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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 04/11/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3089/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
- Sezione Civile -
Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, nella persona del giudice TE AT, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 3089/2024 R.G., promossa da (P.I. , in persona dell'amministratrice unica Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
( ), corrente in Trieste, via XXX Ottobre 7,
[...] C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Di Lullo ( ), del C.F._2
Foro di Trieste, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trieste, via Valdirivo, 13; attore contro
(P.I. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona della titolare ( ), con sede in Controparte_1 C.F._3
Trieste, via Felice Venezian, 13/A, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Capogna del Foro di Trieste pec Email_1 convenuto oggetto: locazione conclusioni delle parti: all'udienza del 4.11.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Vicenda processuale
con atto di citazione notificato il 15.04.24 a mezzo pec, conveniva Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale la ditta individuale Controparte_1 per la convalida dell'intimazione di sfratto per morosità e per ottenere
[...]
l'ingiunzione al pagamento dei canoni scaduti e non versati. La si costituiva con comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta del 17.05.24 opponendosi alle pretese di parte attrice. Con provvedimento del 17.6.2024 il Tribunale di Trieste ordinava il rilascio dell'immobile entro il 6.8.2024 disponendo mutarsi il rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c. concedendo termine all'attore fino al 9.9.2024 per integrare gli atti con la documentazione e concedendo al convenuto termine per costituirsi fino a dieci giorni prima dell'udienza fissata al 14.10.2024. Con atto del 9.9.2024 depositava la memoria ex art. 426 c.p.c. e lo stesso Parte_1 faceva La Spose 2 di il 3.10.2024. CP_1 Controparte_1
All'udienza del 23.1.2025 le parti davano atto che l'immobile era stato rilasciato, senza intervento dell'Ufficiale Giudiziario, in data 22.10.2024. All'udienza del 25.6.2025 le parti comparivano e concordavano sull'ammontare dei canoni ancora dovuti. Con provvedimento del Presidente del Tribunale di Trieste dell'8.10.2025 (in esecuzione del D.L. 117/2025 pubblicato l'8.8.2025 in vigore dal 9.9.2025 e della delibera plenaria del CSM del 1.10.2025) il procedimento era assegnato allo scrivente Giudice che aggiornava l'udienza del 17.10.2025 al 4.11.2025 quando definiva il processo ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Diritto Le domande di parte attrice sono fondate e devono essere accolte. ha infatti allegato e provato, mediante produzione documentale, che: Parte_1
- in data 31.5.2023 tra le parti veniva stipulato un contatto di locazione immobiliare avente ad oggetto l'immobile di proprietà della locatrice Pt_1 sito in Trieste corso Umberto Saba n. 22 piano terra catastalmente
[...] identificato in sezione urbana V, foglio 17, sub. 3 part. 2972, categoria C/1 (cfr. all. 3);
- la durata della locazione era fissata in anni 6 con proroga tacita di ulteriore 6 anni salvo disdetta, con decorrenza 1.6.2023;
- il canone annuale era pattuito in: euro 15.600,00 oltre IVA ed euro 480,00 per spese per il periodo 1.6.2023 – 31.5.2024; euro 16.800,00 oltre IVA ed euro 480,00 per spese per il periodo 1.6.2024 – 31.5.2029;
- Il canone era da corrispondersi in 12 rate mensili di pari importo entro il giorno 5 di ogni mese;
- con PEC del 12.2.2024 la costituiva in mora la conduttrice perché Parte_1 morosa per le mensilità di gennaio e febbraio 2024 (all. 5). E' parimenti dimostrato (all. 5 fascicolo convenuto) e comunque non contestato che la riceveva un deposito cauzionale di euro 2.800,00. Parte_1
pag. 2/4 Ebbene, nonostante in via principale il convenuto abbia concluso per il rigetto delle domande della locatrice (chiedendo in subordine che la condanna al pagamento dei canoni scaduti tenga conto di quelli medio tempore versati), rileva il Tribunale che i fatti posti a fondamento delle pretese di parte attrice siano rimasti, essenzialmente, non contestati dalla Controparte_1 CP_1
[...]
Ed infatti già all'udienza del 23.1.2025 le parti concordemente “Domanda(va)no un rinvio dell'udienza per verificare quale sia l'importo effettivamente dovuto dalla conduttrice, dopo aver imputato a pagamento delle mensilità la somma data per la cauzione” ed alla successiva udienza del 25.6.2025 “L'avv. DI LULLO dichiara che il credito vantato da
per mensilità non pagate corrisponde ad euro 13.618,00, da cui dedurre euro Parte_1
2.800,00 per cauzione, residuando un credito di 10.818,00. L'avv. CAPOGNA dichiara che i conteggi sono corretti, e che la cliente intende onorare tale credito” (cfr. verbali di udienza). Ebbene al riguardo va evidenziato che l'onere di specifica contestazione imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione (Cass. Pen. Sez. 2 - , Ordinanza n. 10374 del 19/04/2025 (Rv. 674815 - 01). Tanto chiarito non v'è dubbio che, pur a fronte dell'avvenuto rilascio dell'immobile, persista l'interesse del locatore ad ottenere l'accertamento dell'operatività di una pregressa causa di risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore, potendo da tale accertamento derivare effetti a lui favorevoli come, nel caso di specie, la condanna al pagamento dei canoni scaduti (Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 34158 del 20/12/2019 (Rv. 656335 - 01). Ebbene l'ammontare dei canoni scaduti e non versati pari a circa 2/3 dell'annualità 2024, l'integralità del mancato pagamento nonché la circostanza che la morosità de di si sia manifestata a Controparte_1 Controparte_1 breve distanza temporale dalla stipula del contratto, consente indubbiamente di ritenere che si è di fronte non certo a un fatto inadempimento qualsiasi bensì ad una mora solutoriamente rilevante perché integrante il requisito della gravità di cui all'art. 1455 c.c. sia sul piano oggettivo che soggettivo con conseguente declaratoria di risoluzione del contratto di locazione. Al riguardo soccorre anche l'art. 5 della Legge 27 luglio 1978, n. 392 che, benché non applicabile estensivamente alle ipotesi di locazione di immobili ad uso non abitativo, è comunque valorizzabile come parametro di riferimento e, in uno alla pag. 3/4 circostanza che il locatore provvedeva a diffidare e mettere in mora il conduttore con PEC del febbraio 2024, rimasta senza esito, chiarisce che l'inadempimento non ha avuto scarsa importanza nella sfera di interesse del contraente deluso (Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 30730 del 26/11/2019 (Rv. 656228 - 01). Inoltre, le argomentazioni difensive in merito alle prospettate difficoltà economiche sono rimaste generiche e prive di puntuale allegazione così che appaiono inidonee a integrare una causa di giustificazione o comunque ad efficacemente confutare detta valutazione sull'entità dell'inadempimento. Né è emerso motivo alcuno per ritenere l'iniziativa della meramente Parte_1 pretestuosa o volta al solo fine di sottrarsi al vincolo contrattuale. Quanto all'ammontare del dovuto si evidenzia che non vi è contestazione sull'importo ancora da saldare ammontante ad euro 10.818,00 (si evidenzi che la concorde affermazione in udienza è successiva al pagamento dei canoni di febbraio e maggio 2024 che quindi devono ritenersi entrambi considerati nel conteggio) già decurtato della somma inizialmente conferita a titolo di deposito cauzionale e trattenuta in compensazione da parte attrice. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo considerati i parametri minimi e la riduzione del 30% per l'assenza di particolari questioni in fatto o diritto ai sensi dell'art. 4 comma 4 DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra e Parte_1
di in data 31.5.2023; Controparte_1 Controparte_1
- condanna Spose 2 di al pagamento in favore di CP_1 Controparte_1 della somma di euro 10.818,00 oltre rivalutazione e interessi Parte_1 compensativi sulla somma via via rivalutata e sino al saldo;
- rigetta ogni ulteriore domanda;
Co
- condanna AD a rimborsare in favore di Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 1.778,00,00 per compensi, già ridotti Parte_1 del 30%, oltre spese al 15 % ex art. 2 comma secondo, D.M. n. 55/2014, CPA e IVA come per legge. Trieste, 4 novembre 2025
il Giudice
TE AT
pag. 4/4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
- Sezione Civile -
Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, nella persona del giudice TE AT, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 3089/2024 R.G., promossa da (P.I. , in persona dell'amministratrice unica Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
( ), corrente in Trieste, via XXX Ottobre 7,
[...] C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Di Lullo ( ), del C.F._2
Foro di Trieste, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trieste, via Valdirivo, 13; attore contro
(P.I. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona della titolare ( ), con sede in Controparte_1 C.F._3
Trieste, via Felice Venezian, 13/A, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Capogna del Foro di Trieste pec Email_1 convenuto oggetto: locazione conclusioni delle parti: all'udienza del 4.11.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Vicenda processuale
con atto di citazione notificato il 15.04.24 a mezzo pec, conveniva Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale la ditta individuale Controparte_1 per la convalida dell'intimazione di sfratto per morosità e per ottenere
[...]
l'ingiunzione al pagamento dei canoni scaduti e non versati. La si costituiva con comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta del 17.05.24 opponendosi alle pretese di parte attrice. Con provvedimento del 17.6.2024 il Tribunale di Trieste ordinava il rilascio dell'immobile entro il 6.8.2024 disponendo mutarsi il rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c. concedendo termine all'attore fino al 9.9.2024 per integrare gli atti con la documentazione e concedendo al convenuto termine per costituirsi fino a dieci giorni prima dell'udienza fissata al 14.10.2024. Con atto del 9.9.2024 depositava la memoria ex art. 426 c.p.c. e lo stesso Parte_1 faceva La Spose 2 di il 3.10.2024. CP_1 Controparte_1
All'udienza del 23.1.2025 le parti davano atto che l'immobile era stato rilasciato, senza intervento dell'Ufficiale Giudiziario, in data 22.10.2024. All'udienza del 25.6.2025 le parti comparivano e concordavano sull'ammontare dei canoni ancora dovuti. Con provvedimento del Presidente del Tribunale di Trieste dell'8.10.2025 (in esecuzione del D.L. 117/2025 pubblicato l'8.8.2025 in vigore dal 9.9.2025 e della delibera plenaria del CSM del 1.10.2025) il procedimento era assegnato allo scrivente Giudice che aggiornava l'udienza del 17.10.2025 al 4.11.2025 quando definiva il processo ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Diritto Le domande di parte attrice sono fondate e devono essere accolte. ha infatti allegato e provato, mediante produzione documentale, che: Parte_1
- in data 31.5.2023 tra le parti veniva stipulato un contatto di locazione immobiliare avente ad oggetto l'immobile di proprietà della locatrice Pt_1 sito in Trieste corso Umberto Saba n. 22 piano terra catastalmente
[...] identificato in sezione urbana V, foglio 17, sub. 3 part. 2972, categoria C/1 (cfr. all. 3);
- la durata della locazione era fissata in anni 6 con proroga tacita di ulteriore 6 anni salvo disdetta, con decorrenza 1.6.2023;
- il canone annuale era pattuito in: euro 15.600,00 oltre IVA ed euro 480,00 per spese per il periodo 1.6.2023 – 31.5.2024; euro 16.800,00 oltre IVA ed euro 480,00 per spese per il periodo 1.6.2024 – 31.5.2029;
- Il canone era da corrispondersi in 12 rate mensili di pari importo entro il giorno 5 di ogni mese;
- con PEC del 12.2.2024 la costituiva in mora la conduttrice perché Parte_1 morosa per le mensilità di gennaio e febbraio 2024 (all. 5). E' parimenti dimostrato (all. 5 fascicolo convenuto) e comunque non contestato che la riceveva un deposito cauzionale di euro 2.800,00. Parte_1
pag. 2/4 Ebbene, nonostante in via principale il convenuto abbia concluso per il rigetto delle domande della locatrice (chiedendo in subordine che la condanna al pagamento dei canoni scaduti tenga conto di quelli medio tempore versati), rileva il Tribunale che i fatti posti a fondamento delle pretese di parte attrice siano rimasti, essenzialmente, non contestati dalla Controparte_1 CP_1
[...]
Ed infatti già all'udienza del 23.1.2025 le parti concordemente “Domanda(va)no un rinvio dell'udienza per verificare quale sia l'importo effettivamente dovuto dalla conduttrice, dopo aver imputato a pagamento delle mensilità la somma data per la cauzione” ed alla successiva udienza del 25.6.2025 “L'avv. DI LULLO dichiara che il credito vantato da
per mensilità non pagate corrisponde ad euro 13.618,00, da cui dedurre euro Parte_1
2.800,00 per cauzione, residuando un credito di 10.818,00. L'avv. CAPOGNA dichiara che i conteggi sono corretti, e che la cliente intende onorare tale credito” (cfr. verbali di udienza). Ebbene al riguardo va evidenziato che l'onere di specifica contestazione imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione (Cass. Pen. Sez. 2 - , Ordinanza n. 10374 del 19/04/2025 (Rv. 674815 - 01). Tanto chiarito non v'è dubbio che, pur a fronte dell'avvenuto rilascio dell'immobile, persista l'interesse del locatore ad ottenere l'accertamento dell'operatività di una pregressa causa di risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore, potendo da tale accertamento derivare effetti a lui favorevoli come, nel caso di specie, la condanna al pagamento dei canoni scaduti (Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 34158 del 20/12/2019 (Rv. 656335 - 01). Ebbene l'ammontare dei canoni scaduti e non versati pari a circa 2/3 dell'annualità 2024, l'integralità del mancato pagamento nonché la circostanza che la morosità de di si sia manifestata a Controparte_1 Controparte_1 breve distanza temporale dalla stipula del contratto, consente indubbiamente di ritenere che si è di fronte non certo a un fatto inadempimento qualsiasi bensì ad una mora solutoriamente rilevante perché integrante il requisito della gravità di cui all'art. 1455 c.c. sia sul piano oggettivo che soggettivo con conseguente declaratoria di risoluzione del contratto di locazione. Al riguardo soccorre anche l'art. 5 della Legge 27 luglio 1978, n. 392 che, benché non applicabile estensivamente alle ipotesi di locazione di immobili ad uso non abitativo, è comunque valorizzabile come parametro di riferimento e, in uno alla pag. 3/4 circostanza che il locatore provvedeva a diffidare e mettere in mora il conduttore con PEC del febbraio 2024, rimasta senza esito, chiarisce che l'inadempimento non ha avuto scarsa importanza nella sfera di interesse del contraente deluso (Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 30730 del 26/11/2019 (Rv. 656228 - 01). Inoltre, le argomentazioni difensive in merito alle prospettate difficoltà economiche sono rimaste generiche e prive di puntuale allegazione così che appaiono inidonee a integrare una causa di giustificazione o comunque ad efficacemente confutare detta valutazione sull'entità dell'inadempimento. Né è emerso motivo alcuno per ritenere l'iniziativa della meramente Parte_1 pretestuosa o volta al solo fine di sottrarsi al vincolo contrattuale. Quanto all'ammontare del dovuto si evidenzia che non vi è contestazione sull'importo ancora da saldare ammontante ad euro 10.818,00 (si evidenzi che la concorde affermazione in udienza è successiva al pagamento dei canoni di febbraio e maggio 2024 che quindi devono ritenersi entrambi considerati nel conteggio) già decurtato della somma inizialmente conferita a titolo di deposito cauzionale e trattenuta in compensazione da parte attrice. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo considerati i parametri minimi e la riduzione del 30% per l'assenza di particolari questioni in fatto o diritto ai sensi dell'art. 4 comma 4 DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra e Parte_1
di in data 31.5.2023; Controparte_1 Controparte_1
- condanna Spose 2 di al pagamento in favore di CP_1 Controparte_1 della somma di euro 10.818,00 oltre rivalutazione e interessi Parte_1 compensativi sulla somma via via rivalutata e sino al saldo;
- rigetta ogni ulteriore domanda;
Co
- condanna AD a rimborsare in favore di Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 1.778,00,00 per compensi, già ridotti Parte_1 del 30%, oltre spese al 15 % ex art. 2 comma secondo, D.M. n. 55/2014, CPA e IVA come per legge. Trieste, 4 novembre 2025
il Giudice
TE AT
pag. 4/4