provvedimento, pertanto, è appellabile per le sole ragioni di cui all'art. 339, c. III, c.p.c., ovverosia per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
Ebbene, tra i motivi di appello, quello relativo al difetto di giurisdizione, sostanziandosi in una doglianza avverso la violazione di norme sul procedimento (artt. 1 e 37 c.p.c.), rientra nel novero delle doglianze ammissibili ai sensi del citato art. 339 c.p.c.
2.2. Ebbene, la giurisdizione in materia di opposizione a fermo amministrativo, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità
(v. Cass., S.U., n. 8069/25; 14831/08), appartiene al plesso giurisdizionale competente a conoscere della pretesa sottostante e, dunque, alle Corti di
Giustizia Tributaria, ove si tratti di imposte, e al G.O. negli altri casi;
fra le articolazioni di quest'ultimo, la competenza va individuata secondo gli ordinari canoni del codice di rito e delle leggi speciali.
Nel caso di specie, l'attore ha impugnato, come detto, una comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo relativa alla tassa automobilista regionale.
3 Ai sensi dell'art. 2 d. lgs. n. 546/92, le controversie aventi ad oggetto tali tributi appartengono alla giurisdizione tributaria e l'art. 19, c. I, lett. e)
ter, d. lgs. n. 546 cit. include il fermo dei beni mobili registrati tra gli atti impugnabili avanti al giudice tributario.
E invero, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità
(v. Cass., S.U., n. 641/15; 17111/17), la giurisdizione in materia di opposizione a fermo amministrativo, anche ai sensi dell'art. 35, c. 26
quinquies, d.l. n. 223/06, applicabile ratione temporis, appartiene al plesso giurisdizionale competente a conoscere della pretesa sottostante e, dunque,
alle Corti di Giustizia Tributaria, ove si tratti di crediti fiscali, e al G.O. negli altri casi.
In particolare, con riferimento alle entrate tributarie, la più recente giurisprudenza di legittimità ha elaborato i seguenti principi in tema di riparto tra la giurisdizione ordinaria e tributaria, dai quali non vi è ragione di discostarsi: “a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni
questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti
incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque,
rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella
esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino
al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia
avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si
tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è
espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al
modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi,
modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso,
4 che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta
notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto
dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni
inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come
tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o
dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in
situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti
(non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei
fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis
successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione,
o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta
notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di
conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad
impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)” (cfr. Cass., S.U., n.
7822/20).
I principi sopra enunciati vanno rettamente intesi alla luce delle successive precisazioni emerse nella giurisprudenza di legittimità, la quale,
sottolineando la generale devoluzione alla giurisdizione tributaria di tutte le questioni attinenti all'esistenza dei tributi, ha individuato, quale unico limite all'estensione di questa, l'adozione di atti dell'esecuzione forzata, in presenza dei quali soltanto è possibile discorrere di sussistenza della giurisdizione ordinaria (v. Cass., S.U., n. 16986/22).
Infatti, ai sensi dell'art. 2 d. Lgs. n. 546/1992, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali
5 e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, e restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Soltanto in presenza di tale ulteriore presupposto può pertanto affermarsi la giurisdizione ordinaria.
Esso, nel caso di specie, non è ravvisabile, poiché, per consolidata giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, il fermo amministrativo ex art. 86 d.P.R. n. 602/73 non costituisce, come detto,
un atto dell'esecuzione, ma si pone a monte della stessa, quale forma di indiretta coazione all'adempimento (v., ex multis, Cass, Sez. II, n. 6790/24).
In definitiva, dunque, il motivo di gravame è fondato ed occorre declinare la giurisdizione in favore del giudice speciale.
3. I restanti motivi di appello restano assorbiti.
4. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e della per la
[...] CP_1 Controparte_2
riforma della sentenza n. 41625/2023 emessa dal Giudice di Pace di Napoli,
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario,
per essere la stessa attribuita alla cognizione della Corte di
Giustizia Tributaria;
2. assegna termine di giorni sessanta per la riassunzione del giudizio
6 dinanzi al giudice speciale;
3. condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
delle spese processuali, liquidate ex d.m. n. 55/2014
[...]
(scaglione fino a € 1.100,00), per il primo grado, in complessivi €
139,00 per compensi (dei quali € 34,00 per la fase di studio, €
34,00 per la fase introduttiva, € 71,00 per la fase decisoria) e, per il grado di appello, in € 91,50 per esborsi ed in complessivi € 232,00
per compensi (dei quali € 66,00 per la fase di studio, € 66,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
4. nulla per le spese nei confronti della rimasta Controparte_2
contumace.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
UG ER
7