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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/12/2025, n. 9940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9940 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice TO Pertile pronuncia questa
SENTENZA ex a. 281 sexies cpc
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n° 38817 / 2024 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. NASTI VINCENZO
PARTE OPPONENTE
contro
:
(cod. fisc. Controparte_1 P.IVA_2 col procuratore domiciliatario avv. MANDARANO ANTONELLO, CP_2
[...]
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente conferma le conclusioni della prima memoria, cioè:
“in accoglimento dell'opposizione proposta dalla nnullare, Controparte_3 dichiarare comunque nulla, prescritta o di nessun effetto la predetta ingiunzione di pagamento del Comune di tenuto conto che: CP_1
4 verbali analiticamente indicati nell'allegato 1) sono relativi a violazioni del codice della strada che comportano la decurtazione dei punti della patente e in ordine ai quali la opponente ha regolarmente inviato le generalità dei trasgressori all'ente accertatore
90 verbali analiticamente indicati nell'atto introduttivo sono relativi a contravvenzioni in ordine alle quali la ha regolarmente Controparte_3
Trib. Milano – sentenza nel proc. RG 38817 / 2024 - pag. 1 effettuato la comunicazione degli effettivi trasgressori per liberandosi dalla responsabilità solidale prevista dall'art. 196 del codice della strada.
si emetta, in via residuale, un provvedimento con cui si consenta alla società resistente di essere rimessa in termini per il pagamento delle sanzioni stradali oggetto della ordinanza-ingiunzione impugnata escluse tutte le sanzioni, interessi e duplicazioni imposte dall'ente”
Parte opposta conferma le conclusioni della prima memoria, cioè:
“ in via preliminare: dichiarare inammissibile la presente opposizione, qualora fosse qualificata quale azione recuperatoria, perché proposta oltre i termini decadenziali stabiliti dal CdS e dal D.Lgs 150/2011; nel merito: respingere l'opposizione proposta da controparte, in quanto inammissibile ed infondata e, per l'effetto, confermare l'ingiunzione di pagamento n. 2024
0430996682881264636 e condannare al pagamento Parte_1 dell'importo di € 91.054,31, oltre interessi”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 30.10.2024 la soc. si oppone Parte_1 all'ingiunzione di pagamento “del 11.9.2024 ex. R.D. 639/1910) n. Ingiunzione n.
20240430996682881264636 Codice Fiscale: notificata a mezzo pec in data P.IVA_1
02/10/2024 presso la SEDE LEGALE della soc. , con Parte_2 cui le era stato ingiunto di pagare la somma complessiva di EUR 91.054,31 relativa a
“sanzioni per violazioni al codice della strada analiticamente riportati nell'ingiunzione che si allega”, esponendo che:
• l'ordinanza ingiunzione era nulla “per scioglimento del vincolo solidale e/o difetto di legittimazione passiva della per violazione degli artt. 196 Controparte_3
e 84 CDS con riferimento ai verbali per i quali sono stati regolarmente comunicati i nominativi dei trasgressori”, atteso che da un “allegato prospetto” la
[...]
aveva individuato i nomi dei “locatari ( ALL.2 EXCEL ) ed ha Parte_2 comunicato i nominativi degli effettivi trasgressori”, così liberandosi dal vincolo solidale;
• per imprecisati “numerosi verbali riportati nell'ordinanza-ingiunzione impugnata” era mancata la notifica ex a. 145 cpc, presso la sede della società opponente “in Sant'Antimo via Matilde Serao snc (ALL. 7 visura storica Controparte_3
Trib. Milano – sentenza nel proc. RG 38817 / 2024 - pag. 2 srl)”;
• “per i verbali analiticamente indicati nel file excel allegato la notifica non è mai stata effettuata per ben 184 verbali relativi a violazioni del codice della strada presso la sede legale della (ALL. 8 file excel verbali non Parte_2 notificati)”;
• le eccezioni sollevate dimostravano il fumus boni iuris mentre l'importo della sanzione (€ 91.054,31) dimostrava il periculum, sicché chiedeva la sospensione del titolo esecutivo. Concludeva chiedendo “1) in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento impugnata per la sussistenza dei requisiti di fumus boni iuris e periculum in mora;
2) nel merito, accertare e dichiarare non dovuto l'importo richiesto dal pari ad euro euro 91.054,31 Controparte_1
(novantunomilacinquantaquattro,trentunoeuro)”.
A corredo della citazione produceva:
1. Ordinanza ingiunzione impugnata
2. Elenco verbali per i quali è stata fatta la comunicazione locatari
3. Files con analitiche comunicazione dei locatari per ogni singolo verbale + 3a : file excel con elenco comunicazione trasgressori Controparte_3
4. Sentenza emessa nel procedimento N. R.G. 42978/2022 Giudice dott.ssa Mandelli – Tribunale di Milano
5. Circolare Ministero Trasporti
6. CP_4
7. Visura storica CP_3 Parte_2
8. Elenco excel verbali mai notificato
9. Mutuo liquidità
10. Procura ad litem
11. Prova notifica ingiunzione
Il opposto si costituiva con comparsa di risposta del 3.2.2025 depositata il CP_1
4.2.2025, osservando che:
• l'ingiunzione opposta, n. 2024 0430996682881264636 per l'importo totale di € 91.054,31, era stata emessa per mancato pagamento da parte della soc.
di 269 (duecentosessantanove) sanzioni Parte_1 amministrative riguardanti altrettante violazioni del Codice della Strada commesse negli anni 2020 e 2021;
Trib. Milano – sentenza nel proc. RG 38817 / 2024 - pag. 3 • a norma dell'art. 201 CDS tali verbali erano stati notificati via PEC ai sensi del Decreto Interministeriale 18.12.2017 dapprima ai soggetti individuati come proprietari degli automezzi e successivamente alla società opponente, risultata locataria dei veicoli con cui era stata commessa ciascuna violazione;
• la medesima soc. aveva poi trasmesso “i nominativi dei soggetti ai Parte_1 quali la stessa Società ha ulteriormente sublocato i veicoli interessati, ad ulteriore riprova che essa era perfettamente a conoscenza e aveva regolarmente ricevuto i verbali de quibus”;
• non essendo avvenuto il pagamento in misura ridotta e non risultando impugnati tempestivamente e ritualmente -con ricorso al Prefetto ex a. 203 CDS o inanzi al giudice di pace- i verbali erano divenuti “titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento”, a norma dello stesso a. 203 CDS;
• entro il termine di prescrizione quinquennale, ex a. 209CDS e 28 legge 689/1981, l' aveva perciò regolarmente notificato l'ingiunzione di Controparte_5 pagamento oggetto dell'opposizione;
• tutti i verbali erano stati notificati all'indirizzo PEC Email_1 cioè all'indirizzo che, al tempo della notifica, risultava pubblicato nel registro INI
PEC, confermato anche dalla visura camerale, che era stato modificato solo successivamente, nel 2023;
• il primo motivo era perciò inammissibile, giacché dalla notificazione mediante PEC di quei verbali stessi era ampiamente trascorso il termine di legge di trenta giorni, per la loro impugnazione;
• i verbali di contestazione di violazioni al Codice della Strada erano ormai divenuti titolo esecutivo, sicché risultavano assolutamente intangibili, come del resto stabilito anche dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ. sent. n. 7829/2015; Cass. Civ. sent. n. 22080/2017), secondo cui la cosiddetta “azione recuperatoria” è proponibile
(unicamente nelle forme dell'opposizione ex art 204 bis CDS, ora regolato dal decreto legislativo 150/2011) soltanto quando il titolo non sia stato ritualmente notificato, mentre dopo la notifica del verbale non è più ammessa la contestazione di merito della sanzione, risultando proponibili solo opposizioni all'esecuzione per far valere fatti estintivi sopravvenuti o vizi formali della cartella (o, nella presente vicenda, dell'ingiunzione);
• come riconosciuto nell'atto introduttivo del giudizio, per contro, nel caso in esame l'opponente s'era limitata a inviare al alcune comunicazioni Controparte_1
Trib. Milano – sentenza nel proc. RG 38817 / 2024 - pag. 4 sostenendo che nei confronti di un locatario “quale, per l'appunto, la medesima Società” dovessero trovare applicazione gli aa. 84 e 196 CDS, senza però aver previamente proposto nessuna impugnazione, sicché l'opponente era decaduta dall'impugnazione in esame, come del resto confermato anche dalla Corte di
Cassazione – Sezioni Unite sentenza n. 22080/2017;
• l'opposto inoltre contestava anche nel merito la fondatezza CP_1 dell'opposizione, attesa la regolare formazione dei titoli esecutivi: i verbali di contestazione erano stati ben notificati alla Società quale locataria dei veicoli con i quali sono state commesse le violazioni accertate, in base alle dichiarazioni rese dai proprietari dei veicoli medesimi;
• del resto, alla luce degli aa. 84 e 196 CDS “quando un veicolo sia adibito a locazione senza conducente, delle violazioni commesse risponde solidalmente il locatario”, e pertanto l'Amministrazione convenuta, appena appreso della locazione, aveva notificato i verbali all'effettivo responsabile, ovvero alla società odierna opponente quale locataria, come del resto ammesso anche dall'attrice medesima;
• il fatto che la Società svolga attività di “autonoleggio senza conducente” è del tutto irrilevante, poiché essa, per ogni singolo verbale, risulta coinvolta in qualità di locataria del veicolo con cui è stata commessa la violazione contestata, e non già quale proprietaria;
• pel Comune non sussisteva d'altra parte nessun onere di rinotificare i verbali a eventuali sublocatari e comunque la stessa Società sostiene di svolgere “l'attività industriale di noleggio a terzi di autovetture senza conducente” di modo che essa ha natura di operatore professionista specializzato, dal quale è esigibile maggior conoscenza della normativa di riferimento, quantomeno in ordine alla necessità di impugnare un verbale di contestazione di violazioni al Codice della Strada, affinché esso non acquisisca natura di titolo esecutivo;
• l'infondatezza dell'opposizione risultava confermata anche dalla Corte di Cassazione, colla sentenza n. 27215/2024 del 21.10.2024.
Concludeva chiedendo preliminarmente di rigettare l'istanza di sospensione dell'ingiunzione di pagamento e di dichiarare inammissibile l'opposizione ove qualificata come azione recuperatoria, perché proposta oltre i termini decadenziali stabiliti dal CdS e dal D.Lgs 150/2011; nel merito chiedeva di respingere l'opposizione e confermare l'ingiunzione di pagamento n. 20240430775202709414808.
Trib. Milano – sentenza nel proc. RG 38817 / 2024 - pag. 5 Con decreto ex a. 171 bis cpc del 21.2.2025 il giudice originariamente designato differiva l'udienza e assegnava i termini ex a. 171 ter cpc, riservando la decisione sull'istanza di sospensione.
Riassegnato il ruolo allo scrivente, con provvedimento 3.11.2025 veniva rilevato che mancava la prova della tempestiva impugnazione dei controversi verbali in discorso, tutti ritualmente notificati all'indirizzo PEC pubblicato a quel tempo nel registro IN (cioè
modificato soltanto nell'anno 2023) e veniva perciò respinta Email_1
l'istanza di sospensione dell'esecutività del titolo impugnato.
All'udienza del 10.12.2025 le parti, rassegnate le conclusioni come in epigrafe trascritte, hanno discusso la causa oralmente ex a. 281 sexies cpc e, all'esito, il giudice ha trattenuto la causa per il deposito della sentenza.
I motivi della decisione
L'opposizione in esame riguarda l'ingiunzione di pagamento n. 2024 0430996682881264636 (emessa il giorno 11.9.2024 e notificata il giorno 2.10.2024), incontestatamente relativa a duecentosessantanove sanzioni amministrative, elevate per altrettante violazioni al codice della strada, commesse negli anni 2020 e 2021.
Gli estremi di tutte le violazioni risultano contestati mediante atti notificati con PEC consegnate dapprima ai soggetti risultati essere i proprietari degli autoveicoli, e successivamente all'odierna attrice, quale locataria dei veicoli stessi.
L'opposizione è pertanto interamente inammissibile.
Come efficacemente illustrato da Cass. Sez. Unite, sentenza n. 22080 del 22/9/2017, invero, rispetto al sistema delineato dalla legge n. 689/1981 le sopravvenute modifiche legislative prevedono che il verbale di accertamento, in deroga all'a. 17 della legge n. 689/1981, acquista efficacia di titolo esecutivo, come previsto dall'ultimo comma dell'a.
203 CDS laddove l'interessato non abbia proposto ricorso al prefetto né abbia effettuato il pagamento in misura ridotta. In piena coerenza colla disciplina ex a. 203 CDS, il ricorso contro il verbale di accertamento proposto ex a. 204 bis CDS al giudice di pace (oggi, ex a. 7 d.lgs. n. 150/2011) non impedisce che esso acquisti efficacia esecutiva, tanto che il
Trib. Milano – sentenza nel proc. RG 38817 / 2024 - pag. 6 giudice dell'esecuzione può solo sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato (oggi ex a. 5 del d.lgs. n. 150 del 2011, richiamato dal sesto comma dell'art. 7).
Tale efficacia consente all'ente impositore di iscrivere a ruolo il titolo, anche in pendenza di giudizio di opposizione.
Quando invece venga impugnata l'ordinanza-ingiunzione, nel caso di rigetto dell'opposizione l'unico titolo esecutivo idoneo a fondare la riscossione coattiva è la medesima ordinanza. Sulla scorta di tali premesse, quindi, il giudice di legittimità ha sottolineato che l'omessa o tardiva notifica dei verbali non è deducibile mediante opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, trattandosi di fatto non sopravvenuto al formarsi del titolo e che, perciò, abbia eliso il diritto di agire esecutivamente. In altre parole, nel caso di mancata opposizione contro i verbali diviene definitivo l'accertamento contenuto nel verbale non opposto, e rimane perciò preclusa qualunque altra verifica dei fatti costitutivi o impeditivi della pretesa sanzionatoria in esso contenuti, compresa la questione della notifica del verbale.
Nella specie, peraltro, la società opponente pur negando d'aver ricevuto presso la sua sede le notifiche (evidentemente, riferendosi solo a quelle analogiche ex a. 145 cpc) dei vari verbali posti a fondare l'ingiunzione di pagamento n. 2024 0430996682881264636, non contesta tuttavia specificamente d'aver ricevuto regolari notifiche di tutti i verbali in questione a mezzo di posta elettronica certificata consegnata all'indirizzo a quel tempo pubblicato su IN. Nella memoria del 4.7.2025 non v'è infatti nessuna replica a tale allegazione ritualmente svolta nella comparsa di risposta del CP_1
Resta così assorbita ogni altra questione, comprese quelle concernenti gli aa. 196 e 84 CDS, la modifica dei quali (successiva peraltro alle violazioni per cui è causa) non ha affatto eliminato la responsabilità solidale del locatario del veicolo con cui fu commessa la violazione, locatario che nella specie (anche per mancanza di specifica contestazione) è certamente identificabile nell'opponente, questioni il cui esame dimostra peraltro che l'opposizione è anche infondata nel merito.
In conclusione, va respinta siccome inammissibile (e comunque infondata nel merito)
l'opposizione proposta dalla contro l'ingiunzione n. Parte_1
2024 0430996682881264636 (emessa il giorno 11.9.2024 e notificata il giorno 2.10.2024)
Trib. Milano – sentenza nel proc. RG 38817 / 2024 - pag. 7 e devono essere accolte le conclusioni come precisate dal nella prima memoria. CP_1
Le spese di lite, liquidate in dispositivo tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate, seguono la soccombenza ex a. 91 cpc e si liquidano secondo i criteri del DM 147/2022 per lo scaglione corrispondente, in importo fra i parametri medi e i massimi, tenendo conto della quantità di verbali posti a fondare l'ingiunzione e della mole di documentazione prodotta.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letto l'a. 281 sexies cpc così decide:
1. respinge siccome inammissibile l'opposizione proposta dall'attrice soc.
contro l'ingiunzione n. 2024 Parte_1
0430996682881264636 (emessa il giorno 11.9.2024 e notificata il giorno 2.10.2024);
2. per l'effetto, conferma interamente la predetta ingiunzione di pagamento n.
2024 0430996682881264636 e condanna la soc. Parte_1
a pagare al l'importo complessivo di EUR
[...] CP_1 CP_1
91.054,31 oltre interessi;
3. condanna la parte attrice a rifondere al convenuto le Controparte_1 spese processuali di questo grado che liquida in € 20.000,00 per compensi professionali, oltre a oneri di legge e riflessi.
Così deciso il giorno 22 dicembre 2025 dal tribunale di Milano. Il giudice
TO IL
Trib. Milano – sentenza nel proc. RG 38817 / 2024 - pag. 8
nella persona del giudice TO Pertile pronuncia questa
SENTENZA ex a. 281 sexies cpc
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n° 38817 / 2024 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. NASTI VINCENZO
PARTE OPPONENTE
contro
:
(cod. fisc. Controparte_1 P.IVA_2 col procuratore domiciliatario avv. MANDARANO ANTONELLO, CP_2
[...]
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente conferma le conclusioni della prima memoria, cioè:
“in accoglimento dell'opposizione proposta dalla nnullare, Controparte_3 dichiarare comunque nulla, prescritta o di nessun effetto la predetta ingiunzione di pagamento del Comune di tenuto conto che: CP_1
4 verbali analiticamente indicati nell'allegato 1) sono relativi a violazioni del codice della strada che comportano la decurtazione dei punti della patente e in ordine ai quali la opponente ha regolarmente inviato le generalità dei trasgressori all'ente accertatore
90 verbali analiticamente indicati nell'atto introduttivo sono relativi a contravvenzioni in ordine alle quali la ha regolarmente Controparte_3
Trib. Milano – sentenza nel proc. RG 38817 / 2024 - pag. 1 effettuato la comunicazione degli effettivi trasgressori per liberandosi dalla responsabilità solidale prevista dall'art. 196 del codice della strada.
si emetta, in via residuale, un provvedimento con cui si consenta alla società resistente di essere rimessa in termini per il pagamento delle sanzioni stradali oggetto della ordinanza-ingiunzione impugnata escluse tutte le sanzioni, interessi e duplicazioni imposte dall'ente”
Parte opposta conferma le conclusioni della prima memoria, cioè:
“ in via preliminare: dichiarare inammissibile la presente opposizione, qualora fosse qualificata quale azione recuperatoria, perché proposta oltre i termini decadenziali stabiliti dal CdS e dal D.Lgs 150/2011; nel merito: respingere l'opposizione proposta da controparte, in quanto inammissibile ed infondata e, per l'effetto, confermare l'ingiunzione di pagamento n. 2024
0430996682881264636 e condannare al pagamento Parte_1 dell'importo di € 91.054,31, oltre interessi”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 30.10.2024 la soc. si oppone Parte_1 all'ingiunzione di pagamento “del 11.9.2024 ex. R.D. 639/1910) n. Ingiunzione n.
20240430996682881264636 Codice Fiscale: notificata a mezzo pec in data P.IVA_1
02/10/2024 presso la SEDE LEGALE della soc. , con Parte_2 cui le era stato ingiunto di pagare la somma complessiva di EUR 91.054,31 relativa a
“sanzioni per violazioni al codice della strada analiticamente riportati nell'ingiunzione che si allega”, esponendo che:
• l'ordinanza ingiunzione era nulla “per scioglimento del vincolo solidale e/o difetto di legittimazione passiva della per violazione degli artt. 196 Controparte_3
e 84 CDS con riferimento ai verbali per i quali sono stati regolarmente comunicati i nominativi dei trasgressori”, atteso che da un “allegato prospetto” la
[...]
aveva individuato i nomi dei “locatari ( ALL.2 EXCEL ) ed ha Parte_2 comunicato i nominativi degli effettivi trasgressori”, così liberandosi dal vincolo solidale;
• per imprecisati “numerosi verbali riportati nell'ordinanza-ingiunzione impugnata” era mancata la notifica ex a. 145 cpc, presso la sede della società opponente “in Sant'Antimo via Matilde Serao snc (ALL. 7 visura storica Controparte_3
Trib. Milano – sentenza nel proc. RG 38817 / 2024 - pag. 2 srl)”;
• “per i verbali analiticamente indicati nel file excel allegato la notifica non è mai stata effettuata per ben 184 verbali relativi a violazioni del codice della strada presso la sede legale della (ALL. 8 file excel verbali non Parte_2 notificati)”;
• le eccezioni sollevate dimostravano il fumus boni iuris mentre l'importo della sanzione (€ 91.054,31) dimostrava il periculum, sicché chiedeva la sospensione del titolo esecutivo. Concludeva chiedendo “1) in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento impugnata per la sussistenza dei requisiti di fumus boni iuris e periculum in mora;
2) nel merito, accertare e dichiarare non dovuto l'importo richiesto dal pari ad euro euro 91.054,31 Controparte_1
(novantunomilacinquantaquattro,trentunoeuro)”.
A corredo della citazione produceva:
1. Ordinanza ingiunzione impugnata
2. Elenco verbali per i quali è stata fatta la comunicazione locatari
3. Files con analitiche comunicazione dei locatari per ogni singolo verbale + 3a : file excel con elenco comunicazione trasgressori Controparte_3
4. Sentenza emessa nel procedimento N. R.G. 42978/2022 Giudice dott.ssa Mandelli – Tribunale di Milano
5. Circolare Ministero Trasporti
6. CP_4
7. Visura storica CP_3 Parte_2
8. Elenco excel verbali mai notificato
9. Mutuo liquidità
10. Procura ad litem
11. Prova notifica ingiunzione
Il opposto si costituiva con comparsa di risposta del 3.2.2025 depositata il CP_1
4.2.2025, osservando che:
• l'ingiunzione opposta, n. 2024 0430996682881264636 per l'importo totale di € 91.054,31, era stata emessa per mancato pagamento da parte della soc.
di 269 (duecentosessantanove) sanzioni Parte_1 amministrative riguardanti altrettante violazioni del Codice della Strada commesse negli anni 2020 e 2021;
Trib. Milano – sentenza nel proc. RG 38817 / 2024 - pag. 3 • a norma dell'art. 201 CDS tali verbali erano stati notificati via PEC ai sensi del Decreto Interministeriale 18.12.2017 dapprima ai soggetti individuati come proprietari degli automezzi e successivamente alla società opponente, risultata locataria dei veicoli con cui era stata commessa ciascuna violazione;
• la medesima soc. aveva poi trasmesso “i nominativi dei soggetti ai Parte_1 quali la stessa Società ha ulteriormente sublocato i veicoli interessati, ad ulteriore riprova che essa era perfettamente a conoscenza e aveva regolarmente ricevuto i verbali de quibus”;
• non essendo avvenuto il pagamento in misura ridotta e non risultando impugnati tempestivamente e ritualmente -con ricorso al Prefetto ex a. 203 CDS o inanzi al giudice di pace- i verbali erano divenuti “titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento”, a norma dello stesso a. 203 CDS;
• entro il termine di prescrizione quinquennale, ex a. 209CDS e 28 legge 689/1981, l' aveva perciò regolarmente notificato l'ingiunzione di Controparte_5 pagamento oggetto dell'opposizione;
• tutti i verbali erano stati notificati all'indirizzo PEC Email_1 cioè all'indirizzo che, al tempo della notifica, risultava pubblicato nel registro INI
PEC, confermato anche dalla visura camerale, che era stato modificato solo successivamente, nel 2023;
• il primo motivo era perciò inammissibile, giacché dalla notificazione mediante PEC di quei verbali stessi era ampiamente trascorso il termine di legge di trenta giorni, per la loro impugnazione;
• i verbali di contestazione di violazioni al Codice della Strada erano ormai divenuti titolo esecutivo, sicché risultavano assolutamente intangibili, come del resto stabilito anche dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ. sent. n. 7829/2015; Cass. Civ. sent. n. 22080/2017), secondo cui la cosiddetta “azione recuperatoria” è proponibile
(unicamente nelle forme dell'opposizione ex art 204 bis CDS, ora regolato dal decreto legislativo 150/2011) soltanto quando il titolo non sia stato ritualmente notificato, mentre dopo la notifica del verbale non è più ammessa la contestazione di merito della sanzione, risultando proponibili solo opposizioni all'esecuzione per far valere fatti estintivi sopravvenuti o vizi formali della cartella (o, nella presente vicenda, dell'ingiunzione);
• come riconosciuto nell'atto introduttivo del giudizio, per contro, nel caso in esame l'opponente s'era limitata a inviare al alcune comunicazioni Controparte_1
Trib. Milano – sentenza nel proc. RG 38817 / 2024 - pag. 4 sostenendo che nei confronti di un locatario “quale, per l'appunto, la medesima Società” dovessero trovare applicazione gli aa. 84 e 196 CDS, senza però aver previamente proposto nessuna impugnazione, sicché l'opponente era decaduta dall'impugnazione in esame, come del resto confermato anche dalla Corte di
Cassazione – Sezioni Unite sentenza n. 22080/2017;
• l'opposto inoltre contestava anche nel merito la fondatezza CP_1 dell'opposizione, attesa la regolare formazione dei titoli esecutivi: i verbali di contestazione erano stati ben notificati alla Società quale locataria dei veicoli con i quali sono state commesse le violazioni accertate, in base alle dichiarazioni rese dai proprietari dei veicoli medesimi;
• del resto, alla luce degli aa. 84 e 196 CDS “quando un veicolo sia adibito a locazione senza conducente, delle violazioni commesse risponde solidalmente il locatario”, e pertanto l'Amministrazione convenuta, appena appreso della locazione, aveva notificato i verbali all'effettivo responsabile, ovvero alla società odierna opponente quale locataria, come del resto ammesso anche dall'attrice medesima;
• il fatto che la Società svolga attività di “autonoleggio senza conducente” è del tutto irrilevante, poiché essa, per ogni singolo verbale, risulta coinvolta in qualità di locataria del veicolo con cui è stata commessa la violazione contestata, e non già quale proprietaria;
• pel Comune non sussisteva d'altra parte nessun onere di rinotificare i verbali a eventuali sublocatari e comunque la stessa Società sostiene di svolgere “l'attività industriale di noleggio a terzi di autovetture senza conducente” di modo che essa ha natura di operatore professionista specializzato, dal quale è esigibile maggior conoscenza della normativa di riferimento, quantomeno in ordine alla necessità di impugnare un verbale di contestazione di violazioni al Codice della Strada, affinché esso non acquisisca natura di titolo esecutivo;
• l'infondatezza dell'opposizione risultava confermata anche dalla Corte di Cassazione, colla sentenza n. 27215/2024 del 21.10.2024.
Concludeva chiedendo preliminarmente di rigettare l'istanza di sospensione dell'ingiunzione di pagamento e di dichiarare inammissibile l'opposizione ove qualificata come azione recuperatoria, perché proposta oltre i termini decadenziali stabiliti dal CdS e dal D.Lgs 150/2011; nel merito chiedeva di respingere l'opposizione e confermare l'ingiunzione di pagamento n. 20240430775202709414808.
Trib. Milano – sentenza nel proc. RG 38817 / 2024 - pag. 5 Con decreto ex a. 171 bis cpc del 21.2.2025 il giudice originariamente designato differiva l'udienza e assegnava i termini ex a. 171 ter cpc, riservando la decisione sull'istanza di sospensione.
Riassegnato il ruolo allo scrivente, con provvedimento 3.11.2025 veniva rilevato che mancava la prova della tempestiva impugnazione dei controversi verbali in discorso, tutti ritualmente notificati all'indirizzo PEC pubblicato a quel tempo nel registro IN (cioè
modificato soltanto nell'anno 2023) e veniva perciò respinta Email_1
l'istanza di sospensione dell'esecutività del titolo impugnato.
All'udienza del 10.12.2025 le parti, rassegnate le conclusioni come in epigrafe trascritte, hanno discusso la causa oralmente ex a. 281 sexies cpc e, all'esito, il giudice ha trattenuto la causa per il deposito della sentenza.
I motivi della decisione
L'opposizione in esame riguarda l'ingiunzione di pagamento n. 2024 0430996682881264636 (emessa il giorno 11.9.2024 e notificata il giorno 2.10.2024), incontestatamente relativa a duecentosessantanove sanzioni amministrative, elevate per altrettante violazioni al codice della strada, commesse negli anni 2020 e 2021.
Gli estremi di tutte le violazioni risultano contestati mediante atti notificati con PEC consegnate dapprima ai soggetti risultati essere i proprietari degli autoveicoli, e successivamente all'odierna attrice, quale locataria dei veicoli stessi.
L'opposizione è pertanto interamente inammissibile.
Come efficacemente illustrato da Cass. Sez. Unite, sentenza n. 22080 del 22/9/2017, invero, rispetto al sistema delineato dalla legge n. 689/1981 le sopravvenute modifiche legislative prevedono che il verbale di accertamento, in deroga all'a. 17 della legge n. 689/1981, acquista efficacia di titolo esecutivo, come previsto dall'ultimo comma dell'a.
203 CDS laddove l'interessato non abbia proposto ricorso al prefetto né abbia effettuato il pagamento in misura ridotta. In piena coerenza colla disciplina ex a. 203 CDS, il ricorso contro il verbale di accertamento proposto ex a. 204 bis CDS al giudice di pace (oggi, ex a. 7 d.lgs. n. 150/2011) non impedisce che esso acquisti efficacia esecutiva, tanto che il
Trib. Milano – sentenza nel proc. RG 38817 / 2024 - pag. 6 giudice dell'esecuzione può solo sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato (oggi ex a. 5 del d.lgs. n. 150 del 2011, richiamato dal sesto comma dell'art. 7).
Tale efficacia consente all'ente impositore di iscrivere a ruolo il titolo, anche in pendenza di giudizio di opposizione.
Quando invece venga impugnata l'ordinanza-ingiunzione, nel caso di rigetto dell'opposizione l'unico titolo esecutivo idoneo a fondare la riscossione coattiva è la medesima ordinanza. Sulla scorta di tali premesse, quindi, il giudice di legittimità ha sottolineato che l'omessa o tardiva notifica dei verbali non è deducibile mediante opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, trattandosi di fatto non sopravvenuto al formarsi del titolo e che, perciò, abbia eliso il diritto di agire esecutivamente. In altre parole, nel caso di mancata opposizione contro i verbali diviene definitivo l'accertamento contenuto nel verbale non opposto, e rimane perciò preclusa qualunque altra verifica dei fatti costitutivi o impeditivi della pretesa sanzionatoria in esso contenuti, compresa la questione della notifica del verbale.
Nella specie, peraltro, la società opponente pur negando d'aver ricevuto presso la sua sede le notifiche (evidentemente, riferendosi solo a quelle analogiche ex a. 145 cpc) dei vari verbali posti a fondare l'ingiunzione di pagamento n. 2024 0430996682881264636, non contesta tuttavia specificamente d'aver ricevuto regolari notifiche di tutti i verbali in questione a mezzo di posta elettronica certificata consegnata all'indirizzo a quel tempo pubblicato su IN. Nella memoria del 4.7.2025 non v'è infatti nessuna replica a tale allegazione ritualmente svolta nella comparsa di risposta del CP_1
Resta così assorbita ogni altra questione, comprese quelle concernenti gli aa. 196 e 84 CDS, la modifica dei quali (successiva peraltro alle violazioni per cui è causa) non ha affatto eliminato la responsabilità solidale del locatario del veicolo con cui fu commessa la violazione, locatario che nella specie (anche per mancanza di specifica contestazione) è certamente identificabile nell'opponente, questioni il cui esame dimostra peraltro che l'opposizione è anche infondata nel merito.
In conclusione, va respinta siccome inammissibile (e comunque infondata nel merito)
l'opposizione proposta dalla contro l'ingiunzione n. Parte_1
2024 0430996682881264636 (emessa il giorno 11.9.2024 e notificata il giorno 2.10.2024)
Trib. Milano – sentenza nel proc. RG 38817 / 2024 - pag. 7 e devono essere accolte le conclusioni come precisate dal nella prima memoria. CP_1
Le spese di lite, liquidate in dispositivo tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate, seguono la soccombenza ex a. 91 cpc e si liquidano secondo i criteri del DM 147/2022 per lo scaglione corrispondente, in importo fra i parametri medi e i massimi, tenendo conto della quantità di verbali posti a fondare l'ingiunzione e della mole di documentazione prodotta.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letto l'a. 281 sexies cpc così decide:
1. respinge siccome inammissibile l'opposizione proposta dall'attrice soc.
contro l'ingiunzione n. 2024 Parte_1
0430996682881264636 (emessa il giorno 11.9.2024 e notificata il giorno 2.10.2024);
2. per l'effetto, conferma interamente la predetta ingiunzione di pagamento n.
2024 0430996682881264636 e condanna la soc. Parte_1
a pagare al l'importo complessivo di EUR
[...] CP_1 CP_1
91.054,31 oltre interessi;
3. condanna la parte attrice a rifondere al convenuto le Controparte_1 spese processuali di questo grado che liquida in € 20.000,00 per compensi professionali, oltre a oneri di legge e riflessi.
Così deciso il giorno 22 dicembre 2025 dal tribunale di Milano. Il giudice
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