Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/07/2025, n. 2351
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Sentenza 17 luglio 2025

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Il provvedimento in esame è stato emesso dal Giudice dott. Gianluca Di Filippo del Tribunale di Nocera Inferiore, riguardante un'opposizione a decreto ingiuntivo. Le parti coinvolte hanno presentato richieste contrastanti: l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, sostenendo l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, mentre l'opposto ha chiesto il rigetto dell'opposizione, affermando che l'obbligo di mediazione non si applicasse alla fase monitoria.

Il Giudice, dopo aver esaminato le argomentazioni, ha dichiarato l'improcedibilità della domanda monitoria, evidenziando che nessuna delle parti aveva avviato il procedimento di mediazione, condizione necessaria per procedere. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite, stabilendo che l'onere di promuovere la mediazione ricade sulla parte opposta, e in assenza di tale attivazione, il decreto ingiuntivo doveva essere revocato.

In merito alla domanda di risarcimento per lite temeraria, il Giudice ha rigettato la richiesta, sottolineando che l'opponente non aveva dimostrato alcun pregiudizio subito a causa dell'azione monitoria. Infine, ha condannato l'opposto al pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/07/2025, n. 2351
    Giurisdizione : Trib. Nocera Inferiore
    Numero : 2351
    Data del deposito : 17 luglio 2025

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