Decreto cautelare 19 marzo 2025
Ordinanza cautelare 15 aprile 2025
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00118/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00764/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 764 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Lombardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del provvedimento recante Revoca delle misure di accoglienza prot. n. 16396 adottato dalla Prefettura di Siena in data 12.3.2025, notificato in data 13.3.2025 nei confronti del richiedente protezione internazionale -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. RC ER;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- formalizzava, in data 6.02.2023, richiesta di riconoscimento della protezione internazionale presso la Questura di Ravenna e veniva collocato presso un CAS locale (Cefal – Emilia Romagna) in quanto privo di sufficienti mezzi di sostentamento ed in condizioni di vulnerabilità (con invalidità civile al 75%).
Dopo essersi allontanato da tale struttura (il 16.03.2023) si recava a Siena, dove provvedeva a formulare una nuova richiesta di protezione internazionale presso la locale Questura. Veniva in pari data assegnato al CAS di San Gimignano (a partire dal 21.07.2023).
La Prefettura di Siena, a seguito di accertamenti sulla posizione dell’interessato, ha comunicato la cessazione delle misure di accoglienza con provvedimento del 12.03.2025 (notificato in pari data, prot. n. 16396). Il provvedimento motiva sulla base della rinuncia alle misure di accoglienza che si sarebbe consolidata con l’abbandono volontario e ingiustificato del primo centro di accoglienza nonché della conseguente sospensione del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale stabilito dalla competente Commissione territoriale ai sensi dell’art. 23bis, comma 2, del D.Lgs. n. 25/2008.
2. Avverso il provvedimento è insorto l’interessato con ricorso (notificato il 15.03.2025 e depositato in pari data avanti questo Tribunale) con il quale lamenta, in un unico motivo, violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Dopo aver depositato una relazione sui fatti di causa (il 17.03.2025) su richiesta di questo Tribunale nel corso dell’istruttoria presidenziale sulla richiesta di misura cautelare monocratica, si è costituito il Ministero dell’Interno (il 24.03.2025) che ha depositato documenti il 9.10.2025.
Il ricorrente ha depositato memoria il 17.03.2025.
Questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare con ordinanza n.-OMISSIS-2025.
La Prefettura ha depositato nota amministrativa e documenti il 9.10.2025, seguita dal ricorrente che ha depositato memoria il 6.11.2025.
Alla udienza pubblica del 10 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è improcedibile per cessazione della materia del contendere.
La Prefettura ha depositato nota del 6.10.2025 del Servizio Centrale del sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) nella quale si formalizza l'inserimento del ricorrente nel progetto territoriale che fa capo all' Unione Comuni Circondario Empolese Valdelsa.
Lo stesso ricorrente, nella memoria del 6.11.2025, dichiara la cessazione della materia del contendere, insistendo per il riconoscimento delle spese di lite.
Il ricorso pertanto deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1 lett. c) c.p.a. per cessazione della materia del contendere.
4. Le spese di lite possono essere compensate, anche in ragione della parziale novità delle questioni trattate.
Il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto n. -OMISSIS-/2025 della competente Commissione istituita presso questo Tribunale. Si rileva che l’avv. Danilo Lombardi risulta abilitato al patrocinio a spese dello Stato per il processo amministrativo nella lista predisposta dall’Ordine forense di Siena.
In applicazione degli artt. 82 e 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si ritiene di liquidare il compenso professionale, considerato il basso grado di complessità della lite, secondo i valori minimi (fase di studio 1.027,00 euro, introduttiva 851,00 euro, cautelare 956 euro, decisionale 1.735,00 euro), con dimezzamento al 50% ai sensi dell’art. 130 D.P.R. n. 115/2002, e quindi di quantificare l’onorario nella metà di 4.569,00 euro, cioè in complessivi euro 2.284,50 (duemiladuecentottantaquattro/50) a titolo di compenso professionale per la difesa svolta, cui devono essere aggiunte le somme per le spese generali e gli altri oneri accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Liquida, in favore dell’avv. Danilo Lombardi ed a titolo di onorario, la somma di euro 2.284,50 (duemiladuecentottantaquattro/50), oltre spese generali e ulteriori accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE RI, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
RC ER, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RC ER | LE RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.