TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/07/2025, n. 2351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2351 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2171/2023
Oggi, 17/07/2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi: avv.to VIRGINIA CHIERCHIA, per , la quale si riporta alle già rassegnate Parte_1 conclusioni e chiede che la causa venga decisa;
avv.to MARIKA MATRONE, per , la quale si riporta alle predisposte difese e Parte_2 chiede il rigetto della proposta opposizione.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di consiglio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 6
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2171/2023 R.G., pendente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto Parte_1 introduttivo, dall'Avv. Virginia Chierchia, presso il cui studio elettivamente domicilia in Torre Annunziata alla Via Roma, n. 190;
- OPPONENTE -
E
, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al Parte_2 ricorso monitorio, dall'Avv. Antonello Matrone e dall'Avv. Marika Matrone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sant'Egidio del Monte Albino alla
Via Tortora, n. 28;
- OPPOSTO -
All'udienza celebrata in data 17.7.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 231/23, reso, provvisoriamente esecutivo, dal Tribunale in epigrafe, è stato ingiunto al sig. di pagare l'importo di euro 19.915,59, oltre interessi legali e spese del Parte_1 procedimento, in favore del sig. , in accoglimento del ricorso monitorio nel corpo del Parte_2 quale quest'ultimo, dato atto che l'ingiunto, in forza dell'art. 7 dell'atto pubblico di divisione rogato per notar in data 25.6.14, sarebbe obbligatosi ad estinguere il debito – asseritamente Per_1 ammontante ad euro 16.031,20 – a garanzia del quale sarebbe stata iscritta, su uno degli immobili pagina 2 di 6 oggetto della divisione, ipoteca in favore dell'impresa Gest Line S.p.a., nonché a procedere alla cancellazione della stessa, ha dedotto che il sig. non avrebbe eseguito la prestazione de Parte_1 qua.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha spiegato opposizione avverso Parte_1 siffatto provvedimento monitorio, chiedendo la revoca dello stesso. A suffragio dell'avanzata pretesa, la difesa di detto opponente ha in limine eccepito l'improcedibilità della pretesa avanzata in sede monitoria per il mancato previo esperimento del procedimento di mediazione, assumendo che la presente controversia sarebbe afferente ad una materia che il legislatore avrebbe annoverato tra quelle in relazione alle quali il previo espletamento del procedimento di mediazione assurgerebbe a condizione di procedibilità; quanto al merito, preliminarmente sostenuto che l'obbligazione assunta dall'opponente consisterebbe “nell'estinzione di un debito verso un creditore ben diverso dal sig. Pt_2
, nei confronti del quale, invece, vi è sicuramente l'obbligo di tenere un comportamento tale da
[...] garantire all'altra parte il soddisfacimento dell'interesse sotteso al contratto di vendita, ma non certo il pagamento del debito”, ha asserito che il presunto creditore “avrebbe ben dovuto agire contro il
per l'omessa cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca sui propri beni immobili, non Parte_1 certo per ottenere il pagamento dell'importo di cui alla garanzia”.
Di là dall'aver approntato le illustrate difese a sostegno della spiegata opposizione, il sig. Parte_1 ha spiegato, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., domanda di condanna del sig. al risarcimento dei Parte_2 danni che avrebbe subito in conseguenza dell'iniziativa giudiziaria da quest'ultimo intrapresa, asseritamente connotata dal carattere della temerarietà.
Con comparsa di risposta depositata in data 19.9.23, si è costituito in giudizio il sig. , Parte_2 chiedendo il rigetto dell'avanzata opposizione. A fondamento dell'invocata reiezione, la difesa dell'opposto ha sostenuto, in replica all'eccezione di improcedibilità ex adverso formulata, che il mancato espletamento della mediazione non sarebbe “assolutamente condizione di improcedibilità della domanda” monitoria, giacché la mediazione non riguarderebbe “la prima fase del procedimento monitorio, che è quella in cui il giudice concede il decreto ingiuntivo in presenza dei requisiti di legge, ma quella successiva ed eventuale dell'opposizione”; quanto al merito, ha affermato che il sig. _1
, pur essendosi a ciò obbligato, non avrebbe provveduto ad estinguere il debito – asseritamente
[...] ammontante ad euro 16.031,20 – a garanzia del quale sarebbe stata iscritta, su uno degli immobili oggetto della divisione conclusa con atto rogato per notar in data 25.6.14, ipoteca in favore Per_1 dell'impresa Gest Line S.p.a., nonché a “procedere all'estinzione della stessa”.
All'esito dell'udienza del 28.9.23, rilevato che la presente controversia sia afferente alla materia dei pagina 3 di 6 diritti reali, annoverata dal legislatore tra quelle soggette a mediazione obbligatoria, è stato assegnato alle parti un termine affinché provvedessero a promuovere la procedura di mediazione;
concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. e depositate le relative memorie, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, s'impone di rilevare che, ad onta del termine all'uopo concesso, nessuna delle parti ha provveduto ad incoare il procedimento di mediazione o, comunque, a depositare – entro la maturazione delle preclusioni istruttorie – documentazione idonea a dimostrare l'assolvimento della condizione di procedibilità de qua (così, ex multis, Trib. Nola sent. 23.7.19; Trib. Palermo, sent. 08.03.2021; nel medesimo senso, mutatis mutandis, Trib. Nocera Inferiore, sent. 11.3.21, in “Dejure”).
Ebbene, in assenza del deposito del verbale o dell'istanza di mediazione sono preclusi al giudice i necessari controlli relativi alla regolarità della mediazione stessa, quali, esemplificativamente, quello circa la coincidenza tra l'oggetto della mediazione incoata ed il petitum del giudizio promosso.
Ciò posto, non può tacersi che, secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di nomofilachia,
“nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, […] l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta” (Cass. Sez. Un. n. 19596/20).
Corollario di siffatto approdo esegetico – recentemente recepito anche dal legislatore nel dettato dell'art. 5 bis del D.Lgs. n. 28/10, come novellato dal D.Lgs. n. 149/22 – è quello per il quale, ove la parte opposta non si attivi, “alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
In applicazione delle tratteggiate coordinate interpretative, deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda azionata in sede monitoria e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo n. 231/23 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, tenuto conto, da un lato, che le parti non hanno depositato documentazione comprovante l'avvenuta promozione del procedimento di mediazione;
dall'altro, che la presente controversia verte in materia di diritti reali.
Deve, ora, indugiarsi sulla domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dall'opponente, a fondamento della quale ha sostenuto che l'iniziativa giudiziaria intrapresa dal sig. Parte_2 sarebbe connotata da temerarietà. A tal fine, non può prescindersi dall'osservare che, secondo l'indirizzo nettamente prevalente, il danneggiato che chieda in giudizio il ristoro del danno è tenuto – secondo l'indirizzo pretorio maggiormente accreditato – a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio o un pregiudizio non patrimoniale: infatti, se antecedentemente alle sentenze nn.
pagina 4 di 6 7281, 7282 e 7283/2003 della Suprema Corte la reazione risarcitoria era azionabile anche solo in presenza della lesione di situazioni soggettive meritevoli di tutela, a prescindere dalle concrete ricadute pregiudizievoli dell'illecito, successivamente alle richiamate sentenze del 2003, “la struttura generale del fatto illecito, contrattuale ed extracontrattuale, è stata configurata in termini unitari, a prescindere dalla natura del pregiudizio (patrimoniale o non patrimoniale), occorrendo sempre un'azione o omissione dolosa o colposa, la lesione di un interesse meritevole di tutela, tradizionalmente identificata con il danno evento, nonché – quale ulteriore indispensabile condizione – il verificarsi di concrete ricadute pregiudizievoli a scapito del danneggiato” (Cass. n. 29564/20). Appare dunque respinta la teoria del danno evento: ai fini del risarcimento sono sempre necessarie l'allegazione e la prova dei concreti pregiudizi subiti dal danneggiato e non è in alcun caso configurabile un danno in re ipsa.
Diversamente opinando ci si porrebbe in contrasto – non soltanto con il rammentato indirizzo della
Suprema Corte secondo cui quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, bensì anche – con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico delle Sezioni
Unite (Cass. Sez. Un. n. 16601/17) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa.
Con specifico riguardo, poi, alla fattispecie di cui al I comma dell'art. 96 c.p.c., non può tacersi che, «in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa» (in tal senso, ex pluribus, Cass. n. 9080/13).
Aderendo al rammentato orientamento interpretativo, l'avanzata domanda risarcitoria non può che rigettarsi, tenuto conto che l'opponente nemmeno ha dedotto che tipo di pregiudizi avrebbe patito in conseguenza del deposito del ricorso monitorio.
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, in ossequio al principio della soccombenza, devono essere poste a carico del sig. . Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice unico, dott. Gianluca
Di Filippo, definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da _1
, atto di citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
[...] così provvede:
1. dichiara l'improcedibilità della domanda fatta valere in sede monitoria da e, per Parte_2 pagina 5 di 6 l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 231/23 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore;
2. rigetta la domanda proposta ex art. 96 c.p.c. da;
Parte_1
3. Condanna l'opposto al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in euro 2.800,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Nocera Inferiore, 17 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
pagina 6 di 6
Oggi, 17/07/2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi: avv.to VIRGINIA CHIERCHIA, per , la quale si riporta alle già rassegnate Parte_1 conclusioni e chiede che la causa venga decisa;
avv.to MARIKA MATRONE, per , la quale si riporta alle predisposte difese e Parte_2 chiede il rigetto della proposta opposizione.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di consiglio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 6
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2171/2023 R.G., pendente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto Parte_1 introduttivo, dall'Avv. Virginia Chierchia, presso il cui studio elettivamente domicilia in Torre Annunziata alla Via Roma, n. 190;
- OPPONENTE -
E
, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al Parte_2 ricorso monitorio, dall'Avv. Antonello Matrone e dall'Avv. Marika Matrone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sant'Egidio del Monte Albino alla
Via Tortora, n. 28;
- OPPOSTO -
All'udienza celebrata in data 17.7.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 231/23, reso, provvisoriamente esecutivo, dal Tribunale in epigrafe, è stato ingiunto al sig. di pagare l'importo di euro 19.915,59, oltre interessi legali e spese del Parte_1 procedimento, in favore del sig. , in accoglimento del ricorso monitorio nel corpo del Parte_2 quale quest'ultimo, dato atto che l'ingiunto, in forza dell'art. 7 dell'atto pubblico di divisione rogato per notar in data 25.6.14, sarebbe obbligatosi ad estinguere il debito – asseritamente Per_1 ammontante ad euro 16.031,20 – a garanzia del quale sarebbe stata iscritta, su uno degli immobili pagina 2 di 6 oggetto della divisione, ipoteca in favore dell'impresa Gest Line S.p.a., nonché a procedere alla cancellazione della stessa, ha dedotto che il sig. non avrebbe eseguito la prestazione de Parte_1 qua.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha spiegato opposizione avverso Parte_1 siffatto provvedimento monitorio, chiedendo la revoca dello stesso. A suffragio dell'avanzata pretesa, la difesa di detto opponente ha in limine eccepito l'improcedibilità della pretesa avanzata in sede monitoria per il mancato previo esperimento del procedimento di mediazione, assumendo che la presente controversia sarebbe afferente ad una materia che il legislatore avrebbe annoverato tra quelle in relazione alle quali il previo espletamento del procedimento di mediazione assurgerebbe a condizione di procedibilità; quanto al merito, preliminarmente sostenuto che l'obbligazione assunta dall'opponente consisterebbe “nell'estinzione di un debito verso un creditore ben diverso dal sig. Pt_2
, nei confronti del quale, invece, vi è sicuramente l'obbligo di tenere un comportamento tale da
[...] garantire all'altra parte il soddisfacimento dell'interesse sotteso al contratto di vendita, ma non certo il pagamento del debito”, ha asserito che il presunto creditore “avrebbe ben dovuto agire contro il
per l'omessa cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca sui propri beni immobili, non Parte_1 certo per ottenere il pagamento dell'importo di cui alla garanzia”.
Di là dall'aver approntato le illustrate difese a sostegno della spiegata opposizione, il sig. Parte_1 ha spiegato, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., domanda di condanna del sig. al risarcimento dei Parte_2 danni che avrebbe subito in conseguenza dell'iniziativa giudiziaria da quest'ultimo intrapresa, asseritamente connotata dal carattere della temerarietà.
Con comparsa di risposta depositata in data 19.9.23, si è costituito in giudizio il sig. , Parte_2 chiedendo il rigetto dell'avanzata opposizione. A fondamento dell'invocata reiezione, la difesa dell'opposto ha sostenuto, in replica all'eccezione di improcedibilità ex adverso formulata, che il mancato espletamento della mediazione non sarebbe “assolutamente condizione di improcedibilità della domanda” monitoria, giacché la mediazione non riguarderebbe “la prima fase del procedimento monitorio, che è quella in cui il giudice concede il decreto ingiuntivo in presenza dei requisiti di legge, ma quella successiva ed eventuale dell'opposizione”; quanto al merito, ha affermato che il sig. _1
, pur essendosi a ciò obbligato, non avrebbe provveduto ad estinguere il debito – asseritamente
[...] ammontante ad euro 16.031,20 – a garanzia del quale sarebbe stata iscritta, su uno degli immobili oggetto della divisione conclusa con atto rogato per notar in data 25.6.14, ipoteca in favore Per_1 dell'impresa Gest Line S.p.a., nonché a “procedere all'estinzione della stessa”.
All'esito dell'udienza del 28.9.23, rilevato che la presente controversia sia afferente alla materia dei pagina 3 di 6 diritti reali, annoverata dal legislatore tra quelle soggette a mediazione obbligatoria, è stato assegnato alle parti un termine affinché provvedessero a promuovere la procedura di mediazione;
concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. e depositate le relative memorie, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, s'impone di rilevare che, ad onta del termine all'uopo concesso, nessuna delle parti ha provveduto ad incoare il procedimento di mediazione o, comunque, a depositare – entro la maturazione delle preclusioni istruttorie – documentazione idonea a dimostrare l'assolvimento della condizione di procedibilità de qua (così, ex multis, Trib. Nola sent. 23.7.19; Trib. Palermo, sent. 08.03.2021; nel medesimo senso, mutatis mutandis, Trib. Nocera Inferiore, sent. 11.3.21, in “Dejure”).
Ebbene, in assenza del deposito del verbale o dell'istanza di mediazione sono preclusi al giudice i necessari controlli relativi alla regolarità della mediazione stessa, quali, esemplificativamente, quello circa la coincidenza tra l'oggetto della mediazione incoata ed il petitum del giudizio promosso.
Ciò posto, non può tacersi che, secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di nomofilachia,
“nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, […] l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta” (Cass. Sez. Un. n. 19596/20).
Corollario di siffatto approdo esegetico – recentemente recepito anche dal legislatore nel dettato dell'art. 5 bis del D.Lgs. n. 28/10, come novellato dal D.Lgs. n. 149/22 – è quello per il quale, ove la parte opposta non si attivi, “alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
In applicazione delle tratteggiate coordinate interpretative, deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda azionata in sede monitoria e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo n. 231/23 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, tenuto conto, da un lato, che le parti non hanno depositato documentazione comprovante l'avvenuta promozione del procedimento di mediazione;
dall'altro, che la presente controversia verte in materia di diritti reali.
Deve, ora, indugiarsi sulla domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dall'opponente, a fondamento della quale ha sostenuto che l'iniziativa giudiziaria intrapresa dal sig. Parte_2 sarebbe connotata da temerarietà. A tal fine, non può prescindersi dall'osservare che, secondo l'indirizzo nettamente prevalente, il danneggiato che chieda in giudizio il ristoro del danno è tenuto – secondo l'indirizzo pretorio maggiormente accreditato – a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio o un pregiudizio non patrimoniale: infatti, se antecedentemente alle sentenze nn.
pagina 4 di 6 7281, 7282 e 7283/2003 della Suprema Corte la reazione risarcitoria era azionabile anche solo in presenza della lesione di situazioni soggettive meritevoli di tutela, a prescindere dalle concrete ricadute pregiudizievoli dell'illecito, successivamente alle richiamate sentenze del 2003, “la struttura generale del fatto illecito, contrattuale ed extracontrattuale, è stata configurata in termini unitari, a prescindere dalla natura del pregiudizio (patrimoniale o non patrimoniale), occorrendo sempre un'azione o omissione dolosa o colposa, la lesione di un interesse meritevole di tutela, tradizionalmente identificata con il danno evento, nonché – quale ulteriore indispensabile condizione – il verificarsi di concrete ricadute pregiudizievoli a scapito del danneggiato” (Cass. n. 29564/20). Appare dunque respinta la teoria del danno evento: ai fini del risarcimento sono sempre necessarie l'allegazione e la prova dei concreti pregiudizi subiti dal danneggiato e non è in alcun caso configurabile un danno in re ipsa.
Diversamente opinando ci si porrebbe in contrasto – non soltanto con il rammentato indirizzo della
Suprema Corte secondo cui quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, bensì anche – con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico delle Sezioni
Unite (Cass. Sez. Un. n. 16601/17) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa.
Con specifico riguardo, poi, alla fattispecie di cui al I comma dell'art. 96 c.p.c., non può tacersi che, «in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa» (in tal senso, ex pluribus, Cass. n. 9080/13).
Aderendo al rammentato orientamento interpretativo, l'avanzata domanda risarcitoria non può che rigettarsi, tenuto conto che l'opponente nemmeno ha dedotto che tipo di pregiudizi avrebbe patito in conseguenza del deposito del ricorso monitorio.
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, in ossequio al principio della soccombenza, devono essere poste a carico del sig. . Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice unico, dott. Gianluca
Di Filippo, definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da _1
, atto di citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
[...] così provvede:
1. dichiara l'improcedibilità della domanda fatta valere in sede monitoria da e, per Parte_2 pagina 5 di 6 l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 231/23 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore;
2. rigetta la domanda proposta ex art. 96 c.p.c. da;
Parte_1
3. Condanna l'opposto al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in euro 2.800,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Nocera Inferiore, 17 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
pagina 6 di 6