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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 19/05/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
Segue verbale del 19 maggio 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza Contestuale nel giudizio di Appello
nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
1561/2024
TRA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
09.08.1957 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in
IS al Viale S. Giovanni Bosco n. 55 presso e nello Studio legale degli Avv.ti
Marco MASI (C.F. ) e Marco ELIA (C.F. C.F._2
) che la rappresentano e difendono congiuntamente C.F._3 ovvero disgiuntamente
-Appellante-
CONTRO
-Appellato/ Contumace-
PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA
n. 1725/2023 del 06.12.2023, depositata in cancelleria in pari data ed emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di IS nella persona del Giudice
ROMANAZZI Maria (All. 1), nel procedimento recante R.G. n. 27/2023 tra le parti sopra indicate con cui:
“1) rigetta il ricorso presentato da e, per l'effetto, conferma Parte_1
l'opposto verbale n.002095\X\22 notificato in data 5.12.2022 accertato il
23.9.2022 dalla P.L. del Comune di IS .
2) determina la sanzione nel minimo edittale.
3) compensa le spese e competenze di causa”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI 1° GRADO
Con opposizione ex art. 204 bis C.d.S., depositata in cancelleria in data 3 gennaio 2023, l'odierna ricorrente chiedeva l'annullamento del verbale di contestazione n. 002095/X/22 notificato in data 05.12.2022 (accertato in data
23.09.2022 in Complanare intersezione con Via Sant'Angelo alle ore 11:38 circa) con cui la Polizia Locale di IS contestava alla ricorrente la presunta violazione dell'art. 143, comma 3 e 3bis del vigente sull'autovettura Tg. CP_2
GB827ES, “per avere – quale proprietario/obbligato in solido/conducente – il veicolo proseguito la marcia sebbene la segnalazione del semaforo (o dell'agente del traffico) lo vietasse”.
Alla ricorrente veniva irrogata la sanzione amministrativa di € 167,00 oltre
€ 15,00 per spese postali e di procedimento per un totale di € 182,00 in aggiunta al decurtamento di 6 punti sulla patente di guida.
Con sentenza n. 1725/2022, emessa dal Giudice di Pace di IS, in persona del Giudice Avv. Maria Romanazzi – R.G. n. 27/2023, depositata in cancelleria in data 06.12.2023 con la quale il Giudice definitivamente pronunciando sulle domande dell'odierno ricorrente ha così deciso:
“- rigetta il ricorso presentato da e, per l'effetto, Parte_1 conferma l'opposto verbale n.002095\X\22 notificato in data 5.12.2022 accertato il 23.9.2022 dalla P.L. del Comune di IS .
- determina la sanzione nel minimo edittale.
- compensa le spese e competenze di causa”. Avverso detta sentenza veniva proposto Appello, per i seguenti motivi che saranno approfonditi nella parte motiva:
- ERRONEITA' ED ILLOGICITA' DELLA SENTENZA, CP_3
IL GIUDICE HA RITENUTO IDONEA LA DOCUMENTAZIONE
FORNITA DAL Controparte_1
- ILLEGITTIMITA' E ILLOGICITA' DELLA SENTENZA
IMPUGNATA LADDOVE IL GIUDICE NON HA RITENUTO FONDATA
L'ECCEZIONE DI NULLITA' PER MANCANZA DELLA DELIBERA DI
AUTORIZZAZIONE COMUNALE E PER L'INIDONEITA' DELLA
SEGNALETICA STRADALE
Tutto ciò premesso, l'appellante rassegnava le seguenti conclusioni:
“ Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 1725/2023, emessa dal Giudice di Pace di IS, in persona del Giudice Avv. Maria
Romanazzi – R.G. n. 27/2023, depositata in cancelleria in data 06.12.2023, tra le parti sopra indicate. Dunque, annullare il verbale di contestazione n.
002095/X/22 emesso dalla Polizia Locale di IS. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione diretta in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari” .
All'udienza del 19 maggio 2025, dopo la discussione, il proposto gravame veniva deciso con la presente sentenza contestuale.
