Articolo 16 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Articolo 15Articolo 17
Versione
24 ottobre 1989
Art. 16
(Sanzioni disciplinari)
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che senza giustificato motivo omettono di riferire nel termine previsto all'autorita' giudiziaria la notizia del reato, che omettono o ritardano l'esecuzione di un ordine dell'autorita' giudiziaria o lo eseguono soltanto in parte o negligentemente o comunque violano ogni altra disposizione di legge relativa all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, sono soggetti alla sanzione disciplinare della censura e, nei casi piu' gravi, alla sospensione dall'impiego per un tempo non eccedente sei mesi.
2. Nei confronti degli ufficiali e degli agenti indicati nell'articolo 56 comma 1 lettera b) del codice puo' essere altresi' disposto l'esonero dal servizio presso le sezioni.
3. Fuori delle trasgressioni previste dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria rimangono soggetti alle sanzioni disciplinari stabilite dai propri ordinamenti.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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