Art. 2.
Ai contribuenti che nel periodo dal 1 ottobre alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano emesso fatture o registrato corrispettivi per operazioni effettuate nel periodo dal 3 luglio al 30 settembre 1980, senza tener conto degli aumenti di aliquota disposti con i decreti-legge 3 luglio 1980, n. 288, e 30 agosto 1980, n. 503 , non si applicano le sanzioni previste dagli articoli 41, primo comma , e 42, primo comma, dei decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , sempre che l'emissione della fattura e la registrazione dei corrispettivi, relative alla differenza di imposta dovuta in base all'articolo precedente, siano effettuate con il procedimento di cui all'articolo 26, primo comma, dello stesso decreto entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le fatture devono, in ogni caso, essere registrate.
Ai contribuenti che nel periodo dal 1 ottobre alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano emesso fatture o registrato corrispettivi per operazioni effettuate nel periodo dal 3 luglio al 30 settembre 1980, senza tener conto degli aumenti di aliquota disposti con i decreti-legge 3 luglio 1980, n. 288, e 30 agosto 1980, n. 503 , non si applicano le sanzioni previste dagli articoli 41, primo comma , e 42, primo comma, dei decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , sempre che l'emissione della fattura e la registrazione dei corrispettivi, relative alla differenza di imposta dovuta in base all'articolo precedente, siano effettuate con il procedimento di cui all'articolo 26, primo comma, dello stesso decreto entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le fatture devono, in ogni caso, essere registrate.