Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 12906/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
-Seconda Sezione civile-
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero - Presidente -
Dott.ssa Silvia Barison - Giudice -
Dott. Carlo Azzolini - Giudice rel. ed est.- ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
P A R Z I A L E nella causa n. 12906/2024 R.G. promossa con ricorso depositato in data 27.06.2024 da
, Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria Cristina Giglio del Foro di
Venezia, presso il cui studio ha eletto domicilio;
-ricorrente- contro
, Controparte_1
-convenuto contumace- con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale ordinario di Venezia.
In punto: separazione giudiziale e contestuale scioglimento giudiziale del matrimonio;
Conclusioni della ricorrente: come da conclusioni rassegnate all'udienza del 04.12.2024;
Per le seguenti ragioni della decisione in
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.06.2024, (classe 1981, in cerca di Parte_1 un'occupazione lavorativa), premesso di aver contratto matrimonio civile con CP_1
(classe 1988) in data 25.5.2019 a Venezia, con atto regolarmente trascritto nel
[...] registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 6 p. I anno 2019, e premesso altresì che dal matrimonio non sono nati figli, allegando che il rapporto matrimoniale era andato deteriorandosi sino alla cessazione irrimediabile della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con assegnazione alla stessa della casa coniugale, e di imporre al marito l'obbligo di corrisponderle un assegno mensile pari ad € 350,00 a titolo di contributo al proprio mantenimento.
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La causa passa ora in decisione al Collegio.
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale dei coniugi va accolta. E ciò perché i fatti desunti dalla ricorrente dimostrano inequivocabilmente che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c..
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Tribunale, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di attendibilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto (Cass. civ. sez. I, sentenza 30 gennaio 2013, n. 2183).
Ora, nel caso di specie, la contumacia del convenuto (per quanto raggiunto ritualmente dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza), attesta evidentemente la comune volontà dei coniugi di non considerarsi più marito e moglie.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente.
Al contrario, non meritano accoglimento la domanda della ricorrente volta all'ottenimento del versamento, in suo favore, a titolo di mantenimento, di un assegno pari ad € 350,00 così come la domanda volta all'assegnazione della casa coniugale.
In ordine alla domanda volta all'ottenimento dell'assegno di mantenimento, occorre ricordare che “al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniugi gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione” (Cass. civ. sez. I, 23 maggio 2024, n. 14367).
In sede di separazione, è il coniuge richiedente l'assegno di mantenimento che deve provarne i presupposti di fatto. Invero, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione personale lascia inalterato il vincolo coniugale sicché l'assegno di mantenimento in favore del coniuge va rapportato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, con onere a carico del richiedente di dare prova di tale condizione economico-patrimoniale.
Nel caso di specie nulla ha provato in tal senso la ricorrente, essendosi limitata ad allegare di non aver mai svolto attività lavorativa durante il rapporto coniugale e non avendo allegato quale fosse l'attività lavorativa svolta dal marito oltre ai redditi da pagina 2 di 3 quest'ultimo percepiti.
Ulteriore presupposto per l'assegno di mantenimento è anche la prova, sempre a carico del richiedente, della propria incapacità lavorativa, ossia che non sussista un'effettiva sopravvenuta possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita. In tal senso, la ricorrente non ha dimostrato di essersi inutilmente attivata e proposta sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali (Cass. civ. sez. I, 23 maggio 2024, n. 14367).
L'ulteriore domanda della ricorrente volta ad ottenere l'assegnazione a sé della casa coniugale va invece dichiarata inammissibile non sussistendone i presupposti di fatto e di diritto.
In primo luogo, dal matrimonio non sono nati figli.
In secondo luogo, la parte ricorrente la individua in quella sita in Venezia Lido, via Tito
5 A, ma il relativo contratto di locazione prodotto indica, quale durata della stessa, quattro anni decorrenti solo dal 1.6.2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, II sezione civile, in composizione Collegiale, non definitivamente pronunciando nella presente controversia, disattesa ogni altra deduzione o eccezione, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e con Parte_1 Controparte_1 ordine all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Venezia (Ve) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2) Rigetta la domanda della ricorrente di mantenimento per sé a carico del marito;
3) Dichiara inammissibile la domanda di assegnazione a sé della casa familiare;
4) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la trattazione della domanda divorzile;
5) Spese al definitivo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 19.12.2024.
Il Giudice estensore
Dott. Carlo Azzolini
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
-provvedimento redatto con la collaborazione del MOT, dott.ssa Stefania Checchin-
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