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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 13/03/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1519/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1519/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARMANDO Parte_1 C.F._1
CECATIELLO
contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per : “1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_1
e, decorsi i termini indicati all'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 898/70 e successive Controparte_1 modificazioni, pronunciare lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto a EW OR
(USA), il 17.10.2020.
2. Attesa la capacità economico-patrimoniale dei coniugi, disporre che la sig.ra non Parte_1 debba corrispondere alcun assegno a titolo di contributo al mantenimento al sig. Controparte_1
3. Respingersi ogni diversa domanda ed istanza.
4. Con vittoria di spese.” RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio a EW OR (Stati Uniti Parte_1 Controparte_1
d'America) il 17/10/2020 e dalla loro unione non sono nati figli.
ha convenuto in giudizio con ricorso per separazione personale Parte_1 Controparte_1 dei coniugi e scioglimento del matrimonio, chiedendo la pronuncia della separazione personale dei coniugi e la pronuncia ex art. 473 bis.49 c.p.c. dello scioglimento del matrimonio, senza statuizioni accessorie.
Il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati regolarmente notificati al convenuto, il quale tuttavia non si è costituito in giudizio, né è comparso avanti al giudice relatore delegato dal
Presidente del Tribunale alla trattazione del procedimento all'udienza del 04/02/2025.
La parte ricorrente ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione per la pronuncia di sentenza di separazione.
Il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Tribunale ritiene che debba essere pronunciata sentenza parziale relativa alla separazione.
La ricorrente ha esposto che il marito si è allontanato dalla casa Parte_1 Controparte_1 coniugale ad aprile 2024 e che da allora ella non ha contatti diretti con lo stesso neppure telefonici.
La natura delle doglianze esposte consente di ritenere provata la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ritenuti dunque sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, primo comma c.c., deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
La parte ricorrente ha formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di scioglimento del matrimonio.
Poiché la domanda di scioglimento del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione – provveda ad accertare che la comunione spirituale e materiale tra coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, non volendosi le parti riconciliare.
Inoltre, la parte ricorrente dovrà confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 2 di 3 1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio civile a EW OR (Stati Uniti d'America) il 17/10/2020, atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Lecco, reg. atti di matrimonio, anno 2021, parte II, serie
C, n. 55;
2) Spese di lite al definitivo;
3) Dispone con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Lecco per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 11 marzo 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1519/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARMANDO Parte_1 C.F._1
CECATIELLO
contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per : “1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_1
e, decorsi i termini indicati all'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 898/70 e successive Controparte_1 modificazioni, pronunciare lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto a EW OR
(USA), il 17.10.2020.
2. Attesa la capacità economico-patrimoniale dei coniugi, disporre che la sig.ra non Parte_1 debba corrispondere alcun assegno a titolo di contributo al mantenimento al sig. Controparte_1
3. Respingersi ogni diversa domanda ed istanza.
4. Con vittoria di spese.” RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio a EW OR (Stati Uniti Parte_1 Controparte_1
d'America) il 17/10/2020 e dalla loro unione non sono nati figli.
ha convenuto in giudizio con ricorso per separazione personale Parte_1 Controparte_1 dei coniugi e scioglimento del matrimonio, chiedendo la pronuncia della separazione personale dei coniugi e la pronuncia ex art. 473 bis.49 c.p.c. dello scioglimento del matrimonio, senza statuizioni accessorie.
Il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati regolarmente notificati al convenuto, il quale tuttavia non si è costituito in giudizio, né è comparso avanti al giudice relatore delegato dal
Presidente del Tribunale alla trattazione del procedimento all'udienza del 04/02/2025.
La parte ricorrente ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione per la pronuncia di sentenza di separazione.
Il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Tribunale ritiene che debba essere pronunciata sentenza parziale relativa alla separazione.
La ricorrente ha esposto che il marito si è allontanato dalla casa Parte_1 Controparte_1 coniugale ad aprile 2024 e che da allora ella non ha contatti diretti con lo stesso neppure telefonici.
La natura delle doglianze esposte consente di ritenere provata la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ritenuti dunque sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, primo comma c.c., deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
La parte ricorrente ha formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di scioglimento del matrimonio.
Poiché la domanda di scioglimento del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione – provveda ad accertare che la comunione spirituale e materiale tra coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, non volendosi le parti riconciliare.
Inoltre, la parte ricorrente dovrà confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 2 di 3 1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio civile a EW OR (Stati Uniti d'America) il 17/10/2020, atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Lecco, reg. atti di matrimonio, anno 2021, parte II, serie
C, n. 55;
2) Spese di lite al definitivo;
3) Dispone con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Lecco per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 11 marzo 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
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