Articolo 2 della Legge 18 marzo 1958, n. 265
Articolo 1Articolo 3
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24 aprile 1958
Art. 2.
Per i giudici della Corte costituzionale la liquidazione dei trattamenti di quiescenza e di previdenza e le ritenute ed i contributi da applicare ai fini dei trattamenti anzidetti e dell'assistenza sanitaria, si effettuano sulla base dello stipendio spettante al magistrato della giurisdizione ordinaria investito delle piu' alte funzioni e con le norme vigenti per il personale della Magistratura.
Ai giudici della Corte costituzionale che con la cessazione dalla carica vengono riammessi in ruolo quali magistrati o professori universitari, si applica la norma contenuta nell'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 . In tali casi la liquidazione dei trattamenti di quiescenza e di previdenza avra' luogo con le norme vigenti per il personale della Magistratura.
Entrata in vigore il 24 aprile 1958
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