CA
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/12/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 728/2019 RGAC vertente
TRA
, (c.f. ), in proprio e quale legale rappresentante Parte_1 C.F._1
della società ( p.iva ), corrente in Corigliano- Controparte_1 P.IVA_1
Rossano, alla via Nazionale n. 234, (c.f. ), Parte_2 C.F._2
(c.f. ), tutti elettivamente domiciliati in Cosenza Parte_3 C.F._3
alla Via Sabotino 54 presso lo studio legale dell'avv. Livio Calabrò, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce del presente atto di appello
APPELLANTE
E
“ (società incorporante il per atto Controparte_2 Controparte_3
Repertorio n. 7.660, Raccolta n.
3.703 a rogito Notaio del 10 ottobre Persona_1
2018, e con effetti a decorrere dal 26.11.2018), con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156,
col capitale sociale di euro 9.085.469.851,64, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di
Torino al n. rappresentata da con sede in Milano, Via P.IVA_2 Controparte_4
Galileo Galilei n. 7, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese presso la
1 Camera di Commercio Metropolitana di Milano – Monza – Brianza – Lodi , in P.IVA_3
persona della procuratrice Avv. nata a [...] il 1° febbraio 1971, giusta CP_5
procura speciale per Notaio dott. di Milano (rep. n. 7871 racc. n. 4118) del Persona_2
10/07/2019, rilasciata dal consigliere delegato e legale rappresentante della , Controparte_4
, registrata a Milano 1, in corso di pubblicazione presso la competente Parte_4
camera di Commercio, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al presente atto,
dall'Avv. Giuseppe Reda, nel cui studio in Cosenza, Via Montesanto N. 22 è elettivamente domiciliato,
APPELLATA
NONCHE'
con sede in Conegliano (TV), Via V. Alfieri N. 1, capitale sociale euro CP_6
10.000,00 codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Treviso - Belluno
, ai sensi della legge 130/1999 iscritta al n° 35749.1 dell'elenco delle società P.IVA_4
veicolo istituito presso la Banca d'Italia, rappresentata, in forza di procura del 14 dicembre
2020 in autentica Notaio al numero 30.310/13.001 di repertorio Persona_3
(registrata presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale, Atti Pubblici, di Milano DP I,
in data 16 dicembre 2020 al n. 90604, serie 1T), da con sede in Milano, Controparte_7
Bastioni di Porta Nuova n. 19, capitale sociale euro 600.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di
Milano-Monza-Brianza-Lodi 1031 1000961, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2521466, società
esercente I'attività di recupero crediti ai sensi dell'art.115 del Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore dalla
Questura di Milano Cat. 13D - Div. P.A.S. n. 54/2020 di Reg. il 10.12.2020, in persona del procuratore Dott.ssa , come da procura speciale conferita dall'Amministratore Parte_5
Delegato con atto Notaio Dott. di Milano dell'8.3.2022, Rep. Parte_6 Persona_4
N. 8698 Racc. N. 5041 registrata presso l'Ufficio Territoriale degli Atti Pubblici di Milano 2
in data 16.03.2022 al n. 26279 serie 1T, rappresentata e difesa, giusta procura allegata,
dall'Avv. Giuseppe Reda nel cui studio in Cosenza, Via XXIV Maggio N. 49/L è
elettivamente domiciliata
2 INTERVENUTA
All'esito dell'udienza del 24.06.2025, la causa era trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., sulle seguenti conclusioni delle parti
Per l'appellante (come da atto di appello): << … in riforma della sentenza di primo grado n.
1052/18 Tribunale di Castrovillari, R.g. 1052/18, depositata in data 29/11/2018, notificata in data
26/02/2019, accertare e dichiarare l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi passivi, la
variazione unilaterale delle condizioni contrattuali, l'applicazione della c.m.s. non pattuita e,
comunque nulla per difetto di causa, la postergazione dei giorni di valuta, nonché l'usurarietà dei
tassi applicati, e condannare l'odierna appellata alla restituzione delle somme indebitamente percepite
ed al risarcimento del danno patrimoniale, nonché la dichiarazione di liberazione dei fideiussori. Con
vittoria delle spese, competenze ed onorari per i due gradi di giudizio. >>.
Per l'appellata (come da comparsa): < … “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro,
disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, decidendo sull'appello proposto
così provvedere:
1) In via preliminare, dichiarare improcedibile, ai sensi dell'art. 348 cpc, l'appello proposto da
, in proprio e quale legale rappresentante della società Parte_1 Controparte_1
da e da , con atto del 28.03.2018 e notificato in pari data;
Parte_2 Parte_3
2) Sempre in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis attesa la sua
evidente infondatezza;
3) Dichiarare inammissibile l'appello per la tardività dell'impugnazione proposta oltre i termini
perentori stabiliti dall'art. 325 cpc;
4) Rigettare, in ogni caso, l'appello confermando la validità della sentenza N. 1052 emessa dal
Tribunale di Castrovillari in data 26.11.2018 e pubblicata in data 29.11.2018;
5) NDre la “ , in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, e in solido fra loro, al Parte_2 Parte_3
pagamento delle spese e competenze della presente fase del giudizio in favore della Controparte_2
>>.
[...]
3 Per la cessionaria intervenuta: << si riporta integralmente a tutti i relativi atti difensivi già
svolti dalla Banca cedente, chiedendo che la Ecc.ma Corte disponga la formale estromissione di . Controparte_2
I FATTI
Con atto di citazione ritualmente notificato, la e Controparte_1 Parte_1
in qualità di fideiussore, convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale,
[...]
il al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Ottenere, con Controparte_3
riferimento al contratto di conto corrente bancario n. 625006286491, previo accertamento dell'illegittimità della capitalizzazione degli interessi passivi, della variazione unilaterale delle condizioni contrattuali, dell'applicazione della c.m.s. non pattuita e, comunque nulla per difetto di causa, della postergazione dei giorni di valuta, nonché dell'usurarietà dei tassi applicati, la condanna della società convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al risarcimento del danno patrimoniale,nonché la dichiarazione di liberazione del fideiussore, con vittoria di spese e competenze di lite;
Si costituiva in giudizio la società che contestava le avverse Controparte_3
argomentazioni e chiedeva il rigetto delle domande attoree, previa autorizzazione alla chiamata in causa di terzi ex art. 269 cpc, e , anch'essi Parte_3 Parte_2
fideiussori, e chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna degli attori e dei terzi chiamati,
in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 214.929,27, quale saldo del conto corrente al 31.12.2013, oltre interessi ulteriori, con vittoria di spese e competenze di lite.
Il giudice autorizzava la chiamata in causa di terzi, i quali costituitisi formulavano domande analoghe a quelle della Controparte_1
Con ordinanza del 19/12/2016 ed all'udienza del 28.4.2017 veniva espletato giuramento del CTU, dott.ssa , con studio in Castrovillari al Corso Persona_5
Calabria n.25, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione,
previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con sentenza n. 1052/2018, pubblicata in data 29/11/2018, il Tribunale di Castrovillari,
statuiva nel seguente modo: “Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza,
domanda ed eccezione disattesa, così provvede: - rigetta tutte le domande formulate da
[...]
[... , e;
- accoglie la domanda Parte_7 Parte_1 Parte_2 Parte_3
riconvenzionale spiegata dalla società e, per l'effetto, condanna Controparte_3 [...]
e , e , questi ultimi nei Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
limiti della garanzia prestata, al pagamento in favore della società dell'importo Controparte_3
di euro 214.929,27, oltre ulteriori interessi convenzionali dall'1.1.2014 al soddisfo;
- condanna
e , e , in solido Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
tra loro alla refusione in favore della società delle spese di lite, liquidate in euro Controparte_3
706,68 per spese ed euro 13.430,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del
15%, iva e cpa, come per legge;
- pone definitivamente a carico di e Controparte_1
, e , in solido tra loro, le spese di c.t.u., Parte_1 Parte_2 Parte_3
liquidate con separato decreto.”
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 28.3.2019, , in proprio Parte_1
e quale legale rappresentante della società Controparte_1 Parte_2
e , proponevano appello avverso la predetta sentenza deducendo Parte_3
l'erroneità della decisione del giudice di prime cure che, valutando erroneamente le risultanze della CTU, non ha dichiarato l'usurarietà dei tassi e riconosciuto l'usura soggettiva. Concludeva come in epigrafe indicato.
Si costituiva società incorporante il Controparte_2 Controparte_3
eccependo preliminarmente l'improcedibilità dell'appello per tardiva iscrizione a
[...]
ruolo, l'inammissibilità dell'appello nei confronti della Controparte_8 Parte_1
perché notificato tardivamente, contestava nel merito l'appello e ne chiedeva il
[...]
rigetto.
In data 14.10.2022 interveniva in giudizio ex art. 111 c.p.c. quale Controparte_6
cessionaria del credito in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 7.1 della legge 130/1999 concluso in data 10 dicembre 2020 con efficacia economica 01 luglio 2020 ed efficacia giuridica 10 dicembre 2020, con avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale (Parte II) n. 145 del 12.12.2020, riportandosi alle già esposte conclusioni della cedente e chiedendo l'estromissione della stessa.
5 Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito dell'udienza del 24.6.2025, la causa era trattenuta in decisione alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di improcedibilità dell'appello principale per tardiva iscrizione a ruolo.
In via pregiudiziale e assorbente, anche in accoglimento dell'eccezione proposta dalla parte appellata costituita, deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348
c.p.c..
Invero, per quanto concerne le forme e i termini della costituzione in appello, si deve innanzitutto richiamare l'art. 347, 1° comma, c.p.c., ai sensi del quale “La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale” e,
dunque, la costituzione dell'appellante deve avvenire ai sensi dell'art. 165 c.p.c..
L'appellante deve pertanto costituirsi nel termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto di appello, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione dei termini a norma dell'art. 163 bis c.p.c., mediante il deposito di un fascicolo in Cancelleria, contenente l'atto di citazione d'appello notificato, il mandato alle liti, la copia della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 347, 2° comma, c.p.c., i documenti offerti in comunicazione ed il fascicolo della fase di primo grado. L'appellante deve infine depositare la nota di iscrizione a ruolo. A norma dell'art. 165, ult. comma, c.p.c., se il giudizio è instaurato nei confronti di più convenuti,
l'originale della citazione dev'essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.
Ciò chiarito, l'appello proposto da in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante della società e Controparte_1 Parte_2 Parte_3
con l'atto di citazione notificato in data 28.3.2019 dev'essere dichiarato
[...]
improcedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., il quale dispone che “l'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini”.
Risulta, infatti, pacifico in causa, in quanto non contestato da parte appellante e documentalmente provato che la sentenza impugnata è stata notificata alle parti appellanti
6 in data 25/26.02.2019, la parte appellante non ha provveduto a costituirsi ed iscrivere la causa a ruolo nel termine di giorni 10 dalla notificazione dell'atto di appello, ai sensi degli artt. 347 e 165 c.p.c. avendo proceduto all'iscrizione a ruolo solo in data 09.4.2019, dunque,
oltre il termine di 10 giorni dalla notifica dell'atto di appello avvenuta in data 28.3.2019.
In dottrina era stato assai dibattuto il problema se il rinvio alle norme del procedimento davanti al Tribunale, contenuto nell'art. 347, 1° comma, c.p.c., fosse da estendersi anche all'art. 171, 2° comma, c.p.c., ai sensi del quale “Se una delle parti si è costituita rispettivamente entro il termine a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza…”. Precisamente, ci si chiedeva se l'appellante che non si fosse costituito in termini potesse invocare a proprio favore la predetta norma, nel caso di tempestiva costituzione dell'appellato.
Ora, nel vigore della disciplina anteriore alla Legge n. 353/1990, la formulazione dell'art. 348
c.p.c., prevedendo esplicitamente l'ipotesi per la quale l'appellante non si fosse costituito fino alla prima udienza, forniva un preciso supporto per ritenere applicabile anche al giudizio d'appello il richiamato art. 171, 2° comma, c.p.c..
Invece, nel vigore dell'attuale disciplina, secondo l'opinione unanime della dottrina,
l'applicazione dell'art. 171, 2° comma, c.p.c., in grado di appello deve sicuramente escludersi, essendo ostacolata dal disposto dell'art. 348 c.p.c. che, come si è accennato, non prevede più la possibilità di costituzione fino alla prima udienza.
Pertanto, la tardiva costituzione dell'appellante dà luogo irrimediabilmente alla improcedibilità, posto che neppure la costituzione tempestiva dell'appellato può valere ad attribuirgli nuove facoltà.
Deve, pertanto, condividersi l'orientamento della Cassazione prevalente secondo cui, in tema di improcedibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., la mancata costituzione dell'appellante nel termine di cui all'art. 165 c.p.c., determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello.
7 Ne consegue l'improcedibilità dell'appello proposto da , in proprio Parte_1
e quale legale rappresentante della società Controparte_1 Parte_2
e . Parte_3
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo con riduzione del 50% essendo la pronuncia in rito, seguono la soccombenza.
Sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1
società e , nei confronti Controparte_1 Parte_2 Parte_3
di società incorporante il e Controparte_2 Controparte_3
dell'intervenuta cessionaria avverso la sentenza n. 1052/2018 emessa dal Controparte_6
Tribunale di Castrovillari, pubblicata in data 29.11.2018, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara l'appello improcedibile;
2) ND , in proprio e quale legale rappresentante della società Parte_1
e al pagamento Controparte_1 Parte_2 Parte_3
in favore di parte appellata, delle spese del giudizio che liquida in euro 4.995,50 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa.
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
8 Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
9
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 728/2019 RGAC vertente
TRA
, (c.f. ), in proprio e quale legale rappresentante Parte_1 C.F._1
della società ( p.iva ), corrente in Corigliano- Controparte_1 P.IVA_1
Rossano, alla via Nazionale n. 234, (c.f. ), Parte_2 C.F._2
(c.f. ), tutti elettivamente domiciliati in Cosenza Parte_3 C.F._3
alla Via Sabotino 54 presso lo studio legale dell'avv. Livio Calabrò, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce del presente atto di appello
APPELLANTE
E
“ (società incorporante il per atto Controparte_2 Controparte_3
Repertorio n. 7.660, Raccolta n.
3.703 a rogito Notaio del 10 ottobre Persona_1
2018, e con effetti a decorrere dal 26.11.2018), con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156,
col capitale sociale di euro 9.085.469.851,64, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di
Torino al n. rappresentata da con sede in Milano, Via P.IVA_2 Controparte_4
Galileo Galilei n. 7, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese presso la
1 Camera di Commercio Metropolitana di Milano – Monza – Brianza – Lodi , in P.IVA_3
persona della procuratrice Avv. nata a [...] il 1° febbraio 1971, giusta CP_5
procura speciale per Notaio dott. di Milano (rep. n. 7871 racc. n. 4118) del Persona_2
10/07/2019, rilasciata dal consigliere delegato e legale rappresentante della , Controparte_4
, registrata a Milano 1, in corso di pubblicazione presso la competente Parte_4
camera di Commercio, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al presente atto,
dall'Avv. Giuseppe Reda, nel cui studio in Cosenza, Via Montesanto N. 22 è elettivamente domiciliato,
APPELLATA
NONCHE'
