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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 17/12/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Presidente, dott. Giovanni GAROFALO, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 433 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2025, con la concessione dei termini a ritroso di cui agli artt. 352 e 189 c.p.c., promossa da
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Cosenza, al Corso Luigi Fera, n. 115, presso lo studio dell'avv. Francesca IACOE, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
-PARTE APPELLANTE- CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata nel giudizio di CP_1 C.F._1 primo grado in Lamezia Terme (CZ), alla via Ettore e Ruggero De Medici n. 31, presso lo studio dell'Avv. Paola TROPEA;
-PARTE APPELLATA CONTUMACE- OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 750/2024 emessa e depositata il 25.10.2024. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in appello ritualmente notificato l' conveniva Parte_1 in giudizio, dinanzi a questo Giudice, per ottenere la riforma della sentenza del CP_2
Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 750/2024 emessa e depositata il 25.10.2024, con la quale il giudice adito, in accoglimento della domanda proposta dall'opponente avente ad oggetto l'opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0376202200001069000 dell'importo di € 554,57 e n. 0302011002296257000 dell'importo di € 460,81, aveva annullato il provvedimento impugnato per difetto di notificazione delle cartelle presupposte ed aveva condannato la parte opposta al pagamento delle spese di giudizio. A fondamento dell'appello l' eccepiva l'illegittimità della Parte_1 decisione di primo grado impugnata sotto vari profili ed, in particolare: 1) l'errata valutazione della prova della regolarità della notifica delle cartelle di pagamento sottese all'avviso di intimazione impugnato regolarmente notificate sia nelle mani del destinatario che di familiari conviventi, 2) erronea valutazione della documentazione in copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento attestanti la notificazione disconosciuta dall'opponente in modo generico e non puntuale;
2
3) l'errata dichiarazione dell'intervenuta prescrizione delle cartella di pagamento;
4) l'illegittima condanna alle spese di lite. Non si costituiva e rimaneva contumace la sebbene ritualmente citata in giudizio. CP_1
La causa, acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, senza il compimento di alcuna attività istruttoria ulteriore, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2025, con la concessione alle parti dei termini a ritroso di cui agli artt. 189 c.p.c. e 352 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di che - sebbene regolarmente CP_2 Cont citata in giudizio con atto notificato presso il procuratore costituito avv. Tropea Paola - non si è costituita in giudizio. L'appello è fondato e può trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. 1. Giova premettere, anzitutto, che l'appello rappresenta un mezzo di gravame che attribuisce al giudice il potere di ridecidere, con gli stessi poteri dell'organo che ha emesso l'atto impugnato ed attraverso una nuova verifica di tutte le questioni che questo aveva già esaminato, con una pronuncia che ha natura ed effetto sostitutivi di quella gravata. Il suo effetto devolutivo pieno, pur nei limiti del "devolutum", conferisce al giudice del riesame il medesimo potere di interpretazione delle domande e delle eccezioni, sancito nell'art. 112 cod. proc. civ., che è già stato compiuto dal precedente giudice (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8929 del 29/ 04/2005). Più in particolare, in riferimento all'appello, si parla di effetto devolutivo, nel senso che la causa devoluta alla cognizione del secondo giudice ha lo stesso oggetto del giudizio di primo grado, nei limiti dei capi e dei punti della sentenza impugnata. L'effetto devolutivo non è automatico: per il principio della domanda, tutte le domande ed eccezioni proposte in primo grado devono essere espressamente riproposte in appello, intendendosi, in mancanza, rinunciate. Tanto detto, va rilevato che la parte appellante ha contestato l'erroneità della sentenza n. 185/2024 del Giudice di Pace di Lamezia Terme sotto il profilo dell'erronea valutazione del materiale probatorio acquisito nell'ambito del giudizio di prime cure, con particolare riferimento alla prova della notificazione degli atti presupposti al preavviso di iscrizione di ipoteca giudiziale. Nel giudizio di primo grado la ricorrente aveva eccepito che gli atti sottostanti il preavviso di iscrizione di ipoteca impugnati, quali atti prodromici e necessari alla formazione dell'atto di intimazione per cui è causa, non fossero stati consegnati ad essa ricorrente. Di contro, l' aveva prodotto una serie di documentazione attestante Parte_1 la notificazione della cartella n. 03020110002046064000, in data 11.03.2011, a mani del destinatario, e della cartella n. 03020110022962572000, in data 25.11.2011, a mani di persona addetta alla casa. Veniva, altresì, prodotta la ricevuta di notificazione, a mani della destinataria, dell'intimazioni n. 03020139004210500000, di cui alla cartella n. 03020110002046064000, e n. 03020139004210601000, di cui alla cartella n. 0302011002296257000, della successiva intimazione n. 03020179004307262000 notificata a mezzo pec il 5.09.2017 e della n. 03020219000527851000 notificata a mani del destinatario il 10.02.2022. Il giudice di prime cure ha ritenuto insufficiente la documentazione atteso che “…Parte convenuta afferma di aver proceduto alla notifica delle cartelle ed allega delle copie di cartoline di ricevimento ma, quanto prodotto non comprova alcunché. Difatti si allega una copia di raccomandata dalla quale nulla si evince in tal senso, dalla stessa non è possibile dedurre alcuna corrispondenza tra essa e l'atto oggetto del giudizio in quanto non sufficiente a dimostrare che il plico contenesse effettivamente quell'atto. Né vi è prova della notifica dei verbali. Ne deriva che la stessa, nella 3
fattispecie concreta, non produce alcun effetto giuridico”. Tale ricostruzione può essere solo parzialmente condivisa e la sentenza deve essere parzialmente riformata posto che l'odierno giudicante ritiene, con riferimento alla cartella n. 03020110002046064000, la regolarità della notificazione e che l'ufficio per la riscossione abbia dimostrato che gli atti propedeutici al preavviso impugnato erano stati notificati alla ricorrente nelle date indicate nell'atto impugnato, avendo prodotto la documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta consegna degli atti alla ricorrente (vedi referti in atti). Diversamente, con riguardo alla cartella n. 03020110022962572000 notificata in data 25.11.2011, a mani di “addetto alla casa, ufficio o azienda” ritiene insufficiente la produzione offerta. Per provare la regolare notifica della cartella esattoriale non è necessario allegare una copia della cartella stessa che, una volta giunta al destinatario deve ritenersi ritualmente consegnata. La presunzione di conoscenza di all'art. 1335 c.c. stabilisce che la comunicazione recapitata al destinatario si presume da lui conosciuta, per cui l'agente della riscossione deve solamente dimostrare l'avvenuta notifica della cartella esattoriale producendo la relata o l'avviso di ricevimento, mentre, il contribuente deve tentare di superare la presunzione riconoscenza dimostrando l'impossibilità di avere preso cognizione della cartella per motivi non imputabili alla sua negligenza.
“Come ripetutamente ha statuito il Supremo Collegio, la prova del perfezionamento della notifica di una cartella di pagamento e della relativa data è assolta attraverso la produzione della relata di notifica e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non risultando necessario che sia prodotta copia della stessa;
e ciò in quanto, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, in virtù della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale è superabile solo se il destinatario medesimo provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. n. 23902/2017; nello stesso senso, ex ceteris, Cass. n. 8012/2017, Cass. n. 9246/2015)” (Cass. 13961/2024). Da un attento esame della produzione ed - in particolare - delle cartoline attestanti la notificazione, emerge che la cartella di pagamento n. 03020110002046064000, veniva notificata con racc.ta a/r n. 67057746784-3 del 28.2.2011, a mani del destinatario in data 11.03.2011 CP_1 all'indirizzo in Lamezia Terme, Via del Progresso n. 346, mentre la cartella n. 03020110022962572000 veniva notificata il 25.11.2011, con racc.ta a/r n. 67080794103-8 del 14.11.2011, al diverso indirizzo in Lamezia Terme, Via del Progresso n. 390 c/o il a mani Parte_2 dell'addetto alla casa, ufficio, azienda. Se “in tema di notificazione alle persone giuridiche, la notifica degli avvisi di pagamento e degli atti impositivi deve avvenire mediante consegna a persona qualificatasi come "addetta alla casa" e deve essere seguita dall'invio di una raccomandata informativa. La mancata produzione in giudizio della raccomandata informativa può comportare la nullità della notifica, in quanto adempimento essenziale previsto dall'art. 60, lettera b-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973” (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 27/05/2025, n. 14089), per le persone fisiche, la notificazione effettuata sul posto di lavoro del destinatario è valida solo se consegnata a mani proprie.
“È nulla la notificazione dell'atto giudiziario effettuata nella sede di lavoro del destinatario non a mani proprie e nel caso di pubblici dipendenti non è possibile derogare a tale regola mediante notifica a persona addetta all'ufficio. La notificazione di un atto giudiziario, ex art. 139 c.p.c., presso il luogo ove l'interessato lavori alle dipendenze di altri, deve avvenire a mani proprie, potendosi derogare a questa regola solo in presenza di un ufficio "creato, organizzato e diretto per la trattazione degli affari propri" dal medesimo interessato e tale non può essere certamente considerato un ufficio 4
pubblico” (Cons. Stato, Sez. IV, 16/07/2014, n. 3735). Qualora l'atto sia consegnato nelle mani di "persona di famiglia", l'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, modificato nel 2006, prevede l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica. Tale adempimento di inoltro al destinatario e di effettiva ricezione della raccomandata informativa è essenziale del procedimento di notifica e necessario ai fini del suo perfezionamento, non essendo sufficiente la sola spedizione dell'atto.
“La mancata produzione in giudizio della raccomandata informativa può comportare la nullità della notifica, in quanto adempimento essenziale previsto dall'art. 60, lettera b-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973” (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 27/05/2025, n. 14089)
Nel caso di specie l' , con riguardo alla cartella n. Parte_1
03020110022962572000, ha fornito la prova dell'invio della raccomanda a/r n. 67080794103-8 il 14.11.2011, alla in Lamezia Terme, Via del Progresso n. 390 c/o il e di CP_1 Parte_2 averla consegnata a mani dell'addetto alla casa, ufficio, azienda, ma non ha prodotta la raccomandata attestante l'informativa della notificazione effettuata a soggetto diverso dal destinatario. Da quanto sopra, emerge che non vi è prova di una valida notificazione della cartella di pagamento n. 03020110022962572000 che deve essere dichiarata nulla. Rimane valida l'altra cartella di pagamento n. 03020110002046064000, notificata con racc.ta a/r n. 67057746784-3 del 28.2.2011 e rinnovata dall' con l'intimazione di Controparte_4 pagamento in atti. La sentenza di primo grado viene così parzialmente modificata. Da ultimo occorre esaminare il profilo inerente la regolamentazione delle spese processuali. Quanto al giudizio di primo grado, si confermano le statuizioni sulle spese processuali stante l'accoglimento dell'opposizione ad eccezione della cartella n. 03020110002046064000 con riguardo al giudizio di secondo grado si ritiene che il parziale accoglimento dell'appello induce alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott. GIOVANNI GAROFALO, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- ACCOGLIE parzialmente l'appello e - per l'effetto - in riforma della sentenza appellata dichiara valida esclusivamente la cartella n. 03020110002046064000 notificata in data 11.03.2011 e CONFERMA nel resto le statuizioni di cui alla sentenza n. 750/2024 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Lamezia Terme il 25.10.2024;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio. Lamezia Terme, 16 dicembre 2025.
Il Presidente del Tribunale- Giudice Monocratico dott. Giovanni GAROFALO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Presidente, dott. Giovanni GAROFALO, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 433 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2025, con la concessione dei termini a ritroso di cui agli artt. 352 e 189 c.p.c., promossa da
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Cosenza, al Corso Luigi Fera, n. 115, presso lo studio dell'avv. Francesca IACOE, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
-PARTE APPELLANTE- CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata nel giudizio di CP_1 C.F._1 primo grado in Lamezia Terme (CZ), alla via Ettore e Ruggero De Medici n. 31, presso lo studio dell'Avv. Paola TROPEA;
-PARTE APPELLATA CONTUMACE- OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 750/2024 emessa e depositata il 25.10.2024. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in appello ritualmente notificato l' conveniva Parte_1 in giudizio, dinanzi a questo Giudice, per ottenere la riforma della sentenza del CP_2
Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 750/2024 emessa e depositata il 25.10.2024, con la quale il giudice adito, in accoglimento della domanda proposta dall'opponente avente ad oggetto l'opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0376202200001069000 dell'importo di € 554,57 e n. 0302011002296257000 dell'importo di € 460,81, aveva annullato il provvedimento impugnato per difetto di notificazione delle cartelle presupposte ed aveva condannato la parte opposta al pagamento delle spese di giudizio. A fondamento dell'appello l' eccepiva l'illegittimità della Parte_1 decisione di primo grado impugnata sotto vari profili ed, in particolare: 1) l'errata valutazione della prova della regolarità della notifica delle cartelle di pagamento sottese all'avviso di intimazione impugnato regolarmente notificate sia nelle mani del destinatario che di familiari conviventi, 2) erronea valutazione della documentazione in copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento attestanti la notificazione disconosciuta dall'opponente in modo generico e non puntuale;
2
3) l'errata dichiarazione dell'intervenuta prescrizione delle cartella di pagamento;
4) l'illegittima condanna alle spese di lite. Non si costituiva e rimaneva contumace la sebbene ritualmente citata in giudizio. CP_1
La causa, acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, senza il compimento di alcuna attività istruttoria ulteriore, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2025, con la concessione alle parti dei termini a ritroso di cui agli artt. 189 c.p.c. e 352 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di che - sebbene regolarmente CP_2 Cont citata in giudizio con atto notificato presso il procuratore costituito avv. Tropea Paola - non si è costituita in giudizio. L'appello è fondato e può trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. 1. Giova premettere, anzitutto, che l'appello rappresenta un mezzo di gravame che attribuisce al giudice il potere di ridecidere, con gli stessi poteri dell'organo che ha emesso l'atto impugnato ed attraverso una nuova verifica di tutte le questioni che questo aveva già esaminato, con una pronuncia che ha natura ed effetto sostitutivi di quella gravata. Il suo effetto devolutivo pieno, pur nei limiti del "devolutum", conferisce al giudice del riesame il medesimo potere di interpretazione delle domande e delle eccezioni, sancito nell'art. 112 cod. proc. civ., che è già stato compiuto dal precedente giudice (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8929 del 29/ 04/2005). Più in particolare, in riferimento all'appello, si parla di effetto devolutivo, nel senso che la causa devoluta alla cognizione del secondo giudice ha lo stesso oggetto del giudizio di primo grado, nei limiti dei capi e dei punti della sentenza impugnata. L'effetto devolutivo non è automatico: per il principio della domanda, tutte le domande ed eccezioni proposte in primo grado devono essere espressamente riproposte in appello, intendendosi, in mancanza, rinunciate. Tanto detto, va rilevato che la parte appellante ha contestato l'erroneità della sentenza n. 185/2024 del Giudice di Pace di Lamezia Terme sotto il profilo dell'erronea valutazione del materiale probatorio acquisito nell'ambito del giudizio di prime cure, con particolare riferimento alla prova della notificazione degli atti presupposti al preavviso di iscrizione di ipoteca giudiziale. Nel giudizio di primo grado la ricorrente aveva eccepito che gli atti sottostanti il preavviso di iscrizione di ipoteca impugnati, quali atti prodromici e necessari alla formazione dell'atto di intimazione per cui è causa, non fossero stati consegnati ad essa ricorrente. Di contro, l' aveva prodotto una serie di documentazione attestante Parte_1 la notificazione della cartella n. 03020110002046064000, in data 11.03.2011, a mani del destinatario, e della cartella n. 03020110022962572000, in data 25.11.2011, a mani di persona addetta alla casa. Veniva, altresì, prodotta la ricevuta di notificazione, a mani della destinataria, dell'intimazioni n. 03020139004210500000, di cui alla cartella n. 03020110002046064000, e n. 03020139004210601000, di cui alla cartella n. 0302011002296257000, della successiva intimazione n. 03020179004307262000 notificata a mezzo pec il 5.09.2017 e della n. 03020219000527851000 notificata a mani del destinatario il 10.02.2022. Il giudice di prime cure ha ritenuto insufficiente la documentazione atteso che “…Parte convenuta afferma di aver proceduto alla notifica delle cartelle ed allega delle copie di cartoline di ricevimento ma, quanto prodotto non comprova alcunché. Difatti si allega una copia di raccomandata dalla quale nulla si evince in tal senso, dalla stessa non è possibile dedurre alcuna corrispondenza tra essa e l'atto oggetto del giudizio in quanto non sufficiente a dimostrare che il plico contenesse effettivamente quell'atto. Né vi è prova della notifica dei verbali. Ne deriva che la stessa, nella 3
fattispecie concreta, non produce alcun effetto giuridico”. Tale ricostruzione può essere solo parzialmente condivisa e la sentenza deve essere parzialmente riformata posto che l'odierno giudicante ritiene, con riferimento alla cartella n. 03020110002046064000, la regolarità della notificazione e che l'ufficio per la riscossione abbia dimostrato che gli atti propedeutici al preavviso impugnato erano stati notificati alla ricorrente nelle date indicate nell'atto impugnato, avendo prodotto la documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta consegna degli atti alla ricorrente (vedi referti in atti). Diversamente, con riguardo alla cartella n. 03020110022962572000 notificata in data 25.11.2011, a mani di “addetto alla casa, ufficio o azienda” ritiene insufficiente la produzione offerta. Per provare la regolare notifica della cartella esattoriale non è necessario allegare una copia della cartella stessa che, una volta giunta al destinatario deve ritenersi ritualmente consegnata. La presunzione di conoscenza di all'art. 1335 c.c. stabilisce che la comunicazione recapitata al destinatario si presume da lui conosciuta, per cui l'agente della riscossione deve solamente dimostrare l'avvenuta notifica della cartella esattoriale producendo la relata o l'avviso di ricevimento, mentre, il contribuente deve tentare di superare la presunzione riconoscenza dimostrando l'impossibilità di avere preso cognizione della cartella per motivi non imputabili alla sua negligenza.
“Come ripetutamente ha statuito il Supremo Collegio, la prova del perfezionamento della notifica di una cartella di pagamento e della relativa data è assolta attraverso la produzione della relata di notifica e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non risultando necessario che sia prodotta copia della stessa;
e ciò in quanto, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, in virtù della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale è superabile solo se il destinatario medesimo provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. n. 23902/2017; nello stesso senso, ex ceteris, Cass. n. 8012/2017, Cass. n. 9246/2015)” (Cass. 13961/2024). Da un attento esame della produzione ed - in particolare - delle cartoline attestanti la notificazione, emerge che la cartella di pagamento n. 03020110002046064000, veniva notificata con racc.ta a/r n. 67057746784-3 del 28.2.2011, a mani del destinatario in data 11.03.2011 CP_1 all'indirizzo in Lamezia Terme, Via del Progresso n. 346, mentre la cartella n. 03020110022962572000 veniva notificata il 25.11.2011, con racc.ta a/r n. 67080794103-8 del 14.11.2011, al diverso indirizzo in Lamezia Terme, Via del Progresso n. 390 c/o il a mani Parte_2 dell'addetto alla casa, ufficio, azienda. Se “in tema di notificazione alle persone giuridiche, la notifica degli avvisi di pagamento e degli atti impositivi deve avvenire mediante consegna a persona qualificatasi come "addetta alla casa" e deve essere seguita dall'invio di una raccomandata informativa. La mancata produzione in giudizio della raccomandata informativa può comportare la nullità della notifica, in quanto adempimento essenziale previsto dall'art. 60, lettera b-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973” (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 27/05/2025, n. 14089), per le persone fisiche, la notificazione effettuata sul posto di lavoro del destinatario è valida solo se consegnata a mani proprie.
“È nulla la notificazione dell'atto giudiziario effettuata nella sede di lavoro del destinatario non a mani proprie e nel caso di pubblici dipendenti non è possibile derogare a tale regola mediante notifica a persona addetta all'ufficio. La notificazione di un atto giudiziario, ex art. 139 c.p.c., presso il luogo ove l'interessato lavori alle dipendenze di altri, deve avvenire a mani proprie, potendosi derogare a questa regola solo in presenza di un ufficio "creato, organizzato e diretto per la trattazione degli affari propri" dal medesimo interessato e tale non può essere certamente considerato un ufficio 4
pubblico” (Cons. Stato, Sez. IV, 16/07/2014, n. 3735). Qualora l'atto sia consegnato nelle mani di "persona di famiglia", l'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, modificato nel 2006, prevede l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica. Tale adempimento di inoltro al destinatario e di effettiva ricezione della raccomandata informativa è essenziale del procedimento di notifica e necessario ai fini del suo perfezionamento, non essendo sufficiente la sola spedizione dell'atto.
“La mancata produzione in giudizio della raccomandata informativa può comportare la nullità della notifica, in quanto adempimento essenziale previsto dall'art. 60, lettera b-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973” (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 27/05/2025, n. 14089)
Nel caso di specie l' , con riguardo alla cartella n. Parte_1
03020110022962572000, ha fornito la prova dell'invio della raccomanda a/r n. 67080794103-8 il 14.11.2011, alla in Lamezia Terme, Via del Progresso n. 390 c/o il e di CP_1 Parte_2 averla consegnata a mani dell'addetto alla casa, ufficio, azienda, ma non ha prodotta la raccomandata attestante l'informativa della notificazione effettuata a soggetto diverso dal destinatario. Da quanto sopra, emerge che non vi è prova di una valida notificazione della cartella di pagamento n. 03020110022962572000 che deve essere dichiarata nulla. Rimane valida l'altra cartella di pagamento n. 03020110002046064000, notificata con racc.ta a/r n. 67057746784-3 del 28.2.2011 e rinnovata dall' con l'intimazione di Controparte_4 pagamento in atti. La sentenza di primo grado viene così parzialmente modificata. Da ultimo occorre esaminare il profilo inerente la regolamentazione delle spese processuali. Quanto al giudizio di primo grado, si confermano le statuizioni sulle spese processuali stante l'accoglimento dell'opposizione ad eccezione della cartella n. 03020110002046064000 con riguardo al giudizio di secondo grado si ritiene che il parziale accoglimento dell'appello induce alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott. GIOVANNI GAROFALO, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- ACCOGLIE parzialmente l'appello e - per l'effetto - in riforma della sentenza appellata dichiara valida esclusivamente la cartella n. 03020110002046064000 notificata in data 11.03.2011 e CONFERMA nel resto le statuizioni di cui alla sentenza n. 750/2024 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Lamezia Terme il 25.10.2024;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio. Lamezia Terme, 16 dicembre 2025.
Il Presidente del Tribunale- Giudice Monocratico dott. Giovanni GAROFALO