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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/11/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott. GIUSEPPE SCIME', ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 366/2023 R.G.A.C.C., dell'anno 2023
trattenuta in decisione all'udienza del 27 giugno 2025, avente ad oggetto
“opposizione a decreto ingiuntivo” ed iscritta a ruolo il 31/01/2023
PROMOSSA DA
1. nato Canicattì il 03/06/1959 elettivamente domiciliato in Parte_1
Canicattì ( Via Corso Umberto 1° n. 100) presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Salvaggio, rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo dall'Avv. Giovanni Salvaggio,Avv.
LO La IA e Avv. Amanta Carlino.
attore opponente
1
CONTRO
1) corrente in Roma in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro – tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio
Camilleri ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Vittorio
Camilleri Via Leopardi n. 63 Agrigento.
Convenuto - opposto
OGGETTO: “ Opposizione a decreto ingiuntivo con citazione “
Conclusioni delle parti: come di seguito indicate =
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 27/01/2023 ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio innanzi questo Tribunale la Controparte_2
con Sede in Roma in persona del Legale rappresentante Pro Tempore
[...]
proponendo formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1071/2022 emesso dal Giudice del Tribunale di Agrigento il 5/12/2022 ritualmente notificato per
€.48.839,75 ed esponeva:
2 - Il ricorrente aveva attivato giudizio monitorio richiedendo Controparte_1
la condanna al pagamento di della somma di €.48.839,75, che il Parte_1
Giudice adito con decreto del 5/12/2022 n. 1071/2022 ingiungeva il pagamento della suddetta somma oltre accessori, che il suddetto decreto ingiuntivo in uno al ricorso è stato ritualmente notificato il 21/12/2022. Orbene, l'opponente ha sostenuto la nullità ed illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per insussistenza dei presupposti ex Art.633 cpc, poiché non ricorrono i criteri di certezza, liquidità ed esigibilità del presunto credito. Veniva sostenuto il difetto di legittimazione passiva in capo all'opponente per essere totalmente estraneo al credito asseritamente vantato dall'opposta in quanto non fruitore della relativa utenza. Quindi, nessuna somma è dovuta da al Servizio Elettrico Parte_1
Con ed in ogni caso risultano eccessive le dette somme pretese dall'opposta.
- Ancora veniva sostenuta la inammissibilità dell'azione monitoria, la insussistenza della prova scritta ed inidoneità della documentazione versata in atti al giudizio monitorio. Veniva sostenuto che la somma reclamata attraverso la fattura del
Servizio Elettrico Nazionale, sicuramente era frutto di un errore di calcolo, stante che la pretesa era eccessiva ed in ogni caso non idonea per l'ottenimento del titolo giudiziale.
- Quindi l'opponente chiedeva al Tribunale di accogliere la opposizione ,
dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo, revocare il detto decreto ingiuntivo in quanto la documentazione versata in atti non costituiva valida prova scritta a sensi art.633 c.p.c., in ogni caso nulla deve alla Società opposta l'opponente per i motivi spiegati nell'opposizione.
3 - Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
- Si costituiva nel giudizio la corrente in Controparte_3
Roma in persona del Suo Legale rappresentante, il quale con la propria comparsa di risposta osservava contrapponeva e ribadiva quanto appresso:
- A) in via preliminare veniva eccepita la totale mancanza di fondamento delle tesi avanzate dall'opponente, e precisamente veniva sostenuta la piena e valida documentazione utile per l'ottenimento del decreto ingiuntivo. Veniva sostenuta la pretestuosità e dilatorietà della svolta opposizione e veniva sostenuto che le scritture contabili prodotte costituivano valida prova per l'ottenimento del titolo giudiziale (decreto ingiuntivo).
- Veniva puntualizzato che la pretesa creditoria sottesa al titolo opposto traeva origine dalla verifica congiunta eseguita in data 4/6/2020 dai tecnici di E –
Distribuzione Spa e dai Carabinieri della Stazione di Canicattì presso il punto di prelievo ubicato in Canicattì c/da Lampisu snc, contraddistinto con il POD
IT001E902899359, associato alla fornitura di energia elettrica in assenza di regolare contratto che era utilizzata di fatto ed abusivamente da Parte_1
per come attestato nel detto verbale del 4/6/2020. Quindi sono stati accertati gli allacci abusivi ed i fruitori fra cui Conseguentemente l'eccezione Parte_1
dell'opponente circa la sua presunta carenza di legittimazione passiva, si appalesa totalmente infondata. Mentre per quanto concerne la contestazione sui consumi.,
gli stessi sono stati ricostruiti da E-Distribuzione Spa, unico soggetto abilitato ed idoneo riconosciuto dalla legge per come redatto nei verbali, che rappresenta
4 piena prova circa l'esistenza delle riferite irregolarità, quindi le generiche contestazioni sono da ritenersi infondate.
- Quindi l'opposta chiedeva al Tribunale di rigettare la domanda avanzata dall'opponente perché infondata in fatto ed in diritto, di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione rigettandola e di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
- Con vittoria di spese competenze ed onorari.
- L'opposta contestava tutti i motivi della opposizione e sosteneva la propria corretta condotta.
- Quindi l'opposta chiedeva al Tribunale di rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
- Quindi – si ribadisce - che sulla base della sola documentazione in atti il Giudice
ha posto la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge all'udienza del 27/06/2025 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
CONCLUSIONI
- per l'attore opponente come in atto di opposizione con Parte_1
citazione , memoria 183 6° comma e comparsa conclusionale.
- per il convenuto opposto : come in comparsa Controparte_1
5 di risposta, comparsa conclusionale .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La domanda per le motivazioni e ragioni di seguito esposte non è fondata e pertanto va rigettata.
2) Va infatti rilevato che l'attore opponente, nell'atto di citazione si è limitato a narrare il proprio punto di vista in ordine alla mancanza di prova scritta per il giudizio monitorio da parte del e in ordine al Controparte_1
proprio difetto di legittimazione passiva e comunque la eccessività del preteso credito, il tutto in ordine alla fattura posta a base del decreto ingiuntivo evidenziato una serie di lacune nel giudizio monitorio, ma la documentazione prodotta asserisce esattamente il contrario di quanto sostenuto dall'opponente attore. Appare pacifico che le argomentazioni avanzate dal ricorrente ma non supportate da valide prove documentali fanno ritenere che bene ha fatto il
Giudice del giudizio monitorio ad accogliere il ricorso ed ad ingiungere all'odierno opponente le somme di cui ai reclamati crediti, che certamente costituiscono valida e sufficiente prova per la emissione del decreto ingiuntivo ed ancora appare pacifica la quantificazione della fattura operata da Sogetto abilitato e riconosciuto dalla normativa di riferimento.
3) Al riguardo si palesano corretti, logici e da condividere le valutazioni e considerazioni riportate dal convenuto opposto, laddove ha sostenuto che la fattura costituiva valido titolo per come prescrive la legge, pertanto, appare non
6 condivisibile di avanzare la generica contestazione sull'ammontare frutto di un narrato errore di calcolo, tutto ciò si appalesa non apprezzabile e non accoglibile.
4) Quindi in osservanza alla legge il Giudice del Giudizio monitorio bene ha compiuto nel ritenere idonei i documenti a corredo del ricorso ed ad emettere il decreto ingiuntivo in questione. L'opponente si è limitato a narrare una serie di questioni senza supportare di prove documentali gli stessi, conseguentemente tutto ciò comporta il rigetto della domanda avanzata dall'opponente stante che la esposizione debitoria nella fattispecie si appalesa dimostrata e conclamata.
5) In conclusione il costrutto dimostra pacificamente la esposizione dell'odierno opponente nei confronti dell'opposta per le somme che hanno trovato corretta giustificazione nell'accoglimento del ricorso monitorio.
Ma ancora vale la pena sottolineare che il credito vantato dalla
[...]
