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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2025, n. 10225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10225 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 58699/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
- – in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata come da procura in atti in Roma, Via Sardegna n.
50 presso lo studio legale degli avvocati MELCHIORRI ALESSIA, MELCHIORRI
ANNALISA, MELCHIORRI OL.
Attrice
CONTRO
- - in persona del Presidente pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avvocato FERRAGUTO ANDREA della Regione ed elettivamente domiciliato come da procura in atti presso l'avvocatura Regionale di Via
Marcantonio Colonna n. 27.
Cont
( P.I. ) in persona del Direttore Generale, l.r.p.t.. sa Parte_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Rachele CP_3
D'IO e domiciliata presso la sede dell'ente, sita in , Via P.L. Nervi, Centro Pt_2
Direzionale Latina Fiori, Torre 2 G Girasoli, ed al domicilio digitale meglio individuato in comparsa. Convenuti.
pagina1 di 8 oggetto: cessione di crediti, per sorte ed interessi ex D.lgs 231/2002/1284 c.c.
Conclusioni per parte attrice: “accertato e dichiarato il diritto della e per essa CP_4 della sua cessionaria alla remunerazione dell'importo di € 533.379,78, Parte_1 condannare la in solido con la ovvero in CP_1 Controparte_5 subordine la , ovvero, in ulteriore subordine, la , CP_1 Controparte_5 ognuna per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, al pagamento in favore della odierna parte attrice dell'importo di € 533.379,78, ex artt.4 e 5 D.Lgs. 231/2002 dal 31° giorno data fattura
e/o dal termine contrattualmente previsto, ovvero, in subordine, oltre interessi legali, rivalutazione
e maggior danno nella misura pari al costo del denaro, ovvero da accertarsi mediante CTU o nell'eventualità anche in via equitativa;
ovvero, in estremo subordine, oltre gli interessi legali sulle somme via rivalutate, ovvero, oltre ad una indennità risarcitoria commisurata al maggiore saggio tra quello degli interessi legali e quello di rendimento medio annuo netto dei titoli di stato di durata non superiore ai dodici mesi, come da Sent. Cass. 19499/2008.
accertato e dichiarato, in via subordinata, il diritto della e per essa della sua CP_4 cessionaria alla remunerazione delle prestazioni a titolo extracontrattuale ex Parte_1 art. 2041 CC dell'importo di € 533.379,78 ovvero del diverso importo che verrà riconosciuto, condannare la in solido con la ovvero in CP_1 Controparte_5 subordine la , ovvero, in ulteriore subordine, la , CP_1 Controparte_5 ognuna per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, al pagamento in favore della odierna parte attrice dell'importo di € 533.379,78, ovvero della diversa somma che risulterà dovuta oltre interessi legali, rivalutazione e maggior danno nella misura pari al costo del denaro, ovvero da accertarsi mediante CTU o nell'eventualità anche in via equitativa;
ovvero, in estremo subordine, oltre gli interessi legali sulle somme via rivalutate, ovvero, oltre ad una indennità risarcitoria commisurata al maggiore saggio tra quello degli interessi legali e quello di rendimento medio annuo netto dei titoli di stato di durata non superiore ai dodici mesi, come da Sent. Cass. 19499/2008.
Con condanna altresì, in ogni caso, della in solido con la CP_1 Controparte_5
, ovvero in subordine della ovvero, in ulteriore subordine, della
[...] CP_1 [...]
, ognuna per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, al Controparte_5 pagamento degli interessi moratori nella misura prevista dal decreto 231/2002 e dal decreto
192/2012, con decorrenza dal momento della proposizione della presente domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1284 C.C., oltre al pagamento degli interessi maturati sugli interessi scaduti nella misura legale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1283 e 1224 C.C.”. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori
Conclusioni per : “Voglia il Tribunale: In via principale: Accertare e CP_1 dichiarare la carenza di legittimazione al pagamento delle prestazioni sanitarie di cui alla richiesta di parte attrice;
in via subordinata accertare e dichiarare l'infondatezza nel merito, in fatto ed in diritto, della richiesta di pagamento di parte attrice. In entrambi i pagina2 di 8 casi, con conseguente rigetto della sua richiesta di pagamento proposta nei confronti della
. Con vittoria di spese e competenze professionali”. CP_1
Conclusioni per : ”Voglia il Tribunale, adito, ogni contraria Controparte_5 istanza, deduzione ed eccezione disattesa: - in via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o, comunque, il difetto di titolarità del rapporto dal lato attivo della Società attrice per i motivi dedotti in narrativa;
- sempre in via pregiudiziale di rito, nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o, comunque, il difetto di titolarità del rapporto dal lato passivo della per tutti i dedotti motivi;
- in via principale e nel merito, per tutti i motivi Parte_2 di cui sopra, respingere la domanda avversaria in quanto manifestamente infondata in fatto ed in diritto poiché nulla è dovuto alla società attrice anche per ciò che concerne la richiesta di condanna al pagamento del maggior danno e degli interessi di cui al D. Lgs. n.
231/2002; - in via subordinata, rigettare in ogni caso la domanda di indebito arricchimento formulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c. in quanto priva di qualsivoglia fondamento giuridico per i motivi illustrati. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione del 28.12.2023, ritualmente notificato alle parti convenute – Part
e – la (d'ora in poi anche ), CP_1 Controparte_5 Controparte_6 quale cessionaria dei crediti vantati dalla nei confronti di ha Controparte_7 Parte_2 chiesto il pagamento dei crediti ceduti pro soluto giusto atto di cessione del 13/12/2021, registrato a Bologna il 28/12/2021 al n. 67181/1T (si veda il documento allegato n. 7), Parte notificata alla il 28.12.2021 cui ha fatto seguito la comunicazione PEC del 03.02.2023 con cui ha individuato le fatture di cui la stessa si è resa cessionaria, nella specie meglio specificati nella griglia riprodotta in citazione alla pagina n. 6.
Ha premesso che gestito dalla omonima Società a r.l., è un Parte_3 centro specializzato in riabilitazione ex art. 26 L. 833/78, autorizzato dal SSR per 200 trattamenti giornalieri individuali ambulatoriali, 100 trattamenti giornalieri domiciliari e accreditato istituzionalmente in via definitiva per 30 trattamenti ambulatoriali e 30 trattamenti domiciliari.
Ha descritto le prestazioni erogate, aventi ad oggetto la finalità assistenziale riabilitativa, riferita a soggetti di ogni età, affetta da patologie che ne hanno compromesso in maniera sostanziale l'autonoma funzionale o la piena disponibilità della propria capacità o abilita fisiche o psichiche. Ha premesso che la struttura era (ed è) accreditata con il SSR per i trattamenti non residenziali ambulatoriali e domiciliari di fisioterapia, riabilitazione neuromotoria, fisiokinesiterapia respiratoria, riabilitazione neuro psicomotoria, riabilitazione logopedica, terapia psicologica, intervento educativo, neuropsicologia e terapia occupazionale.
pagina3 di 8 Ha richiamato la stipula in data 24.10.2019 del contratto - con - giusto Parte_2 decreto n. 234 del 08.06.2018 per l'erogazione delle prestazioni dal 01.01.2019 al 31.12.2021. che dava diritto alla remunerazione delle attività di assistenza e riabilitazione rese, contabilizzata secondo tariffa regionale di riferimento, autorizzata dalla che ne Parte_2 aveva anche prorogato i trattamenti in favore di soggetti, perlopiù affetti da disabilità ed aggravati da disturbi cognitivo comportamentali, prestazioni erogate sulla base di Part contratti terapeutici individuali e relativa autorizzazione/proroga dell'U.V. dell' eglio individuate all'allegato n. 6.
Era accaduto che, nonostante quanto premesso, che aveva determinato una fatturazione per prestazioni e relativo credito pari, complessivamente, ad € 533.379,78
(oltre relativi interessi e D.lgs 231/2002) non era stato onorato dalla controparte, e ciò aveva giustificato la cessione del credito, ritualmente notificata, in favore dell'attrice che ne invocava il pagamento, o – quanto meno – il pagamento dell'ingiustificato arricchimento ex art 2041 c.c. sia nei confronti della contraente che nei confronti della
, in virtù di quanto previsto all'articolo 1 comma 10 D.L. 324/1993 per come CP_1 interpretato dalla Corte Suprema di Cassazione nella pronuncia n. 13333/2015.
Si è costituita in giudizio la che ha chiesto il rigetto delle domande CP_1 proposte.
Ha eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, tenendo a precisare la differenza tra le situazioni rappresentate dalla parte attrice e la presente. Ha evidenziato di esser titolare -- in materia di assistenza sanitaria -- semplicemente di funzioni amministrative di natura normativa e programmatoria, ai sensi dell'art. 2 D.Lgsl.
502/92, con totale esclusione degli aspetti operativi e prestazionali attribuiti dall'art.3 Part stesso decreto alla competenza delle che essendo il soggetto che aveva richiesto le prestazioni ed autorizzato le stesse, doveva individuarsi come unico soggetto passivo della pretesa. La aveva disposto (con la deliberazione di giunta regionale CP_1
602/2004) l'accentramento dei pagamenti solo per gli ospedali classificati e per gli Irccs rispetto ai quali ha incaricato sé stessa per il loro pagamento, e per le strutture erogatrici di prestazioni di specialistica ambulatoriali rispetto alle quali ha incaricato per il loro pagamento l'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata. Per le case di cura, quale è quella dell'attrice che eroga prestazioni di riabilitazione, non era stato previsto alcun accentramento dei pagamenti, i quali sono effettuati dalla competente Controparte_5 per territorio, che quindi è il soggetto debitore da convenire il giudizio.
Evidenziava, in ogni caso e nel merito, come la pretesa non potesse esser soddisfatta, posto che – come la stessa difesa di parte attrice riconosceva – trattavasi di prestazioni effettuate c.d. extra budget. Ed infatti, lo stesso atto di cessione delle fatture di cui alla presente causa indicava nel suo allegato A che si tratta di fatture relative a prestazioni svolte extrabudget. Al riguardo, si precisava che la regione con il DCA CP_1
323/2019 aveva stabilito di assegnare alla - per l'anno 2019 - euro 10.267 ml. Parte_4 per le prestazioni ex art. 26 Legge 833/1978 erogate dai centri di riabilitazione situati nel pagina4 di 8 territorio di sua competenza. Quest'ultima aveva poi ripartito tale fondo tra le strutture sanitarie del suo territorio che erogano le predette prestazioni assegnando una remunerazione per l'anno 2019 di euro 1.511.522,17 alla Nell'anno Controparte_8
2019 la di aveva invece fatturato euro 2.519.458,32 euro generando un fatturato CP_8 CP_8 extrabudget di euro 1.007.936,15. Ne conseguiva aritmeticamente che tutto il fatturato intrabudget era stato pagato per cui le fatture di cui al presente giudizio rientravano tra quelle extrabudget che non sono remunerabili.
Se il credito della sorte non era remunerabile, la stessa cosa doveva dirsi per gli interessi, come quantificati dalla parte attrice, per il carattere accessorio degli stessi. Ancor più infondata doveva ritenersi la pretesa proposta in via subordinata di arricchimento ingiustificato, pretesa di recupero a posteriori, più volte censurata dalla giurisprudenza di merito di questo Tribunale come dalla Corte di Cassazione.
Si costituiva anche l' . Eccepiva – in primo luogo Controparte_5
– il difetto di legittimazione attiva della cessionaria, facendo riferimento a due fattori inibenti distinti;
l'atto di cessione dei crediti, seppur notificato in data 18.12.2021, non era mai stato accettato dalla debitrice ceduta nel termine di 45 giorni prescritto. Trovava inoltre applicazione il disposto di cui all'articolo 117 comma 4 bis come introdotto dalla
Legge di conversione del 17.07.2020 del D.L. 19.05.2020. Si contestava che la cessione non fosse stata neanche caricata sul portale prescritto come prescritto dalla Disciplina
Uniforme di cui al DCA U00308 del 09.07.2015 e s.m.i.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della si doveva CP_1 eccepire la carenza di legittimazione passiva dell'azienda convenuta, risultando solo l'ente territoriale, quale finanziatore della spesa sanitaria, il legittimato passivo della pretesa.
In ogni caso si richiamavano a sostegno del rigetto delle domande, le argomentazioni svolte dalla difesa della parte convenuta circa il carattere non remunerabile delle prestazioni in quanto svolte extra budget.
Incardinata in tal modo la causa, concessi i termini per il deposito di memorie ex art
183 comma VI c.p.c. rigettata con ordinanza 09.06.2024 la richiesta istanza di esibizione articolata dalla difesa delle parti attrici per le ragioni nel provvedimento evidenziate, la causa andava per la precisazione delle conclusioni e veniva trattenuta ivi in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande proposte dalla parte attrice non sono fondate e non possono esser accolte.
Dandosi atto di quanto premesso, la presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della pagina5 di 8 decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009.
In ordine al difetto di legittimazione attiva, incontestata la cessione del credito e la sua rituale notificazione, il cessionario ha acquistato pro soluto ed in blocco i crediti del cedente al fine della realizzazione di un operazione di cartolarizzazione mediante emissione di titoli. Non essendo intervenuto il rifiuto della stessa, la traslazione del credito in favore della cessionaria deve riconoscersi come valida ed efficace. Infatti, l'articolo 70
RD 2440/1923 non si applica nella fattispecie – cessione crediti verso una PA derivante da appalto di servizi regolata dalla Legge 52/1991 – in quanto il cessionario risulta esser un intermediario finanziario di cui al TU delle norme in materia bancaria e creditizia, con conseguente applicabilità delle regole derogatorie di cui alle disposizioni previste.
In ordine all'intervento della disciplina di cui all'articolo 117 comma 4 bis della
Legge 77/2020, i caratteri fondamentali della novella normativa devono esser individuati nei seguenti termini: l'oggetto è la sospensione delle azioni esecutive, i destinatari sono gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, la durata è limitata al 31 dicembre 2020, la finalità è stata quella di assicurare liquidità e garantire una gestione regolare dei pagamenti durante l'emergenza COVID-19.
In ordine alle sue disposizioni limitative della cessione, non può non segnalarsi il carattere eccezionale, rectius limitato nel tempo, della previsione, originato dall'esigenza emergenziale dettata dalla diffusione del COVID 19; la legittimazione al diniego, da parte degli enti del SSN, della cessione dei crediti esigibili verso di essi a fronte di un sistema agevolativo per i medesimi enti è stata originata dalla necessità di garantire una liquidità, che risulta esser, certamente, di durata temporanea avendo avuto scadenza al 31.12.2020 a pena di inevitabile crisma di incostituzionalità del contrario principio della libera cessione dei crediti, nel rispetto delle norme che la disciplinano anche in relazione ai soggetti pubblici.
In ordine al difetto di legittimazione passiva sollevato dalla , pur CP_1 comprensibili le argomentazioni della difesa dell'ente territoriale, deve farsi richiamo a quello che appare un orientamento granitico della Suprema Corte che, a partire dalle sentenze n. 18448/2007 e n. 13333/2015, ha, difatti, stabilito che per i soggetti che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con la “vale la regola che essi sono CP_1 creditori dell'ente "incaricato del pagamento", da intendere come ente finanziatore delle aziende sanitarie, senza dimenticare che l'autorizzazione della prestazione sanitaria costituisce non la fonte dell'obbligazione dell'unità che la autorizza, ma la condizione del pagamento da parte dell'ente obbligato per legge, e che è quello di ciò incaricato.
In ordine al merito della pretesa, appare inevitabile procedere dalla premessa, non contestata neanche dalla difesa della parte attrice, ovvero che le fatture di cui è causa si riferiscono a prestazioni svolte in regime di extrabudget. Anzi, al netto dell'opposizione svolta dalla sulla misura di budget assegnato e ripartito e quello CP_1
pagina6 di 8 consumato, occorre dire che nello stesso contratto di cessione la parte cessionaria chiede il pagamento di fatture emesse dalla cedente e relative a prestazioni erogate CP_4 nell'anno 2019 oltre il tetto di spesa assegnato per le stessa annualità (extra budget), tanto che all'Allegato 1 – Parte A “Elenco dei Crediti Ricompresi nel Portafoglio”, ultima riga”, riporta la dicitura “Extra Budget 2019 – ex Art. 26 L. 833/78”.
Inoltre, non sarebbe neanche il caso di precisare come la cedente abbia CP_4 Parte sottoscritto un contratto con l' convenuta per gli anni di riferimento e che la stessa sottoscrizione - contrariamente a quanto ex adverso sostenuto – comporta la piena accettazione del suo contenuto contrattuale e, per l'effetto, del corrispettivo pattuito per le prestazioni da erogare in regime di accreditamento.
Né è a dire che la documentazione prodotta dalla difesa di parte attrice dimostri il contrario: la nota richiamata dalla cessionaria a firma del Direttore generale e del Direttore facente funzioni dell'Ufficio Accreditamento (nota n. 26216 del 10.08.2018) non riconosce alcun incremento di budget, ma contiene una mera richiesta di eventuale incremento formulata alla , evidentemente non accolta, posto che con nota n. 28229 CP_1 dell'8.08.2019 l' reitera la richiesta di riconoscimento ed allineamento della CP_4 destinazione delle risorse economiche sia per l'anno 2018 che per il 2019.
La non remunerabilità delle prestazioni svolte – in quanto extrabudget – quanto alla sorte, determina - di conseguenza - la non configurabilità di un ritardo nel pagamento che ne giustifichi la pretesa agli interessi, quali che ne sia il titolo ovvero la loro misura.
In ordine alla domanda subordinata di ingiustificato arricchimento ex art 2041 c.c. e quindi con riferimento alla non remunerabilità delle prestazioni sanitarie eccedenti il budget assegnato alle strutture sanitarie private dal Servizio Sanitario Pubblico, si opera richiamo alla recente ordinanza n. 27010 del 2024 della Corte di cassazione, che riaffermando il principio reiteratamente stabilito, afferma che "l'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite. Pertanto,
l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni "extra budget" assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c." (Cass., n. 36654/2021; Cass., 06/07/2020, n. 13884; v. anche
Cass., n. 11209/2019,)..”
Al rigetto della domanda segue la condanna della parte attrice al pagamento delle spese processuali che seguono la soccombenza e si liquidano in favore di ciascuna delle convenute come in dispositivo ex DM 55/2014 e ss.mm.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella persona del G.U. dr. Claudio Patruno, nella causa iscritta al n. di RG 58699/2023:
pagina7 di 8 a) Rigetta le domande proposte dalla parte attrice. b) Condanna la parte attrice al pagamento delle spese processuali che si liquidano
– in favore di ciascuna delle convenute – e nella Parte_2 CP_1 misura di € 11.229,00.
Roma li 08.07.2025.
Il giudice dr. Claudio Patruno.
pagina8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
- – in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata come da procura in atti in Roma, Via Sardegna n.
50 presso lo studio legale degli avvocati MELCHIORRI ALESSIA, MELCHIORRI
ANNALISA, MELCHIORRI OL.
Attrice
CONTRO
- - in persona del Presidente pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avvocato FERRAGUTO ANDREA della Regione ed elettivamente domiciliato come da procura in atti presso l'avvocatura Regionale di Via
Marcantonio Colonna n. 27.
Cont
( P.I. ) in persona del Direttore Generale, l.r.p.t.. sa Parte_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Rachele CP_3
D'IO e domiciliata presso la sede dell'ente, sita in , Via P.L. Nervi, Centro Pt_2
Direzionale Latina Fiori, Torre 2 G Girasoli, ed al domicilio digitale meglio individuato in comparsa. Convenuti.
pagina1 di 8 oggetto: cessione di crediti, per sorte ed interessi ex D.lgs 231/2002/1284 c.c.
Conclusioni per parte attrice: “accertato e dichiarato il diritto della e per essa CP_4 della sua cessionaria alla remunerazione dell'importo di € 533.379,78, Parte_1 condannare la in solido con la ovvero in CP_1 Controparte_5 subordine la , ovvero, in ulteriore subordine, la , CP_1 Controparte_5 ognuna per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, al pagamento in favore della odierna parte attrice dell'importo di € 533.379,78, ex artt.4 e 5 D.Lgs. 231/2002 dal 31° giorno data fattura
e/o dal termine contrattualmente previsto, ovvero, in subordine, oltre interessi legali, rivalutazione
e maggior danno nella misura pari al costo del denaro, ovvero da accertarsi mediante CTU o nell'eventualità anche in via equitativa;
ovvero, in estremo subordine, oltre gli interessi legali sulle somme via rivalutate, ovvero, oltre ad una indennità risarcitoria commisurata al maggiore saggio tra quello degli interessi legali e quello di rendimento medio annuo netto dei titoli di stato di durata non superiore ai dodici mesi, come da Sent. Cass. 19499/2008.
accertato e dichiarato, in via subordinata, il diritto della e per essa della sua CP_4 cessionaria alla remunerazione delle prestazioni a titolo extracontrattuale ex Parte_1 art. 2041 CC dell'importo di € 533.379,78 ovvero del diverso importo che verrà riconosciuto, condannare la in solido con la ovvero in CP_1 Controparte_5 subordine la , ovvero, in ulteriore subordine, la , CP_1 Controparte_5 ognuna per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, al pagamento in favore della odierna parte attrice dell'importo di € 533.379,78, ovvero della diversa somma che risulterà dovuta oltre interessi legali, rivalutazione e maggior danno nella misura pari al costo del denaro, ovvero da accertarsi mediante CTU o nell'eventualità anche in via equitativa;
ovvero, in estremo subordine, oltre gli interessi legali sulle somme via rivalutate, ovvero, oltre ad una indennità risarcitoria commisurata al maggiore saggio tra quello degli interessi legali e quello di rendimento medio annuo netto dei titoli di stato di durata non superiore ai dodici mesi, come da Sent. Cass. 19499/2008.
Con condanna altresì, in ogni caso, della in solido con la CP_1 Controparte_5
, ovvero in subordine della ovvero, in ulteriore subordine, della
[...] CP_1 [...]
, ognuna per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, al Controparte_5 pagamento degli interessi moratori nella misura prevista dal decreto 231/2002 e dal decreto
192/2012, con decorrenza dal momento della proposizione della presente domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1284 C.C., oltre al pagamento degli interessi maturati sugli interessi scaduti nella misura legale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1283 e 1224 C.C.”. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori
Conclusioni per : “Voglia il Tribunale: In via principale: Accertare e CP_1 dichiarare la carenza di legittimazione al pagamento delle prestazioni sanitarie di cui alla richiesta di parte attrice;
in via subordinata accertare e dichiarare l'infondatezza nel merito, in fatto ed in diritto, della richiesta di pagamento di parte attrice. In entrambi i pagina2 di 8 casi, con conseguente rigetto della sua richiesta di pagamento proposta nei confronti della
. Con vittoria di spese e competenze professionali”. CP_1
Conclusioni per : ”Voglia il Tribunale, adito, ogni contraria Controparte_5 istanza, deduzione ed eccezione disattesa: - in via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o, comunque, il difetto di titolarità del rapporto dal lato attivo della Società attrice per i motivi dedotti in narrativa;
- sempre in via pregiudiziale di rito, nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o, comunque, il difetto di titolarità del rapporto dal lato passivo della per tutti i dedotti motivi;
- in via principale e nel merito, per tutti i motivi Parte_2 di cui sopra, respingere la domanda avversaria in quanto manifestamente infondata in fatto ed in diritto poiché nulla è dovuto alla società attrice anche per ciò che concerne la richiesta di condanna al pagamento del maggior danno e degli interessi di cui al D. Lgs. n.
231/2002; - in via subordinata, rigettare in ogni caso la domanda di indebito arricchimento formulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c. in quanto priva di qualsivoglia fondamento giuridico per i motivi illustrati. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione del 28.12.2023, ritualmente notificato alle parti convenute – Part
e – la (d'ora in poi anche ), CP_1 Controparte_5 Controparte_6 quale cessionaria dei crediti vantati dalla nei confronti di ha Controparte_7 Parte_2 chiesto il pagamento dei crediti ceduti pro soluto giusto atto di cessione del 13/12/2021, registrato a Bologna il 28/12/2021 al n. 67181/1T (si veda il documento allegato n. 7), Parte notificata alla il 28.12.2021 cui ha fatto seguito la comunicazione PEC del 03.02.2023 con cui ha individuato le fatture di cui la stessa si è resa cessionaria, nella specie meglio specificati nella griglia riprodotta in citazione alla pagina n. 6.
Ha premesso che gestito dalla omonima Società a r.l., è un Parte_3 centro specializzato in riabilitazione ex art. 26 L. 833/78, autorizzato dal SSR per 200 trattamenti giornalieri individuali ambulatoriali, 100 trattamenti giornalieri domiciliari e accreditato istituzionalmente in via definitiva per 30 trattamenti ambulatoriali e 30 trattamenti domiciliari.
Ha descritto le prestazioni erogate, aventi ad oggetto la finalità assistenziale riabilitativa, riferita a soggetti di ogni età, affetta da patologie che ne hanno compromesso in maniera sostanziale l'autonoma funzionale o la piena disponibilità della propria capacità o abilita fisiche o psichiche. Ha premesso che la struttura era (ed è) accreditata con il SSR per i trattamenti non residenziali ambulatoriali e domiciliari di fisioterapia, riabilitazione neuromotoria, fisiokinesiterapia respiratoria, riabilitazione neuro psicomotoria, riabilitazione logopedica, terapia psicologica, intervento educativo, neuropsicologia e terapia occupazionale.
pagina3 di 8 Ha richiamato la stipula in data 24.10.2019 del contratto - con - giusto Parte_2 decreto n. 234 del 08.06.2018 per l'erogazione delle prestazioni dal 01.01.2019 al 31.12.2021. che dava diritto alla remunerazione delle attività di assistenza e riabilitazione rese, contabilizzata secondo tariffa regionale di riferimento, autorizzata dalla che ne Parte_2 aveva anche prorogato i trattamenti in favore di soggetti, perlopiù affetti da disabilità ed aggravati da disturbi cognitivo comportamentali, prestazioni erogate sulla base di Part contratti terapeutici individuali e relativa autorizzazione/proroga dell'U.V. dell' eglio individuate all'allegato n. 6.
Era accaduto che, nonostante quanto premesso, che aveva determinato una fatturazione per prestazioni e relativo credito pari, complessivamente, ad € 533.379,78
(oltre relativi interessi e D.lgs 231/2002) non era stato onorato dalla controparte, e ciò aveva giustificato la cessione del credito, ritualmente notificata, in favore dell'attrice che ne invocava il pagamento, o – quanto meno – il pagamento dell'ingiustificato arricchimento ex art 2041 c.c. sia nei confronti della contraente che nei confronti della
, in virtù di quanto previsto all'articolo 1 comma 10 D.L. 324/1993 per come CP_1 interpretato dalla Corte Suprema di Cassazione nella pronuncia n. 13333/2015.
Si è costituita in giudizio la che ha chiesto il rigetto delle domande CP_1 proposte.
Ha eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, tenendo a precisare la differenza tra le situazioni rappresentate dalla parte attrice e la presente. Ha evidenziato di esser titolare -- in materia di assistenza sanitaria -- semplicemente di funzioni amministrative di natura normativa e programmatoria, ai sensi dell'art. 2 D.Lgsl.
502/92, con totale esclusione degli aspetti operativi e prestazionali attribuiti dall'art.3 Part stesso decreto alla competenza delle che essendo il soggetto che aveva richiesto le prestazioni ed autorizzato le stesse, doveva individuarsi come unico soggetto passivo della pretesa. La aveva disposto (con la deliberazione di giunta regionale CP_1
602/2004) l'accentramento dei pagamenti solo per gli ospedali classificati e per gli Irccs rispetto ai quali ha incaricato sé stessa per il loro pagamento, e per le strutture erogatrici di prestazioni di specialistica ambulatoriali rispetto alle quali ha incaricato per il loro pagamento l'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata. Per le case di cura, quale è quella dell'attrice che eroga prestazioni di riabilitazione, non era stato previsto alcun accentramento dei pagamenti, i quali sono effettuati dalla competente Controparte_5 per territorio, che quindi è il soggetto debitore da convenire il giudizio.
Evidenziava, in ogni caso e nel merito, come la pretesa non potesse esser soddisfatta, posto che – come la stessa difesa di parte attrice riconosceva – trattavasi di prestazioni effettuate c.d. extra budget. Ed infatti, lo stesso atto di cessione delle fatture di cui alla presente causa indicava nel suo allegato A che si tratta di fatture relative a prestazioni svolte extrabudget. Al riguardo, si precisava che la regione con il DCA CP_1
323/2019 aveva stabilito di assegnare alla - per l'anno 2019 - euro 10.267 ml. Parte_4 per le prestazioni ex art. 26 Legge 833/1978 erogate dai centri di riabilitazione situati nel pagina4 di 8 territorio di sua competenza. Quest'ultima aveva poi ripartito tale fondo tra le strutture sanitarie del suo territorio che erogano le predette prestazioni assegnando una remunerazione per l'anno 2019 di euro 1.511.522,17 alla Nell'anno Controparte_8
2019 la di aveva invece fatturato euro 2.519.458,32 euro generando un fatturato CP_8 CP_8 extrabudget di euro 1.007.936,15. Ne conseguiva aritmeticamente che tutto il fatturato intrabudget era stato pagato per cui le fatture di cui al presente giudizio rientravano tra quelle extrabudget che non sono remunerabili.
Se il credito della sorte non era remunerabile, la stessa cosa doveva dirsi per gli interessi, come quantificati dalla parte attrice, per il carattere accessorio degli stessi. Ancor più infondata doveva ritenersi la pretesa proposta in via subordinata di arricchimento ingiustificato, pretesa di recupero a posteriori, più volte censurata dalla giurisprudenza di merito di questo Tribunale come dalla Corte di Cassazione.
Si costituiva anche l' . Eccepiva – in primo luogo Controparte_5
– il difetto di legittimazione attiva della cessionaria, facendo riferimento a due fattori inibenti distinti;
l'atto di cessione dei crediti, seppur notificato in data 18.12.2021, non era mai stato accettato dalla debitrice ceduta nel termine di 45 giorni prescritto. Trovava inoltre applicazione il disposto di cui all'articolo 117 comma 4 bis come introdotto dalla
Legge di conversione del 17.07.2020 del D.L. 19.05.2020. Si contestava che la cessione non fosse stata neanche caricata sul portale prescritto come prescritto dalla Disciplina
Uniforme di cui al DCA U00308 del 09.07.2015 e s.m.i.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della si doveva CP_1 eccepire la carenza di legittimazione passiva dell'azienda convenuta, risultando solo l'ente territoriale, quale finanziatore della spesa sanitaria, il legittimato passivo della pretesa.
In ogni caso si richiamavano a sostegno del rigetto delle domande, le argomentazioni svolte dalla difesa della parte convenuta circa il carattere non remunerabile delle prestazioni in quanto svolte extra budget.
Incardinata in tal modo la causa, concessi i termini per il deposito di memorie ex art
183 comma VI c.p.c. rigettata con ordinanza 09.06.2024 la richiesta istanza di esibizione articolata dalla difesa delle parti attrici per le ragioni nel provvedimento evidenziate, la causa andava per la precisazione delle conclusioni e veniva trattenuta ivi in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande proposte dalla parte attrice non sono fondate e non possono esser accolte.
Dandosi atto di quanto premesso, la presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della pagina5 di 8 decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009.
In ordine al difetto di legittimazione attiva, incontestata la cessione del credito e la sua rituale notificazione, il cessionario ha acquistato pro soluto ed in blocco i crediti del cedente al fine della realizzazione di un operazione di cartolarizzazione mediante emissione di titoli. Non essendo intervenuto il rifiuto della stessa, la traslazione del credito in favore della cessionaria deve riconoscersi come valida ed efficace. Infatti, l'articolo 70
RD 2440/1923 non si applica nella fattispecie – cessione crediti verso una PA derivante da appalto di servizi regolata dalla Legge 52/1991 – in quanto il cessionario risulta esser un intermediario finanziario di cui al TU delle norme in materia bancaria e creditizia, con conseguente applicabilità delle regole derogatorie di cui alle disposizioni previste.
In ordine all'intervento della disciplina di cui all'articolo 117 comma 4 bis della
Legge 77/2020, i caratteri fondamentali della novella normativa devono esser individuati nei seguenti termini: l'oggetto è la sospensione delle azioni esecutive, i destinatari sono gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, la durata è limitata al 31 dicembre 2020, la finalità è stata quella di assicurare liquidità e garantire una gestione regolare dei pagamenti durante l'emergenza COVID-19.
In ordine alle sue disposizioni limitative della cessione, non può non segnalarsi il carattere eccezionale, rectius limitato nel tempo, della previsione, originato dall'esigenza emergenziale dettata dalla diffusione del COVID 19; la legittimazione al diniego, da parte degli enti del SSN, della cessione dei crediti esigibili verso di essi a fronte di un sistema agevolativo per i medesimi enti è stata originata dalla necessità di garantire una liquidità, che risulta esser, certamente, di durata temporanea avendo avuto scadenza al 31.12.2020 a pena di inevitabile crisma di incostituzionalità del contrario principio della libera cessione dei crediti, nel rispetto delle norme che la disciplinano anche in relazione ai soggetti pubblici.
In ordine al difetto di legittimazione passiva sollevato dalla , pur CP_1 comprensibili le argomentazioni della difesa dell'ente territoriale, deve farsi richiamo a quello che appare un orientamento granitico della Suprema Corte che, a partire dalle sentenze n. 18448/2007 e n. 13333/2015, ha, difatti, stabilito che per i soggetti che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con la “vale la regola che essi sono CP_1 creditori dell'ente "incaricato del pagamento", da intendere come ente finanziatore delle aziende sanitarie, senza dimenticare che l'autorizzazione della prestazione sanitaria costituisce non la fonte dell'obbligazione dell'unità che la autorizza, ma la condizione del pagamento da parte dell'ente obbligato per legge, e che è quello di ciò incaricato.
In ordine al merito della pretesa, appare inevitabile procedere dalla premessa, non contestata neanche dalla difesa della parte attrice, ovvero che le fatture di cui è causa si riferiscono a prestazioni svolte in regime di extrabudget. Anzi, al netto dell'opposizione svolta dalla sulla misura di budget assegnato e ripartito e quello CP_1
pagina6 di 8 consumato, occorre dire che nello stesso contratto di cessione la parte cessionaria chiede il pagamento di fatture emesse dalla cedente e relative a prestazioni erogate CP_4 nell'anno 2019 oltre il tetto di spesa assegnato per le stessa annualità (extra budget), tanto che all'Allegato 1 – Parte A “Elenco dei Crediti Ricompresi nel Portafoglio”, ultima riga”, riporta la dicitura “Extra Budget 2019 – ex Art. 26 L. 833/78”.
Inoltre, non sarebbe neanche il caso di precisare come la cedente abbia CP_4 Parte sottoscritto un contratto con l' convenuta per gli anni di riferimento e che la stessa sottoscrizione - contrariamente a quanto ex adverso sostenuto – comporta la piena accettazione del suo contenuto contrattuale e, per l'effetto, del corrispettivo pattuito per le prestazioni da erogare in regime di accreditamento.
Né è a dire che la documentazione prodotta dalla difesa di parte attrice dimostri il contrario: la nota richiamata dalla cessionaria a firma del Direttore generale e del Direttore facente funzioni dell'Ufficio Accreditamento (nota n. 26216 del 10.08.2018) non riconosce alcun incremento di budget, ma contiene una mera richiesta di eventuale incremento formulata alla , evidentemente non accolta, posto che con nota n. 28229 CP_1 dell'8.08.2019 l' reitera la richiesta di riconoscimento ed allineamento della CP_4 destinazione delle risorse economiche sia per l'anno 2018 che per il 2019.
La non remunerabilità delle prestazioni svolte – in quanto extrabudget – quanto alla sorte, determina - di conseguenza - la non configurabilità di un ritardo nel pagamento che ne giustifichi la pretesa agli interessi, quali che ne sia il titolo ovvero la loro misura.
In ordine alla domanda subordinata di ingiustificato arricchimento ex art 2041 c.c. e quindi con riferimento alla non remunerabilità delle prestazioni sanitarie eccedenti il budget assegnato alle strutture sanitarie private dal Servizio Sanitario Pubblico, si opera richiamo alla recente ordinanza n. 27010 del 2024 della Corte di cassazione, che riaffermando il principio reiteratamente stabilito, afferma che "l'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite. Pertanto,
l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni "extra budget" assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c." (Cass., n. 36654/2021; Cass., 06/07/2020, n. 13884; v. anche
Cass., n. 11209/2019,)..”
Al rigetto della domanda segue la condanna della parte attrice al pagamento delle spese processuali che seguono la soccombenza e si liquidano in favore di ciascuna delle convenute come in dispositivo ex DM 55/2014 e ss.mm.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella persona del G.U. dr. Claudio Patruno, nella causa iscritta al n. di RG 58699/2023:
pagina7 di 8 a) Rigetta le domande proposte dalla parte attrice. b) Condanna la parte attrice al pagamento delle spese processuali che si liquidano
– in favore di ciascuna delle convenute – e nella Parte_2 CP_1 misura di € 11.229,00.
Roma li 08.07.2025.
Il giudice dr. Claudio Patruno.
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