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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 03/11/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI dr. Alessandro Chiauzzi
pronuncia la seguente
sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1771 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, posta in deliberazione all'udienza del 22 ottobre 2025, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c., vertente
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa, anche Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'avv. Carlo Flacco e dall'avv. Tatiana Carchesio, in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione, attrice opponente;
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Maria Croce, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuto opposto;
nonché
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Janigro, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di intervento del terzo, terza intervenuta;
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” redatte in vista dell'udienza del 22 ottobre 2025, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter
c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione ha proposto opposizione all'esecuzione, Parte_1 ai sensi dell'art. 615 c.p.c., con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, nei confronti di . Controparte_1
L'opponente ha esposto che, con atto di precetto notificato in data 18 dicembre
2023, l'opposto le aveva intimato il pagamento di € 50.725,18 a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, asseritamente dovuta in forza della sentenza n. 206/2023 resa il 6 settembre 2023 dal G.U.P. del Tribunale di Chieti (proc. pen. n. 1278/2021
RGNR). Ha precisato che nel procedimento penale a suo carico, fissato per l'udienza preliminare del 17 maggio 2023, a seguito di richiesta difensiva, il Giudice aveva autorizzato la citazione del responsabile civile l'atto Controparte_2 veniva notificato in data 25 maggio 2023 e, dopo la formale costituzione di parte civile del , in data 7 luglio 2023 la aveva corrisposto al CP_1 Controparte_2 medesimo la somma di € 85.000,00. All'udienza del 6 settembre 2023 il processo è stato definito con rito abbreviato e il G.U.P., riconosciuta la responsabilità penale dell'imputata, aveva condannato la al pagamento, in favore della parte civile, Pt_1 di una provvisionale di € 50.000,00, rimettendo al giudice civile la quantificazione del complessivo risarcimento.
L'opponente ha evidenziato che il pagamento di € 85.000,00 effettuato dalla alla parte civile è anteriore (7 luglio 2023) alla sentenza penale e Controparte_2 superiore alla provvisionale poi liquidata, sicché la compagnia ha provveduto, oltre a ciò, al solo pagamento delle spese processuali liquidate in favore della difesa dell'odierno opposto. Nondimeno, il procuratore della controparte ha notificato alla
2 il predetto precetto per la somma di cui alla provvisionale, senza previo Pt_1 avviso dell'intento di procedere ad esecuzione forzata in difetto di adempimento spontaneo.
Secondo l'opponente, l'interpretazione dell'opposto - per cui la provvisionale di
€ 50.000,00 si aggiungerebbe agli € 85.000,00 già versati dall'assicurazione - è erronea, giacché il danno è unico e la provvisionale costituisce acconto sul futuro risarcimento, da imputarsi nella liquidazione definitiva e, comunque, da scomputarsi da quanto già corrisposto. Pertanto, la somma richiesta con il precetto risulterebbe già pagata (e per importo addirittura superiore) attraverso il versamento della
[...]
con conseguente insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione CP_2 forzata nei confronti dell'opponente e inesistenza del titolo per l'ulteriore riscossione coattiva.
Ha, quindi, concluso chiedendo: in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in garanzia e in manleva della con citazione del Controparte_2 terzo;
nel merito, l'accertamento dell'insussistenza del diritto del convenuto a procedere ad esecuzione forzata;
in subordine, l'accertamento del diritto alla manleva in favore della e la condanna della compagnia al pagamento dell'importo Pt_1 precettato e di ogni altra somma ritenuta di giustizia.
Costituendosi in giudizio, il convenuto opposto ha dedotto che Controparte_1 la sentenza penale n. 206/2023 costituisce titolo esecutivo pienamente valido e che la provvisionale ivi riconosciuta è immediatamente esecutiva e distinta rispetto alla somma di € 85.000,00 versata dalla a titolo di mero acconto sul Controparte_2 maggior danno. A tale riguardo, ha rappresentato che, all'udienza del 6 settembre
2023, la difesa dell'imputata aveva chiesto l'esclusione della parte civile sul presupposto dell'integrale ristoro del danno, ma il G.U.P. aveva rigettato tale eccezione, ritenendo l'importo versato non idoneo a coprire l'intero pregiudizio, e aveva conseguentemente liquidato, in aggiunta a quanto già percepito, la provvisionale di € 50.000,00. Il convenuto ha richiamato espressamente la motivazione della sentenza penale, rilevando che il giudice ha qualificato l'importo
3 ricevuto dalla parte civile come semplice acconto, evidenziando che i parametri delle tabelle milanesi comportano una ben più ampia quantificazione del danno parentale.
Ha rappresentato, inoltre, che la provvisionale non è stata corrisposta né dalla né dalla compagnia assicuratrice, nonostante i solleciti, e che il diritto Pt_1 all'esecuzione trova conferma nella stessa impostazione difensiva della parte opponente, la quale ha ritenuto necessario citare la in manleva. Controparte_2
Ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione, osservando che la non ha Pt_1 impugnato la sentenza penale nella parte relativa alla responsabilità e che, in ogni caso, l'asserito acconto non elimina il diritto della parte civile ad ottenere il pagamento della provvisionale.
Sulla scorta di tali deduzioni, ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con condanna dell'opponente alle spese di lite.
Successivamente, disattesa l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, comunque è intervenuta volontariamente in giudizio, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., la chiedendo l'ammissione dell'intervento e Controparte_2
l'accoglimento dell'opposizione proposta dalla Pt_1
La compagnia ha ricordato che il titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva
è costituito dalla sentenza n. 206/2023 del G.U.P. di Chieti, la quale, all'esito di giudizio abbreviato, ha riconosciuto la responsabilità della in ordine al reato Pt_1 di omicidio stradale e, accogliendo le domande delle parti civili, ha liquidato una provvisionale di € 50.000,00 in favore del e di € 30.000,00 in favore della CP_1 sig.ra , disponendo altresì la rifusione delle spese Parte_2 processuali.
La ha evidenziato che, nel corso del procedimento penale, Controparte_2 prima dell'esclusione del responsabile civile conseguente alla scelta del rito abbreviato da parte dell'imputata, aveva già riconosciuto complessivamente €
105.000,00 in favore delle parti civili, di cui € 85.000,00 al e € 20.000,00 CP_1 alla , quale acconto sul risarcimento. Successivamente, in esecuzione Parte_2 della sentenza penale e tenuto conto delle somme già versate, la compagnia ha corrisposto ulteriori importi a titolo di integrazione della provvisionale nei confronti
4 della (€ 14.429,84, di cui € 10.000,00 per integrazione e il residuo Parte_2 per spese) e per la rifusione delle spese legali al (€ 4.429,84). CP_1
Ha quindi dedotto che, nonostante tali versamenti, il ha notificato CP_1 precetto per € 50.725,18, azionando la provvisionale riconosciutagli nella sentenza penale. La compagnia ha però sostenuto che l'importo complessivamente già incassato dal (€ 85.000,00), quale acconto sul danno parentale, eccede la CP_1 somma riconosciuta a titolo di provvisionale (€ 50.000,00), sicché nessun ulteriore importo sarebbe dovuto fino alla definizione dell'ammontare complessivo del danno in sede civile.
La ha affermato di avere interesse diretto e qualificato Controparte_2 all'accoglimento dell'opposizione, in quanto obbligata a tenere indenne l'assicurata in forza della polizza RCA e potenzialmente esposta all'onere di corrispondere ulteriori somme in caso di rigetto dell'opposizione.
Ha concluso, quindi, chiedendo l'ammissione dell'intervento e l'accoglimento dell'opposizione proposta da con vittoria delle spese, ribadendo Parte_1
l'inesistenza attuale del credito precettato alla luce dei pagamenti già effettuati e della natura anticipatoria e imputabile ad acconto della provvisionale penale.
Tanto premesso sulle posizioni delle parti, va preliminarmente esaminata l'ammissibilità dell'intervento volontario spiegato dalla compagnia
[...] ai sensi dell'art. 105 c.p.c., il quale deve ritenersi ammissibile, Controparte_2 in quanto la compagnia assicurativa vanta un interesse giuridicamente rilevante all'accoglimento dell'opposizione. infatti, è tenuta a tenere Controparte_2 indenne l'assicurata in virtù del contratto di assicurazione RCA e, pertanto, un'eventuale reiezione dell'opposizione inciderebbe direttamente sulla sua posizione giuridica, integrando i presupposti dell'intervento adesivo dipendente.
Nel merito, l'opposizione non può essere accolta.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, nell'opposizione a precetto fondata su titolo giudiziale il giudice dell'esecuzione non può svolgere alcun controllo intrinseco sul titolo né può sindacarne la correttezza o la giustizia sostanziale, a meno che non si deducano fatti successivi idonei ad estinguere o modificare il diritto
5 accertato. Il sindacato è limitato alla persistenza della validità ed efficacia del titolo e alla verifica di eventuali fatti posteriori estintivi o impeditivi (Cass. civ., sez. II, 11 giugno 2019, n. 15691).
In applicazione di tale principio, non è consentito rimettere in discussione, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, questioni già valutate nel giudizio che ha condotto alla formazione del titolo, né è possibile dedurre ragioni che avrebbero dovuto essere fatte valere mediante impugnazione del titolo stesso.
Nel caso di specie, la sentenza n. 206/2023 del G.U.P. presso il Tribunale di
Chieti costituisce titolo esecutivo giudiziale immediatamente esecutivo, contenente condanna al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile. Tale statuizione è, per espressa previsione normativa ex art. 540 comma 2 c.p.p., immediatamente esecutiva e costituisce eccezione al principio generale di non esecutività delle sentenze penali di primo grado.
Il nodo della controversia attiene al rapporto tra il pagamento di € 85.000,00, effettuato dalla nel corso del procedimento penale, e la Controparte_2 provvisionale di € 50.000,00 liquidata in sentenza.
Dalla motivazione della pronuncia penale emerge inequivocabilmente che il giudice, nel quantificare la provvisionale, ha considerato i pagamenti già effettuati, ritenendoli non idonei ad esaurire il danno e sottolineando che “i primi acconti che le parti civili hanno ricevuto dalla compagnia assicurativa non valgono certo ad assorbire l'intero perimetro del danno lamentato (…) alla luce di importi ben più ingenti riconosciuti dalle principali Tabelle vigenti”. Il G.U.P. ha quindi espressamente valutato gli acconti ricevuti dalle parti civili ed ha ritenuto di liquidare una somma aggiuntiva a titolo di provvisionale, da scomputarsi in sede di eventuale definitiva liquidazione del risarcimento.
Ne consegue che le contestazioni dell'opponente non possono trovare ingresso nel presente giudizio, in quanto: non vengono dedotti fatti estintivi successivi alla formazione del titolo;
si mira a rimettere in discussione valutazioni già operate dal giudice penale;
le circostanze poste a fondamento dell'opposizione erano già note e considerate nel giudizio definito con la sentenza esecutiva.
6 La sentenza penale ha, in sostanza, accertato che gli acconti versati non esaurivano il credito risarcitorio della parte civile: tale valutazione costituisce giudicato e non può essere sindacata in sede di opposizione all'esecuzione, che non è mezzo di impugnazione del titolo ma strumento finalizzato alla verifica di sopravvenienze estintive.
Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione deve essere rigettata.
La domanda di condanna di alla manleva formulata Controparte_2 dall'opponente deve essere dichiarata inammissibile. L'intervento adesivo dipendente ex art. 105 comma 2 c.p.c. non rende l'interventore destinatario diretto delle statuizioni giudiziarie, non introducendo domande nuove né ampliando il tema del contendere.
Come noto, l'interveniente ad adiuvandum è parte del processo in senso formale ma non può essere destinatario di domande sostanziali, rimanendo invariato l'oggetto della controversia nonostante l'ampliamento del numero dei partecipanti al processo.
Con riferimento al governo delle spese di lite, queste, liquidate ai valori medi dello scaglione tariffario di riferimento (senza computo della fase istruttoria, non svoltasi) seguono la soccombenza della parte attrice opponente, unitamente alla terza intervenuta, nei confronti del convenuto opposto.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto Parte_1 notificato in data 18 dicembre 2023;
- condanna la parte attrice opponente e la terza intervenuta, in solido tra loro, al pagamento, in favore del convenuto opposto, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.810,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA
e CPA come per legge.
7 Chieti, 31 ottobre 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI dr. Alessandro Chiauzzi
pronuncia la seguente
sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1771 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, posta in deliberazione all'udienza del 22 ottobre 2025, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c., vertente
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa, anche Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'avv. Carlo Flacco e dall'avv. Tatiana Carchesio, in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione, attrice opponente;
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Maria Croce, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuto opposto;
nonché
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Janigro, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di intervento del terzo, terza intervenuta;
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” redatte in vista dell'udienza del 22 ottobre 2025, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter
c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione ha proposto opposizione all'esecuzione, Parte_1 ai sensi dell'art. 615 c.p.c., con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, nei confronti di . Controparte_1
L'opponente ha esposto che, con atto di precetto notificato in data 18 dicembre
2023, l'opposto le aveva intimato il pagamento di € 50.725,18 a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, asseritamente dovuta in forza della sentenza n. 206/2023 resa il 6 settembre 2023 dal G.U.P. del Tribunale di Chieti (proc. pen. n. 1278/2021
RGNR). Ha precisato che nel procedimento penale a suo carico, fissato per l'udienza preliminare del 17 maggio 2023, a seguito di richiesta difensiva, il Giudice aveva autorizzato la citazione del responsabile civile l'atto Controparte_2 veniva notificato in data 25 maggio 2023 e, dopo la formale costituzione di parte civile del , in data 7 luglio 2023 la aveva corrisposto al CP_1 Controparte_2 medesimo la somma di € 85.000,00. All'udienza del 6 settembre 2023 il processo è stato definito con rito abbreviato e il G.U.P., riconosciuta la responsabilità penale dell'imputata, aveva condannato la al pagamento, in favore della parte civile, Pt_1 di una provvisionale di € 50.000,00, rimettendo al giudice civile la quantificazione del complessivo risarcimento.
L'opponente ha evidenziato che il pagamento di € 85.000,00 effettuato dalla alla parte civile è anteriore (7 luglio 2023) alla sentenza penale e Controparte_2 superiore alla provvisionale poi liquidata, sicché la compagnia ha provveduto, oltre a ciò, al solo pagamento delle spese processuali liquidate in favore della difesa dell'odierno opposto. Nondimeno, il procuratore della controparte ha notificato alla
2 il predetto precetto per la somma di cui alla provvisionale, senza previo Pt_1 avviso dell'intento di procedere ad esecuzione forzata in difetto di adempimento spontaneo.
Secondo l'opponente, l'interpretazione dell'opposto - per cui la provvisionale di
€ 50.000,00 si aggiungerebbe agli € 85.000,00 già versati dall'assicurazione - è erronea, giacché il danno è unico e la provvisionale costituisce acconto sul futuro risarcimento, da imputarsi nella liquidazione definitiva e, comunque, da scomputarsi da quanto già corrisposto. Pertanto, la somma richiesta con il precetto risulterebbe già pagata (e per importo addirittura superiore) attraverso il versamento della
[...]
con conseguente insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione CP_2 forzata nei confronti dell'opponente e inesistenza del titolo per l'ulteriore riscossione coattiva.
Ha, quindi, concluso chiedendo: in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in garanzia e in manleva della con citazione del Controparte_2 terzo;
nel merito, l'accertamento dell'insussistenza del diritto del convenuto a procedere ad esecuzione forzata;
in subordine, l'accertamento del diritto alla manleva in favore della e la condanna della compagnia al pagamento dell'importo Pt_1 precettato e di ogni altra somma ritenuta di giustizia.
Costituendosi in giudizio, il convenuto opposto ha dedotto che Controparte_1 la sentenza penale n. 206/2023 costituisce titolo esecutivo pienamente valido e che la provvisionale ivi riconosciuta è immediatamente esecutiva e distinta rispetto alla somma di € 85.000,00 versata dalla a titolo di mero acconto sul Controparte_2 maggior danno. A tale riguardo, ha rappresentato che, all'udienza del 6 settembre
2023, la difesa dell'imputata aveva chiesto l'esclusione della parte civile sul presupposto dell'integrale ristoro del danno, ma il G.U.P. aveva rigettato tale eccezione, ritenendo l'importo versato non idoneo a coprire l'intero pregiudizio, e aveva conseguentemente liquidato, in aggiunta a quanto già percepito, la provvisionale di € 50.000,00. Il convenuto ha richiamato espressamente la motivazione della sentenza penale, rilevando che il giudice ha qualificato l'importo
3 ricevuto dalla parte civile come semplice acconto, evidenziando che i parametri delle tabelle milanesi comportano una ben più ampia quantificazione del danno parentale.
Ha rappresentato, inoltre, che la provvisionale non è stata corrisposta né dalla né dalla compagnia assicuratrice, nonostante i solleciti, e che il diritto Pt_1 all'esecuzione trova conferma nella stessa impostazione difensiva della parte opponente, la quale ha ritenuto necessario citare la in manleva. Controparte_2
Ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione, osservando che la non ha Pt_1 impugnato la sentenza penale nella parte relativa alla responsabilità e che, in ogni caso, l'asserito acconto non elimina il diritto della parte civile ad ottenere il pagamento della provvisionale.
Sulla scorta di tali deduzioni, ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con condanna dell'opponente alle spese di lite.
Successivamente, disattesa l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, comunque è intervenuta volontariamente in giudizio, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., la chiedendo l'ammissione dell'intervento e Controparte_2
l'accoglimento dell'opposizione proposta dalla Pt_1
La compagnia ha ricordato che il titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva
è costituito dalla sentenza n. 206/2023 del G.U.P. di Chieti, la quale, all'esito di giudizio abbreviato, ha riconosciuto la responsabilità della in ordine al reato Pt_1 di omicidio stradale e, accogliendo le domande delle parti civili, ha liquidato una provvisionale di € 50.000,00 in favore del e di € 30.000,00 in favore della CP_1 sig.ra , disponendo altresì la rifusione delle spese Parte_2 processuali.
La ha evidenziato che, nel corso del procedimento penale, Controparte_2 prima dell'esclusione del responsabile civile conseguente alla scelta del rito abbreviato da parte dell'imputata, aveva già riconosciuto complessivamente €
105.000,00 in favore delle parti civili, di cui € 85.000,00 al e € 20.000,00 CP_1 alla , quale acconto sul risarcimento. Successivamente, in esecuzione Parte_2 della sentenza penale e tenuto conto delle somme già versate, la compagnia ha corrisposto ulteriori importi a titolo di integrazione della provvisionale nei confronti
4 della (€ 14.429,84, di cui € 10.000,00 per integrazione e il residuo Parte_2 per spese) e per la rifusione delle spese legali al (€ 4.429,84). CP_1
Ha quindi dedotto che, nonostante tali versamenti, il ha notificato CP_1 precetto per € 50.725,18, azionando la provvisionale riconosciutagli nella sentenza penale. La compagnia ha però sostenuto che l'importo complessivamente già incassato dal (€ 85.000,00), quale acconto sul danno parentale, eccede la CP_1 somma riconosciuta a titolo di provvisionale (€ 50.000,00), sicché nessun ulteriore importo sarebbe dovuto fino alla definizione dell'ammontare complessivo del danno in sede civile.
La ha affermato di avere interesse diretto e qualificato Controparte_2 all'accoglimento dell'opposizione, in quanto obbligata a tenere indenne l'assicurata in forza della polizza RCA e potenzialmente esposta all'onere di corrispondere ulteriori somme in caso di rigetto dell'opposizione.
Ha concluso, quindi, chiedendo l'ammissione dell'intervento e l'accoglimento dell'opposizione proposta da con vittoria delle spese, ribadendo Parte_1
l'inesistenza attuale del credito precettato alla luce dei pagamenti già effettuati e della natura anticipatoria e imputabile ad acconto della provvisionale penale.
Tanto premesso sulle posizioni delle parti, va preliminarmente esaminata l'ammissibilità dell'intervento volontario spiegato dalla compagnia
[...] ai sensi dell'art. 105 c.p.c., il quale deve ritenersi ammissibile, Controparte_2 in quanto la compagnia assicurativa vanta un interesse giuridicamente rilevante all'accoglimento dell'opposizione. infatti, è tenuta a tenere Controparte_2 indenne l'assicurata in virtù del contratto di assicurazione RCA e, pertanto, un'eventuale reiezione dell'opposizione inciderebbe direttamente sulla sua posizione giuridica, integrando i presupposti dell'intervento adesivo dipendente.
Nel merito, l'opposizione non può essere accolta.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, nell'opposizione a precetto fondata su titolo giudiziale il giudice dell'esecuzione non può svolgere alcun controllo intrinseco sul titolo né può sindacarne la correttezza o la giustizia sostanziale, a meno che non si deducano fatti successivi idonei ad estinguere o modificare il diritto
5 accertato. Il sindacato è limitato alla persistenza della validità ed efficacia del titolo e alla verifica di eventuali fatti posteriori estintivi o impeditivi (Cass. civ., sez. II, 11 giugno 2019, n. 15691).
In applicazione di tale principio, non è consentito rimettere in discussione, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, questioni già valutate nel giudizio che ha condotto alla formazione del titolo, né è possibile dedurre ragioni che avrebbero dovuto essere fatte valere mediante impugnazione del titolo stesso.
Nel caso di specie, la sentenza n. 206/2023 del G.U.P. presso il Tribunale di
Chieti costituisce titolo esecutivo giudiziale immediatamente esecutivo, contenente condanna al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile. Tale statuizione è, per espressa previsione normativa ex art. 540 comma 2 c.p.p., immediatamente esecutiva e costituisce eccezione al principio generale di non esecutività delle sentenze penali di primo grado.
Il nodo della controversia attiene al rapporto tra il pagamento di € 85.000,00, effettuato dalla nel corso del procedimento penale, e la Controparte_2 provvisionale di € 50.000,00 liquidata in sentenza.
Dalla motivazione della pronuncia penale emerge inequivocabilmente che il giudice, nel quantificare la provvisionale, ha considerato i pagamenti già effettuati, ritenendoli non idonei ad esaurire il danno e sottolineando che “i primi acconti che le parti civili hanno ricevuto dalla compagnia assicurativa non valgono certo ad assorbire l'intero perimetro del danno lamentato (…) alla luce di importi ben più ingenti riconosciuti dalle principali Tabelle vigenti”. Il G.U.P. ha quindi espressamente valutato gli acconti ricevuti dalle parti civili ed ha ritenuto di liquidare una somma aggiuntiva a titolo di provvisionale, da scomputarsi in sede di eventuale definitiva liquidazione del risarcimento.
Ne consegue che le contestazioni dell'opponente non possono trovare ingresso nel presente giudizio, in quanto: non vengono dedotti fatti estintivi successivi alla formazione del titolo;
si mira a rimettere in discussione valutazioni già operate dal giudice penale;
le circostanze poste a fondamento dell'opposizione erano già note e considerate nel giudizio definito con la sentenza esecutiva.
6 La sentenza penale ha, in sostanza, accertato che gli acconti versati non esaurivano il credito risarcitorio della parte civile: tale valutazione costituisce giudicato e non può essere sindacata in sede di opposizione all'esecuzione, che non è mezzo di impugnazione del titolo ma strumento finalizzato alla verifica di sopravvenienze estintive.
Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione deve essere rigettata.
La domanda di condanna di alla manleva formulata Controparte_2 dall'opponente deve essere dichiarata inammissibile. L'intervento adesivo dipendente ex art. 105 comma 2 c.p.c. non rende l'interventore destinatario diretto delle statuizioni giudiziarie, non introducendo domande nuove né ampliando il tema del contendere.
Come noto, l'interveniente ad adiuvandum è parte del processo in senso formale ma non può essere destinatario di domande sostanziali, rimanendo invariato l'oggetto della controversia nonostante l'ampliamento del numero dei partecipanti al processo.
Con riferimento al governo delle spese di lite, queste, liquidate ai valori medi dello scaglione tariffario di riferimento (senza computo della fase istruttoria, non svoltasi) seguono la soccombenza della parte attrice opponente, unitamente alla terza intervenuta, nei confronti del convenuto opposto.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto Parte_1 notificato in data 18 dicembre 2023;
- condanna la parte attrice opponente e la terza intervenuta, in solido tra loro, al pagamento, in favore del convenuto opposto, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.810,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA
e CPA come per legge.
7 Chieti, 31 ottobre 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
8