CASS
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentario • 1
- 1. Sorveglianza: nullo il decreto di inammissibilità firmato solo dal Presidente, decide il collegio (Cass. Pen. n. 32864/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 ottobre 2025
La massima La Prima sezione, in tema di reclamo avverso il diniego di liberazione anticipata, ha affermato che è nullo per violazione delle norme sulla costituzione del giudice il provvedimento di inammissibilità emesso dal solo Presidente del Tribunale di sorveglianza, poiché la decisione deve essere adottata dal collegio nella sua composizione ordinaria. Il reclamo proposto in materia di sorveglianza rientra, infatti, nel genus delle impugnazioni, con la conseguenza che la competenza a dichiararne l'inammissibilità spetta esclusivamente all'organo collegiale e non al suo Presidente. La massima Cassazione penale sez. I, 30/09/2025, (ud. 30/09/2025, dep. 06/10/2025), n. 32864 RITENUTO IN …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2025, n. 32864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32864 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OS ZO nato a [...] il [...] avverso il decreto del 15/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG FLAVIA ALEMI che ha chiesto di annullare l’impugnato decreto, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo esame. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catania, «visto l’art. 71 sexies Ord. pen.» ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato da Lorenzo NZ avverso il provvedimento, in data 5 marzo 2025, con cui il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato l’istanza di liberazione anticipata. A ragione osserva che l’impugnazione non è stata «depositata presso PEC dell’Ufficio del Giudice che ha emesso il provvedimento». 2. Ricorre NZ, per mezzo del difensore di fiducia avv. Lucia D’Anna, articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge penale ed Penale Sent. Sez. 1 Num. 32864 Anno 2025 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 30/09/2025 2 inosservanza di nome processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 178, comma 1 lett. a), 179, 591 e 609 comma 2, cod. proc. pen. nonché all’art. 71-sexies Ord. pen. Evidenzia che il decreto inammissibilità è affetto da nullità per essere stato emesso "de plano" dal Presidente anziché dal Tribunale di sorveglianza come imposto dalla natura impugnatoria del procedimento. Nel merito, il ricorrente fa presente che, contrariamente a quanto si legge nel provvedimento impugnato, il reclamo è stato correttamente depositato per essere stato inoltrato all’indirizzo mail pec: - depositoattipenali.uffsorv.siracusa@giustiziacert.it. Ciò è tanto vero che in data 15 aprile 2025 l’Ufficio di sorveglianza di Siracusa aveva provveduto a trasmettere il fascicolo al competente Tribunale di sorveglianza di Catania, a mezzo autista. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In premessa, va ricordato che l’art. 236 disp. att. cod. proc. pen. ha abrogato, sin dall’entrata in vigore del codice di rito vigente avvenuta il lontano 24 ottobre 1989, la procedura prevista dall’art. 71-sexies Ord. pen. sicché la declaratoria di inammissibilità delle richieste rivolte al Tribunale di sorveglianza, da oltre un trentennio, è regolata dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. al quale fa espresso riferimento l’art. 678 dello stesso codice, che prevede quale unico rimedio il ricorso per cassazione (v., in motivazione, già Sez. 7, ordinanza n. 10637 del 05/02/2008 e, di recente, Sez. 1, n. 32417 del 03/07/2024); 2. La censura di carattere processuale è fondata ed assorbente. Come correttamente osservato dal difensore ricorrente, è affetto da nullità assoluta, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per violazione delle norme sulla costituzione del giudice, il provvedimento di inammissibilità del reclamo, proposto avverso il diniego del beneficio della liberazione anticipata, emesso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza, dovendo la decisione essere adottata dal Tribunale omonimo nella sua ordinaria composizione collegiale (giurisprudenza consolidata: Sez. 1, n. 45484 del 14/07/2022, Spina;
Sez. 1, n. 13968 del 18/03/2021, Peter Rasim, Rv. 281354-01; Sez. 1, n. 20010 del 02/02/2016, Zoccoli, Rv. 267203-01). Il reclamo al Tribunale, in tale materia, è riconducibile al genus dell’impugnazione, sicché la dichiarazione di inammissibilità, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell’art. 591 cod. proc. pen., è di competenza esclusiva del giudice dell’impugnazione e, quindi, dell’organo collegiale, e non del solo suo Presidente (Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015, Masalmeh, Rv. 263970-01). 3 3. Seguono l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania per le determinazioni di competenza. Così deciso, in Roma 30 settembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente RA LI IU De MA
lette le conclusioni del PG FLAVIA ALEMI che ha chiesto di annullare l’impugnato decreto, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo esame. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catania, «visto l’art. 71 sexies Ord. pen.» ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato da Lorenzo NZ avverso il provvedimento, in data 5 marzo 2025, con cui il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato l’istanza di liberazione anticipata. A ragione osserva che l’impugnazione non è stata «depositata presso PEC dell’Ufficio del Giudice che ha emesso il provvedimento». 2. Ricorre NZ, per mezzo del difensore di fiducia avv. Lucia D’Anna, articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge penale ed Penale Sent. Sez. 1 Num. 32864 Anno 2025 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 30/09/2025 2 inosservanza di nome processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 178, comma 1 lett. a), 179, 591 e 609 comma 2, cod. proc. pen. nonché all’art. 71-sexies Ord. pen. Evidenzia che il decreto inammissibilità è affetto da nullità per essere stato emesso "de plano" dal Presidente anziché dal Tribunale di sorveglianza come imposto dalla natura impugnatoria del procedimento. Nel merito, il ricorrente fa presente che, contrariamente a quanto si legge nel provvedimento impugnato, il reclamo è stato correttamente depositato per essere stato inoltrato all’indirizzo mail pec: - depositoattipenali.uffsorv.siracusa@giustiziacert.it. Ciò è tanto vero che in data 15 aprile 2025 l’Ufficio di sorveglianza di Siracusa aveva provveduto a trasmettere il fascicolo al competente Tribunale di sorveglianza di Catania, a mezzo autista. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In premessa, va ricordato che l’art. 236 disp. att. cod. proc. pen. ha abrogato, sin dall’entrata in vigore del codice di rito vigente avvenuta il lontano 24 ottobre 1989, la procedura prevista dall’art. 71-sexies Ord. pen. sicché la declaratoria di inammissibilità delle richieste rivolte al Tribunale di sorveglianza, da oltre un trentennio, è regolata dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. al quale fa espresso riferimento l’art. 678 dello stesso codice, che prevede quale unico rimedio il ricorso per cassazione (v., in motivazione, già Sez. 7, ordinanza n. 10637 del 05/02/2008 e, di recente, Sez. 1, n. 32417 del 03/07/2024); 2. La censura di carattere processuale è fondata ed assorbente. Come correttamente osservato dal difensore ricorrente, è affetto da nullità assoluta, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per violazione delle norme sulla costituzione del giudice, il provvedimento di inammissibilità del reclamo, proposto avverso il diniego del beneficio della liberazione anticipata, emesso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza, dovendo la decisione essere adottata dal Tribunale omonimo nella sua ordinaria composizione collegiale (giurisprudenza consolidata: Sez. 1, n. 45484 del 14/07/2022, Spina;
Sez. 1, n. 13968 del 18/03/2021, Peter Rasim, Rv. 281354-01; Sez. 1, n. 20010 del 02/02/2016, Zoccoli, Rv. 267203-01). Il reclamo al Tribunale, in tale materia, è riconducibile al genus dell’impugnazione, sicché la dichiarazione di inammissibilità, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell’art. 591 cod. proc. pen., è di competenza esclusiva del giudice dell’impugnazione e, quindi, dell’organo collegiale, e non del solo suo Presidente (Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015, Masalmeh, Rv. 263970-01). 3 3. Seguono l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania per le determinazioni di competenza. Così deciso, in Roma 30 settembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente RA LI IU De MA