, è stato provato nel giudizio monitorio che ha originato il Controparte_3
Decreto Ingiuntivo opposto.
In ogni caso nella fattispecie, è ampiamente accertato che l'opponente si è limitato a sostenere apoditticamente le proprie tesi, senza però minimamente supportare le proprie affermazioni con idonee ed inconfutabili evidenze probatorie, ovvero dimostrazione contabile che gli assunti del convenuto fossero errati e le pretese creditorie di cui al decreto ingiuntivo ultronee.
Per quanto detto la domanda attorea va senz'altro rigettata e quindi l'opposizione a decreto ingiuntivo dispiegata e svolta nel presente giudizio merita di essere respinta.
Per gli effetti le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e dunque vanno poste a carico dell'attore.
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P.Q.M.
- Il Dott.Giuseppe Scimè - Giudice del Tribunale di Agrigento definitivamente pronunciando nel procedimento di primo grado n. 366/2023 R.G.A.C.C. iscritto a ruolo da (attore) contro Parte_1 CP_1 Controparte_1
corrente in Roma (convenuto), uditi i procuratori delle parti disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa così provvede:
- Dichiara la propria competenza
1) Rigetta la domanda proposta dall'attore con la dispiegata opposizione a decreto ingiuntivo ( del 27/01/2023 ritualmente notificato) e per l'effetto ritenere e dichiarare valido il decreto ingiuntivo n. 1071/2022 R.D.I. emesso dal Giudice
del Tribunale di Agrigento il 5/12/2022 notificato il 21/12/2022 di €.48.839,75
con conseguente mantenimento di ogni e qualsivoglia efficacia giuridica nei confronti dell'odierno ricorrente opponente.
2) Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
3) Condanna l'attore/opponente al rimborso in favore del Parte_1
Convenuto con Sede in Roma, delle spese Controparte_1
processuali, complessivamente liquidate in €. 3.500,00, oltre spese generali e accessori di legge VA e PA .
Così deciso in Agrigento il 10/Novembre/2025
IL GIUDICE
( Dott. Giuseppe SCIME')
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott. GIUSEPPE SCIME', ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 366/2023 R.G.A.C.C., dell'anno 2023
trattenuta in decisione all'udienza del 27 giugno 2025, avente ad oggetto
“opposizione a decreto ingiuntivo” ed iscritta a ruolo il 31/01/2023
PROMOSSA DA
1. nato Canicattì il 03/06/1959 elettivamente domiciliato in Parte_1
Canicattì ( Via Corso Umberto 1° n. 100) presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Salvaggio, rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo dall'Avv. Giovanni Salvaggio,Avv.
LO La IA e Avv. Amanta Carlino.
attore opponente
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CONTRO
1) corrente in Roma in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro – tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio
Camilleri ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Vittorio
Camilleri Via Leopardi n. 63 Agrigento.
Convenuto - opposto
OGGETTO: “ Opposizione a decreto ingiuntivo con citazione “
Conclusioni delle parti: come di seguito indicate =
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 27/01/2023 ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio innanzi questo Tribunale la Controparte_2
con Sede in Roma in persona del Legale rappresentante Pro Tempore
[...]
proponendo formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1071/2022 emesso dal Giudice del Tribunale di Agrigento il 5/12/2022 ritualmente notificato per
€.48.839,75 ed esponeva:
2 - Il ricorrente aveva attivato giudizio monitorio richiedendo Controparte_1
la condanna al pagamento di della somma di €.48.839,75, che il Parte_1
Giudice adito con decreto del 5/12/2022 n. 1071/2022 ingiungeva il pagamento della suddetta somma oltre accessori, che il suddetto decreto ingiuntivo in uno al ricorso è stato ritualmente notificato il 21/12/2022. Orbene, l'opponente ha sostenuto la nullità ed illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per insussistenza dei presupposti ex Art.633 cpc, poiché non ricorrono i criteri di certezza, liquidità ed esigibilità del presunto credito. Veniva sostenuto il difetto di legittimazione passiva in capo all'opponente per essere totalmente estraneo al credito asseritamente vantato dall'opposta in quanto non fruitore della relativa utenza. Quindi, nessuna somma è dovuta da al Servizio Elettrico Parte_1
Con ed in ogni caso risultano eccessive le dette somme pretese dall'opposta.
- Ancora veniva sostenuta la inammissibilità dell'azione monitoria, la insussistenza della prova scritta ed inidoneità della documentazione versata in atti al giudizio monitorio. Veniva sostenuto che la somma reclamata attraverso la fattura del
Servizio Elettrico Nazionale, sicuramente era frutto di un errore di calcolo, stante che la pretesa era eccessiva ed in ogni caso non idonea per l'ottenimento del titolo giudiziale.
- Quindi l'opponente chiedeva al Tribunale di accogliere la opposizione ,
dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo, revocare il detto decreto ingiuntivo in quanto la documentazione versata in atti non costituiva valida prova scritta a sensi art.633 c.p.c., in ogni caso nulla deve alla Società opposta l'opponente per i motivi spiegati nell'opposizione.
3 - Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
- Si costituiva nel giudizio la corrente in Controparte_3
Roma in persona del Suo Legale rappresentante, il quale con la propria comparsa di risposta osservava contrapponeva e ribadiva quanto appresso:
- A) in via preliminare veniva eccepita la totale mancanza di fondamento delle tesi avanzate dall'opponente, e precisamente veniva sostenuta la piena e valida documentazione utile per l'ottenimento del decreto ingiuntivo. Veniva sostenuta la pretestuosità e dilatorietà della svolta opposizione e veniva sostenuto che le scritture contabili prodotte costituivano valida prova per l'ottenimento del titolo giudiziale (decreto ingiuntivo).
- Veniva puntualizzato che la pretesa creditoria sottesa al titolo opposto traeva origine dalla verifica congiunta eseguita in data 4/6/2020 dai tecnici di E –
Distribuzione Spa e dai Carabinieri della Stazione di Canicattì presso il punto di prelievo ubicato in Canicattì c/da Lampisu snc, contraddistinto con il POD
IT001E902899359, associato alla fornitura di energia elettrica in assenza di regolare contratto che era utilizzata di fatto ed abusivamente da Parte_1
per come attestato nel detto verbale del 4/6/2020. Quindi sono stati accertati gli allacci abusivi ed i fruitori fra cui Conseguentemente l'eccezione Parte_1
dell'opponente circa la sua presunta carenza di legittimazione passiva, si appalesa totalmente infondata. Mentre per quanto concerne la contestazione sui consumi.,
gli stessi sono stati ricostruiti da E-Distribuzione Spa, unico soggetto abilitato ed idoneo riconosciuto dalla legge per come redatto nei verbali, che rappresenta
4 piena prova circa l'esistenza delle riferite irregolarità, quindi le generiche contestazioni sono da ritenersi infondate.
- Quindi l'opposta chiedeva al Tribunale di rigettare la domanda avanzata dall'opponente perché infondata in fatto ed in diritto, di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione rigettandola e di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
- Con vittoria di spese competenze ed onorari.
- L'opposta contestava tutti i motivi della opposizione e sosteneva la propria corretta condotta.
- Quindi l'opposta chiedeva al Tribunale di rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
- Quindi – si ribadisce - che sulla base della sola documentazione in atti il Giudice
ha posto la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge all'udienza del 27/06/2025 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
CONCLUSIONI
- per l'attore opponente come in atto di opposizione con Parte_1
citazione , memoria 183 6° comma e comparsa conclusionale.
- per il convenuto opposto : come in comparsa Controparte_1
5 di risposta, comparsa conclusionale .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La domanda per le motivazioni e ragioni di seguito esposte non è fondata e pertanto va rigettata.
2) Va infatti rilevato che l'attore opponente, nell'atto di citazione si è limitato a narrare il proprio punto di vista in ordine alla mancanza di prova scritta per il giudizio monitorio da parte del e in ordine al Controparte_1
proprio difetto di legittimazione passiva e comunque la eccessività del preteso credito, il tutto in ordine alla fattura posta a base del decreto ingiuntivo evidenziato una serie di lacune nel giudizio monitorio, ma la documentazione prodotta asserisce esattamente il contrario di quanto sostenuto dall'opponente attore. Appare pacifico che le argomentazioni avanzate dal ricorrente ma non supportate da valide prove documentali fanno ritenere che bene ha fatto il
Giudice del giudizio monitorio ad accogliere il ricorso ed ad ingiungere all'odierno opponente le somme di cui ai reclamati crediti, che certamente costituiscono valida e sufficiente prova per la emissione del decreto ingiuntivo ed ancora appare pacifica la quantificazione della fattura operata da Sogetto abilitato e riconosciuto dalla normativa di riferimento.
3) Al riguardo si palesano corretti, logici e da condividere le valutazioni e considerazioni riportate dal convenuto opposto, laddove ha sostenuto che la fattura costituiva valido titolo per come prescrive la legge, pertanto, appare non
6 condivisibile di avanzare la generica contestazione sull'ammontare frutto di un narrato errore di calcolo, tutto ciò si appalesa non apprezzabile e non accoglibile.
4) Quindi in osservanza alla legge il Giudice del Giudizio monitorio bene ha compiuto nel ritenere idonei i documenti a corredo del ricorso ed ad emettere il decreto ingiuntivo in questione. L'opponente si è limitato a narrare una serie di questioni senza supportare di prove documentali gli stessi, conseguentemente tutto ciò comporta il rigetto della domanda avanzata dall'opponente stante che la esposizione debitoria nella fattispecie si appalesa dimostrata e conclamata.
5) In conclusione il costrutto dimostra pacificamente la esposizione dell'odierno opponente nei confronti dell'opposta per le somme che hanno trovato corretta giustificazione nell'accoglimento del ricorso monitorio.
Ma ancora vale la pena sottolineare che il credito vantato dalla
[...]
, è stato provato nel giudizio monitorio che ha originato il Controparte_3
Decreto Ingiuntivo opposto.
In ogni caso nella fattispecie, è ampiamente accertato che l'opponente si è limitato a sostenere apoditticamente le proprie tesi, senza però minimamente supportare le proprie affermazioni con idonee ed inconfutabili evidenze probatorie, ovvero dimostrazione contabile che gli assunti del convenuto fossero errati e le pretese creditorie di cui al decreto ingiuntivo ultronee.
Per quanto detto la domanda attorea va senz'altro rigettata e quindi l'opposizione a decreto ingiuntivo dispiegata e svolta nel presente giudizio merita di essere respinta.
Per gli effetti le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e dunque vanno poste a carico dell'attore.
7
P.Q.M.
- Il Dott.Giuseppe Scimè - Giudice del Tribunale di Agrigento definitivamente pronunciando nel procedimento di primo grado n. 366/2023 R.G.A.C.C. iscritto a ruolo da (attore) contro Parte_1 CP_1 Controparte_1
corrente in Roma (convenuto), uditi i procuratori delle parti disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa così provvede:
- Dichiara la propria competenza
1) Rigetta la domanda proposta dall'attore con la dispiegata opposizione a decreto ingiuntivo ( del 27/01/2023 ritualmente notificato) e per l'effetto ritenere e dichiarare valido il decreto ingiuntivo n. 1071/2022 R.D.I. emesso dal Giudice
del Tribunale di Agrigento il 5/12/2022 notificato il 21/12/2022 di €.48.839,75
con conseguente mantenimento di ogni e qualsivoglia efficacia giuridica nei confronti dell'odierno ricorrente opponente.
2) Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
3) Condanna l'attore/opponente al rimborso in favore del Parte_1
Convenuto con Sede in Roma, delle spese Controparte_1
processuali, complessivamente liquidate in €. 3.500,00, oltre spese generali e accessori di legge VA e PA .
Così deciso in Agrigento il 10/Novembre/2025
IL GIUDICE
( Dott. Giuseppe SCIME')
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