TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 11689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11689 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA S E Z I O N E L A V O R O 4 °
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi all'udienza del 17.11.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 44320 R.A.C.C. dell'anno 2024
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Vigliena n.10 presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Pietro Raimondo che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
[...] domiciliato in via dei Portoghesi, 12 00186 Roma, presso l'Avvocatura generale dello Stato, rappresentato e difeso dai propri funzionari, Avv. Emilia Principe e ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 3.12.2024 ed iscritto a ruolo il 5.12.2024 la parte ricorrente in epigrafe nominata esponeva: che la ricorrente è attualmente in servizio in qualità di docente con contratto a tempo indeterminato presso il Cine Tv “Roberto Rossellini” di Roma, dopo diversi anni di servizio prestati in qualità di docente precaria;
che a seguito di domanda, con decreto di ricostruzione della carriera non veniva riconosciuto tutto il servizio prestato quale docente precaria dall'a.s. 2005/2006 alla data di adozione del decreto di ricostruzione impugnato;
che dal decreto di ricostruzione emerge all'art. 2 che, a fronte degli anni di servizio effettivamente prestato (12), il ha riconosciuto soltanto anni 7, mesi 4 e giorni 0 di cui ai fini economici CP_1 esclusivamente anni 1, mesi 8 giorni 0; che il principio di non discriminazione tra il personale assunto a tempo determinato e i dipendenti a tempo indeterminato non viene meno solo per il fatto che il dipendente sia stato successivamente assunto a tempo indeterminato, come stabilito dalla Cassazione nella sentenza n. 31149/2019; che per valutare la compatibilità della normativa occorre effettuare una comparazione tra il servizio effettivamente svolto dalla docente durante il preruolo, quindi senza applicazione del criterio dell'anzianità fittizia e senza valorizzazione dei periodi non lavorati, e il conteggio effettuato applicando l'art. 485 D.Lvo n. 297/1994, dove invece vengono valorizzati i periodi non lavorati;
che alla luce del prospetto contabile allegato al ricorso, redatto sulla base della certificazione dei servizi della ricorrente, sussiste una discriminazione in concreto sulla base dei principi stabiliti dalla Cassazione;
che i conteggi fanno riferimento ai soli gradoni stipendiali e fanno riferimento ai soli periodi lavorativi certificati in atti, con esclusione degli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza e il conferimento di quello successivo;
che la ricorrente, per effetto dell'illegittimo operato del convenuto, in assenza del CP_1 riconoscimento integrale degli anni di servizio di ruolo, sta subendo danni sia economici che giuridici, specie ai fini pensionistici;
che dal prospetto di calcolo prodotto, elaborato tenendo conto dell'intero servizio della docente e sulla base dei certificati di servizio/stato matricolare e gli ultimi cedolini stipendiali, ha attualmente maturato: dal punto di vista economico il diritto al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di € 21.068,60 “quale differenza fra il trattamento corrisposto e quanto spettante al medesimo in virtù della ricostruzione della carriera, tenuto conto dell'intero periodo di servizio reso ed effettivamente certificato, oltre interessi legali dal dovuto al saldo”; dal punto di vista giuridico il diritto ad essere inquadrata nella fascia stipendiale 3/8 già con decorrenza dall'a.s. 20109/2011, il diritto a passare nella fascia stipendiale 9/14 già con decorrenza dall'a.s. 2016/2017, il diritto a passare nella fascia stipendiale 15/20 già con decorrenza dalla data del 2022/2023, contrariamente a quanto riportato nei cedolini di riferimento, in cui la data di successivo inquadramento viene indicata al 01/09/2025. Tanto esposto la parte ricorrente concludeva chiedendo di volere:"1) In via principale accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra al riconoscimento, ai fini della ricostruzione Parte_1 della carriera, di tutto il periodo di servizio “ di ruolo e non di ruolo” dall'a.s.2005/2006 alla data del 01/09/2017 data di effettiva conferma in ruolo e per l'effetto: 2) previa revoca e/o disapplicazione del decreto dirigenziale del 17/03/2022 n.2247: Ordinare al di Controparte_1 pagare ora per allora in favore della ricorrente, a titolo risarcitorio la somma di € 21.068,60
“quale differenza fra il trattamento economico corrisposto e quanto spettante alla medesima in virtù della ricostruzione della carriera, tenuto conto dell'intero periodo di servizio reso ed effettivamente certificato, oltre interessi legali dal dovuto al saldo”. Ordinare al CP_1
di provvedere ad inquadrare la ricorrente, ora per allora, nella fascia stipendiale 3/8 già
[...] con decorrenza dall'a.s. 2010/2011 e il diritto a passare nella fascia stipendiale 9/14 già con decorrenza dall'a.s. 2016/2017 e conseguentemente a passare nella fascia stipendiale 15/20 già con decorrenza dalla data del 2022/2023. Contrariamente a quanto erroneamente riportato dal Contr
nei cedolini di riferimento summenzionati, in cui la data di successivo inquadramento viene indicata al 01/09/2025. In via subordinata, e nel caso di contestazioni del in Controparte_1 merito ai prodotti conteggi si chiede sin d'ora ammettersi CTU al fine di determinare l'esatta ricostruzione di carriera della ricorrente sia ai fini economici che giuridici. Liquidare le spese del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”. Il convenuto si costituiva tempestivamente in giudizio chiedendo, eccepita la parziale CP_1 prescrizione della pretesa di parte ricorrente e dedotto nel merito l'infondatezza della pretesa, di volere “ 1) Respingere il ricorso in quanto del tutto privo di fondamento nei presupposti di fatto e nelle considerazioni in diritto;
2) Dichiarare la parziale prescrizione della pretesa;
3) Condannare la parte ricorrente a rifondere all'Amministrazione convenuta le spese del presente giudizio”. La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la decisione, concesso termine per note. All'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti si evince che la parte ricorrente, attualmente in servizio a tempo indeterminato in quanto docente di ruolo con decorrenza dal 1.9.2017, in precedenza ha prestato servizio quale docente precaria sin dall'a.s. 2005/2006. La ricorrente chiede l'integrale valutazione dell'anzianità di servizio preruolo, con condanna del convenuto al pagamento delle conseguenti differenze retributive dovute. CP_1
Appare opportuno delineare il quadro normativo di riferimento. Con il D..Lgs. n. 297 del 1994 di “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” l'art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, conv., con modif., dalla legge n. 576 del 1970 è confluito, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, secondo cui: “1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali”. Secondo Cass. sez. lav. sent. n. 31149 del 28.11.2019 l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 va letto in collegamento con l'art. 489 del medesimo d.lgs. n. 297/1994, il quale, ripetendo la formulazione dell'art. 4 del d.l. n. 370 del 1970, stabilisce che: “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento”. A sua volta, l'art. 489 del d.lgs. n. n. 297 del 1994 deve essere interpretato alla luce dell'art. 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999, secondo cui: “Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”. La Cassazione, confermando un consolidato orientamento in materia, ha ribadito da ultimo che
“come affermato in motivazione da Cass. n. 17314/2020 e da Cass. n. 31149/2019, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato;
3.1. si tratta di pretese che, seppure fondate entrambe sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, non sono sovrapponibili, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell'altro la prestazione a tempo determinato seguita dall'immissione in ruolo), sia in quanto non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo;
3.2. in particolare per la prima delle due azioni il quadro normativo e contrattuale interno è rappresentato dai CCNL succedutisi nel tempo che, nel ribadire un criterio già indicato dall'art. 526 del d.lgs. n. 297/1994, parametra la retribuzione spettante all'assunto a tempo determinato a quella «iniziale» prevista per il personale di ruolo ( cfr. Cass. n. 22558/2016, richiamata da numerose successive pronunce), mentre la ricostruzione della carriera successiva all'immissione in ruolo trova la sua disciplina negli artt. 485 e seguenti del d.lgs. n. 297/1994 per il personale docente e negli artt. 569 e seguenti del richiamato T.U. (cfr. Cass. n. 31149/ 2019 e Cass. n. 31150/2019);
3.3. il giudice, quindi, in un caso è tenuto a verificare la compatibilità con il diritto dell'Unione della disciplina contrattuale che, in pendenza di rapporto a termine, non assegna alcun rilievo all'anzianità di servizio maturata, nell'altro se sia giustificata l'abbattimento dell'anzianità stessa che il legislatore nazionale ha operato riconoscendo solo parzialmente l'anzianità medesima, una volta concluso il contratto a tempo indeterminato;
…” (Cass.sez. lav. ordin. n. 7463 del 15.3.2023, conforme Cass. sez. lav. ordin. n. 14237/2022). Ciò premesso si osserva che la parte ricorrente, docente stabilizzata da diversi anni, assume che la normativa italiana, in particolare per i docenti l'art. 485 del d.lgs. n. 279/94 (a mente del quale “il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”) sia in contrasto con la normativa comunitaria ed in particolare con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. In particolare la Corte di Giustizia ha affermato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (cfr. Corte Giustizia 15.4.2008, causa C268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 AD Persona_1 Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Cortedi Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). Sulla specifica questione della conformità dell'art. 485 del d.lgs. n. 279/94 al diritto comunitario, è intervenuta la CGUE (sentenza Motter – 20.9.2018). Detta pronuncia ha ribadito al punto 33, che “il fatto di non aver vinto un concorso amministrativo non può implicare che la ricorrente nel procedimento principale, al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, non si trovasse in una situazione comparabile a quella di dipendenti pubblici di ruolo, dato che i requisiti stabiliti dalla procedura nazionale di assunzione per titoli mirano appunto a consentire l'immissione in ruolo nella pubblica amministrazione di lavoratori a tempo determinato con un'esperienza professionale che permette di ritenere che la loro situazione possa essere assimilata a quella dei dipendenti pubblici di ruolo”. Sotto tale profilo, al punto 34, ha inoltre rilevato come “l'ipotesi secondo cui la qualità delle prestazioni dei docenti neoassunti a tempo determinato sarebbe inferiore a quella dei vincitori di concorso non appare conciliabile con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato”. Nel contempo, però la ha CP_3 evidenziato – al punto 47 e segg. – “come alcuni obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine”. Rileva la Corte, al punto 49, “come risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. Il governo italiano sostiene che, a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del «pro rata temporis» cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro”. Proprio sulla scorta di tali argomentazioni addotte dal governo italiano, la Corte, ribadendo il potere/dovere del giudice nazionale di “verificare gli elementi invocati dal governo italiano per giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato”, ha concluso, dichiarando che “la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”. Così ritenuta in astratto la conformità della normativa italiana a quella comunitaria, si osserva che laddove il lavoratore adduca in concreto essersi verificata una discriminazione, sarà suo onere allegare e provare che, nel caso di specie, non ricorrono gli elementi addotti dal Governo Italiano per giustificare il diverso trattamento sulla scorta dei quali la Corte ha ritenuto la conformità della normativa italiana. Sulla base della giurisprudenza comunitaria la Cassazione ha precisato che “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio ai docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, conv. dalla l. n. 576 del 1970, confluito nell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, va disapplicato - in quanto in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - tutte le volte in cui l'anzianità riconoscibile, a seguito del calcolo eseguito in applicazione dei criteri previsti nei citati artt. 3 e 485, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso d.lgs. n. 297 del 1994, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, è inferiore a quella spettante al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
ai fini di tale accertamento, il giudice del merito deve raffrontare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e in caso di disapplicazione, è tenuto a computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato” (Cass. sez. lav. ordin. n. 32576 del 23.11.2023, conformi Cass. sez. lav. sent. n. 8672 del 27.3.2023, Cass. sez. lav. sent. n. 31149 del 28.11.2019). Pertanto, secondo quanto chiaramente stabilito da Cass. ordin. n. 32576/2023, il giudice nazionale deve seguire un procedimento logico “secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso “discriminato”; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Nel rispetto di queste fasi, perché il docente si possa dire discriminato nel computo del suo servizio preruolo, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo verificare, invece, anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe una discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini, un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297 del 1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ai sensi dell'art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tenere conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati). Ne consegue che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa S.C. da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass., Sez. L, n. 17892 del 10 settembre 2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, valutare il servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché 'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione”. Tanto premesso, deve prendersi atto del fatto che il ha operato una ricostruzione della CP_1 carriera della ricorrente solo parziale, in relazione al servizio pre-ruolo, nei termini indicati in atti. Per quanto sin qui osservato, deve ritenersi che la ricorrente abbia subito una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE; clausola alla stregua della quale deve affermarsi il diritto della medesima al riconoscimento ad ogni effetto dell'intero servizio effettivo pre-ruolo prestato. Deve poi precisarsi che se il disposto del CCNL Scuola del 4.08.2011, applicabile con decorrenza 1.09.2010, non pone alcuna distinzione tra i lavoratori con anzianità pari o inferiore a 8 anni, accorpando i primi due gradoni in un unico gradone da 0 ad 8 anni, la contrattazione antecedente, applicabile fino al 30.08.2010, prevedeva due distinti scaglioni: da 0 a 2 anni e da 3 a 8 anni, precisando che: “2. “Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”. “3. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”. Al fine di evitare discriminazioni tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, deve ritenersi che tali disposizioni transitorie debbano trovare applicazione anche al lavoratore precario che alla data dell'1.9.2010 avesse maturato le anzianità di cui ai commi 2 e 3 del citato art.