con sede in Conegliano (TV), Via V. Alfieri N. 1, capitale sociale euro CP_6
10.000,00 codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Treviso - Belluno
, ai sensi della legge 130/1999 iscritta al n° 35749.1 dell'elenco delle società P.IVA_4
veicolo istituito presso la Banca d'Italia, rappresentata, in forza di procura del 14 dicembre
2020 in autentica Notaio al numero 30.310/13.001 di repertorio Persona_3
(registrata presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale, Atti Pubblici, di Milano DP I,
in data 16 dicembre 2020 al n. 90604, serie 1T), da con sede in Milano, Controparte_7
Bastioni di Porta Nuova n. 19, capitale sociale euro 600.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di
Milano-Monza-Brianza-Lodi 1031 1000961, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2521466, società
esercente I'attività di recupero crediti ai sensi dell'art.115 del Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore dalla
Questura di Milano Cat. 13D - Div. P.A.S. n. 54/2020 di Reg. il 10.12.2020, in persona del procuratore Dott.ssa , come da procura speciale conferita dall'Amministratore Parte_5
Delegato con atto Notaio Dott. di Milano dell'8.3.2022, Rep. Parte_6 Persona_4
N. 8698 Racc. N. 5041 registrata presso l'Ufficio Territoriale degli Atti Pubblici di Milano 2
in data 16.03.2022 al n. 26279 serie 1T, rappresentata e difesa, giusta procura allegata,
dall'Avv. Giuseppe Reda nel cui studio in Cosenza, Via XXIV Maggio N. 49/L è
elettivamente domiciliata
2 INTERVENUTA
All'esito dell'udienza del 24.06.2025, la causa era trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., sulle seguenti conclusioni delle parti
Per l'appellante (come da atto di appello): << … in riforma della sentenza di primo grado n.
1052/18 Tribunale di Castrovillari, R.g. 1052/18, depositata in data 29/11/2018, notificata in data
26/02/2019, accertare e dichiarare l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi passivi, la
variazione unilaterale delle condizioni contrattuali, l'applicazione della c.m.s. non pattuita e,
comunque nulla per difetto di causa, la postergazione dei giorni di valuta, nonché l'usurarietà dei
tassi applicati, e condannare l'odierna appellata alla restituzione delle somme indebitamente percepite
ed al risarcimento del danno patrimoniale, nonché la dichiarazione di liberazione dei fideiussori. Con
vittoria delle spese, competenze ed onorari per i due gradi di giudizio. >>.
Per l'appellata (come da comparsa): < … “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro,
disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, decidendo sull'appello proposto
così provvedere:
1) In via preliminare, dichiarare improcedibile, ai sensi dell'art. 348 cpc, l'appello proposto da
, in proprio e quale legale rappresentante della società Parte_1 Controparte_1
da e da , con atto del 28.03.2018 e notificato in pari data;
Parte_2 Parte_3
2) Sempre in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis attesa la sua
evidente infondatezza;
3) Dichiarare inammissibile l'appello per la tardività dell'impugnazione proposta oltre i termini
perentori stabiliti dall'art. 325 cpc;
4) Rigettare, in ogni caso, l'appello confermando la validità della sentenza N. 1052 emessa dal
Tribunale di Castrovillari in data 26.11.2018 e pubblicata in data 29.11.2018;
5) NDre la “ , in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, e in solido fra loro, al Parte_2 Parte_3
pagamento delle spese e competenze della presente fase del giudizio in favore della Controparte_2
>>.
[...]
3 Per la cessionaria intervenuta: << si riporta integralmente a tutti i relativi atti difensivi già
svolti dalla Banca cedente, chiedendo che la Ecc.ma Corte disponga la formale estromissione di . Controparte_2
I FATTI
Con atto di citazione ritualmente notificato, la e Controparte_1 Parte_1
in qualità di fideiussore, convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale,
[...]
il al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Ottenere, con Controparte_3
riferimento al contratto di conto corrente bancario n. 625006286491, previo accertamento dell'illegittimità della capitalizzazione degli interessi passivi, della variazione unilaterale delle condizioni contrattuali, dell'applicazione della c.m.s. non pattuita e, comunque nulla per difetto di causa, della postergazione dei giorni di valuta, nonché dell'usurarietà dei tassi applicati, la condanna della società convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al risarcimento del danno patrimoniale,nonché la dichiarazione di liberazione del fideiussore, con vittoria di spese e competenze di lite;
Si costituiva in giudizio la società che contestava le avverse Controparte_3
argomentazioni e chiedeva il rigetto delle domande attoree, previa autorizzazione alla chiamata in causa di terzi ex art. 269 cpc, e , anch'essi Parte_3 Parte_2
fideiussori, e chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna degli attori e dei terzi chiamati,
in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 214.929,27, quale saldo del conto corrente al 31.12.2013, oltre interessi ulteriori, con vittoria di spese e competenze di lite.
Il giudice autorizzava la chiamata in causa di terzi, i quali costituitisi formulavano domande analoghe a quelle della Controparte_1
Con ordinanza del 19/12/2016 ed all'udienza del 28.4.2017 veniva espletato giuramento del CTU, dott.ssa , con studio in Castrovillari al Corso Persona_5
Calabria n.25, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione,
previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con sentenza n. 1052/2018, pubblicata in data 29/11/2018, il Tribunale di Castrovillari,
statuiva nel seguente modo: “Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza,
domanda ed eccezione disattesa, così provvede: - rigetta tutte le domande formulate da
[...]
[... , e;
- accoglie la domanda Parte_7 Parte_1 Parte_2 Parte_3
riconvenzionale spiegata dalla società e, per l'effetto, condanna Controparte_3 [...]
e , e , questi ultimi nei Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
limiti della garanzia prestata, al pagamento in favore della società dell'importo Controparte_3
di euro 214.929,27, oltre ulteriori interessi convenzionali dall'1.1.2014 al soddisfo;
- condanna
e , e , in solido Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
tra loro alla refusione in favore della società delle spese di lite, liquidate in euro Controparte_3
706,68 per spese ed euro 13.430,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del
15%, iva e cpa, come per legge;
- pone definitivamente a carico di e Controparte_1
, e , in solido tra loro, le spese di c.t.u., Parte_1 Parte_2 Parte_3
liquidate con separato decreto.”
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 28.3.2019, , in proprio Parte_1
e quale legale rappresentante della società Controparte_1 Parte_2
e , proponevano appello avverso la predetta sentenza deducendo Parte_3
l'erroneità della decisione del giudice di prime cure che, valutando erroneamente le risultanze della CTU, non ha dichiarato l'usurarietà dei tassi e riconosciuto l'usura soggettiva. Concludeva come in epigrafe indicato.
Si costituiva società incorporante il Controparte_2 Controparte_3
eccependo preliminarmente l'improcedibilità dell'appello per tardiva iscrizione a
[...]
ruolo, l'inammissibilità dell'appello nei confronti della Controparte_8 Parte_1
perché notificato tardivamente, contestava nel merito l'appello e ne chiedeva il
[...]
rigetto.
In data 14.10.2022 interveniva in giudizio ex art. 111 c.p.c. quale Controparte_6
cessionaria del credito in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 7.1 della legge 130/1999 concluso in data 10 dicembre 2020 con efficacia economica 01 luglio 2020 ed efficacia giuridica 10 dicembre 2020, con avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale (Parte II) n. 145 del 12.12.2020, riportandosi alle già esposte conclusioni della cedente e chiedendo l'estromissione della stessa.
5 Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito dell'udienza del 24.6.2025, la causa era trattenuta in decisione alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di improcedibilità dell'appello principale per tardiva iscrizione a ruolo.
In via pregiudiziale e assorbente, anche in accoglimento dell'eccezione proposta dalla parte appellata costituita, deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348
c.p.c..
Invero, per quanto concerne le forme e i termini della costituzione in appello, si deve innanzitutto richiamare l'art. 347, 1° comma, c.p.c., ai sensi del quale “La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale” e,
dunque, la costituzione dell'appellante deve avvenire ai sensi dell'art. 165 c.p.c..
L'appellante deve pertanto costituirsi nel termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto di appello, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione dei termini a norma dell'art. 163 bis c.p.c., mediante il deposito di un fascicolo in Cancelleria, contenente l'atto di citazione d'appello notificato, il mandato alle liti, la copia della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 347, 2° comma, c.p.c., i documenti offerti in comunicazione ed il fascicolo della fase di primo grado. L'appellante deve infine depositare la nota di iscrizione a ruolo. A norma dell'art. 165, ult. comma, c.p.c., se il giudizio è instaurato nei confronti di più convenuti,
l'originale della citazione dev'essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.
Ciò chiarito, l'appello proposto da in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante della società e Controparte_1 Parte_2 Parte_3
con l'atto di citazione notificato in data 28.3.2019 dev'essere dichiarato
[...]
improcedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., il quale dispone che “l'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini”.
Risulta, infatti, pacifico in causa, in quanto non contestato da parte appellante e documentalmente provato che la sentenza impugnata è stata notificata alle parti appellanti
6 in data 25/26.02.2019, la parte appellante non ha provveduto a costituirsi ed iscrivere la causa a ruolo nel termine di giorni 10 dalla notificazione dell'atto di appello, ai sensi degli artt. 347 e 165 c.p.c. avendo proceduto all'iscrizione a ruolo solo in data 09.4.2019, dunque,
oltre il termine di 10 giorni dalla notifica dell'atto di appello avvenuta in data 28.3.2019.
In dottrina era stato assai dibattuto il problema se il rinvio alle norme del procedimento davanti al Tribunale, contenuto nell'art. 347, 1° comma, c.p.c., fosse da estendersi anche all'art. 171, 2° comma, c.p.c., ai sensi del quale “Se una delle parti si è costituita rispettivamente entro il termine a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza…”. Precisamente, ci si chiedeva se l'appellante che non si fosse costituito in termini potesse invocare a proprio favore la predetta norma, nel caso di tempestiva costituzione dell'appellato.
Ora, nel vigore della disciplina anteriore alla Legge n. 353/1990, la formulazione dell'art. 348
c.p.c., prevedendo esplicitamente l'ipotesi per la quale l'appellante non si fosse costituito fino alla prima udienza, forniva un preciso supporto per ritenere applicabile anche al giudizio d'appello il richiamato art. 171, 2° comma, c.p.c..
Invece, nel vigore dell'attuale disciplina, secondo l'opinione unanime della dottrina,
l'applicazione dell'art. 171, 2° comma, c.p.c., in grado di appello deve sicuramente escludersi, essendo ostacolata dal disposto dell'art. 348 c.p.c. che, come si è accennato, non prevede più la possibilità di costituzione fino alla prima udienza.
Pertanto, la tardiva costituzione dell'appellante dà luogo irrimediabilmente alla improcedibilità, posto che neppure la costituzione tempestiva dell'appellato può valere ad attribuirgli nuove facoltà.
Deve, pertanto, condividersi l'orientamento della Cassazione prevalente secondo cui, in tema di improcedibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., la mancata costituzione dell'appellante nel termine di cui all'art. 165 c.p.c., determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello.
7 Ne consegue l'improcedibilità dell'appello proposto da , in proprio Parte_1
e quale legale rappresentante della società Controparte_1 Parte_2
e . Parte_3
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo con riduzione del 50% essendo la pronuncia in rito, seguono la soccombenza.
Sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1
società e , nei confronti Controparte_1 Parte_2 Parte_3
di società incorporante il e Controparte_2 Controparte_3
dell'intervenuta cessionaria avverso la sentenza n. 1052/2018 emessa dal Controparte_6
Tribunale di Castrovillari, pubblicata in data 29.11.2018, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara l'appello improcedibile;
2) ND , in proprio e quale legale rappresentante della società Parte_1
e al pagamento Controparte_1 Parte_2 Parte_3
in favore di parte appellata, delle spese del giudizio che liquida in euro 4.995,50 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa.
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
8 Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
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