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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 21/03/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2045/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Monaldi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2045/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]sul Trasimeno Parte_1
(PG) alla Via del Sorriso n.
5 - c.f. - rappresentato e difeso dall'Avv. Franco C.F._1
Coscia e presso lo stesso elettivamente domiciliato
ATTORE/I contro con sede legale in Milano, Viale Brenta n.18/B, codice fiscale e Controparte_1
iscrizione al registro delle imprese di Milano n. , R.E.A.:MI e, per essa, quale P.IVA_1 P.IVA_2
mandataria, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Patalini e presso lo stesso CP_2
elettivamente domiciliato
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate in funzione della trattazione cartolare dell'udienza d precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'attore indicato in epigrafe ha proposto opposizione al precetto notificato in data in data 24.04.2023 e,
a sostegno dell'opposizione, ha esposto che il precetto era stato notificato in forza del decreto ingiuntivo n.1560/93 con il quale gli era ingiunto, quale fideiussore della società
[...]
dichiarata fallita con sentenza n. 81/1994, il pagamento di € 38.790,57 e, Parte_2
dedotto di essere stato dichiarato fallito in proprio e di aver beneficiato – giusto decreto n. 1447/2014 pagina 1 di 3 emesso in data 3.04.2014ai sensi dell'art. 142 l.f. - dell'esdebitazione da tutti i debiti residui nei confronti dei creditori, sia insinuati ed ammessi nello stato passivo sia preesistenti al fallimento n. 2413 ed in esso non insinuatisi (in quest'ultimo caso per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado insoddisfatti), ha opposto l'insussistenza del diritto del creditore precettante, quale creditore anteriore, di procedere in via esecutiva per il pagamento di un creditor per il quale era intervenuta la liberazione.
Ha quindi concluso chiedendo “accertare e dichiarare che con sede Controparte_1
legale in Viale Brenta 18/B Milano, e per essa la sua mandataria con sede legale in CP_2
Verona, non ha diritto per il titolo azionato di cui è causa a procedere ad esecuzione forzata nei confronti del sig. nato a [...] il [...]”. Parte_1
Si è costituito il creditore precettante, contestando la fondatezza dell'opposizione, eccependo che l'attore, debitore fallito nella procedura n. 2410 relativo alla Immobiliare Coloni Sas di Coloni Filiberto
e nella procedura n.2413 riguardante proprio oltre che nella procedura n. n. 2411 Parte_1
riguardante la società aveva ottenuto l'esdebitazione Parte_2
per debiti riferiti ad una procedura concorsuale diversa da quella della società
[...]
di cui l'opponente era socio illimitatamente responsabile ed anche garante. Parte_2
Ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione.
Senza necessità di attività istruttoria orale, in considerazione della natura documentale della controversia, deve considerarsi quanto segue.
Il debito scaduto, garantito da fideiussione, è debito che il creditore, giovandosi del vincolo di solidarietà, vanta sia nei confronti del garantito (in questo caso la società ) sia nei confronti del garante, anch'esso tenuto a rispondere di quel debito ai sensi dell'art. 2470 c.c. e , quindi, nel caso di fallimento
“in proprio” del garante, il credito vantato dal creditore garantito deve essere insinuato nel fallimento del garante, il quale risponde dei debiti per inadempimento dei soggetti garantiti.
E ciò, del resto, è quanto è avvenuto nel caso in esame, laddove il credito per il quale è stato intimato il precetto era insinuato anche nello stato passivo dei crediti di – fallito in proprio – Parte_1
ed ammesso al cronologico n.6.
Il medesimo credito, stante la distinzione delle masse, era insinuato anche al n.19 dello stato passivo esecutivo del Fallimento 2411/1994, relativo alla società . Non è questa la Parte_2
sede per discutere della questione relativa alla mancata pronunzia dell'estensione del fallimento della società anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile, giacché ciò che rileva in questa sede pagina 2 di 3 – ai fini della liberazione dei debiti vantati verso la persona fisica - è che questa sia stata ammessa al beneficio dell'esdebitazione sia in riferimento ai debiti particolari sia – per come risulta dallo stato passivo dei crediti ammessi del fallimento ” – in riferimento al crediti della società dei Parte_1
quali, in forza della responsabilità solidale, il socio era chiamato a rispondere.
Pertanto, anche se rispetto al fallimento della società, non risulta accolta la domanda di esdebitazione, il debitore persona fisica, oggi destinatario del precetto opposto, è stato liberato dai debiti – particolari e sociali – rimasti non soddisfatti alla chiusura del fallimento n.2413, nell'ambito del quale sono stati regolati, nel regime universalistico del concorso che sia apre sull'unico patrimonio assoggettato alla garanzia di tutti i creditori, tutti i crediti (particolari e derivanti da garanzie personali o da carica societaria).
L'opposizione pertanto deve essere accolta;
La particolarità della questione di fatto affrontata è ragione per compensare interamente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione, dichiarando che non ha diritto a procedere Controparte_1
ad esecuzione forzata nei confronti del sig. in forza del titolo intimato con il precetto Parte_1
opposto.
Compensa interamente le spese di lite.
Perugia, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Stefania Monaldi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Monaldi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2045/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]sul Trasimeno Parte_1
(PG) alla Via del Sorriso n.
5 - c.f. - rappresentato e difeso dall'Avv. Franco C.F._1
Coscia e presso lo stesso elettivamente domiciliato
ATTORE/I contro con sede legale in Milano, Viale Brenta n.18/B, codice fiscale e Controparte_1
iscrizione al registro delle imprese di Milano n. , R.E.A.:MI e, per essa, quale P.IVA_1 P.IVA_2
mandataria, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Patalini e presso lo stesso CP_2
elettivamente domiciliato
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate in funzione della trattazione cartolare dell'udienza d precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'attore indicato in epigrafe ha proposto opposizione al precetto notificato in data in data 24.04.2023 e,
a sostegno dell'opposizione, ha esposto che il precetto era stato notificato in forza del decreto ingiuntivo n.1560/93 con il quale gli era ingiunto, quale fideiussore della società
[...]
dichiarata fallita con sentenza n. 81/1994, il pagamento di € 38.790,57 e, Parte_2
dedotto di essere stato dichiarato fallito in proprio e di aver beneficiato – giusto decreto n. 1447/2014 pagina 1 di 3 emesso in data 3.04.2014ai sensi dell'art. 142 l.f. - dell'esdebitazione da tutti i debiti residui nei confronti dei creditori, sia insinuati ed ammessi nello stato passivo sia preesistenti al fallimento n. 2413 ed in esso non insinuatisi (in quest'ultimo caso per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado insoddisfatti), ha opposto l'insussistenza del diritto del creditore precettante, quale creditore anteriore, di procedere in via esecutiva per il pagamento di un creditor per il quale era intervenuta la liberazione.
Ha quindi concluso chiedendo “accertare e dichiarare che con sede Controparte_1
legale in Viale Brenta 18/B Milano, e per essa la sua mandataria con sede legale in CP_2
Verona, non ha diritto per il titolo azionato di cui è causa a procedere ad esecuzione forzata nei confronti del sig. nato a [...] il [...]”. Parte_1
Si è costituito il creditore precettante, contestando la fondatezza dell'opposizione, eccependo che l'attore, debitore fallito nella procedura n. 2410 relativo alla Immobiliare Coloni Sas di Coloni Filiberto
e nella procedura n.2413 riguardante proprio oltre che nella procedura n. n. 2411 Parte_1
riguardante la società aveva ottenuto l'esdebitazione Parte_2
per debiti riferiti ad una procedura concorsuale diversa da quella della società
[...]
di cui l'opponente era socio illimitatamente responsabile ed anche garante. Parte_2
Ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione.
Senza necessità di attività istruttoria orale, in considerazione della natura documentale della controversia, deve considerarsi quanto segue.
Il debito scaduto, garantito da fideiussione, è debito che il creditore, giovandosi del vincolo di solidarietà, vanta sia nei confronti del garantito (in questo caso la società ) sia nei confronti del garante, anch'esso tenuto a rispondere di quel debito ai sensi dell'art. 2470 c.c. e , quindi, nel caso di fallimento
“in proprio” del garante, il credito vantato dal creditore garantito deve essere insinuato nel fallimento del garante, il quale risponde dei debiti per inadempimento dei soggetti garantiti.
E ciò, del resto, è quanto è avvenuto nel caso in esame, laddove il credito per il quale è stato intimato il precetto era insinuato anche nello stato passivo dei crediti di – fallito in proprio – Parte_1
ed ammesso al cronologico n.6.
Il medesimo credito, stante la distinzione delle masse, era insinuato anche al n.19 dello stato passivo esecutivo del Fallimento 2411/1994, relativo alla società . Non è questa la Parte_2
sede per discutere della questione relativa alla mancata pronunzia dell'estensione del fallimento della società anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile, giacché ciò che rileva in questa sede pagina 2 di 3 – ai fini della liberazione dei debiti vantati verso la persona fisica - è che questa sia stata ammessa al beneficio dell'esdebitazione sia in riferimento ai debiti particolari sia – per come risulta dallo stato passivo dei crediti ammessi del fallimento ” – in riferimento al crediti della società dei Parte_1
quali, in forza della responsabilità solidale, il socio era chiamato a rispondere.
Pertanto, anche se rispetto al fallimento della società, non risulta accolta la domanda di esdebitazione, il debitore persona fisica, oggi destinatario del precetto opposto, è stato liberato dai debiti – particolari e sociali – rimasti non soddisfatti alla chiusura del fallimento n.2413, nell'ambito del quale sono stati regolati, nel regime universalistico del concorso che sia apre sull'unico patrimonio assoggettato alla garanzia di tutti i creditori, tutti i crediti (particolari e derivanti da garanzie personali o da carica societaria).
L'opposizione pertanto deve essere accolta;
La particolarità della questione di fatto affrontata è ragione per compensare interamente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione, dichiarando che non ha diritto a procedere Controparte_1
ad esecuzione forzata nei confronti del sig. in forza del titolo intimato con il precetto Parte_1
opposto.
Compensa interamente le spese di lite.
Perugia, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Stefania Monaldi
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