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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. ssa Elisa Milazzo, all'udienza del 16.12.2024 sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. emana la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2545 /2021 R.G.L., avente ad oggetto “retribuzione”,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. VASSALLO GIUSEPPE;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
, con l'Avv. MORINA FILIPPA Controparte_1
MARIA LUISA;
- Resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Premessa
Con ricorso depositato in data 26.4.2021, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“ 1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, in relazione alle mansioni superiori svolte e agli artt. 36 Cost. e 2103-2126 cod. civ., al trattamento economico previsto dal CCNL dei dipendenti della Sanità per il profilo professionale “assistente amministrativo”, cat. “C”, livello
5°;
2) conseguentemente condannare l' , in persona del legale rappresentante CP_2
pro-tempore, al pagamento delle differenze retributive, maturate fino al mese di agosto 2020 rispetto al trattamento economico percepito dal ricorrente corrispondente al profilo professionale
“coadiutore amministrativo esperto” 5° livello BS, nella misura di € 22.778,22 o nella maggiore o minore misura che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione a datare dai singoli ratei fino al soddisfo;
3) condannare, altresì, l' in persona del legale rappresentante protempore al CP_2
pagamento delle differenze retributive maturate e maturande dal mese di settembre 2020 fino alla data di pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a datare dai singoli ratei fino al soddisfo;
4) con vittoria di spese e compensi.”
A sostegno delle proprie conclusioni, parte ricorrente ha esposto di essere in possesso di diploma di “segretario di amministrazione” equipollente al diploma di ragioneria, e di prestare servizio presso l' dall'11.06.1990 con la qualifica di “coadiutore amministrativo CP_2 esperto” 5° livello cat. BS previsto dal CCNL Sanità, ma che in ragione delle mansioni svolte a partire dal 2010 il suo profilo lavorativo è inquadrabile nella categoria di “assistente amministrativo”, cat. “C”, livello 6°.
Ciò premesso ha rivendicato il pagamento delle differenze retributive maturate in ragione delle mansioni superiori effettivamente svolte corrispondenti all'inquadramento contrattuale sopra rivendicato, quantificate sulla scorta di una perizia contabile allegata al ricorso.
Con memoria di costituzione del 15.2.2022 si costituita in giudizio l sanitaria CP_1
resistente spiegando ampie difese volte al rigetto del ricorso deducendo che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente fosse pienamente riconducibile al profilo professionale di appartenenza.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita documentalmente ed anche mediante l'escussione di un solo teste di parte ricorrente avendo poi lo stesso rinunciato a sentirne altri.
Rinviata la causa per la decisione, per l'udienza del 16 dicembre 2024 sostituita ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. ha depositato note scritte nel termine assegnato solo parte ricorrente e la causa viene decisa con la presente sentenza.
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3. Merito
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito evidenziate.
Nella specie, occorre preliminarmente evidenziare che la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e l'azienda , oltre a non essere contestata da quest'ultima può evincersi incontrovertibilmente dalla documentazione versata in atti ed allegata al ricorso (cfr. inquadramento all.n. 2 del ricorso). L'odierno thema decidendum investe l'accertamento del diritto di parte ricorrente all'inquadramento nel profilo professionale di “ assistente amministrativo” cat. C livello 61, in ragione delle mansioni dallo stesso asseritamente svolte a decorrere dal 2009, nonché la condanna dell'azienda al pagamento delle relative differenze retributive.
Rileva il Tribunale di dover dapprima individuare la norma in base alla quale regolare il caso di specie, essendosi i fatti che hanno dato origine alla presente controversia verificatisi in parte in momento antecedente a quello della modifica dell'art. 2103 c.c.
La versione dell'art. 2103 c.c. vigente al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro tra le parti e sino al 24 giugno 2015 stabiliva che «Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore
a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive».
L'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, entrato in vigore il 25 giugno 2015, ha sostituito l'art. 2103
c.c. con la seguente previsione «
1. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
2. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
3. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.
4. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.
5. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
6. Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
7. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.
8. Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo».
Il legislatore, nel novellare l'art. 2103 c.c., ha parzialmente modificato il fatto generatore del diritto del lavoratore che sia stato adibito a mansioni superiori a vedersi assegnato in via definitiva il superiore livello di inquadramento, innalzando il periodo di svolgimento continuativo di mansioni superiori a ciò necessario da tre a sei mesi, senza tuttavia dettare norme di diritto transitorio disciplinanti in maniera espressa il peculiare regime di vigenza delle norme (sostanziali) in materia di riconoscimento delle mansioni superiori.
Ne deriva pertanto che – ai fini della determinazione della normativa applicabile alla fattispecie controversia – occorre fare riferimento ai principi generali in tema di diritto intertemporale e, in particolare, al principio tempus regit actum e all'art. 11 delle preleggi al codice civile, che, nel regolare la successione nel tempo delle norme sostanziali attributive di diritti soggettivi (del lavoratore e dei correlati poteri del datore di lavoro), prevedono l'uno che ciascun atto sia regolato in base alla disciplina (sostanziale) vigente al momento in cui è posto in essere e l'altro che la legge non abbia effetto retroattivo e non possa pertanto essere applicata a fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore, a nulla rilevando la pendenza del processo in un momento successivo alla modifica della norma.
Assume pertanto rilievo centrale l'individuazione del momento in cui si è consumato l'esercizio del potere datoriale (di assegnazione alle mansioni superiori) e, a monte, la qualificazione dell'esercizio di tale potere come atto istantaneo avente effetti permanenti o atto permanente.
Ritiene in proposito il Tribunale che l'esercizio del potere datoriale vada qualificato in termini di atto istantaneo avente effetti permanenti, in quanto tale potere si consuma nel momento del suo esercizio e la circostanza che continui a produrre i suoi effetti nella sfera giuridica del lavoratore dipende dalla particolare struttura del rapporto di lavoro, che ha natura di rapporto di durata.
Quanto ai presupposti per il riconoscimento del diritto all'inquadramento superiore in conseguenza dello svolgimento di compiti rientranti in livello diverso da quello contrattualmente stabilito, consolidato è l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto…..” (cfr. C. Cass.
8025/2003).
In particolare, il ricorrente deve specificare il contenuto delle mansioni da lui svolte, raffrontandole in concreto con i profili caratterizzanti le mansioni della superiore qualifica richiesta, nonché con le mansioni descritte con riguardo alla qualifica riconosciutagli dal datore di lavoro.
Grava inoltre sul lavoratore l'onere di dimostrare che lo svolgimento delle mansioni superiori è stato continuo e prevalente ed ha comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio delle attività proprie del livello di inquadramento rivendicato in maniera conforme alle modalità descritte esemplificativamente nelle declaratorie dei singoli livelli.
Tali elementi sono infatti funzionali all'opera di sussunzione cui il giudice è chiamato per verificare l'effettivo e continuativo svolgimento in concreto di compiti inquadrabili in un livello superiore rispetto a quello di inquadramento contrattuale.
Ed invero «il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. fra le tante Cass. 26593/2018, 10961/2018,
8142/2018, 21329/2017, 18943/2016, 6174/2016, 8589/2015, 11037/2006)» (cfr. Cass. n.
30580/2019).
Pertanto, condizione essenziale per l'applicazione dell'art. 2103 c.c., che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore, è l'adibizione in maniera piena alle più elevate mansioni, nel senso che detta adibizione abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato
(cfr. Cass. n. 11125/2001).
In questa prospettiva, la giurisprudenza qualifica come svolgimento di mansioni superiori soltanto quello derivante dall'assegnazione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni, per cui a tal fine il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (cfr. Cass. n. 20692/2004).
Peraltro, nel caso di svolgimento di mansioni promiscue deve essere dimostrato che l'esercizio di quelle connotanti la qualifica superiore sia prevalente sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo, tanto da farne la mansione primaria e caratterizzante (Cass. n. 9/2001; Cass. n. 4561/1995).
In sostanza, il prestatore di lavoro ha l'onere di provare le mansioni svolte (tanto sotto il profilo del loro contenuto oggettivo, quanto sotto il profilo degli aspetti qualitativi), il periodo di svolgimento delle suddette mansioni e l'effettiva riconducibilità delle stesse a quelle proprie del livello vantato così come delineate dalle norme legali e contrattuali di riferimento.
Ciò premesso, l'accertamento trifasico che questo giudice è chiamato a svolgere non può che partire dalle disposizioni relative all'inquadramento dei lavoratori di cui al CCNL Sanità dal quale risulta che il “Coadiutore amministrativo esperto” livello 5 BS, categoria contrattualmente riconosciuta al ricorrente, “ svolge nell' unita' operativa di assegnazione attivita' amministrative di una certa complessita', quali, ad esempio, la compilazione di documenti e modulistica, con
l'applicazione di schemi anche non predeterminati, operazioni di natura contabile con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi - anche di' autonoma elaborazione -mediante l'utilizzo di sistemi di video~ scrittura o dattilografia, la attivita' di sportello”.
Mentre va attribuita la qualifica di “Assistente amministrativo”, Cat. C. livello 6, categoria rivendicata dal ricorrente, a colui che “svolge mansioni amministrativo-contabili complesse - anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario - quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attivita' di informazione ai cittadini, collaborazione ad attivita' di programmazione, studio e ricerca” .
Va rivelato altresì che la qualifica di assistente amministrativo, a differenza di quella di appartenenza, è ricondotta alla categoria C della declaratoria contrattuale a cui appartengono coloro i quali “ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacita' tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilita' secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilita' dei risultati conseguiti”.
Ciò posto ad avviso del ricorrente l'aver “ curato i procedimenti di liquidazione delle richieste di pagamento dei prodotti farmaceutici e presidi convenzionati, erogati dalle farmacie del distretto, nonché dei procedimenti di liquidazione dei rimborsi nei confronti dei pazienti per
l'anticipo spese vaccini, e dei procedimenti di liquidazione delle fatture delle ditte fornitrici di ventilatori polmonari affidati ai pazienti che ne fanno richiesta” (cfr. pag. 4 del ricorso) legittimerebbe l'inquadramento alla categoria di assistente amministrativo.
Lo svolgimento delle suddette mansioni può dirsi provato in giudizio avuto riguardo agli esiti dell'escussione testimoniale di la quale ha confermato all'udienza Testimone_1
del 22.09.2022 le circostanze articolate nei capitoli di prova ammessi2 ma limitatamente al biennio
2010 – 2011 essendo poi la stessa andata in pensione.
Per gli ulteriori anni ( 2012 -2020) a supporto dello svolgimento delle suddette mansioni parte ricorrente ha prodotto in giudizio:
- per l'anno 2013 n. 3 determinazioni dirigenziali di rimborso ad assistiti per spese sanitarie in regime di assistenza indiretta nelle quali il ricorrente configura come
“responsabile dell'istruttoria”3;
- per l'anno 2015 n. 2 determinazioni dirigenziali di liquidazione alle farmacie private nelle quali il ricorrente configura come “responsabile dell'istruttoria”;
- per l'anno 2016 n. 6 determinazioni dirigenziali di liquidazione di fatture nelle quali il ricorrente configura come “responsabile dell'istruttoria”;
- per l'anno 2017 n. 9 determinazioni dirigenziali di liquidazione di fatture nelle quali il ricorrente configura come “responsabile dell'istruttoria”;
- per l'anno 2018 n. 2 determinazioni dirigenziali di di liquidazione di fatture nelle quali il ricorrente configura come “responsabile dell'istruttoria”; Nessuna documentazione è stata invece prodotta in relazione agli anni 2014, 2019 e 2020.
Orbene, reputa il Tribunale che l'evidenze istruttorie documentali ed orali non consentano di ritenere provato lo svolgimento né da un punto di vista qualitativo che quantitativo da parte del ricorrente, di mansioni rientranti nella categoria di assistente amministrativo.
Sotto il profilo qualitativo già in sede di allegazione risultano scarsamente individuati le caratteristiche specifiche delle mansioni effettivamente svolte che giustificherebbero l'inquadramento contrattuale rivendicato a fronte di quello riconosciuto.
Ed invero ad avviso di questo giudicante l'essersi occupato dei procedimenti di liquidazione delle richieste di pagamento dei prodotti farmaceutici e presidi convenzionati, nonché dei procedimenti di liquidazione dei rimborsi nei confronti dei pazienti per l'anticipo spese vaccini, e dei procedimenti di liquidazione delle fatture delle ditte fornitrici di ventilatori polmonari, appare pienamente sussumibile nell' “attività amministrativa di una certa complessità” propria della qualifica di appartenenza.
La denominazione di “responsabile dell'istruttoria” non consente, ad onta di quanto sostenuto dal ricorrente, da sola di far discendere automaticamente la riconducibilità alla qualifica di assistente sia perchè “l'istruttoria di documenti” è prevista quale mansione solo a titolo esemplificativo nella suddetta categoria, sia perché anche l'attività di natura istruttoria può ben rientrare “nell'attività amministrativa di una certa complessità”.
Assente risulta inoltre già in sede di allegazione ogni riferimento al grado di autonomia rivestito e all'assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti, tipici delle mansioni esercitate nell'ambito della categoria C.
Va inoltre rilevato che, anche sa volere considerare che qualcuna delle mansioni espletate dal ricorrente rientrasse nella categoria rivendicata non potrebbe dirsi comunque raggiunta la prova della pienezza e prevalenza delle mansioni così come richiesto dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Ed invero sul punto risultano insufficienti per gli anni 2010-2011 le dichiarazioni testimoniali rese dalla non essendo stato articolato alcun capitolo di prova sulla prevalenza Tes_1
delle mansioni superiori.
Pari insufficienza per gli ulteriori anni le cui differenze retributive sono state rivendicate, o addirittura totale assenza per gli anni 2014, 2019 e 2020, va attribuita ai fini della dimostrazione della prevalenza delle rivendicate mansioni superiori rispetto a quelle contrattualmente attribuite alla documentazione allegata al ricorso e sopra richiamata.
Da quanto sopra discende il rigetto delle domande volte ad ottenere il riconoscimento del superiore inquadramento e le conseguenziali differenze retributive.
3.Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico di parte ricorrente, nella misura liquidata come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (modificato dal
D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della causa come da domanda e delle fasi del processo svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice unico, dott.ssa Elisa Milazzo in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero indicato in epigrafe così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite sostenute da parte resistente liquidate in €
2.694,00 oltre 15% spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Catania, 10/01/2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisa Milazzo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si rileva sul punto un refuso nel petitum del ricorso laddove è indicato al punto n. 1 “cat. C livello 5°” anziché 6° come emerge dal resto dell'atto introduttivo e dalla perizia contabile allegata. 2“1) vero è o no che il ricorrente, continuativamente fin dall'anno 2009, in applicazione della “Convenzione per la fornitura in SERVICE di ventilatori polmonari per gli assistiti dell'AUSL 3 di ” (v. copia allegata), istruisce le CP_2 pratiche verificando la presenza del visto del medico specialista e della conseguente autorizzazione del medico Con dell' ai pazienti richiedenti, nonché la congruità delle fatture emesse dalle ditte fornitrici, e procede, quindi, alla proposta di determina di liquidazione delle stesse;
2) vero è o no che il ricorrente, continuativamente fin dall'anno 2009, istruisce e propone la determina di liquidazione delle richieste di pagamento delle varie farmacie sulla base delle distinte analitiche predisposte ed inviate da
; CP_3
3) vero è o no che in particolare il ricorrente verifica la corrispondenza della richiesta di pagamento con l'importo indicato nei fustelli dei prodotti farmaceutici e con la prescrizione medica;
4) vero è o no che il ricorrente, continuativamente fin dall'anno 2009, nei casi di rimborso anticipazione pese vaccini effettua le medesime verifiche previste per i prodotti farmaceutici (corrispondenza con la prescrizione medica ed importo) e predispone la distinta con la relativa proposta di determina ai fini del bonifico bancario o della emissione dell'assegno in favore del paziente”. 3 Mette conto osservare che sebbene la intellegibilità della firma apposta nella sezione “responsabile dell'istruttoria” sia piuttosto scarsa, la riconducibilità della stessa al ricorrente non è stata contestata da parte resistente.