Art. 29.
A favore del titolare di pensione diretta o indiretta di privilegio oppure di riversibilita' di pensione diretta di privilegio, relativa a cessazione dal servizio anteriore alla data da cui ha effetto la presente legge compete, a decorrere da tale data, il corrispondente trattamento di privilegio nelle identiche misure previste, per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data predetta, dai precedenti articoli 9, 10 e 14. Ai fini dell'eventuale applicazione del comma secondo dell'articolo 9, si ha riguardo alla lesione o infermita' esistente alla data di cessazione dal servizio.
Nei casi di cui al comma precedente di pensioni ad onere ripartito, ai fini della determinazione delle quote a carico degli Enti locali, si applicano le relative norme previste dal precedente art. 14.
Rimane forma, pero', l'eventuale quota a carico dello Stato nella misura di essa risultante al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge.
A favore del titolare di pensione diretta o indiretta di privilegio oppure di riversibilita' di pensione diretta di privilegio, relativa a cessazione dal servizio anteriore alla data da cui ha effetto la presente legge compete, a decorrere da tale data, il corrispondente trattamento di privilegio nelle identiche misure previste, per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data predetta, dai precedenti articoli 9, 10 e 14. Ai fini dell'eventuale applicazione del comma secondo dell'articolo 9, si ha riguardo alla lesione o infermita' esistente alla data di cessazione dal servizio.
Nei casi di cui al comma precedente di pensioni ad onere ripartito, ai fini della determinazione delle quote a carico degli Enti locali, si applicano le relative norme previste dal precedente art. 14.
Rimane forma, pero', l'eventuale quota a carico dello Stato nella misura di essa risultante al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge.