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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/06/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conSIlio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 05/05/2025 al n. 1140 /2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Villani Cecilia
e da
(C.F.: ) nata a [...] Parte_2 C.F._2
il 07/12/1968 , rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Rigillo
Umberto
-RICORRENTI -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02/05/2025 gli epigrafati ricorrenti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pomigliano d'Arco il
14.7.1990, dalla cui unione nascevano due figlie, il 24.8.1991 e il Per_1 Per_2
13.9.1993, entrambe maggiorenni ed autonome economicamente.
Le parti precisavano in ricorso che con sentenza n. 326/2019 del 7.2.2019 il
Tribunale di Nola aveva omologato la separazione personale tra detti coniugi e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“ il SI. corrisponderà alla SI.ra entro il 5 di ogni Parte_1 Parte_2
mese, a titolo di contributo per il di lei mantenimento ed a titolo di assegno divorzile,
l'importo di euro 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico con importo da accreditare alla SI.ra , avuto a Parte_2
riferimento le credenziali già note e da comunicarsi tra le parti in caso di cambio di conto corrente;
il SI. , in ossequi a disposizioni di legge, si impegna ed obbliga, Parte_1
alla cessazione del suo rapporto lavorativo con la , sussistendone i Controparte_1
requisiti di legge, a corrispondere alla SI.ra l'importo netto pari Parte_2
al 40% dei propri emolumenti percepiti a titolo di trattamento di fine rapporto, in riferimento al periodo di matrimonio, calcolo che si ottiene dividendo la quota totale netta per gli anni di rapporto di lavoro, moltiplicando il risultato per gli anni di matrimonio e applicando alla somma ottenuta la percentuale sopra riportata. Il SI.
avrà cura ed obbligo di comunicare preventivamente alla stessa la Parte_1 data di cessazione del rapporto lavorativo e di documentare l'effettivo erogato per detta causale con documentazione proveniente dal datore di lavoro. L'accredito avverrà con le stesse modalità di cui all'assegno divorzile da perfezionarsi-per questa specifica causale- entro e non oltre 10 giorni dall'effettivo accredito della somma a titolo di TFR da parte del SI. ; Parte_1
spese compensate, precisando che la SI.ra si avvale del beneficio Parte_2
statale del gratuito patrocinio, quindi chiede per il proprio legale la liquidazione dei compensi spettanti per l'attività professionale prestata;
nulla per le figlie divenute economicamente autosufficienti.”
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè sentenza di separazione n. 326/2019 del 7.2.2019, risultata non impugnata.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei dodici mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.:
Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 Parte_2
Pomigliano D'arco (NA) il 07/12/1968 , il giorno 14.7.1990 in Pomigliano d'Arco, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (Atto n. 101, Parte II,
Serie A, Anno 1990);
b) determina in euro 500,00 il contributo al mantenimento a titolo di assegno divorzile da porsi a carico del SI. e da corrispondersi alla SI.ra entro Pt_1 Pt_2
il giorno di ogni mese mediante bonifico, oltre a rivalutazione annuale ISTAT;
c) omologa gli accordi di cui al ricorso;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.p.c. come introdotto dalla L.149/2022
e) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di ConSIlio del 25/06/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conSIlio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 05/05/2025 al n. 1140 /2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Villani Cecilia
e da
(C.F.: ) nata a [...] Parte_2 C.F._2
il 07/12/1968 , rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Rigillo
Umberto
-RICORRENTI -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02/05/2025 gli epigrafati ricorrenti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pomigliano d'Arco il
14.7.1990, dalla cui unione nascevano due figlie, il 24.8.1991 e il Per_1 Per_2
13.9.1993, entrambe maggiorenni ed autonome economicamente.
Le parti precisavano in ricorso che con sentenza n. 326/2019 del 7.2.2019 il
Tribunale di Nola aveva omologato la separazione personale tra detti coniugi e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“ il SI. corrisponderà alla SI.ra entro il 5 di ogni Parte_1 Parte_2
mese, a titolo di contributo per il di lei mantenimento ed a titolo di assegno divorzile,
l'importo di euro 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico con importo da accreditare alla SI.ra , avuto a Parte_2
riferimento le credenziali già note e da comunicarsi tra le parti in caso di cambio di conto corrente;
il SI. , in ossequi a disposizioni di legge, si impegna ed obbliga, Parte_1
alla cessazione del suo rapporto lavorativo con la , sussistendone i Controparte_1
requisiti di legge, a corrispondere alla SI.ra l'importo netto pari Parte_2
al 40% dei propri emolumenti percepiti a titolo di trattamento di fine rapporto, in riferimento al periodo di matrimonio, calcolo che si ottiene dividendo la quota totale netta per gli anni di rapporto di lavoro, moltiplicando il risultato per gli anni di matrimonio e applicando alla somma ottenuta la percentuale sopra riportata. Il SI.
avrà cura ed obbligo di comunicare preventivamente alla stessa la Parte_1 data di cessazione del rapporto lavorativo e di documentare l'effettivo erogato per detta causale con documentazione proveniente dal datore di lavoro. L'accredito avverrà con le stesse modalità di cui all'assegno divorzile da perfezionarsi-per questa specifica causale- entro e non oltre 10 giorni dall'effettivo accredito della somma a titolo di TFR da parte del SI. ; Parte_1
spese compensate, precisando che la SI.ra si avvale del beneficio Parte_2
statale del gratuito patrocinio, quindi chiede per il proprio legale la liquidazione dei compensi spettanti per l'attività professionale prestata;
nulla per le figlie divenute economicamente autosufficienti.”
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè sentenza di separazione n. 326/2019 del 7.2.2019, risultata non impugnata.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei dodici mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.:
Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 Parte_2
Pomigliano D'arco (NA) il 07/12/1968 , il giorno 14.7.1990 in Pomigliano d'Arco, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (Atto n. 101, Parte II,
Serie A, Anno 1990);
b) determina in euro 500,00 il contributo al mantenimento a titolo di assegno divorzile da porsi a carico del SI. e da corrispondersi alla SI.ra entro Pt_1 Pt_2
il giorno di ogni mese mediante bonifico, oltre a rivalutazione annuale ISTAT;
c) omologa gli accordi di cui al ricorso;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.p.c. come introdotto dalla L.149/2022
e) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di ConSIlio del 25/06/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca