TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 357
TAR
Decreto cautelare 19 luglio 2021
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TAR
Decreto cautelare 23 luglio 2021
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TAR
Decreto cautelare 31 luglio 2021
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TAR
Ordinanza cautelare 9 settembre 2021
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TAR
Sentenza 7 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione art. 103 d.l. 18/2020

    Il Tribunale ha ritenuto che l'occupazione sine titulo per il 2020 era stata accertata con provvedimenti non impugnati (nota del 30 giugno 2020 e determina del 29 dicembre 2020), pertanto non vi era un valido titolo concessorio al 31 gennaio 2020 la cui proroga potesse essere invocata ai sensi dell'art. 103 del d.l. 18/2020.

  • Rigettato
    Violazione legittimo affidamento e buona fede

    Il Tribunale ha escluso la violazione del legittimo affidamento in considerazione dell'acclarata occupazione sine titulo dei locali, non ritualmente contestata.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per contraddittorietà e violazione autovincolo

    La censura è stata respinta in quanto fondata sull'erroneo assunto della proroga ex lege della concessione.

  • Rigettato
    Violazione principio remuneratività concessione

    La censura è stata respinta in quanto fondata sull'erroneo assunto della proroga ex lege della concessione.

  • Inammissibile
    Impugnazione tardiva

    Il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso introduttivo nella parte in cui impugna la determina n. 4045 del 29 dicembre 2020 per tardività.

  • Rigettato
    Violazione art. 103 d.l. 18/2020

    Il Tribunale ha ritenuto che l'occupazione sine titulo per il 2020 era stata accertata con provvedimenti non impugnati, pertanto non vi era un valido titolo concessorio al 31 gennaio 2020 la cui proroga potesse essere invocata ai sensi dell'art. 103 del d.l. 18/2020.

  • Rigettato
    Violazione legittimo affidamento e buona fede

    Il Tribunale ha escluso la violazione del legittimo affidamento in considerazione dell'acclarata occupazione sine titulo dei locali, non ritualmente contestata.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per contraddittorietà e violazione autovincolo

    La censura è stata respinta in quanto fondata sull'erroneo assunto della proroga ex lege della concessione.

  • Rigettato
    Violazione principio remuneratività concessione

    La censura è stata respinta in quanto fondata sull'erroneo assunto della proroga ex lege della concessione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 357
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 357
    Data del deposito : 7 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo