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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 10873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10873 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dr. CO AT, all'udienza del 28.10.2025, ha pronunciato in primo grado la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n. 26470 R.G. dell'anno 2025 del Tribunale di Roma, promossa
DA
rappresentata e difesa come da procura in atti dall'Avv. Marco Maccarrone Parte_1 presso il cui studio, in Roma, Via Ugo Ojetti n. 350, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la Sede Roma Flaminio, in Via Giulio Romano n. 46, CP_2 rappresentato e difeso dal funzionario Dr.ssa Costanza Patanè in virtù della delega del Direttore della Filiale Metropolitana di Roma Flaminio
RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni assistenziali per indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI: per entrambe le parti, come da rispettivi scritti difensivi, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.7.2025 esponeva che con decreto di omologa reso Parte_1 il 22.2.2025 a definizione del procedimento n. 21768/24 r.g., il Tribunale di Roma aveva accertato in capo alla ricorrente la sussistenza del requisito sanitario necessario ai fini della erogazione a suo favore della indennità di accompagnamento prevista dall'art. 1 L. 18/1980 a decorrere dal mese di CP_ dicembre 2023. Il decreto di omologa era stato notificato all' il 24.2.2025 e il 19.3.2025 era stato inoltrato all' anche il mod. AP70 necessario ai fini della erogazione della Controparte_3 prestazione economica. CP_ Nonostante l'arco temporale ben superiore a 120 giorni dalla notifica all' del decreto di CP_ omologa, l'erogazione dei ratei richiesti non era ancora stata disposta dall' circostanza che rendeva inevitabile rivolgersi al Giudice del lavoro.
Ciò posto, la ricorrente concludeva chiedendo di dichiarare nei confronti di parte resistente il diritto alla erogazione in suo favore dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80, nella misura e con decorrenza di legge dal mese di dicembre 2023, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge e vittoria delle spese di lite, da distrarre. CP_ Con memoria depositata il 23.10.2025 si costituiva in giudizio l' rilevando l'infondatezza del ricorso, sul presupposto che l'accertamento delle condizioni di invalidità non comporta automaticamente il pagamento di una provvidenza economica, trattandosi dell'accertamento di uno stato di fatto e non di una situazione di diritto. Nel merito chiedeva quindi il rigetto del ricorso per infondatezza della domanda di parte ricorrente.
All'udienza del 28.10.2025 il difensore di parte ricorrente, dopo aver confermato che nulla era stato CP_ medio tempore erogato dall' a titolo di indennità di accompagnamento, si riportava alle conclusioni già formulate in ricorso.
All'esito della camera di consiglio, assenti le parti, il Giudice, definisce il giudizio con la presente sentenza munita di contestuali motivazioni, che deposita mediante applicativo Consolle.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come già esposto in fatto, la ricorrente ha depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio al CP_ fine di conseguire il pagamento da parte dell' dei ratei di indennità di accompagnamento maturati a decorrere dal mese di dicembre 2023, come da decreto di omologa di questo Tribunale
2 del 22.2.2025 reso a definizione della procedura per accertamento tecnico preventivo n. 21768/24
r.g.
Sulla scorta di quanto emerso all'esito del procedimento ex art. 445 bis cpc, non resta che riconoscere che la ricorrente ha diritto alla liquidazione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980 a decorrere dal mese di dicembre 2023.
Il decreto di omologa sopra menzionato del 22.2.2025, come visto, è stato notificato all' in CP_1 data 24.2.2025 (v. allegati al ricorso) e in data 19.3.2025 è stato notificato all' Controparte_3 anche il modello AP/70 (cfr. allegati al ricorso).
Ciò posto, il Tribunale rileva che l'art 445 bis c.p.c. prevede che “il decreto omologato, non impugnabile, né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato e subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione e della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica”. Ebbene, il suddetto termine è senz'altro spirato. Nel corso dell'udienza del 28.10.2025 il difensore della ricorrente ha evidenziato che a tale data l' non ha ancora provveduto alla liquidazione di quanto richiesto. CP_1
Non avendo inspiegabilmente l' provveduto a liquidare alla ricorrente la prestazione in CP_1 oggetto, deve dichiararsi il diritto di quest'ultima, di percepire l'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980 a decorrere dal mese di dicembre 2023.
Segue la condanna dell' all'erogazione dei ratei maturati, oltre interessi. CP_1
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara il diritto della ricorrente di percepire l'indennità di Parte_1 accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980 a decorrere dal mese di dicembre 2023;
2. Per l'effetto condanna l' all'erogazione dei ratei maturati, oltre interessi;
CP_1
3. Condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro CP_1
1.864,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del
15%, IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, 28.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
CO AT
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