Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 8161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8161 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08161/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04909/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4909 del 2025, proposto da
RI PO, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. Andrea Napolitano in Roma, via Girolamo da Carpi, n. 6;
contro
Ministero della giustizia, Consiglio superiore della magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi entrambi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
LL NE, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
a) della delibera del plenum del Consiglio superiore della magistratura in data 12 febbraio 2025 di approvazione dei decreti del Presidente del Tribunale di Napoli Nord in data 14 ottobre 2024, nn. 82 e 84;
b) del decreto in data 14 ottobre 2024, n. 82, del Presidente del Tribunale di Napoli Nord, recante l’esito dell’interpello per la copertura di 6 posti vacanti di giudice banditi con il decreto n. 74/2024, nella parte in cui assegna alla dott.ssa LL NE il posto di giudice presso la III sezione civile, coll. B, e, per quanto occorrer possa, in ogni sua parte in cui ritiene la ricorrente incompatibile con i posti vacanti presso la predetta III sezione e comunque pretermessa nella valutazione rispetto alla dott.ssa LL NE;
c) del successivo decreto di correzione di errore materiale in pari data 14 ottobre 2024, n. 84;
d) del parere favorevole, reso a maggioranza, dal Consiglio giudiziario di Napoli presso la Corte d’appello di Napoli in data 18 novembre 2024, n. 336;
e) per quanto occorrer possa, del parere espresso dal Consiglio giudiziario di Napoli presso la Corte d’appello di Napoli in data 14 ottobre 2024 al quale il primo rinvia;
f) del decreto in data 14 ottobre 2024, n. 84, del Presidente del Tribunale di Napoli Nord;
g) dei provvedimenti fin qui impugnati, laddove esaminano la vicenda della incompatibilità della ricorrente, ritenendola sussistente;
h) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente;
nonché per l’accertamento
del diritto della ricorrente a partecipare alla procedura di interpello de qua e concorrere al posto vacante, stante l’assenza di una situazione di incompatibilità e, comunque, la non sussistenza del potere del dirigente dell’ufficio giudiziario a pronunciarsi su di essa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia e del Consiglio superiore della magistratura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. HI GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;
TT e IR
1. La ricorrente impugnava gli atti in epigrafe afferenti al procedimento di composizione delle sezioni giurisdizionali del Tribunale di Napoli Nord in Aversa e di assegnazione ad esse dei magistrati in servizio presso il ridetto ufficio giudiziario.
2. In particolare, l’esponente aspirava ad un posto presso la III sezione dell’ufficio, competente in materia di esecuzione: il presidente del Tribunale escludeva tale assegnazione atteso il rapporto di coniugio con un avvocato del libero foro esercitante proprio in quel circondario (in realtà il Consiglio superiore della magistratura – Csm – non attribuiva rilievo a tale circostanza), nonché in forza delle maggiori attitudini vantate dalla controinteressata.
3. Si costituivano in resistenza le amministrazioni intimate.
4. Viceversa, non si costituiva in giudizio la controinteressata, cui pure il ricorso era stato notificato.
5. Le parti depositavano memorie e repliche in vista della pubblica udienza del 25 marzo 2026, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.
6. Esaurita l’esposizione dello svolgimento del processo, è possibile passare all’illustrazione delle doglianze spiegate con il ricorso.
7. Con il primo motivo si lamenta la violazione dell’art. 128 del. Csm 26 giugno 2024 (circ. tabelle) atteso che la valutazione dell’organo di autogoverno, si sarebbe incentrata unicamente sulle materie trattate dalla III sezione dell’ufficio giudiziario, senza tenere conto della specifica articolazione della stessa in due collegi con attribuzioni differenti.
8. A mezzo della seconda doglianza, invece, si evidenzia come sebbene il Csm abbia evidenziato il possesso dell’esperienza nella medesima materia in capo alla ricorrente, avrebbe poi contraddittoriamente preferito la controinteressata.
9. Con la terza ragione di gravame si contesta la maggiore affinità della esperienza maturata « sotto il profilo sostanziale » dalla controinteressata.
10. Infine, con l’ultimo motivo, parte ricorrente evidenzia l’insussistenza dei profili di incompatibilità ai sensi degli artt. 18 e 19 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (ord. giud.).
11. Il ricorso è, come correttamente rilevato dalla parte resistente, inammissibile.
12. Difatti, prima della notifica dello stesso (9 aprile 2025), la ricorrente era già stata trasferita ad un diverso ufficio giudiziario (il Tribunale di Santa RI Capua Vetere – ove ha preso possesso il giorno 4 marzo 2025), risultando quindi carente ab ovo l’interesse all’annullamento dell’atto, atteso che alcun vantaggio potrebbe trarne la parte dell’eventuale eliminazione della delibera dall’universo giuridico.
13. Né risultano convincenti le argomentazioni opposte con la memoria di replica. Da un lato, la temporaneità dell’assegnazione all’ufficio non determina alcuna pretesa alla conservazione di un posto presso il Tribunale di provenienza (in tal senso, v. art. 29- bis , comma 7 circ. Csm 24 luglio 2014, P-13778). Dall’altro, l’invocazione dei principî di effettività della tutela giurisdizionale non possono spingersi sino a trasformare il giudizio amministrazione in un processo di tipo oggettivo (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 28 gennaio 2022, n. 3), ossia svincolato da qualsiasi concreto ed attuale interesse (art. 100 c.p.c.) della parte ricorrente (in termini, Cons. Stato, ad. plen., 9 dicembre 2021, n. 22).
14. Ma al di là di tale dato, nessuno dei motivi di ricorso è suscettibile di positivo apprezzamento.
15. A tal proposito è opportuno precisare come l’assegnazione dei giudici alle sezioni di un ufficio giudiziario è l’esito di un articolato procedimento che si sostanzia in una variazione tabellare: all’uopo, il presidente dell’ufficio indíce in primo luogo un interpello evidenziando le vacanze e sollecitando gli aspiranti alla comunicazione delle proprie preferenze (art. 114 circ. tabelle); nell’ipotesi in cui vi siano piú candidati rispetto ai posti disponibili, gli artt. 125 ss. circ. tabelle individuano i criterî che debbono orientare la scelta; adottato quindi il decreto di assegnazione, l’atto è trasmesso al locale consiglio giudiziario che lo inoltra, previa espressione del parere, al Csm per l’approvazione definitiva, poi recepita in un decreto del Ministro della giustizia (v. art. 7- bis ord. giud.).
16. Nel caso in esame, il presidente del Tribunale di Napoli Nord ha indetto un interpello per la copertura di sei posti resisi vacanti, segnatamente, un posto rispettivamente presso la I e la II sezione civile e due posti ciascuno presso la III sezione civile, collegio B e la sezione g.i.p./g.u.p. L’odierna ricorrente ha presentato la propria candidatura per uno dei due posti presso la III sezione civile, collegio B. Con il decreto 14 ottobre 2024, n. 82 (poi corretto per un errore materiale con decr. 14 ottobre 2024, n. 84), il presidente ha assegnato i due posti rispettivamente a due magistrati dell’ufficio, escludendo l’odierna ricorrente (richiamando a tal fine i motivi già espressi in precedenza con decr. 23 settembre 2024, n. 69) sia in ragione dell’incompatibilità della stessa, stante il rapporto di coniugio con un avvocato che in piú occasioni ha svolto funzioni di delegato alle vendite ai sensi dell’art. 179- ter disp. att. c.p.c. proprio presso il collegio B della III sezione civile del Tribunale di Napoli Nord, sia per via delle minori attitudini vantate rispetto alle due candidate nominate.
17. Tale decreto è stato positivamente valutato dal Consiglio giudiziario di Napoli e quindi esaminato dal Csm nella seduta del 12 febbraio 2025, ove è stato approvato: va notato come l’organo di autogoverno non si sia pronunciato sulla situazione di potenziale incompatibilità ai sensi dell’art. 18 ord. giud., evidenziando solamente la corretta applicazione da parte del presidente dell’ufficio giudiziario delle disposizioni della circolare sulla formazione delle tabelle e, in particolare, le maggiori attitudini delle candidate assegnate alla III sezione civile, collegio B.
18. Descritto l’ iter procedimentale seguito, è da osservare come la giurisprudenza amministrativa si sia già pronunciata sul tema dell’impugnabilità degli atti interni degli uffici giudiziari, sottolineando come l’unico autentico provvedimento amministrativo impugnabile sia la delibera del Csm, in capo al quale è posto il «baricentro decisionale» (v. Tar Lazio, sez. I, 29 febbraio 2024, n. 4052): nondimeno, resta impregiudicata la possibilità di gravare immediatamente le determinazioni dei dirigenti degli uffici giudiziari qualora essi, per l’immediata esecutività, risultino direttamente lesivi, fermo restando che la loro efficacia è destinata ad esaurirsi nel momento dell’adozione della decisione dell’organo di autogoverno (da impugnare quindi con motivi aggiunti, pena l’improcedibilità del ricorso, v. Tar Lazio, sez. I, 12 aprile 2024, n. 7268).
19. Ciò chiarito, diviene chiaro come l’ultimo motivo di ricorso sia inammissibile, atteso che il provvedimento lesivo (cioè la delibera del Csm) non si sia in alcun modo pronunciato sulla situazione di incompatibilità: anzi, l’organo di autogoverno ha espressamente chiarito come la questione di potenziale incompatibilità sia «in questa sede non dirimente […] riserva[ndo] ad autonoma delibera la decisione sulle determinazioni che il dirigente può assumere in caso di incompatibilità di un magistrato dell’ufficio». Ne consegue l’assenza d’interesse a ricorrere, atteso che il potere amministrativo non è stato esercitato in punto di valutazione della situazione di incompatibilità: pertanto, l’eventuale pronuncia di questo Tribunale su tale punto si porrebbe in contrasto con l’art. 34, comma 2 c.p.a.
20. Le ulteriori censure, invece, possono essere trattate congiuntamente, essendo strettamente connesse tra loro.
21. In particolare, il giudizio espresso circa le attitudini appare esente da mende: sul punto occorre richiamare l’art. 128 circ. tabelle atteso che la III sezione civile, collegio B è attributaria (anche) delle controversie in tema di esecuzione. Difatti, in tali casi «prevale in ogni caso il criterio delle attitudini degli aspiranti, desunte dalla positiva esperienza giudiziaria maturata, in via esclusiva o prevalente, per non meno di due anni negli ultimi 8 rispetto alla data di pubblicazione del bando, nella medesima materia o in materie affini, nello stesso settore di giurisdizione».
22. Orbene, mentre l’odierna ricorrente è sempre stata impiegata in controversie lavoristiche, la controinteressata proviene dalla I sezione civile del Tribunale di Napoli Nord, competente per il contenzioso in materia di famiglia e persone, cui si aggiungono «ulteriori attribuzioni, al fine di assicurare un’adeguata specializzazione e al contempo un’equa ripartizione degli affari civili tra le varie sezioni». Risulta evidente, quindi, l’affinità delle materie trattate dalla controinteressata, appartenenti al medesimo settore della giurisdizione: all’uopo, è opportuno richiamare l’art. 47 circ. tabelle che distingue tre settori della giurisdizione, ossia civile, penale e lavoro (ma analogamente v. artt. 15 e 16 del. Csm 3 dicembre 2024 – Testo unico sulla dirigenza giudiziaria).
23. Legittima, quindi, è la preferenza accordata alla controinteressata, poiché solo ella ha potuto vantare un’affinità di settore rispetto al posto da assegnare.
24. Inconferente è invece il rilievo sollevato da parte ricorrente circa il riferimento alle materie dell’intera III sezione in luogo di quelle trattate dal solo collegio B: difatti, è chiaro dalla lettura complessiva della delibera come il Csm abbia concentrato l’attenzione sui procedimenti in tema di esecuzione, di spettanza del collegio B della III sezione civile.
25. In tal senso, fuori fuoco è anche l’osservazione circa la trattazione di alcuni procedimenti d’esecuzione (prima che questa sia iniziata) in materia lavoristica da parte della ricorrente, atteso che risulta chiaro come il noyau dur delle controversie esecutive non sia assegnato alla sezione lavoro del Tribunale e, quindi, su di essa l’esponente non può aver maturato alcuna esperienza, risultando pertanto priva delle attitudini richieste dalla circolare. Sul punto appare opportuno aggiungere, sebbene si tratti di dato notorio, come le controversie di opposizione all’esecuzione introdotte prima che questa sia iniziata non si distinguono da un ordinario giudizio di merito e, per tale ragione, sono di regola attribuite alla medesima sezione competente per il giudizio di cognizione.
26. Ciò conferma quindi la conclusione del Csm circa l’affinità del contezioso trattato dalla controinteressata presso la I sezione civile e quindi le maggiori attitudini che quest’ultima può vantare rispetto al posto da assegnare presso la III sezione civile, collegio B. Inoltre, proprio il riferimento al pregresso dell’attività professionale dimostra in maniera univoca come la valutazione dell’organo di autogoverno si sia sviluppata in concreto , ossia tenendo conto dell’effettiva attività di iuris dicere dei magistrati candidati al posto.
27. In tale ultima ottica appare pienamente in linea con le disposizioni della circolare la riflessione dell’organo di autogoverno circa l’esperienza pregressa della ricorrente, concentrata «in un settore estremamente specifico» che la rende recessiva «con riguardo alle attitudini generiche in rapporto alle [altre candidate] che hanno espletato un’attività plurispecialistica in ambito civile».
28. In ultimo, totalmente irrilevanti sono le pregresse esperienze maturate diverse dall’esercizio dell’attività giurisdizionale, atteso che esse possono essere valorizzate solo a parità di attitudini (art. 126, comma 4 circ. tabelle), circostanza non riscontrabile nel caso in esame.
29. Alla luce di quanto esposto, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
30. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle amministrazioni resistenti che liquida in complessivi € 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
OB IT, Presidente
Filippo RI Tropiano, Consigliere
HI GI, Primo Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| HI GI | OB IT |
IL SEGRETARIO