Art. 2.
In deroga all' articolo 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , e fino all'entrata in vigore della legge di riforma sanitaria, il consiglio d'amministrazione e' formato nei modi stabiliti dagli statuti degli ospedali di cui all'articolo 1 della presente legge, integrato da un membro nominato dal consiglio comunale competente per territorio.
In deroga all' articolo 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , e fino all'entrata in vigore della legge di riforma sanitaria, il consiglio d'amministrazione e' formato nei modi stabiliti dagli statuti degli ospedali di cui all'articolo 1 della presente legge, integrato da un membro nominato dal consiglio comunale competente per territorio.