TAR Roma, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 8161
TAR
Sentenza 4 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per carenza di interesse

    La ricorrente era stata trasferita ad altro ufficio giudiziario in data anteriore alla notifica del ricorso, rendendo la stessa priva di interesse all'annullamento degli atti impugnati.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per carenza di interesse

    La ricorrente era stata trasferita ad altro ufficio giudiziario in data anteriore alla notifica del ricorso, rendendo la stessa priva di interesse all'annullamento degli atti impugnati.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per carenza di interesse

    La ricorrente era stata trasferita ad altro ufficio giudiziario in data anteriore alla notifica del ricorso, rendendo la stessa priva di interesse all'annullamento degli atti impugnati.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per carenza di interesse

    La ricorrente era stata trasferita ad altro ufficio giudiziario in data anteriore alla notifica del ricorso, rendendo la stessa priva di interesse all'annullamento degli atti impugnati.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per carenza di interesse

    La ricorrente era stata trasferita ad altro ufficio giudiziario in data anteriore alla notifica del ricorso, rendendo la stessa priva di interesse all'annullamento degli atti impugnati.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per carenza di interesse

    La ricorrente era stata trasferita ad altro ufficio giudiziario in data anteriore alla notifica del ricorso, rendendo la stessa priva di interesse all'annullamento degli atti impugnati.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per carenza di interesse

    La ricorrente era stata trasferita ad altro ufficio giudiziario in data anteriore alla notifica del ricorso, rendendo la stessa priva di interesse all'annullamento degli atti impugnati. Inoltre, il Csm non si è pronunciato sulla questione di incompatibilità, riservando tale decisione ad un'autonoma delibera.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per carenza di interesse

    La ricorrente era stata trasferita ad altro ufficio giudiziario in data anteriore alla notifica del ricorso, rendendo la stessa priva di interesse all'annullamento degli atti impugnati.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per carenza di interesse

    La ricorrente era stata trasferita ad altro ufficio giudiziario in data anteriore alla notifica del ricorso, rendendo la stessa priva di interesse all'accertamento del diritto.

  • Rigettato
    Valutazione attitudini

    La valutazione delle attitudini si è correttamente concentrata sulle materie di competenza del collegio B della III sezione civile, in particolare sulle controversie in tema di esecuzione.

  • Rigettato
    Affinità delle materie trattate

    La controinteressata possiede una maggiore affinità di settore rispetto alla ricorrente, avendo maturato esperienza in materie civili (famiglia e persone) affini a quelle trattate dal collegio B della III sezione civile.

  • Rigettato
    Affinità delle materie trattate

    La controinteressata possiede una maggiore affinità di settore rispetto alla ricorrente, avendo maturato esperienza in materie civili (famiglia e persone) affini a quelle trattate dal collegio B della III sezione civile.

  • Rigettato
    Valutazione incompatibilità

    Il Csm non si è pronunciato sulla questione di incompatibilità, riservando tale decisione ad un'autonoma delibera, pertanto manca l'interesse a ricorrere su tale punto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 8161
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8161
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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