Art. 3. 1. Ai pescatori, alle cooperative di pescatori, ai mitilicoltori ed ai maricoltori, nonche' alle imprese di trasformazione e di commercializzazione operanti nel settore della pesca nei comuni delle zone costiere prospicienti le aree marine dei compartimenti marittimi da Trieste a Brindisi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, possono essere concessi, per il solo esercizio 1989, contributi a fondo perduto per:
a) sostituzione di apparati motori a bordo di navi da pesca gia' in esercizio; miglioramento e potenziamento degli impianti di conservazione del pescato a bordo;
b) miglioramento di impianti di acquacoltura in acque marine e salmastre per la riproduzione e la crescita di pesci, di crostacei e di molluschi, nonche' interventi connessi allo smaltimento controllato dalle competenti autorita' sanitarie di molluschi non commerciabili; miglioramento delle strutture artificiali a fini di ripopolamento attivo; acquisto di novellame autoctono od autorizzato ai sensi del comma 5 per molluschicoltura;
c) miglioramento di impianti a terra per la depurazione, la conservazione, lo stoccaggio, la lavorazione, la trasformazione, la commercializzazione anche al dettaglio e la raccolta dei prodotti della pesca nazionale;
d) interventi di confezioni e riparazioni di reti ed attrezzature di pesca con esclusione delle reti pelagiche.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato per la difesa del mare Adriatico, sono individuate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le priorita', i parametri, i criteri di ripartizione, nonche' le modalita' e le procedure per la concessione dei benefici previsti dal comma 1.
3. Il Ministero della marina mercantile nell'anno 1990 organizza una campagna promozionale finalizzata al consumo di prodotti ittici massivi dell'Adriatico.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, ivi comprese lire 5 miliardi per gli interventi di cui al comma 3.
5. L'introduzione di specie non autoctone nelle attivita' di mitilicoltura e di maricoltura e' soggetta a preventiva autorizzazione del Ministero della marina mercantile, acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, in ordine alla compatibilita' delle specie introdotte con l'ambiente marino. Il Ministero della marina mercantile detta le disposizioni di attuazione del presente comma.
6. In presenza di situazioni eccezionali di degrado dell'ambiente marino dell'Adriatico il Ministro della marina mercantile puo' disporre il fermo cautelativo della pesca.
a) sostituzione di apparati motori a bordo di navi da pesca gia' in esercizio; miglioramento e potenziamento degli impianti di conservazione del pescato a bordo;
b) miglioramento di impianti di acquacoltura in acque marine e salmastre per la riproduzione e la crescita di pesci, di crostacei e di molluschi, nonche' interventi connessi allo smaltimento controllato dalle competenti autorita' sanitarie di molluschi non commerciabili; miglioramento delle strutture artificiali a fini di ripopolamento attivo; acquisto di novellame autoctono od autorizzato ai sensi del comma 5 per molluschicoltura;
c) miglioramento di impianti a terra per la depurazione, la conservazione, lo stoccaggio, la lavorazione, la trasformazione, la commercializzazione anche al dettaglio e la raccolta dei prodotti della pesca nazionale;
d) interventi di confezioni e riparazioni di reti ed attrezzature di pesca con esclusione delle reti pelagiche.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato per la difesa del mare Adriatico, sono individuate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le priorita', i parametri, i criteri di ripartizione, nonche' le modalita' e le procedure per la concessione dei benefici previsti dal comma 1.
3. Il Ministero della marina mercantile nell'anno 1990 organizza una campagna promozionale finalizzata al consumo di prodotti ittici massivi dell'Adriatico.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, ivi comprese lire 5 miliardi per gli interventi di cui al comma 3.
5. L'introduzione di specie non autoctone nelle attivita' di mitilicoltura e di maricoltura e' soggetta a preventiva autorizzazione del Ministero della marina mercantile, acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, in ordine alla compatibilita' delle specie introdotte con l'ambiente marino. Il Ministero della marina mercantile detta le disposizioni di attuazione del presente comma.
6. In presenza di situazioni eccezionali di degrado dell'ambiente marino dell'Adriatico il Ministro della marina mercantile puo' disporre il fermo cautelativo della pesca.