Versione
13 ottobre 1982
13 ottobre 1982
Art. 11.
Dopo l' articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , sono aggiunti i seguenti articoli:
"Art. 7-bis. - Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all'obbligo del soggiorno in un determinato comune possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune stesso ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo
non superiore ai 10 giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.
La domanda dell'interessato deve essere proposta al presidente del
tribunale competente ai sensi dell'articolo 4.
Il tribunale, dopo aver accertato la veridicita' delle circostanze allegate dall'interessato, provvede in camera di consiglio con decreto motivato.
Nei casi di assoluta urgenza la richiesta puo' essere presentata al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4, il quale puo' autorizzare, anche per fonogramma, il richiedente ad allontanarsi per un periodo non superiore a tre giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.
Il decreto previsto dai commi precedenti e' comunicato al procuratore della Repubblica ed all'interessato che possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Del decreto e' altresi' data notizia, anche a mezzo del telefono o del telegrafo, all'autorita' di pubblica sicurezza che esercita la vigilanza sul soggiornante obbligato, la quale provvede ad informare quella del luogo dove l'interessato deve recarsi e a disporre le modalita' e l'itinerario del viaggio".
"Art. 7-ter. - La persona che, avendo ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo precedente, non rientri nel termine stabilito nel comune di soggiorno obbligato, o non osservi le prescrizioni fissate per il viaggio, ovvero si allontani dal comune dove ha chiesto di recarsi, e' punita con la reclusione da due a cinque anni; e' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza".
Dopo l' articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , sono aggiunti i seguenti articoli:
"Art. 7-bis. - Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all'obbligo del soggiorno in un determinato comune possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune stesso ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo
non superiore ai 10 giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.
La domanda dell'interessato deve essere proposta al presidente del
tribunale competente ai sensi dell'articolo 4.
Il tribunale, dopo aver accertato la veridicita' delle circostanze allegate dall'interessato, provvede in camera di consiglio con decreto motivato.
Nei casi di assoluta urgenza la richiesta puo' essere presentata al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4, il quale puo' autorizzare, anche per fonogramma, il richiedente ad allontanarsi per un periodo non superiore a tre giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.
Il decreto previsto dai commi precedenti e' comunicato al procuratore della Repubblica ed all'interessato che possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Del decreto e' altresi' data notizia, anche a mezzo del telefono o del telegrafo, all'autorita' di pubblica sicurezza che esercita la vigilanza sul soggiornante obbligato, la quale provvede ad informare quella del luogo dove l'interessato deve recarsi e a disporre le modalita' e l'itinerario del viaggio".
"Art. 7-ter. - La persona che, avendo ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo precedente, non rientri nel termine stabilito nel comune di soggiorno obbligato, o non osservi le prescrizioni fissate per il viaggio, ovvero si allontani dal comune dove ha chiesto di recarsi, e' punita con la reclusione da due a cinque anni; e' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza".
Commentario • 1
- 1. Pubblica sicurezza e libertà religiosaSara Saggese · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 1.9178963
[…] Il provvedimento del tribunale risultava conforme alle prescrizioni della normativa di settore (art. 7-bis della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, introdotto dall'art. 11 della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità)[9], che consentiva l'autorizzazione all'allontanamento dal comune di residenza solo per ragioni di salute, ma è parso di dubbia costituzionalità, in rapporto alle garanzie offerte dall'art. 19 Cost. in materia di libertà religiosa. […]
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Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., sentenza 07/10/2003, n. 309Provvedimento: […] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7- bis della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), introdotto dall'art. 11 della legge 13 settembre 1982, n. 646, promosso con ordinanza del 22 febbraio 2002 dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento di prevenzione relativo a Vito Tolone, iscritta al n. 263 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2002.Leggi di più...
- sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno in un determinato comune·
- misure di prevenzione·
- assunto contrasto con il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa·
- non fondatezza della questione.