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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 01/12/2025, n. 1973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1973 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Angela Dell'Ali
All'udienza del 1.12.2025 alle ore 14,30 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2185/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'AVV. LO VOI FERNANDO
contro rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2
difeso dall'AVV. COCO MIMMA
Avente ad oggetto: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza dell'1/12/2025 e la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 41/2024, con Parte_1
la quale il le aveva irrogato la sanzione Controparte_1
amministrativa di Euro 31.020,66 per violazione dell'art. 190, comma 1, del D.Lgs. pagina 1 di 7 152/2006, accertata ai sensi dell'art. 258, comma 2, del medesimo decreto, in quanto dal registro di carico e scarico relativo ai fanghi prodotti presso l'impianto di depurazione di
RI AR risultavano annotate e successivamente annullate diverse operazioni di carico, riferite agli anni 2017 e 2018, senza che fosse possibile ricostruire con certezza i lotti di rifiuti cui esse si riferivano, né verificare la relativa movimentazione, con conseguente compromissione della tracciabilità.
La ricorrente ha articolato tre ordini di censure. In primo luogo, ha sostenuto che il potere sanzionatorio era ormai prescritto, poiché i fatti contestati risalivano al 2017-2018
e, alla data dell'ordinanza del 2024, era decorso il termine quinquennale previsto dall'art. 28 della legge n. 689/1981. In secondo luogo, lamentava la tardiva contestazione della violazione, rilevando che il verbale di accertamento era stato notificato il 23 maggio 2019, oltre il termine di novanta giorni dai sopralluoghi eseguiti da nel novembre 2018. Infine, nel merito, deduceva che le operazioni annullate Pt_2
non integrassero alcuna violazione sostanziale della normativa sulla tenuta del registro, poiché si trattava di meri errori materiali necessari a mantenere la corretta sequenza cronologica delle operazioni di carico e scarico, la cui tracciabilità sarebbe comunque integralmente ricostruibile sulla base delle schede SISTRI e delle ulteriori annotazioni.
Si è costituito in giudizio il eccependo Controparte_1
l'infondatezza del ricorso contestando, anzitutto, la dedotta prescrizione, osservando che essa era stata ritualmente interrotta dalla notifica del verbale di accertamento del 23 maggio 2019 e che, pertanto, l'ordinanza del 21 maggio 2024 era stata emessa nei termini. Quanto alla pretesa tardività della contestazione, l'ente ha evidenziato che il termine di novanta giorni non decorreva dai sopralluoghi del novembre 2018, poiché solo con la documentazione trasmessa da il 28 febbraio 2019 era stato Parte_1
possibile accertare la violazione nella sua completezza. Infine, nel merito, il
[...]
ha sostenuto che le cancellazioni annotate nel registro fossero incompatibili CP_1
con le prescrizioni del D.M. 148/1998 e del D.Lgs. 152/2006 e tali da impedire la pagina 2 di 7 ricostruzione delle movimentazioni dei rifiuti, specie in assenza dei corrispondenti formulari di identificazione.
Radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito della discussione orale odierna.
Questi i fatti di causa, il Tribunale ritiene che l'opposizione sia infondata e da rigettare per i motivi di seguito indicati.
La ricorrente sostiene che la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 28 della legge n. 689/1981 debba essere computata dalla data della violazione, coincidente a suo dire con l'accertamento dei fatti avvenuta nei dì 8-20 novembre 2018, onde ne risulterebbe il maturare già nel 2023.
La tesi non può essere condivisa.
L'art. 28, comma 2, della legge n. 689/1981 dispone espressamente che l'interruzione della prescrizione è regolata secondo le norme del codice civile. È principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (vedasi Cass. n. 28011 del
2023) che la notifica del verbale di accertamento costituisca atto idoneo a interrompere la prescrizione, in quanto espressivo della volontà dell'Amministrazione di far valere la propria pretesa sanzionatoria e idoneo a porre il destinatario in mora rispetto alla pretesa stessa. Tale orientamento opera indipendentemente dal momento storico di commissione dell'illecito.
In particolare, secondo la Suprema Corte, il diritto di credito dell'amministrazione sorge direttamente dalla violazione, che si pone come fonte dell'obbligazione, mentre l'ordinanza ingiunzione di pagamento ha l'effetto di “determinare la somma dovuta” come vuole l'art. 18, secondo comma, legge 689/1981.
A sostegno di questa interpretazione, la sentenza richiama l'articolo 14, ultimo comma, della legge 689/1981, secondo il quale la mancata o tardiva notifica della violazione determina l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta, affermazione dalla quale si evincerebbe che l'obbligazione esiste già prima che venga emessa l'ordinanza ingiunzione.
pagina 3 di 7 In definitiva la prescrizione quinquennale prevista dall'articolo 28 si riferisce, non solo al diritto di riscuotere la sanzione pecuniaria in forza dell'emanazione dell'ordinanza, ma anche allo stesso potere dell'amministrazione di applicare la sanzione prevista dalla legge per la violazione commessa.
Nel caso di specie, il verbale di accertamento dell'infrazione risulta notificato a
[...]
il 23 - 25 maggio 2019. Da quella data decorre, pertanto, il termine quinquennale, Pt_1
destinato a scadere nel maggio 2024. L'ordinanza-ingiunzione è stata adottata e notificata il 21 maggio 2024, dunque entro il termine così interrotto. Ne consegue che nessuna prescrizione è maturata.
Neppure può essere accolta l'eccezione relativa alla violazione del termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981.
La ricorrente assume che il termine decorra dai sopralluoghi eseguiti l'8 e il 20 Pt_2
novembre 2018, e che, pertanto, la notifica del verbale del 23 maggio 2019 sia avvenuta oltre il termine perentorio di legge.
Tale assunto non tiene conto della natura del potere di accertamento e delle circostanze di fatto emergenti dal fascicolo amministrativo. Dalla lettura del verbale di contestazione emerge con chiarezza che i sopralluoghi del novembre 2018 non erano sufficienti a consentire all'Amministrazione la piena ricostruzione dell'ipotesi di illecito, che dipendeva dalla verifica delle operazioni annullate nel registro di carico e scarico. La documentazione necessaria a tale verifica, comprensiva del frontespizio dei registri e delle pagine relative alle annotazioni annullate, è stata trasmessa da solo il 28 Parte_1
febbraio 2019, in risposta alla richiesta formulata dal con nota del 19 Controparte_1
febbraio 2019.
Il termine di novanta giorni decorre dal momento in cui l'amministrazione è posta in grado di procedere all'accertamento della violazione nella sua completezza, e non dalla mera percezione iniziale di fatti che richiedano approfondimenti istruttori indispensabili.
È dunque dal 28 febbraio 2019 che deve computarsi il termine;
il verbale del 23 maggio
2019 risulta pertanto tempestivo e l'eccezione deve essere respinta.
pagina 4 di 7 È infondata anche la censura relativa all'insussistenza dell'illecito amministrativo contestato.
La ricorrente attribuisce le operazioni annullate a meri errori materiali, che sarebbero stati correttamente rettificati riproponendo le annotazioni in posizioni successive del registro, senza alcuna conseguenza sulla tracciabilità dei rifiuti. Tale ricostruzione, tuttavia, non trova adeguato riscontro né nella disciplina normativa né nella documentazione prodotta.
Nel valutare la condotta contestata alla società ricorrente occorre richiamare, in primo luogo, la disciplina posta dall'art. 190 del D.Lgs. 152/2006, che attribuisce un ruolo centrale al registro cronologico di carico e scarico quale strumento primario di tracciabilità dei rifiuti. Tale norma impone a tutti i soggetti che professionalmente effettuano attività di gestione del rifiuto, inclusi i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e di alcune categorie di rifiuti non pericolosi espressamente individuate dall'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), l'obbligo di tenere un registro costantemente aggiornato, nel quale devono essere riportate, in ordine cronologico, tutte le informazioni essenziali relative ai rifiuti trattati. La disposizione non si limita a prevedere la mera annotazione del carico e dello scarico, ma richiede che per ciascuna tipologia di rifiuto sia indicata la quantità prodotta o gestita, la natura e l'origine, nonché le quantità dei materiali derivati dalle operazioni di recupero. Laddove previsto, devono inoltre essere riportati gli estremi del formulario di identificazione del rifiuto, previsto dall'art. 193 del medesimo decreto. È evidente, pertanto, che la tenuta del registro non ha una funzione meramente contabile, ma assolve alla più ampia finalità di assicurare la trasparenza e la verificabilità dell'intera filiera di gestione del rifiuto.
