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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 27/12/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
R.G. 1051/2024
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il got, dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 26 novembre 2025 rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 420 cpc;
rilevato che entro il termine fissato le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 429 c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 27 dicembre 2025
Il got dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1051/2024 R.G. avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione L. 689/1981
PROMOSSA DA
(C.F. ), in proprio ed in qualità Parte_1 C.F._1 di legale rappresentante p.t. della Parte_2
(P.IVA ), rappresentati e difesi dagli avv.ti. Federico P.IVA_1
GI e MB CA ed elettivamente domiciliati come in atti ricorrenti-opponenti
CONTRO
[...]
[C.F. ], in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Direttore pro-tempore dr. , nato a [...]_2
TI (SA) il 07.10.1966 [C.F. ], il quale, C.F._2 contestualmente, conferisce delega per la rappresentanza e la difesa in giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, alla dr.ssa nata CP_3
a Sesto San Giovanni (MI) il 09.11.1972 [CF. ], C.F._3 funzionario in servizio presso la Controparte_1
, ed elettivamente domiciliato come in atti
[...]
resistente-opposto
--------------------
Pag. 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte opponente ha chiesto l'annullamento del decreto n. 868952/A del
07.10.2024, notificato a mezzo pec il 08.10.2024, in forza del quale il Contr ha contestato ai ricorrenti la presunta violazione dell'art. 49 comma
5 del D. Lgs. 231/2007 per aver negoziato un assegno bancario di
€.4.161,63 privo dell'indicazione del beneficiario, comminando una sanzione di €.416,20.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito la violazione dell'art. 49, c. 5,
D. Lgs. n. 231/2007, dell'art. 27, c. 1 ter, del D. Lgs. n. 141/2010 e dell'art. 5 del R.D. n. 1736/1003, oltre che la violazione dell'art. 3 della
L. 689/1981 evidenziando la carenza di legittimazione passiva.
Si costituiva ritualmente in giudizio il che chiedeva il rigetto CP_1 della opposizione, specificando la regolarità delle operazioni e legittimità del decreto impugnato.
Non essendovi attività istruttoria a compiersi, veniva fissata udienza per la discussione ai sensi degli artt. 420 c.p.c. e 127 ter c.p.c..
All'udienza del 26 novembre 2025, in seguito al deposito delle note di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, la causa viene decisa come di seguito.
Gli opponenti sono stati sanzionati, in solido, per la violazione del D.
Lgs. n. 231 del 2007, art. 49, comma 5, (Attuazione della direttiva
2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), “per aver acquisito in trasferimento la somma di € 4.161,63 a mezzo di assegno bancario privo dell'indicazione del beneficiario n. 5000119060-01 del 22.06.2024” in “violazione dell' art. 49, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche ed integrazioni”.
Pag. 3 La richiamata normativa, nel testo vigente all'epoca del fatto in vigore dal 1° gennaio 2023, all'art. 49 sottolinea: “1. È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, istituti di Controparte_5 moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. La comunicazione da parte del debitore al creditore della predetta accettazione produce gli effetti cui all'articolo
1277, primo comma, del codice civile e, nei casi di mora del creditore, gli effetti di cui all'articolo 1210 del medesimo codice.
2. Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numero 6), del testo delle leggi in materia bancaria e creditizia, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la soglia è di
1.000 euro.
3. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la soglia è di 3.000 euro.
3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, il divieto di cui
Pag. 4 al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 5.000 euro.
4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente Controparte_5 può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.
5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a
1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Controparte_5
[...]
7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.
9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.
10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.
11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all'articolo
7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o
Pag. 5 a i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti Controparte_5 ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore dell Controparte_6 sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale.
12. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione è ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018.
13. Le disposizioni di cui al presente articolo, concernenti la circolazione del contante e le modalità di circolazione degli assegni e dei vaglia non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Controparte_5
istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, nonché ai
[...] trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e).
14. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte banche,
[...]
SIM, SGR, SICAV, SICAF e imprese di assicurazione che Controparte_5 operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP.
15. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo
Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. È altresì fatto salvo quanto previsto dall'articolo 494 del codice di procedura civile”.
In virtù di tanto è stato applicato il dettato dell'art. art. 63 commi 1 e 1 bis, che nel testo all'epoca del fatto in vigore dal 27 ottobre 2019, recita:
Pag. 6 “1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro.
1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, per le violazioni di cui all'articolo 49, comma 5, relative a importi inferiori a 30.000 euro,
l'entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell'articolo 67”.
Inoltre, il successivo art. 67, nel testo all'epoca del fatto in vigore dal 4 luglio 2017, recita: “1. Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, previste nel presente Titolo, il
Ministero dell'economia e delle finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica: a) la gravità e durata della violazione;
b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
e ) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
f ) il livello di cooperazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) prestato della persona fisica o giuridica responsabile;
g ) l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;
h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.
2. A fronte di violazioni ritenute di minore gravità, in applicazione dei criteri di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista
Pag. 7 dagli articoli 56 comma 1 e 57 comma 1 può essere ridotta da un terzo a due terzi.
3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di concorso formale, di continuazione e di reiterazione delle violazioni”.
La norma in questione ha mantenuto inalterato, dunque, non solo il proprio testo (dal 6.12.2011), ma anche il suo effettivo e conforme portato normativo (dal 28.12.2011) in rapporto alle limitazioni dell'uso del contante e dei titoli al portatore disposte dal D.L. n. 201/2011 (ex multis, Cass., 4 agosto 2023, n. 23819).
Nel caso di specie è pacifico che la società opponente ha portato all'incasso, come da documentazione in atti, l'assegno bancario n.
5000119060-01 del 22.06.2024 priva della indicazione del beneficiario.
Al riguardo, a nulla può rilevare quanto sostenuto da parte opponente ovvero che non “avrebbe potuto porre rimedio a tale omissione in quanto una simile condotta avrebbe comportato una manomissione dell'assegno”.
Invero, si tratta, nel caso di specie, di violazione di carattere formale, di violazione di obbligo strumentale al contrasto al riciclaggio, sicché non
è dato indagare sulla reale consistenza del pregiudizio;
infatti, è preclusa al giudice anche la valutazione circa la scarsa offensività in concreto della condotta tenuta dalla opposta al fine di escludere la sussistenza dell'illecito (ex multis, Trib. Ivrea, 16 dicembre 2022, n. 277).
Infatti, in tema di sanzioni amministrative, la valutazione circa l'offensività, in concreto, del comportamento del trasgressore non rileva, salva la sua sussumibilità nell'esimente della buona fede, quale causa di esclusione della responsabilità, giacché l'idoneità della condotta a realizzare l'effetto vietato è stata valutata "ex ante" dal legislatore con la previsione della norma sanzionatoria (ex multis, Cass., 16 febbraio 2016,
n. 2956).
Pag. 8 Ne deriva, anche, che la differenziazione del trattamento delle condotte che arrecano un minor pericolo al raggiungimento degli scopi della normativa di cui al d.lgs. 231/2007 (“prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo”: art. 2 d.lgs. 231/2002) è attuata dal legislatore sul piano del trattamento sanzionatorio.
Quest'ultimo è stato indicato nella misura minima e in corrispondenza al dettato del richiamato art. 63 del D. Lgs. 231/2007, ovvero nel “10 per cento dell'importo trasferito”.
Ne deriva, pertanto, che non può trovare applicazione la richiesta di parte opponente volta all'applicazione del minimo edittale.
L'opposizione, pertanto, non merita accoglimento e va disattesa con la conferma del decreto opposto.
Nulla per le spese, essendosi l'amministrazione difesa a mezzo di funzionari. Vale il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, ma solo il rimborso delle spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio purché risultino da apposita nota (ex multis, Cass., n. 30597/2017; Cass., n. 11389/2011;
Cass., n. 21327/2022), nota che nello specifico, seppur allegata ed indicante la somma di €.20,00, non ne vede allegata la prova dell'esborso.
PQM
Pag. 9 Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1051/2024, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta l'opposizione avverso decreto n.868952/A del 07.10.2024 emesso dal Controparte_1
;
[...]
- nulla per le spese.
Lagonegro, 27 dicembre 2025
Il g.o.t.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 10
SEZIONE CIVILE
R.G. 1051/2024
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il got, dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 26 novembre 2025 rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 420 cpc;
rilevato che entro il termine fissato le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 429 c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 27 dicembre 2025
Il got dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1051/2024 R.G. avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione L. 689/1981
PROMOSSA DA
(C.F. ), in proprio ed in qualità Parte_1 C.F._1 di legale rappresentante p.t. della Parte_2
(P.IVA ), rappresentati e difesi dagli avv.ti. Federico P.IVA_1
GI e MB CA ed elettivamente domiciliati come in atti ricorrenti-opponenti
CONTRO
[...]
[C.F. ], in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Direttore pro-tempore dr. , nato a [...]_2
TI (SA) il 07.10.1966 [C.F. ], il quale, C.F._2 contestualmente, conferisce delega per la rappresentanza e la difesa in giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, alla dr.ssa nata CP_3
a Sesto San Giovanni (MI) il 09.11.1972 [CF. ], C.F._3 funzionario in servizio presso la Controparte_1
, ed elettivamente domiciliato come in atti
[...]
resistente-opposto
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Pag. 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte opponente ha chiesto l'annullamento del decreto n. 868952/A del
07.10.2024, notificato a mezzo pec il 08.10.2024, in forza del quale il Contr ha contestato ai ricorrenti la presunta violazione dell'art. 49 comma
5 del D. Lgs. 231/2007 per aver negoziato un assegno bancario di
€.4.161,63 privo dell'indicazione del beneficiario, comminando una sanzione di €.416,20.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito la violazione dell'art. 49, c. 5,
D. Lgs. n. 231/2007, dell'art. 27, c. 1 ter, del D. Lgs. n. 141/2010 e dell'art. 5 del R.D. n. 1736/1003, oltre che la violazione dell'art. 3 della
L. 689/1981 evidenziando la carenza di legittimazione passiva.
Si costituiva ritualmente in giudizio il che chiedeva il rigetto CP_1 della opposizione, specificando la regolarità delle operazioni e legittimità del decreto impugnato.
Non essendovi attività istruttoria a compiersi, veniva fissata udienza per la discussione ai sensi degli artt. 420 c.p.c. e 127 ter c.p.c..
All'udienza del 26 novembre 2025, in seguito al deposito delle note di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, la causa viene decisa come di seguito.
Gli opponenti sono stati sanzionati, in solido, per la violazione del D.
Lgs. n. 231 del 2007, art. 49, comma 5, (Attuazione della direttiva
2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), “per aver acquisito in trasferimento la somma di € 4.161,63 a mezzo di assegno bancario privo dell'indicazione del beneficiario n. 5000119060-01 del 22.06.2024” in “violazione dell' art. 49, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche ed integrazioni”.
Pag. 3 La richiamata normativa, nel testo vigente all'epoca del fatto in vigore dal 1° gennaio 2023, all'art. 49 sottolinea: “1. È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, istituti di Controparte_5 moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. La comunicazione da parte del debitore al creditore della predetta accettazione produce gli effetti cui all'articolo
1277, primo comma, del codice civile e, nei casi di mora del creditore, gli effetti di cui all'articolo 1210 del medesimo codice.
2. Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numero 6), del testo delle leggi in materia bancaria e creditizia, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la soglia è di
1.000 euro.
3. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la soglia è di 3.000 euro.
3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, il divieto di cui
Pag. 4 al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 5.000 euro.
4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente Controparte_5 può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.
5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a
1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Controparte_5
[...]
7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.
9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.
10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.
11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all'articolo
7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o
Pag. 5 a i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti Controparte_5 ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore dell Controparte_6 sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale.
12. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione è ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018.
13. Le disposizioni di cui al presente articolo, concernenti la circolazione del contante e le modalità di circolazione degli assegni e dei vaglia non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Controparte_5
istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, nonché ai
[...] trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e).
14. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte banche,
[...]
SIM, SGR, SICAV, SICAF e imprese di assicurazione che Controparte_5 operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP.
15. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo
Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. È altresì fatto salvo quanto previsto dall'articolo 494 del codice di procedura civile”.
In virtù di tanto è stato applicato il dettato dell'art. art. 63 commi 1 e 1 bis, che nel testo all'epoca del fatto in vigore dal 27 ottobre 2019, recita:
Pag. 6 “1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro.
1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, per le violazioni di cui all'articolo 49, comma 5, relative a importi inferiori a 30.000 euro,
l'entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell'articolo 67”.
Inoltre, il successivo art. 67, nel testo all'epoca del fatto in vigore dal 4 luglio 2017, recita: “1. Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, previste nel presente Titolo, il
Ministero dell'economia e delle finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica: a) la gravità e durata della violazione;
b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
e ) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
f ) il livello di cooperazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) prestato della persona fisica o giuridica responsabile;
g ) l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;
h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.
2. A fronte di violazioni ritenute di minore gravità, in applicazione dei criteri di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista
Pag. 7 dagli articoli 56 comma 1 e 57 comma 1 può essere ridotta da un terzo a due terzi.
3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di concorso formale, di continuazione e di reiterazione delle violazioni”.
La norma in questione ha mantenuto inalterato, dunque, non solo il proprio testo (dal 6.12.2011), ma anche il suo effettivo e conforme portato normativo (dal 28.12.2011) in rapporto alle limitazioni dell'uso del contante e dei titoli al portatore disposte dal D.L. n. 201/2011 (ex multis, Cass., 4 agosto 2023, n. 23819).
Nel caso di specie è pacifico che la società opponente ha portato all'incasso, come da documentazione in atti, l'assegno bancario n.
5000119060-01 del 22.06.2024 priva della indicazione del beneficiario.
Al riguardo, a nulla può rilevare quanto sostenuto da parte opponente ovvero che non “avrebbe potuto porre rimedio a tale omissione in quanto una simile condotta avrebbe comportato una manomissione dell'assegno”.
Invero, si tratta, nel caso di specie, di violazione di carattere formale, di violazione di obbligo strumentale al contrasto al riciclaggio, sicché non
è dato indagare sulla reale consistenza del pregiudizio;
infatti, è preclusa al giudice anche la valutazione circa la scarsa offensività in concreto della condotta tenuta dalla opposta al fine di escludere la sussistenza dell'illecito (ex multis, Trib. Ivrea, 16 dicembre 2022, n. 277).
Infatti, in tema di sanzioni amministrative, la valutazione circa l'offensività, in concreto, del comportamento del trasgressore non rileva, salva la sua sussumibilità nell'esimente della buona fede, quale causa di esclusione della responsabilità, giacché l'idoneità della condotta a realizzare l'effetto vietato è stata valutata "ex ante" dal legislatore con la previsione della norma sanzionatoria (ex multis, Cass., 16 febbraio 2016,
n. 2956).
Pag. 8 Ne deriva, anche, che la differenziazione del trattamento delle condotte che arrecano un minor pericolo al raggiungimento degli scopi della normativa di cui al d.lgs. 231/2007 (“prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo”: art. 2 d.lgs. 231/2002) è attuata dal legislatore sul piano del trattamento sanzionatorio.
Quest'ultimo è stato indicato nella misura minima e in corrispondenza al dettato del richiamato art. 63 del D. Lgs. 231/2007, ovvero nel “10 per cento dell'importo trasferito”.
Ne deriva, pertanto, che non può trovare applicazione la richiesta di parte opponente volta all'applicazione del minimo edittale.
L'opposizione, pertanto, non merita accoglimento e va disattesa con la conferma del decreto opposto.
Nulla per le spese, essendosi l'amministrazione difesa a mezzo di funzionari. Vale il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, ma solo il rimborso delle spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio purché risultino da apposita nota (ex multis, Cass., n. 30597/2017; Cass., n. 11389/2011;
Cass., n. 21327/2022), nota che nello specifico, seppur allegata ed indicante la somma di €.20,00, non ne vede allegata la prova dell'esborso.
PQM
Pag. 9 Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1051/2024, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta l'opposizione avverso decreto n.868952/A del 07.10.2024 emesso dal Controparte_1
;
[...]
- nulla per le spese.
Lagonegro, 27 dicembre 2025
Il g.o.t.
dott.ssa Carmela Abagnara
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