Motivi della Decisione
Primo motivo di Appello:
ERRONEITA' ED ILLOGICITA' DELLA SENTENZA, LADDOVE
IL GIUDICE HA RITENUTO IDONEA LA DOCUMENTAZIONE
FORNITA DAL Controparte_1
La sentenza indicata è stata censurata dall'appellante, anzitutto, nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto idonea la documentazione prodotta dal sia sull'omologazione dell'apparecchiatura Controparte_1 utilizzata all'intersezione semaforica indicata in premessa, sia sul presunto passaggio dell'autovettura della ricorrente con semaforo rosso. Quanto alla carenza di omologazione della apparecchiatura utilizzata alla intersezione semaforica si evidenzia che in tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacché, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia ex art. 142 del predetto codice.
Quanto alla carenza del materiale fotografica l'appellante ha eccepito che non vi sarebbe prova del passaggio dell'autovettura del ricorrente nella prefata zona. Si evidenzia che la resistente ha prodotto un solo fotogramma dal quale nulla si può evincere. Si rileva che dal suddetto fotogramma non è possibile apprezzare la strada interessata e l'eventuale presenza di segnaletica orizzontale e verticale che secondo il sarebbe stata CP_1 violata.
Pertanto, la sanzione irrogata sarebbe illegittima, e come tale va annullata e resa inefficace, in quanto l'Amministrazione comunale non è stata in grado di provare la sussistenza della violazione attraverso il deposito di idonea prova fotografica.
Evidenzia questo giudicante che, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, dall'esame della documentazione fotografica in atti ed, in particolare, da quella contenuta nel fascicolo di primo grado ove risultano allegate foto che dovrebbero riprodurre il luogo dell'accertamento, è possibile risalire al numero di targa del veicolo in questione e risulta riprodotto il momento in cui la vettura in questione avrebbe superato il semaforo in modalità
“ luce rossa”. Tanto nel rispetto dell'art. 1 del D.P.R. n. 250 del 22.06.1999 il quale precisa che gli impianti utilizzati per l'accertamento devono rilevare i dati riguardanti “il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli”.
Il secondo comma del D.P.R. su specificato precisa, altresì, che la procedura sanzionatoria de quo possa avvenire soltanto in virtù di violazione documentata di immagini adeguate.
La Corte di Cassazione ha precisato, infatti, che la procedura sanzionatoria debba aver luogo solo in presenza di violazione documentata di immagini che siano, queste ultime, in grado di provare i suddetti elementi (D.p.r. 250/99).
Si ribadisce che nel caso in esame, le riproduzioni fotografiche allegate al rapporto stilato dai Vigili Urbani di IS, consentono di identificare il luogo, e il tipo di veicolo, rilevando
l'apparecchiatura utilizzata la targa di cui è possibile riconoscere il numero.
Alla luce di quanto sopra, una prova fotografica idonea ad attestare gli elementi essenziali della violazione, rispettando quanto previsto dalla normativa in materia, non può determinare la nullità della sanzione comminata, con ogni conseguenza di legge.
Le spese del giudizio
Le spese di lite del presente grado di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal
D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
il Tribunale di IS nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello definitivamente, decidendo sull'appello interposto da Parte_1
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], contro il (C.F. ) nella Controparte_1 P.IVA_1 persona del Sindaco pro tempore con sede in Piazza Matteotti n. 1, per la riforma della sentenza n. 1725/2023 del 06.12.2023, depositata in cancelleria in pari data ed emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di IS, nel procedimento recante R.G. n. 27/2023 tra le parti sopra indicate, così provvede:
1) Rigetta il proposto appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n.
1725/2023, emessa dal Giudice di Pace di IS, R.G. n. 27/2023, depositata in cancelleria in data 06.12.2023, tra le parti sopra indicate.
2) Dichiara valido ed efficace il verbale di contestazione n. 002095/X/22, notificato in data 05.12.2022 (accertato in data 23.09.2022 in Complanare intersezione con Via Sant'Angelo alle ore 11:38 circa) con cui la Polizia Locale di
IS contestava alla ricorrente la violazione dell'art. 143, comma 3 e 3bis del vigente C.d.S. sull'autovettura Tg. GB827ES.
3) Nulla sulle spese, stante la contumacia del Controparte_1
IS, 19 maggio 2025. Il Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello