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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 2361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2361 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2361/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MORSILLO ANDREA, Presidente
AMBROSIO LUIGI, RE
PARISI TOMMASO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5609/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Anzio - Piazza C. Battisti 25 00042 Anzio RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 09737202400166883000 TRIBUTI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Anzio - Piazza C. Battisti 25 00042 Anzio RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 346406 TRIBUTI
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Chiede che il ricorso sia accolto con conseguente annullamento dell'avviso di presa in carico 09737202400166883000 e dell'avviso di accertamento 346406 asseritamente notificato il
12/06/2024, con vittoria di spese, onorari e competenze di causa al procuratore che si dichiara antistatario.
Resistente/Appellato: Chiede il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28 febbraio 2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di presa in carico 09737202400166883000 notificato in data 10/12/2024 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione relativo ad un avviso di accertamento 346406 presuntivamente notificato il 12/06/2024, per un importo complessivo di
4763,65, relativo a imposte comunali del Comune di Anzio.
A tal riguardo eccepisce, come unico motivo del ricorso, la nullità dell'avviso di presa in carico per omessa notifica dell'avviso di accertamento, sostenendo, inoltre, che l'omessa notifica dell'atto presupposto determina la nullità dell'avviso di presa in carico anche per carenza motivazionale.
Chiede, pertanto, che il ricorso sia accolto con conseguente annullamento dell'avviso di presa in carico
09737202400166883000 e dell'avviso di accertamento 346406 asseritamente notificato il 12/06/2024, con vittoria di spese, onorari e competenze di causa al procuratore che si dichiara antistatario.
Il Comune di Anzio si è costituito nel presente grado di giudizio depositando la documentazione attestante la regolare notifica dell'avviso di accertamento emesso, in data 12/06/2024. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
All'udienza del 10 febbraio 2026 il ricorso viene assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il collegio che il ricorso non possa trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Nel caso in esame, il ricorrente ha impugnato l'avviso di presa in carico n. 09737202400166883000 notificato in data 10/12/2024 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione relativo ad un avviso di accertamento 346406, sostenendo la mancata notifica di tale avviso di accertamento.
Dalla documentazione depositata in atti dal Comune di Anzio risulta che l'avviso di accertamento n. 346406 sia stato regolarmente notificato in data 12/06/2024, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente ed è relativo all'omesso parziale versamento dell'Imu dovuta per l'anno 2019.
Sul punto, in relazione all'impugnabilità dell'atto di presa in carico, si precisa che la giurisprudenza della
Corte di Cassazione ha statuito i seguenti principi di diritto:
“possono essere oggetto di ricorso avanti la giustizia tributaria gli atti iscritti nell'elenco di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive dei contribuenti -pubblici o privati- modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale (oppositivo o pretensivo) o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori;
non possono essere oggetto di ricorso di ricorso gli atti privi di natura provvedimentale come sopra descritta, ancorché promananti dall'Amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione od organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la prima comunicazione con cui si palesi esistente un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, non aver avuto notizia.” (Cfr. Corte Cass., n. 21254/2023, n. 4903/2025).
Da ciò deriva che l'avviso di presa in carico non ha capacità di incisione unilaterale sui profili sostanziali, né involge lesioni agli aspetti processuali, comportando limitazioni all'azione. Esso è pertanto estraneo alla categoria degli atti autonomamente impugnabili, per cui consentirne la ricorribilità significa avvallare la
"retrodatazione" dell'interesse ad agire che da attuale diverrebbe eventuale.
Differente la circostanza quando l'avviso di presa in carico sia il primo atto con cui si manifesta, palesandosi, un precedente provvedimento lesivo, che potrebbe essere espresso, tacito o anche presupposto.
Tale non è il caso in esame, ove l'atto precedente all'avviso di presa in carico oggetto dell'odierna controversia
è stato regolarmente notificato.
Le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere, pertanto, respinto, in quanto infondato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, determinate in complessivi € 400,00 in favore del Comune di Anzio.
Roma, 10 febbraio 2026.
Il giudice relatore Il Presidente
LU OS AN SI
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MORSILLO ANDREA, Presidente
AMBROSIO LUIGI, RE
PARISI TOMMASO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5609/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Anzio - Piazza C. Battisti 25 00042 Anzio RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 09737202400166883000 TRIBUTI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Anzio - Piazza C. Battisti 25 00042 Anzio RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 346406 TRIBUTI
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Chiede che il ricorso sia accolto con conseguente annullamento dell'avviso di presa in carico 09737202400166883000 e dell'avviso di accertamento 346406 asseritamente notificato il
12/06/2024, con vittoria di spese, onorari e competenze di causa al procuratore che si dichiara antistatario.
Resistente/Appellato: Chiede il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28 febbraio 2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di presa in carico 09737202400166883000 notificato in data 10/12/2024 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione relativo ad un avviso di accertamento 346406 presuntivamente notificato il 12/06/2024, per un importo complessivo di
4763,65, relativo a imposte comunali del Comune di Anzio.
A tal riguardo eccepisce, come unico motivo del ricorso, la nullità dell'avviso di presa in carico per omessa notifica dell'avviso di accertamento, sostenendo, inoltre, che l'omessa notifica dell'atto presupposto determina la nullità dell'avviso di presa in carico anche per carenza motivazionale.
Chiede, pertanto, che il ricorso sia accolto con conseguente annullamento dell'avviso di presa in carico
09737202400166883000 e dell'avviso di accertamento 346406 asseritamente notificato il 12/06/2024, con vittoria di spese, onorari e competenze di causa al procuratore che si dichiara antistatario.
Il Comune di Anzio si è costituito nel presente grado di giudizio depositando la documentazione attestante la regolare notifica dell'avviso di accertamento emesso, in data 12/06/2024. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
All'udienza del 10 febbraio 2026 il ricorso viene assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il collegio che il ricorso non possa trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Nel caso in esame, il ricorrente ha impugnato l'avviso di presa in carico n. 09737202400166883000 notificato in data 10/12/2024 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione relativo ad un avviso di accertamento 346406, sostenendo la mancata notifica di tale avviso di accertamento.
Dalla documentazione depositata in atti dal Comune di Anzio risulta che l'avviso di accertamento n. 346406 sia stato regolarmente notificato in data 12/06/2024, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente ed è relativo all'omesso parziale versamento dell'Imu dovuta per l'anno 2019.
Sul punto, in relazione all'impugnabilità dell'atto di presa in carico, si precisa che la giurisprudenza della
Corte di Cassazione ha statuito i seguenti principi di diritto:
“possono essere oggetto di ricorso avanti la giustizia tributaria gli atti iscritti nell'elenco di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive dei contribuenti -pubblici o privati- modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale (oppositivo o pretensivo) o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori;
non possono essere oggetto di ricorso di ricorso gli atti privi di natura provvedimentale come sopra descritta, ancorché promananti dall'Amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione od organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la prima comunicazione con cui si palesi esistente un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, non aver avuto notizia.” (Cfr. Corte Cass., n. 21254/2023, n. 4903/2025).
Da ciò deriva che l'avviso di presa in carico non ha capacità di incisione unilaterale sui profili sostanziali, né involge lesioni agli aspetti processuali, comportando limitazioni all'azione. Esso è pertanto estraneo alla categoria degli atti autonomamente impugnabili, per cui consentirne la ricorribilità significa avvallare la
"retrodatazione" dell'interesse ad agire che da attuale diverrebbe eventuale.
Differente la circostanza quando l'avviso di presa in carico sia il primo atto con cui si manifesta, palesandosi, un precedente provvedimento lesivo, che potrebbe essere espresso, tacito o anche presupposto.
Tale non è il caso in esame, ove l'atto precedente all'avviso di presa in carico oggetto dell'odierna controversia
è stato regolarmente notificato.
Le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere, pertanto, respinto, in quanto infondato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, determinate in complessivi € 400,00 in favore del Comune di Anzio.
Roma, 10 febbraio 2026.
Il giudice relatore Il Presidente
LU OS AN SI