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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/11/2025, n. 1943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1943 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1267/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dott. Massimo Lento
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1267/2020 promossa da:
con il patrocinio dell'avvCANDIANO LUCA Parte_1 CANDIANO NICOLA;
PARTE ATTRICE contro
on il patrocinio dell'avv. CAMODECA FRANCO Controparte_1
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2.0 evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Castrovillari, Parte_2 Controparte_1
La soc. chiedendo di dichiarare l'illegittimità del precetto notificatole con Controparte_1
il quale era stato intimato di pagare la somma capitale di € 22.791,13 in forza di due assegni asseritamente posdatati.
L'opponente, a sostegno della domanda, deduceva in primo luogo, l'inesigibilità parziale della pretesa creditoria poiché, in occasione della epidemia da covid 19 la legge 5 giugno
2020 n. 40, di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 aveva prorogato i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima del 9 aprile
2020, nonché di “ogni altro atto avente efficacia esecutiva”.
L'opponente, in secondo luogo, deduceva l'insussistenza della pretesa creditoria sia per l'applicazione in fattura di un surplus di prezzo di € 0.20, rispetto ai termini dell'accordo di €
0.40 al Kg per l'acquisto delle clementine da agricoltura biologica, sia per la mancata applicazione dell'abbuono del 2% previsto dal contratto del 26.10.2019.
L'opponente, pertanto, sosteneva che, a fronte di un raccolto di 44.153 Kg di clementine la somma dovuta sarebbe risultata corrispondente a € 12981,00 e non € 22.867,36.
La , nel costituirsi in giudizio, contestava gli assunti avversari Controparte_2
sostenendo, in primo luogo, che alcuna norma della legislazione emergenziale vietava o sospendeva l'esercizio dell'azione esecutiva del prenditore contro il traente, venendo solo limitato il protesto con la relativa azione di regresso e la pubblicazione sul bollettino dei protesti.
In ordine al merito della fornitura parte opposta rilevava che la acquistava dalla CP_3
COA “clementine di agricoltura biologica” nella quantità indicate nelle fatture nr. 7 e nr. 9 del
2019 a fronte delle quali, la aveva emesso due assegni, rispettivamente di euro Pt_1
20.562,36 per il pagamento della fattura nr. 7/2019, di pari importo, e altro di euro 2.228,00
per il pagamento della fattura nr. 9/2019 di importo maggiore con l'accordo che per il loro pagamento la avrebbe atteso sino al 30.3.2020 per rincassarli. CP_1 L'opponente rappresentava, altresì, che la controparte aveva richiesto, con pec inviata alcuni giorni prima della scadenza pattuita, di non presentare gli assegni all'incasso per l'insufficienza dei fondi.
Sulla base di tali premesse parte opposta richiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna di controparte al pagamento della somma di € 22.791,00.
La causa, dopo alcuni rinvii veniva riassegnata al decidente in virtù del provvedimento di variazione tabellare adottato per lo smaltimento delle cause iscritte 2017/2022 sulla base degli obiettivi del PNRR e decisa all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Preliminarmente occorre rilevare che risultano inammissibili, per la novità delle questioni prospettate, le eccezioni relative alla nullità dell'assegno bancario posdatato ed alla correlata invalidità del titolo esecutivo, sollevate nella comparsa di costituzione di nuovo difensore dalla , già Controparte_4 Controparte_5
I nuovi motivi posti a sostegno dell'invalidità dell'assegno a fungere da titolo esecutivo sono stati allegati tardivamente e, comunque, “la violazione del divieto di emettere assegni
bancari con data falsa comporta la nullita' dell'intero contratto, cui inerisce l'emissione
dell'assegno, solo quando risulti specificamente che, in mancanza della concessione della
dilazione, ottenuta mediante l'autorizzazione a pagare mediante assegni post-datati, il
debitore del prezzo non si sarebbe indotto a prestare il consenso al contratto stesso….. la
postdatazione non induce la nullità dell'assegno, giacché la legge stessa sull'assegno art
31,secondo comma, e 121 RDL 21/12/1938, n.1736 prevede che l'assegno post-datato
possa essere presentato per la riscossione prima del giorno indicato come data di
emissione, considerandolo pagabile nel giorno di presentazione.) (Cassazione Sez. 3,
Sentenza n. 241 del 16/02/1965).
La Suprema Corte, poi, ha precisato che “in caso di pagamento con assegno bancario
postdatato, l'eventuale incasso prima della scadenza non costituisce un illecito giuridico in quanto gli assegni bancari sono titoli di credito pagabili a vista per cui il patto di
postdatazione é nullo ed improduttivo di effetti giuridici. (Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n.
31229 del 09/11/2023)
Ciò posto il primo motivo di doglianza risulta infondato.
L'art.11 del DL 23 /2020, adottato nel periodo di pandemia da Covid 19 ha previsto che
“Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza ricadenti o decorrenti
nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli
di credito emessi prima della data di entrata in vigore della presente decreto, e ad ogni altro
atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La
sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia,
salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.
2. L'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel
giorno di presentazione. La sospensione di cui al comma 1 opera su
a) i termini per la presentazione al pagamento;
b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
c) i termini previsti all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n.
386, nonché all'articolo 9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990”
Le successive modifiche normative hanno esteso i termini di sospensione fino al 31 agosto
2020 prevedendo che “
2. Gli assegni portati all'incasso, non sono protestabili fino al termine
del periodo di sospensione di cui al comma 1.”
La disciplina emergenziale, quindi, non ha impedito la richiesta di pagamento azionata con precetto escludendo unicamente che i titoli fossero protestabili nel periodo di sospensione.
Anche il secondo profilo di censura non appare meritevole di accoglimento.
Non risulta contestato in giudizio né la consegna del frutto acquistato né la quantità né i termini dell'accordo.
Non risulta in contestazione nemmeno la corrispondenza degli assegni azionati alle fatture n 7 e 9 (la seconda peraltro per un importo minore).
Parte opponente ha dedotto un diverso importo della somma dovuta assumendo una applicazione del prezzo al KG in misura differente da quella pattuita.
Deve rilevarsi, tuttavia, che gli assegni rilasciati in pagamento dall'opponente corrispondono all'importo indicato nelle fatture relative alla merce venduta si che deve ragionevolmente ritenersi che nel momento del pagamento l'opposta ha verificato il quantitativo della merce venduta l'applicazione delle clausole contrattuali pattuite rilasciando in pagamento gli assegni di importo corrispondente.
La domanda di parte attrice, di conseguenza, deve essere rigettata.
In virtù del principio di soccombenza parte opponente deve essere condannata alla rifusione, in favore di parte opposta delle spese del giudizio liquidate in complessivi €
1.800,00 oltre iva cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , già Controparte_4 Controparte_5
nei confronti della , rigettata ogni altra istanza eccezione
[...] Controparte_2
deduzione, così provvede:
◼ Rigetta l'opposizione al precetto proposta da e dichiara il diritto Parte_1
di di procedere ad esecuzione forzata per la somma precettata;
Controparte_2
Condanna parte opponente alla rifusione, in favore di parte opposta delle spese del giudizio liquidate in complessivi € 1.800,00 oltre iva cpa e rimborso spese generali nella misura del
15%.
Castrovillari, 26 novembre 2025
Il giudice Massimo Lento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dott. Massimo Lento
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1267/2020 promossa da:
con il patrocinio dell'avvCANDIANO LUCA Parte_1 CANDIANO NICOLA;
PARTE ATTRICE contro
on il patrocinio dell'avv. CAMODECA FRANCO Controparte_1
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2.0 evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Castrovillari, Parte_2 Controparte_1
La soc. chiedendo di dichiarare l'illegittimità del precetto notificatole con Controparte_1
il quale era stato intimato di pagare la somma capitale di € 22.791,13 in forza di due assegni asseritamente posdatati.
L'opponente, a sostegno della domanda, deduceva in primo luogo, l'inesigibilità parziale della pretesa creditoria poiché, in occasione della epidemia da covid 19 la legge 5 giugno
2020 n. 40, di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 aveva prorogato i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima del 9 aprile
2020, nonché di “ogni altro atto avente efficacia esecutiva”.
L'opponente, in secondo luogo, deduceva l'insussistenza della pretesa creditoria sia per l'applicazione in fattura di un surplus di prezzo di € 0.20, rispetto ai termini dell'accordo di €
0.40 al Kg per l'acquisto delle clementine da agricoltura biologica, sia per la mancata applicazione dell'abbuono del 2% previsto dal contratto del 26.10.2019.
L'opponente, pertanto, sosteneva che, a fronte di un raccolto di 44.153 Kg di clementine la somma dovuta sarebbe risultata corrispondente a € 12981,00 e non € 22.867,36.
La , nel costituirsi in giudizio, contestava gli assunti avversari Controparte_2
sostenendo, in primo luogo, che alcuna norma della legislazione emergenziale vietava o sospendeva l'esercizio dell'azione esecutiva del prenditore contro il traente, venendo solo limitato il protesto con la relativa azione di regresso e la pubblicazione sul bollettino dei protesti.
In ordine al merito della fornitura parte opposta rilevava che la acquistava dalla CP_3
COA “clementine di agricoltura biologica” nella quantità indicate nelle fatture nr. 7 e nr. 9 del
2019 a fronte delle quali, la aveva emesso due assegni, rispettivamente di euro Pt_1
20.562,36 per il pagamento della fattura nr. 7/2019, di pari importo, e altro di euro 2.228,00
per il pagamento della fattura nr. 9/2019 di importo maggiore con l'accordo che per il loro pagamento la avrebbe atteso sino al 30.3.2020 per rincassarli. CP_1 L'opponente rappresentava, altresì, che la controparte aveva richiesto, con pec inviata alcuni giorni prima della scadenza pattuita, di non presentare gli assegni all'incasso per l'insufficienza dei fondi.
Sulla base di tali premesse parte opposta richiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna di controparte al pagamento della somma di € 22.791,00.
La causa, dopo alcuni rinvii veniva riassegnata al decidente in virtù del provvedimento di variazione tabellare adottato per lo smaltimento delle cause iscritte 2017/2022 sulla base degli obiettivi del PNRR e decisa all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Preliminarmente occorre rilevare che risultano inammissibili, per la novità delle questioni prospettate, le eccezioni relative alla nullità dell'assegno bancario posdatato ed alla correlata invalidità del titolo esecutivo, sollevate nella comparsa di costituzione di nuovo difensore dalla , già Controparte_4 Controparte_5
I nuovi motivi posti a sostegno dell'invalidità dell'assegno a fungere da titolo esecutivo sono stati allegati tardivamente e, comunque, “la violazione del divieto di emettere assegni
bancari con data falsa comporta la nullita' dell'intero contratto, cui inerisce l'emissione
dell'assegno, solo quando risulti specificamente che, in mancanza della concessione della
dilazione, ottenuta mediante l'autorizzazione a pagare mediante assegni post-datati, il
debitore del prezzo non si sarebbe indotto a prestare il consenso al contratto stesso….. la
postdatazione non induce la nullità dell'assegno, giacché la legge stessa sull'assegno art
31,secondo comma, e 121 RDL 21/12/1938, n.1736 prevede che l'assegno post-datato
possa essere presentato per la riscossione prima del giorno indicato come data di
emissione, considerandolo pagabile nel giorno di presentazione.) (Cassazione Sez. 3,
Sentenza n. 241 del 16/02/1965).
La Suprema Corte, poi, ha precisato che “in caso di pagamento con assegno bancario
postdatato, l'eventuale incasso prima della scadenza non costituisce un illecito giuridico in quanto gli assegni bancari sono titoli di credito pagabili a vista per cui il patto di
postdatazione é nullo ed improduttivo di effetti giuridici. (Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n.
31229 del 09/11/2023)
Ciò posto il primo motivo di doglianza risulta infondato.
L'art.11 del DL 23 /2020, adottato nel periodo di pandemia da Covid 19 ha previsto che
“Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza ricadenti o decorrenti
nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli
di credito emessi prima della data di entrata in vigore della presente decreto, e ad ogni altro
atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La
sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia,
salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.
2. L'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel
giorno di presentazione. La sospensione di cui al comma 1 opera su
a) i termini per la presentazione al pagamento;
b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
c) i termini previsti all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n.
386, nonché all'articolo 9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990”
Le successive modifiche normative hanno esteso i termini di sospensione fino al 31 agosto
2020 prevedendo che “
2. Gli assegni portati all'incasso, non sono protestabili fino al termine
del periodo di sospensione di cui al comma 1.”
La disciplina emergenziale, quindi, non ha impedito la richiesta di pagamento azionata con precetto escludendo unicamente che i titoli fossero protestabili nel periodo di sospensione.
Anche il secondo profilo di censura non appare meritevole di accoglimento.
Non risulta contestato in giudizio né la consegna del frutto acquistato né la quantità né i termini dell'accordo.
Non risulta in contestazione nemmeno la corrispondenza degli assegni azionati alle fatture n 7 e 9 (la seconda peraltro per un importo minore).
Parte opponente ha dedotto un diverso importo della somma dovuta assumendo una applicazione del prezzo al KG in misura differente da quella pattuita.
Deve rilevarsi, tuttavia, che gli assegni rilasciati in pagamento dall'opponente corrispondono all'importo indicato nelle fatture relative alla merce venduta si che deve ragionevolmente ritenersi che nel momento del pagamento l'opposta ha verificato il quantitativo della merce venduta l'applicazione delle clausole contrattuali pattuite rilasciando in pagamento gli assegni di importo corrispondente.
La domanda di parte attrice, di conseguenza, deve essere rigettata.
In virtù del principio di soccombenza parte opponente deve essere condannata alla rifusione, in favore di parte opposta delle spese del giudizio liquidate in complessivi €
1.800,00 oltre iva cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , già Controparte_4 Controparte_5
nei confronti della , rigettata ogni altra istanza eccezione
[...] Controparte_2
deduzione, così provvede:
◼ Rigetta l'opposizione al precetto proposta da e dichiara il diritto Parte_1
di di procedere ad esecuzione forzata per la somma precettata;
Controparte_2
Condanna parte opponente alla rifusione, in favore di parte opposta delle spese del giudizio liquidate in complessivi € 1.800,00 oltre iva cpa e rimborso spese generali nella misura del
15%.
Castrovillari, 26 novembre 2025
Il giudice Massimo Lento