Decreto cautelare 19 luglio 2021
Decreto cautelare 23 luglio 2021
Decreto cautelare 31 luglio 2021
Ordinanza cautelare 9 settembre 2021
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00357/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00379/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 379 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Clizia Calamita Di Tria e Silvio Lucisano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Emidio Morabito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'ordinanza di sgombero dell'immobile Torre ER prot. n. 13/07/2021.0131578U del 13 luglio 2021, notificata a mezzo PEC in pari data;
- di ogni altro atto, anche incognito, presupposto, connesso e consequenziale, a quelli su indicati, ivi inclusa la Determina dirigenziale n. 4045 del 29 dicembre 2020.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AR S.r.l. il 28.07.2021:
- della nota prot. n. 122778.U del 28 giugno 2021, con la quale il Comune di Reggio Calabria ha comunicato alla ricorrente che non poteva essere accolta la sua istanza di proroga della concessione dei servizi di ristorazione presso Torre ER.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° aprile 2026 la dott.ssa GA LA UD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
1. La società ricorrente espone quanto segue:
- dal 2007 gestisce l’attività di spiaggia del Lido Comunale “G. Zerbi” e di ristorazione nei locali della Torre ER annessa al Lido Comunale, sul lungomare di Reggio Calabria;
- negli ultimi anni, tuttavia, il Comune ha deciso di bandire una procedura con cadenza annuale per l’affidamento della concessione della gestione del Lido (da luglio a fine settembre) e per la concessione del Punto di Ristoro Torre ER, la cui attività si protrae oltre la stagione balneare;
- la durata annuale della concessione contrasta con i principi della remuneratività della concessione tenuto conto degli investimenti che il concessionario deve sostenere. Tale criticità è stata, tuttavia, attenuta dal fatto che la AR, di anno in anno, si è aggiudicata la concessione di che trattasi;
- anche per la stagione 2019 la AR ha ottenuto in concessione sia i servizi di gestione dello stabilimento balneare che le attività di ristorazione di Torre ER;
- terminata la stagione estiva, in data 11 ottobre 2019, ha chiesto la proroga della concessione del servizio di gestione del “piano terra, primo e secondo piano della Torre ER fino all’espletamento delle procedure per la successiva stagione balneare” ;
- con nota del 25 ottobre 2019 il Comune ha rilevato la sussistenza di debiti della AR a titolo di canoni concessori (dal 2012 al 2018, sia per Torre ER che per il Bar del Teatro Cilea) per un importo pari a oltre 800.000,00 euro, pur riconoscendo, contestualmente, un credito della AR nei confronti del Comune per forniture e servizi affidati da altro settore;
- pur rappresentando la stessa amministrazione comunale la necessità di avviare una procedura di compensazione debiti/crediti, non è stato raggiunto ad alcun accordo tra le parti, anche a causa delle difficoltà legate all’emergenza sanitaria;
- con determina dirigenziale n. 4045 del 29 dicembre 2020 il Responsabile del Servizio Cultura e Turismo, dato atto che la società ha occupato “sine titulo” la Torre ER e gli spazi adiacenti nell’anno 2020, per svolgere attività di ristorazione, ha stabilito «che la suddetta società dovrà versare la somma complessiva pari a euro 86.991,66 derivante dal canone mensile previsto dall’art. 2.4 del Capitolato speciale d’appalto, pari a euro 9.000,00 oneri Iva esclusi, avendo escluso i giorni di chiusura delle attività produttive previste nel DPCM dell’8 marzo 2020 (per un totale di 71 giorni), per l’occupazione della Torre ER presso lo stabilimento Lido comunale “Genoese Zerbi” e degli spazi adiacenti»;
- inspiegabilmente con ordinanza del 13 luglio 2021 il Comune ha ordinato lo sgombero dell’immobile Torre ER, dei magazzini annessi e delle aree limitrofe di proprietà comunale.
2. Con ricorso notificato il 16 luglio 2021 la AR ha impugnato tale ordinanza nonché la determina n. 4045 del 29 dicembre 2020 lamentandone la illegittimità sotto i seguenti profili:
II.1 – Violazione dell’art. 103 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con legge n. 27 del 24 aprile 2020) e ss.mm.ii.
