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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 11/06/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Venditti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 429 c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1714 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “rilascio immobile”, pendente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Grosseto, via Santerno n. 25, presso lo studio dell'avv. Sergio Frediani, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
contro
:
(C.F.: ); CP_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositata in luogo dell'udienza dell'11.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione di udienza, ritualmente notificati, premesso d'aver consegnato nel 2022 a Parte_1 CP_1 un proprio terreno sito nel Comune di Campagnatico, in vista della sua alienazione,
[...] ma che a distanza di due anni il resistente non si fosse mai presentato innanzi al Notaio per formalizzare la compravendita, ha chiesto all'intestato Tribunale di Grosseto di ordinargli l'immediato rilascio del terreno detenuto, con vittoria di spese di lite.
Il resistente non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace all'esito pagina 1 di 3 dell'udienza del 22.1.2025.
La causa veniva istruita con l'assunzione delle prove orali ammesse e decisa all'udienza cartolare dell'11.6.2025.
*****
Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto che la domanda è fondata e merita accoglimento.
Giova anzitutto osservare come le circostanze fattuali dedotte nel ricorso hanno trovato puntuale conferma nelle prove testimoniali assunte.
In particolare, all'udienza del 5.3.2025, il Notaio ha dichiarato che il sig. Persona_1
- sebbene avesse pagato le spese d'istruttoria per la predisposizione dell'atto di CP_1 compravendita - non si presentò ai vari appuntamenti fissati per il rogito, mentre il teste ha riferito d'avere visto il utilizzare il fondo “per lo più ad accumulare Testimone_1 CP_1 roba” e di averlo accompagnato presso lo studio notarile per le “pratiche legate all'acquisto del terreno”.
L'immissione anticipata nel possesso del sig. nel fondo della sig.ra (all.ti 1 CP_1 Pt_1
e 2 del ricorso) nell'ottica della futura compravendita, può essere inoltre desunto dal
Giudicante ai sensi dell'art. 232 c.p.c., stante l'ingiustificata diserzione del resistente all'interrogatorio formale deferitogli.
Ciò posto, è indubbio che ad oggi il CO occupi sine titulo il terreno della ricorrente, e ciò a prescindere dall'intervenuta stipula fra le parti di un contratto preliminare prodromico alla cessione dell'immobile.
Infatti, ove non possa ravvisarsi concluso alcun contratto preliminare verbale, il comodato stipulato tra le parti potrebbe ritenersi precario, con obbligo del comodatario a restituire il bene a semplice richiesta del comodante (art. 1810 c.c.), o in alternativa associato all'obbligo di riscatto del comodatario entro un certo termine, che nella specie fu chiaramente disatteso, con conseguente risoluzione del contratto per irrimediabile frustrazione dell'interesse del comodante.
Viceversa, qualora debba ritenersi che le parti abbiano stipulato un contratto preliminare verbale di compravendita immobiliare, accompagnato da un accessorio contratto di comodato volto a consentire al promissario acquirente l'immediata detenzione del bene, la nullità del compromesso per difetto di forma scritta ad substantiam imposta dagli artt.
1351 e 1350 n. 1) c.c. si rifletterebbe sulla permanenza del vincolo negoziale pagina 2 di 3 relativamente al comodato, giacché in ipotesi di collegamento funzionale tra più contratti, quantunque gli stessi restano soggetti alla disciplina propria del rispettivo schema negoziale, la loro interdipendenza produce una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui essi "simul stabunt, simul cadent" (cfr. Cass. n. 21417/2014).
Conclusivamente, l'occupazione illegittima del fondo della sig.ra da parte del sig. Pt_2 comporta l'emissione dell'ordine giudiziale per quest'ultimo di rilascio immediato. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri minimi di cui al D.M. 55/2014, in ragione dell'assenza di complesse questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ordina a il rilascio immediato in favore di dell'immobile CP_1 Parte_1 sito nel Comune di Campagnatico, loc. Mercatale, censito al Catasto Terreni al foglio 40, part. 120-10/p, libero da persone e/o cose;
2) condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in €
615,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese di legge al 15%.
Grosseto, 11 giugno 2025.
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Venditti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 429 c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1714 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “rilascio immobile”, pendente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Grosseto, via Santerno n. 25, presso lo studio dell'avv. Sergio Frediani, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
contro
:
(C.F.: ); CP_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositata in luogo dell'udienza dell'11.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione di udienza, ritualmente notificati, premesso d'aver consegnato nel 2022 a Parte_1 CP_1 un proprio terreno sito nel Comune di Campagnatico, in vista della sua alienazione,
[...] ma che a distanza di due anni il resistente non si fosse mai presentato innanzi al Notaio per formalizzare la compravendita, ha chiesto all'intestato Tribunale di Grosseto di ordinargli l'immediato rilascio del terreno detenuto, con vittoria di spese di lite.
Il resistente non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace all'esito pagina 1 di 3 dell'udienza del 22.1.2025.
La causa veniva istruita con l'assunzione delle prove orali ammesse e decisa all'udienza cartolare dell'11.6.2025.
*****
Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto che la domanda è fondata e merita accoglimento.
Giova anzitutto osservare come le circostanze fattuali dedotte nel ricorso hanno trovato puntuale conferma nelle prove testimoniali assunte.
In particolare, all'udienza del 5.3.2025, il Notaio ha dichiarato che il sig. Persona_1
- sebbene avesse pagato le spese d'istruttoria per la predisposizione dell'atto di CP_1 compravendita - non si presentò ai vari appuntamenti fissati per il rogito, mentre il teste ha riferito d'avere visto il utilizzare il fondo “per lo più ad accumulare Testimone_1 CP_1 roba” e di averlo accompagnato presso lo studio notarile per le “pratiche legate all'acquisto del terreno”.
L'immissione anticipata nel possesso del sig. nel fondo della sig.ra (all.ti 1 CP_1 Pt_1
e 2 del ricorso) nell'ottica della futura compravendita, può essere inoltre desunto dal
Giudicante ai sensi dell'art. 232 c.p.c., stante l'ingiustificata diserzione del resistente all'interrogatorio formale deferitogli.
Ciò posto, è indubbio che ad oggi il CO occupi sine titulo il terreno della ricorrente, e ciò a prescindere dall'intervenuta stipula fra le parti di un contratto preliminare prodromico alla cessione dell'immobile.
Infatti, ove non possa ravvisarsi concluso alcun contratto preliminare verbale, il comodato stipulato tra le parti potrebbe ritenersi precario, con obbligo del comodatario a restituire il bene a semplice richiesta del comodante (art. 1810 c.c.), o in alternativa associato all'obbligo di riscatto del comodatario entro un certo termine, che nella specie fu chiaramente disatteso, con conseguente risoluzione del contratto per irrimediabile frustrazione dell'interesse del comodante.
Viceversa, qualora debba ritenersi che le parti abbiano stipulato un contratto preliminare verbale di compravendita immobiliare, accompagnato da un accessorio contratto di comodato volto a consentire al promissario acquirente l'immediata detenzione del bene, la nullità del compromesso per difetto di forma scritta ad substantiam imposta dagli artt.
1351 e 1350 n. 1) c.c. si rifletterebbe sulla permanenza del vincolo negoziale pagina 2 di 3 relativamente al comodato, giacché in ipotesi di collegamento funzionale tra più contratti, quantunque gli stessi restano soggetti alla disciplina propria del rispettivo schema negoziale, la loro interdipendenza produce una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui essi "simul stabunt, simul cadent" (cfr. Cass. n. 21417/2014).
Conclusivamente, l'occupazione illegittima del fondo della sig.ra da parte del sig. Pt_2 comporta l'emissione dell'ordine giudiziale per quest'ultimo di rilascio immediato. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri minimi di cui al D.M. 55/2014, in ragione dell'assenza di complesse questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ordina a il rilascio immediato in favore di dell'immobile CP_1 Parte_1 sito nel Comune di Campagnatico, loc. Mercatale, censito al Catasto Terreni al foglio 40, part. 120-10/p, libero da persone e/o cose;
2) condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in €
615,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese di legge al 15%.
Grosseto, 11 giugno 2025.
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 3 di 3