Il legislatore considera tale obbligo di particolare rilievo, tanto che l'art. 258, comma 2, del codice dell'ambiente sanziona sia la completa omissione della tenuta del registro sia la sua tenuta incompleta. Il concetto di incompletezza deve essere inteso in senso sostanziale, e ricomprende tutte le ipotesi in cui la struttura formale o il contenuto delle annotazioni non consenta all'autorità di controllo di ricostruire con certezza la pagina 5 di 7 movimentazione del rifiuto. Per questa ragione la norma prevede, per le violazioni relative ai rifiuti non pericolosi, una sanzione pecuniaria significativa, e commina un importo maggiore quando la violazione concerne rifiuti pericolosi. È inoltre prevista, nei casi più gravi, una sanzione amministrativa accessoria consistente nella sospensione dalle cariche ricoperte.
La combinazione delle disposizioni citate offre una chiara prospettiva interpretativa: il registro di carico e scarico è un documento giuridico che deve essere compilato in modo puntuale, veritiero e trasparente, senza modifiche che ne alterino la cronologia o ne compromettano la funzione certificativa. Ogni cancellazione, alterazione o riproposizione dell'annotazione che impedisca di verificare il dato originario costituisce un vulnus alla funzione di tracciabilità perseguita dal legislatore. È alla luce di tale quadro normativo, improntato a rigore formale e sostanziale, che vanno esaminate le irregolarità contestate nel caso di specie.
L'annullamento delle operazioni, come avvenuto per le annotazioni n. 190, 191, 298,
299, 105, 106 e 110, risulta, invece, del tutto incompatibile con tali prescrizioni, poiché impedisce al soggetto preposto al controllo di verificare il contenuto originario dell'annotazione e, dunque, la tracciabilità dei rifiuti cui essa si riferiva.
È vero che ha successivamente riproposto le annotazioni in altre posizioni del Parte_1
registro. Tuttavia, tale riproposizione non può sanare l'irregolarità originaria, in quanto non consente la verifica della coerenza tra i dati annullati e quelli nuovamente registrati.
La funzione del registro è appunto quella di garantire una rappresentazione cronologica e immutabile delle operazioni effettuate. La possibilità di ricostruire a posteriori le movimentazioni, attraverso relazioni tecniche o schede SISTRI, non può surrogare la violazione della forma legale, poiché la ricostruzione ex post non equivale alla certezza documentale richiesta dalla normativa ambientale.
A ciò si aggiunge che l'Amministrazione ha dato atto della mancata acquisizione dei
FIR relativi alle operazioni annullate, circostanza che costituisce ulteriore e significativa compromissione della tracciabilità.
pagina 6 di 7 Nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione, il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale. Spetta all'opponente fornire una prova rigorosa e specifica dell'erroneità dell'accertamento. Nel caso in esame, la società ricorrente non ha prodotto elementi idonei a superare la forza probatoria del verbale. La consulenza tecnica di parte del 2019, pur dettagliata, non costituisce prova e non può essere considerata sufficiente a sovvertire quanto riscontrato dall'Amministrazione.
Ne deriva che l'illecito amministrativo deve ritenersi integrato e correttamente contestato.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato, risultando infondate tanto le eccezioni preliminari quanto le censure di merito. L'ordinanza- ingiunzione n. 41 del 21 maggio 2024 è conforme alla legge e deve essere confermata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico della . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione n. 41 del
21 maggio 2024 emessa dal;
Controparte_1
2. Condanna la ricorrente al pagamento in favore del Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in Euro 5.500,00 per Controparte_1
compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario della parte resistente, Avv. Mimma Coco.
Siracusa, 01 dicembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali
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