2. Sul punto di recente la Cassazione ha stabilito che “In tema di personale del comparto scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita al solo personale a tempo indeterminato, in servizio alla data del 1° settembre 2010, la conservazione ad personam della fascia stipendiale 3-8 e il riconoscimento del diritto a percepire, sempre ad personam, l'incremento stipendiale previsto dalla predetta fascia al compimento del periodo di permanenza nella fascia 0- 2, escludendo dal beneficio economico gli assunti a tempo determinato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, in ragione del suo carattere discriminatorio, e va disapplicato con conseguente estensione della medesima misura di salvaguardia al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, anche qualora il docente faccia valere l'anzianità riconosciuta ai sensi del combinato disposto degli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 197 del 1994, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. n. 69 del 2023” (Cass. sez. lav. sent. n. 6132 del 07/03/2025). L'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto risulta parzialmente fondata con CP_1 riferimento alle differenze retributive richieste. Infatti la ricorrente ha interrotto il decorso del termine quinquennale di prescrizione con la notifica a mezzo pec del ricorso in data 12.12.2024. Pertanto, applicando i principi stabiliti in materia dalla Cassazione, effettuando una comparazione tra il conteggio relativo all'intero servizio effettivamente svolto dalla docente ricorrente durante il periodo del pre-ruolo, sulla base della certificazione dei servizi in atti (e quindi senza applicazione del criterio dell'anzianità fittizia e senza valorizzazione dei periodi non lavorati) e il conteggio effettuato applicando l'art. 485 D. Lgs n.297/1994 (che tiene conto dei periodi non lavorati, atteso che 180 giorni sono considerati 1 anno intero) come da decreto di ricostruzione della carriera in atti, emergente dal prospetto contabile prodotto, risulta che nel caso di specie sussiste discriminazione in concreto nei termini ricostruiti in ricorso. Ne consegue, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione della carriera n. 2447 del 17/03/2022, tenuto conto dei conteggi alternativi contenuti nelle note autorizzate elaborati tenuto conto della parziale prescrizione maturata, il diritto della ricorrente:
-al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, di tutto il periodo di servizio di ruolo e non di ruolo prestato dall'a.s. 2005/2006 alla data del 1.9.2017 di effettiva conferma in ruolo;
- al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma, correttamente quantificata nei conteggi contenuti nelle note autorizzate, di € 8.430,93, quale differenza tra il trattamento economico corrisposto e quello spettante alla medesima in virtù della ricostruzione della carriera, tenuto conto dell'intero periodo di servizio prestato e non prescritto, con conseguente condanna del convenuto al CP_1 relativo pagamento;
- ad essere inquadrata: nella fascia stipendiale 3/8 già con decorrenza dall'a.s. 2010/2011; nella fascia stipendiale 9/14 con decorrenza dall'a.s. 2016/2017; nella fascia stipendiale 15/20 con decorrenza dalla data del 2022/2023. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura minima tenuto conto della serialità del contenzioso, come da dispositivo in calce, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
PQM
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, di tutto il periodo di servizio di ruolo e non di ruolo dall'a.s. 2005/2006 alla data del
1.9.2017 di effettiva conferma in ruolo;
2) condanna il convenuto al pagamento in favore della ricorrente di € 8.430,93 a titolo CP_1 di differenza tra il trattamento economico percepito e quanto spettante alla medesima in virtù della ricostruzione della carriera, tenuto conto dell'intero periodo di servizio prestato e non prescritto, oltre interessi legali dal giorno della maturazione al saldo;
3) ordina al convenuto di provvedere ad inquadrare la ricorrente: nella fascia stipendiale CP_1
3/8 già con decorrenza dall'a.s. 2010/2011; nella fascia stipendiale 9/14 già con decorrenza dall'a.s. 2016/2017; nella fascia stipendiale 15/20 già con decorrenza dalla data del 2022/2023;
4) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
1.510,00 di cui € 1.313,00 per compensi ed € 197,00 per spese, oltre iva e cpa da distrarsi. Roma, 17.11.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi