CASS
Sentenza 19 ottobre 2022
Sentenza 19 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/10/2022, n. 39545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39545 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA LF SO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. GIORGIO LEOTTI, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, l'accoglimento delle richieste in senso più favorevole al ricorrente e, ove questa Corte non ritenesse di disporre di elementi sufficienti per decidere nel merito le questioni prospettate, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
' Penale Sent. Sez. 2 Num. 39545 Anno 2022 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 21/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Messina, con sentenza del 4 aprile 2022, confermava la sentenza dì primo grado con la quale La LF MA era stato condannato in quanto ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 640, 61 n.7 cod.pen. perché, con artifizi e raggiri consistiti nel prendere accordi con RI SE in ordine alla cessione della propria farmacia aveva taciuto l'esistenza di pendenze economiche a carico dell'azienda, consistenti in debiti nei confronti di Lemafarma s.r.I., procurandosi così l'ingiusto profitto pari al corrispettivo per la cessione. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di La LF, osservando che era stata provata "per tabulas" la volontà del ricorrente di comporre la situazione debitoria, estrinsecata anche tramite l'opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli da Lemerfarma;
precisa che era stata omessa del tutto la considerazione dell'art. 2556 cod.civ., clausola contrattuale della cessione dì azienda, secondo cui H cedente risponde dei debiti nei confronti del cessionario, da cui derivava l'annullamento di ogni possibile danno in capo a RI e la mancanza di dolo di La LF. 1.2 II difensore rileva che la condotta imputata a La LF era "il malizioso silenzio circa la presenza di pendenze economiche" e non già, come scritto nella sentenza di primo grado, la consegna di "un inventario da cui risultavano beni giacenti per C 55.000,00, mentre in realtà i beni e i farmaci giacenti in farmacia avevano un valore di C 17.900,00" (pag.6 sentenza primo grado): era stata quindi eccepito il superamento dei limiti dell'imputazione, ma la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto che ciò non inficiasse la validità della sentenza. 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte con le quali chiedeva il rigetto del ricorso. 3.1 II difensore depositava conclusioni scritte con le quali chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata, l'accoglimento delle richieste in senso più favorevole al ricorrente e, ove questa Corte non ritenesse di disporre di elementi sufficienti per decidere nel merito le questioni prospettate, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto è inammissibile. 1.1 Con riferimento alle censure del primo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone, peraltro genericamente, una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). In particolare, il ricorso non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato che il ricorrente aveva taciuto l'esistenza del debito nei confronti di Lemafarma s.r.I., per la quale aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo, decreto che era stato notificato anche al debitore solidale RI, al quale, come risulta dalla sentenza di primo grado, era stato notificato atto di precetto per € 146.011,57 (pag.6 sentenza primo grado). Correttamente la Corte di appello ha ritenuto irrilevante il passaggio motivazione della sentenza di primo grado nel quale era stato rilevato che nel magazzino vi erano farmaci per C 17.500,00, mentre nell'inventario risultavano beni e farmaci per € 55.000,00, posto che tale dato non ha alcuna influenza sul fatto contestato, e per il quale La LF è stato condannato, potendo rilevare semmai soltanto per la quantificazione del danno. Manifestamente infondata, infine, è l'eccezione secondo cui il cedente, ai sensi dell'art. 2556 cod.civ.. risponde dei debiti nei confronti del cessionario, posto che ciò non incide sulla sussistenza del reato, consistente nell'essersi La LF procurato un ingiusto profitto convincendo RI a stipulare un contratto che non avrebbe concluso se avesse saputo della esistenza del debito;
sul punto si deve poi tenere presenta anche il disposto dell'art. 2560 cod.civ., a norma del quale "L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito" Si deve poi ribadire che «la "menzogna" è un fatto attraverso il quale si crea una suggestione che tende ad insinuare nella mente della parte offesa un erroneo convincimento su una situazione che non ha riscontro nella realtà. (Cass.42719/2010 Rv. 248662: "Integra l'elemento costitutivo del reato di truffa anche la sola menzogna, costituendo una tipica forma di raggiro"). Tenuto conto che nel caso di specie l'imputato ha espresso una menzogna con carattere "aggressivo", cioè teso ad indurre in errore la parte offesa al fine di procurarsi un profitto, sì può affermare che gli atti compiuti integrano proprio quell'avvolgimento psichico che è dell'elemento costitutivo del delitto in esame;
3 TV» sussiste pertanto il dolo proprio del reato dì truffa, per cui la vicenda non può essere inquadrata in un mero inadempimento contrattuale. 2. lI ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equítativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/09/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. GIORGIO LEOTTI, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, l'accoglimento delle richieste in senso più favorevole al ricorrente e, ove questa Corte non ritenesse di disporre di elementi sufficienti per decidere nel merito le questioni prospettate, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
' Penale Sent. Sez. 2 Num. 39545 Anno 2022 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 21/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Messina, con sentenza del 4 aprile 2022, confermava la sentenza dì primo grado con la quale La LF MA era stato condannato in quanto ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 640, 61 n.7 cod.pen. perché, con artifizi e raggiri consistiti nel prendere accordi con RI SE in ordine alla cessione della propria farmacia aveva taciuto l'esistenza di pendenze economiche a carico dell'azienda, consistenti in debiti nei confronti di Lemafarma s.r.I., procurandosi così l'ingiusto profitto pari al corrispettivo per la cessione. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di La LF, osservando che era stata provata "per tabulas" la volontà del ricorrente di comporre la situazione debitoria, estrinsecata anche tramite l'opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli da Lemerfarma;
precisa che era stata omessa del tutto la considerazione dell'art. 2556 cod.civ., clausola contrattuale della cessione dì azienda, secondo cui H cedente risponde dei debiti nei confronti del cessionario, da cui derivava l'annullamento di ogni possibile danno in capo a RI e la mancanza di dolo di La LF. 1.2 II difensore rileva che la condotta imputata a La LF era "il malizioso silenzio circa la presenza di pendenze economiche" e non già, come scritto nella sentenza di primo grado, la consegna di "un inventario da cui risultavano beni giacenti per C 55.000,00, mentre in realtà i beni e i farmaci giacenti in farmacia avevano un valore di C 17.900,00" (pag.6 sentenza primo grado): era stata quindi eccepito il superamento dei limiti dell'imputazione, ma la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto che ciò non inficiasse la validità della sentenza. 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte con le quali chiedeva il rigetto del ricorso. 3.1 II difensore depositava conclusioni scritte con le quali chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata, l'accoglimento delle richieste in senso più favorevole al ricorrente e, ove questa Corte non ritenesse di disporre di elementi sufficienti per decidere nel merito le questioni prospettate, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto è inammissibile. 1.1 Con riferimento alle censure del primo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone, peraltro genericamente, una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). In particolare, il ricorso non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato che il ricorrente aveva taciuto l'esistenza del debito nei confronti di Lemafarma s.r.I., per la quale aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo, decreto che era stato notificato anche al debitore solidale RI, al quale, come risulta dalla sentenza di primo grado, era stato notificato atto di precetto per € 146.011,57 (pag.6 sentenza primo grado). Correttamente la Corte di appello ha ritenuto irrilevante il passaggio motivazione della sentenza di primo grado nel quale era stato rilevato che nel magazzino vi erano farmaci per C 17.500,00, mentre nell'inventario risultavano beni e farmaci per € 55.000,00, posto che tale dato non ha alcuna influenza sul fatto contestato, e per il quale La LF è stato condannato, potendo rilevare semmai soltanto per la quantificazione del danno. Manifestamente infondata, infine, è l'eccezione secondo cui il cedente, ai sensi dell'art. 2556 cod.civ.. risponde dei debiti nei confronti del cessionario, posto che ciò non incide sulla sussistenza del reato, consistente nell'essersi La LF procurato un ingiusto profitto convincendo RI a stipulare un contratto che non avrebbe concluso se avesse saputo della esistenza del debito;
sul punto si deve poi tenere presenta anche il disposto dell'art. 2560 cod.civ., a norma del quale "L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito" Si deve poi ribadire che «la "menzogna" è un fatto attraverso il quale si crea una suggestione che tende ad insinuare nella mente della parte offesa un erroneo convincimento su una situazione che non ha riscontro nella realtà. (Cass.42719/2010 Rv. 248662: "Integra l'elemento costitutivo del reato di truffa anche la sola menzogna, costituendo una tipica forma di raggiro"). Tenuto conto che nel caso di specie l'imputato ha espresso una menzogna con carattere "aggressivo", cioè teso ad indurre in errore la parte offesa al fine di procurarsi un profitto, sì può affermare che gli atti compiuti integrano proprio quell'avvolgimento psichico che è dell'elemento costitutivo del delitto in esame;
3 TV» sussiste pertanto il dolo proprio del reato dì truffa, per cui la vicenda non può essere inquadrata in un mero inadempimento contrattuale. 2. lI ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equítativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/09/2022