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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 14/07/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
r.g.n. 665/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
In persona del giudice unico, d.ssa Gaia Calafiore, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 665 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2016, posta in decisione all'udienza del 18.03.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Aldo Currà ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in
Soriano Calabro, C.da Lacchi snc giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione;
attore
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall' avv. Salvatore Sorbilli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Vibo Valentia, via Carmine n.48, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
Oggetto: legato;
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.03.2025 le parti concludevano come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ha adito l'intestato Tribunale al fine Parte_1 di ottenere la condanna di alla restituzione della somma di Controparte_1
euro 10.750 da lui spesa per la realizzazione della cappella cimiteriale sita nel cimitero comunale di Pizzo Calabro.
A tal fine ha premesso di aver realizzato insieme alla compagna Parte_2
1 (de cuius della convenuta) tra il 2005 e il 2008 una cappella funeraria mediante concessione rilasciata a suo tempo a (fratello della compagna) e che, per tale Persona_1 realizzazione aveva pagato la metà dell'intero importo pari ad euro 10.750 di cui ha chiesto la restituzione all'odierna convenuta.
Si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza Controparte_1
della domanda. A tal fine ha chiarito che la concessione per la realizzazione della cappella era stata rilasciata a e non a;
di non essere Persona_2 Persona_1 erede di nessuno dei due fratelli e e che, in ogni caso, la Persona_1 Pt_2
somma per la realizzazione della cappella era stata lasciata, prima della sua morte, da alla sorella che aveva provveduto al pagamento con tale Persona_1 Pt_2
lascito dell'intero importo pari ad euro 16.500.
Assegnati i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., respinte le istanze istruttorie dal giudice in precedenza titolare del ruolo la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Divenuta assegnataria del fascicolo con provvedimento del Presidente del Tribunale
n. 3039 del 24.11.2020, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18.03.2025.
Le parti hanno depositato le comparse conclusionali in cui, nel riportarsi a tutto quanto già dedotto nei rispettivi atti di causa, hanno precisato le conclusioni e insistito per il loro accoglimento.
2. La domanda di parte attrice è infondata per i motivi di seguito esposti.
Oggetto del presente giudizio è la domanda dell'attore formulata nei confronti di quale erede di al fine di ottenere la Controparte_1 Parte_2 restituzione della somma di denaro asseritamente spesa per la realizzazione della cappella cimiteriale da parte della compagna . Parte_2
Pacifico perché neppure contestato da parte convenuta è che la de cuius Parte_2
(compagna dell'attore e sorella della convenuta) abbia contribuito alla realizzazione
[...] della cappella cimiteriale. Tuttavia, è controverso se vi abbia contribuito economicamente anche l'attore che, pertanto, risulterebbe titolare di un diritto di credito nei confronti della defunta compagna o se, per come dedotto dalla convenuta, la costruzione della cappella è stata realizzata interamente con la somma lasciata alla de cuius dal fratello defunto
. Persona_1
2 Quanto dedotto dall'attore sembrerebbe trovare riscontro nella documentazione allegata all'atto di citazione, in cui sono stati prodotti numerosi assegni aventi come causale
“acconto costruzione cappella cimiteriale;
anticipo marmi cappella” indirizzati al sig. Per_3
che è colui che, peraltro, ha redatto il preventivo per i lavori della cappella prodotto dalla stessa convenuta. Quest'ultima, invece, si è limitata ad asserire che la sorella avrebbe realizzato la cappella cimiteriale mediante denaro lasciatogli dal fratello defunto, senza tuttavia dimostrare nulla sul punto.
Ad ogni modo si ritiene che la domanda dell'attore non possa trovare accoglimento, in quanto formulata nei confronti della sig. ra che non si dichiara Controparte_1 erede bensì legataria della sorella defunta e che, in quanto tale, dunque, Parte_2
non può rispondere dei debiti ereditari.
Come è noto, nell'ambito della successione bisogna distinguere tra successione a titolo universale e successione a titolo particolare.
La prima si ha in caso di acquisto della qualità di erede, la seconda nel caso in cui il testatore attribuisca ad uno o più beneficiari determinati, i legatari, beni o diritti a carico dell'eredità.
Con specifico riferimento al legato, è possibile distinguere, in relazione agli effetti che produce, il legato ad effetti reali, quello obbligatorio e quello liberatorio.
Nel legato ad effetti reali il trasferimento di un bene o di un diritto avviene per diretta volontà del testatore in capo al legatario. Si pensi al legato di un bene determinato come un bene immobile o mobile di cui il testatore disponga direttamente.
Nel legato ad effetti obbligatori, invece, vi rientrano il legato di cosa di un terzo ex art. 651 c.c. e quello di cosa individuata soltanto nel genere ex art. 653 c.c. In tale ultima ipotesi, l'onerato (ossia chi deve adempiere la prestazione oppure gli eredi se nulla è disposto) è tenuto a compiere un'attività per far conseguire il bene al legatario;
mentre, nel caso di legato di cosa di un terzo, l'onerato dovrà procurarla al legatario a proprie spese.
Infine, nel legato ad effetti liberatori il testatore potrà liberare un proprio debitore da quanto dovutogli senza la necessità di alcuna attività da parte degli eredi (si veda art. 658
c.c.).
La qualificazione di una disposizione testamentaria quale disposizione a titolo
3 particolare o istituzione di erede ha delle ricadute sotto il profilo della responsabilità dei debiti ereditari.
L'erede, infatti, succede in tutti i rapporti che facevano capo al defunto, mentre il legatario succede limitatamente a quel rapporto giuridico o bene che gli sia stato attribuito.
Ne consegue, dunque, che solo l'erede risponde dei debiti del defunto anche al di là del valore dell'attivo lasciato dal defunto (salvo accettazione con beneficio d'inventario) mentre il legatario non risponde dei debiti salvo che il testatore non gli abbia disposto un legato modale o oneroso. In tale caso, tuttavia, il legatario risponde dei debiti solo ed esclusivamente nei limiti di valore di quanto gli è stato attribuito (art. 671 c.c.).
La giurisprudenza, inoltre, ha chiarito che “In tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità” (Sez. L, Sentenza n. 10525 del 30/04/2010).
In sostanza, spetta a colui che agisce in giudizio dimostrare che colui che è convenuto sia l'erede.
Nel caso di specie, l'attore ha agito nei confronti della sig. ra Controparte_1
che non si dichiara erede bensì legataria della sorella defunta . Parte_2
Tale circostanza, contrariamente a quanto dedotto dall'attore, trova riscontro nel testamento pubblico depositato in atti da cui emerge che la volontà della de cuius Parte_2
era quella di istituire il sig. quale erede universale e la sig.ra
[...] Pt_1 Parte_2
4 quale successore a titolo particolare. CP_1
In tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'art. 588 c.c., infatti, la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione ha chiarito che l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale ("institutio ex re certa") qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni, così che l'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato (cfr. Cassazione n. 6125/2020; n. 28259/2022). In senso analogo si veda anche Cassazione n. 42121/2021 secondo cui In materia testamentaria, l'istituzione di beni in quota da parte del testatore impone di accertare, attraverso qualunque mezzo utile per ricostruirne la volontà, ma comunque secondo un'applicazione ermeneutica rigorosa della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 558 c.c., se l'intenzione del testatore sia stata quella di attribuire quei beni e soltanto quelli come beni determinati e singoli ovvero, pur indicandoli nominativamente, di lasciarli quale quota del suo patrimonio, avendosi, nel primo caso, una successione a titolo particolare o legato e, nel secondo, una successione a titolo universale e istituzione di erede, la quale implica che, in seguito ad esame del complesso delle disposizioni testamentarie, resti accertata l'intenzione del testatore di considerare i beni assegnati come quota della universalità del suo patrimonio.
Ebbene, la disposizione testamentaria in favore della convenuta deve essere interpretata come legato e non come istituzione di erede (neppure ex re certa) poiché oggetto di lascito sono stati: a) un bene immobile determinato (appartamento ubicato al primo piano del fabbricato sito nel Comune di Pizzo, via Marcello Salomone, censito al
Catasto fabbricati, foglio 6, part. 1135, sub 3); b) l'autovettura di proprietà della de cuius marca Yaris targata BH108YJ; c) la somma di euro trentamila.
Sembrerebbe, dunque, che l'intenzione della sig. sia stata quella di Parte_2
attribuire tali beni in quanto beni determinati e singoli e non di lasciarli quale quota del suo patrimonio. Tale interpretazione risulterebbe ancora di più avvalorata da quanto invece disposto a favore del compagno, odierno attore, a favore del quale, invece, sono stati lasciati
“tutti i beni mobili e il denaro – detratta la somma di euro trentamila della quale ho disposto in favore di mia sorella – che si rinverranno nel mio patrimonio, nonché tutti i
5 crediti e tutte le somme depositate a mio nome presso Banche e/o Uffici postali”.
Circostanza quest'ultima, peraltro, dedotta dallo stesso attore che si definisce quale unico erede universale sui beni mobili (v. pag. 4 atto di citazione).
La qualificazione della disposizione testamentaria in favore della sig. ra
[...]
quale legato di cosa determinata esclude che la convenuta possa Controparte_1
rispondere anche dei debiti ereditari (tra cui la somma di cui parte attrice asserisce essere creditrice) della de cuius, non trattandosi neppure di un legato modale od oneroso.
Per tale motivo la domanda di parte attrice non può essere accolta.
L'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta assorbe le ulteriori questioni anche di merito sollevate dalle parti.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex
D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 – applicabile al caso di specie, atteso che la liquidazione delle spese processuali interviene in un momento successivo alla sua entrata in vigore - tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate, delle questioni fattuali e giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• Respinge la domanda dell'attore;
• Condanna al pagamento delle spese in favore di Parte_1 [...]
nella misura di € 1.700 per compensi oltre il 15% a titolo di Controparte_1
spese generali IVA e CPA come per legge;
Si comunichi.
Così deciso in Vibo Valentia, 14.07.2025
Il Giudice
d.ssa Gaia Calafiore
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
In persona del giudice unico, d.ssa Gaia Calafiore, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 665 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2016, posta in decisione all'udienza del 18.03.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Aldo Currà ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in
Soriano Calabro, C.da Lacchi snc giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione;
attore
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall' avv. Salvatore Sorbilli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Vibo Valentia, via Carmine n.48, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
Oggetto: legato;
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.03.2025 le parti concludevano come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ha adito l'intestato Tribunale al fine Parte_1 di ottenere la condanna di alla restituzione della somma di Controparte_1
euro 10.750 da lui spesa per la realizzazione della cappella cimiteriale sita nel cimitero comunale di Pizzo Calabro.
A tal fine ha premesso di aver realizzato insieme alla compagna Parte_2
1 (de cuius della convenuta) tra il 2005 e il 2008 una cappella funeraria mediante concessione rilasciata a suo tempo a (fratello della compagna) e che, per tale Persona_1 realizzazione aveva pagato la metà dell'intero importo pari ad euro 10.750 di cui ha chiesto la restituzione all'odierna convenuta.
Si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza Controparte_1
della domanda. A tal fine ha chiarito che la concessione per la realizzazione della cappella era stata rilasciata a e non a;
di non essere Persona_2 Persona_1 erede di nessuno dei due fratelli e e che, in ogni caso, la Persona_1 Pt_2
somma per la realizzazione della cappella era stata lasciata, prima della sua morte, da alla sorella che aveva provveduto al pagamento con tale Persona_1 Pt_2
lascito dell'intero importo pari ad euro 16.500.
Assegnati i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., respinte le istanze istruttorie dal giudice in precedenza titolare del ruolo la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Divenuta assegnataria del fascicolo con provvedimento del Presidente del Tribunale
n. 3039 del 24.11.2020, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18.03.2025.
Le parti hanno depositato le comparse conclusionali in cui, nel riportarsi a tutto quanto già dedotto nei rispettivi atti di causa, hanno precisato le conclusioni e insistito per il loro accoglimento.
2. La domanda di parte attrice è infondata per i motivi di seguito esposti.
Oggetto del presente giudizio è la domanda dell'attore formulata nei confronti di quale erede di al fine di ottenere la Controparte_1 Parte_2 restituzione della somma di denaro asseritamente spesa per la realizzazione della cappella cimiteriale da parte della compagna . Parte_2
Pacifico perché neppure contestato da parte convenuta è che la de cuius Parte_2
(compagna dell'attore e sorella della convenuta) abbia contribuito alla realizzazione
[...] della cappella cimiteriale. Tuttavia, è controverso se vi abbia contribuito economicamente anche l'attore che, pertanto, risulterebbe titolare di un diritto di credito nei confronti della defunta compagna o se, per come dedotto dalla convenuta, la costruzione della cappella è stata realizzata interamente con la somma lasciata alla de cuius dal fratello defunto
. Persona_1
2 Quanto dedotto dall'attore sembrerebbe trovare riscontro nella documentazione allegata all'atto di citazione, in cui sono stati prodotti numerosi assegni aventi come causale
“acconto costruzione cappella cimiteriale;
anticipo marmi cappella” indirizzati al sig. Per_3
che è colui che, peraltro, ha redatto il preventivo per i lavori della cappella prodotto dalla stessa convenuta. Quest'ultima, invece, si è limitata ad asserire che la sorella avrebbe realizzato la cappella cimiteriale mediante denaro lasciatogli dal fratello defunto, senza tuttavia dimostrare nulla sul punto.
Ad ogni modo si ritiene che la domanda dell'attore non possa trovare accoglimento, in quanto formulata nei confronti della sig. ra che non si dichiara Controparte_1 erede bensì legataria della sorella defunta e che, in quanto tale, dunque, Parte_2
non può rispondere dei debiti ereditari.
Come è noto, nell'ambito della successione bisogna distinguere tra successione a titolo universale e successione a titolo particolare.
La prima si ha in caso di acquisto della qualità di erede, la seconda nel caso in cui il testatore attribuisca ad uno o più beneficiari determinati, i legatari, beni o diritti a carico dell'eredità.
Con specifico riferimento al legato, è possibile distinguere, in relazione agli effetti che produce, il legato ad effetti reali, quello obbligatorio e quello liberatorio.
Nel legato ad effetti reali il trasferimento di un bene o di un diritto avviene per diretta volontà del testatore in capo al legatario. Si pensi al legato di un bene determinato come un bene immobile o mobile di cui il testatore disponga direttamente.
Nel legato ad effetti obbligatori, invece, vi rientrano il legato di cosa di un terzo ex art. 651 c.c. e quello di cosa individuata soltanto nel genere ex art. 653 c.c. In tale ultima ipotesi, l'onerato (ossia chi deve adempiere la prestazione oppure gli eredi se nulla è disposto) è tenuto a compiere un'attività per far conseguire il bene al legatario;
mentre, nel caso di legato di cosa di un terzo, l'onerato dovrà procurarla al legatario a proprie spese.
Infine, nel legato ad effetti liberatori il testatore potrà liberare un proprio debitore da quanto dovutogli senza la necessità di alcuna attività da parte degli eredi (si veda art. 658
c.c.).
La qualificazione di una disposizione testamentaria quale disposizione a titolo
3 particolare o istituzione di erede ha delle ricadute sotto il profilo della responsabilità dei debiti ereditari.
L'erede, infatti, succede in tutti i rapporti che facevano capo al defunto, mentre il legatario succede limitatamente a quel rapporto giuridico o bene che gli sia stato attribuito.
Ne consegue, dunque, che solo l'erede risponde dei debiti del defunto anche al di là del valore dell'attivo lasciato dal defunto (salvo accettazione con beneficio d'inventario) mentre il legatario non risponde dei debiti salvo che il testatore non gli abbia disposto un legato modale o oneroso. In tale caso, tuttavia, il legatario risponde dei debiti solo ed esclusivamente nei limiti di valore di quanto gli è stato attribuito (art. 671 c.c.).
La giurisprudenza, inoltre, ha chiarito che “In tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità” (Sez. L, Sentenza n. 10525 del 30/04/2010).
In sostanza, spetta a colui che agisce in giudizio dimostrare che colui che è convenuto sia l'erede.
Nel caso di specie, l'attore ha agito nei confronti della sig. ra Controparte_1
che non si dichiara erede bensì legataria della sorella defunta . Parte_2
Tale circostanza, contrariamente a quanto dedotto dall'attore, trova riscontro nel testamento pubblico depositato in atti da cui emerge che la volontà della de cuius Parte_2
era quella di istituire il sig. quale erede universale e la sig.ra
[...] Pt_1 Parte_2
4 quale successore a titolo particolare. CP_1
In tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'art. 588 c.c., infatti, la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione ha chiarito che l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale ("institutio ex re certa") qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni, così che l'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato (cfr. Cassazione n. 6125/2020; n. 28259/2022). In senso analogo si veda anche Cassazione n. 42121/2021 secondo cui In materia testamentaria, l'istituzione di beni in quota da parte del testatore impone di accertare, attraverso qualunque mezzo utile per ricostruirne la volontà, ma comunque secondo un'applicazione ermeneutica rigorosa della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 558 c.c., se l'intenzione del testatore sia stata quella di attribuire quei beni e soltanto quelli come beni determinati e singoli ovvero, pur indicandoli nominativamente, di lasciarli quale quota del suo patrimonio, avendosi, nel primo caso, una successione a titolo particolare o legato e, nel secondo, una successione a titolo universale e istituzione di erede, la quale implica che, in seguito ad esame del complesso delle disposizioni testamentarie, resti accertata l'intenzione del testatore di considerare i beni assegnati come quota della universalità del suo patrimonio.
Ebbene, la disposizione testamentaria in favore della convenuta deve essere interpretata come legato e non come istituzione di erede (neppure ex re certa) poiché oggetto di lascito sono stati: a) un bene immobile determinato (appartamento ubicato al primo piano del fabbricato sito nel Comune di Pizzo, via Marcello Salomone, censito al
Catasto fabbricati, foglio 6, part. 1135, sub 3); b) l'autovettura di proprietà della de cuius marca Yaris targata BH108YJ; c) la somma di euro trentamila.
Sembrerebbe, dunque, che l'intenzione della sig. sia stata quella di Parte_2
attribuire tali beni in quanto beni determinati e singoli e non di lasciarli quale quota del suo patrimonio. Tale interpretazione risulterebbe ancora di più avvalorata da quanto invece disposto a favore del compagno, odierno attore, a favore del quale, invece, sono stati lasciati
“tutti i beni mobili e il denaro – detratta la somma di euro trentamila della quale ho disposto in favore di mia sorella – che si rinverranno nel mio patrimonio, nonché tutti i
5 crediti e tutte le somme depositate a mio nome presso Banche e/o Uffici postali”.
Circostanza quest'ultima, peraltro, dedotta dallo stesso attore che si definisce quale unico erede universale sui beni mobili (v. pag. 4 atto di citazione).
La qualificazione della disposizione testamentaria in favore della sig. ra
[...]
quale legato di cosa determinata esclude che la convenuta possa Controparte_1
rispondere anche dei debiti ereditari (tra cui la somma di cui parte attrice asserisce essere creditrice) della de cuius, non trattandosi neppure di un legato modale od oneroso.
Per tale motivo la domanda di parte attrice non può essere accolta.
L'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta assorbe le ulteriori questioni anche di merito sollevate dalle parti.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex
D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 – applicabile al caso di specie, atteso che la liquidazione delle spese processuali interviene in un momento successivo alla sua entrata in vigore - tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate, delle questioni fattuali e giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• Respinge la domanda dell'attore;
• Condanna al pagamento delle spese in favore di Parte_1 [...]
nella misura di € 1.700 per compensi oltre il 15% a titolo di Controparte_1
spese generali IVA e CPA come per legge;
Si comunichi.
Così deciso in Vibo Valentia, 14.07.2025
Il Giudice
d.ssa Gaia Calafiore
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