La disposizione richiamata stabilisce che “Tutti i certificati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
Allo stato, dunque, tutti i predetti titoli, ivi inclusa la concessione assentita nel 2019 alla BART S.r.l. dal Comune di Reggio Calabria, conservano la loro validità sino alla fine di ottobre 2021.
Alla data del 31 gennaio 2020, infatti, il Comune non aveva indetto alcun procedimento volto all’individuazione del nuovo concessionario, con la conseguenza che, alla luce del punto 3 dell’Avviso del 2019 (“La durata della concessione del Punto di Ristoro della Torre ER è prevista fino all’espletamento delle procedure di concessione per la successiva stagione balneare”), era ancora valida ed efficace la concessione della BART S.r.l., ora prorogata ex lege in forza del disposto dell’art. 103, d.l. 18/2020 che pertanto aveva ed ha tuttora pieno titolo ad occupare la Torre ER.
Ne discende l’illegittimità dell’ordinanza di sgombero per violazione dell’art. 103, d.l. n. 18/2020, come pure della determina 4045 del 29 dicembre 2020, nella parte in cui afferma che il concessionario ha occupato “sine titulo” la Torre ER nel 2020.
II.2. Violazione del legittimo affidamento e del principio di leale collaborazione e di buona fede. Violazione degli artt. 1337 c.c. e 97 della Costituzione. Violazione del principio della remuneratività della concessione. Violazione dell’art. 3 , l.n. 241/1990 per carenza di motivazione .
Il comportamento dell’amministrazione comunale avrebbe ingenerato nella società ricorrente un legittimo affidamento.
Sussisterebbe pertanto un difetto di motivazione dell’ordinanza di sgombero impugnata che non indica le ragioni di interesse pubblico che giustificano il sacrificio imposto al privato.
II. 3. Eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa e violazione del punto 3 dell’Avviso Pubblico in ordine alla durata della concessione.
In base al punto 3 del bando la Concessione aveva durata annuale, ma con riferimento alla Concessione della Torre ER nel bando era stabilito: “La durata della concessione … è prevista fino all’espletamento delle procedure di concessione per la successiva stagione balneare 2020”.
Nessuna procedura è stata indetta per la stagione balneare 2020, mentre per la stagione 2021 l’Amministrazione ha proceduto, dopo la pubblica zione di avviso di “manifestazione d’interesse” andata infruttuosa, a procedere all’ “affidamento diretto” dei soli servizi di spiaggia ad una società cooperativa.
Sarebbe evidente, pertanto, la contraddittorietà dell’operato dell’amministrazione comunale che, prima, ha garantito la prosecuzione del rapporto fino all’indizione della successiva procedura concorsuale e, poi, ha stabilito di non concedere proroghe.
II. 4. Violazione del principio della necessaria remuneratività della concessione, anche ai sensi dell’art. 3, comma zz) d. lgs. n. 50/2016, e dell’autovincolo di cui al punto 3 dell’Avviso pubblico del 2019.
Nel corso degli anni la AR ha investito diverse centinaia di migliaia di euro per la gestione di Torre ER, sempre confidando sulla possibilità di ottenere di anno in anno la concessione.
L’ordinanza impugnata non terrebbe conto di questo e sarebbe, pertanto, illegittima anche per violazione del principio della obbligatoria remunerazione della concessione.
3. Si è costituito il Comune di Reggio Calabria insistendo per il rigetto del ricorso in ragione del fatto che la società non ha alcun valido titolo giuridico che legittima l’utilizzo della Torre ER e degli spazi adiacenti, considerato che dal 31 dicembre 2019 è scaduto il termine di durata della originaria concessione (comprensiva della proroga tecnica concessa).
Ed infatti:
- con nota del 25 ottobre 2019 l’Amministrazione Comunale ha riscontrato la richiesta di proroga del servizio di gestione del punto di ristoro della Torre ER, fino all’espletamento della procedura per la stagione balneare 2020, dando atto della necessità di avviare la procedura di compensazione deibiti/crediti tra l’amministrazione comunale e la AR al fine di ripianare le reciproche posizioni debitorie;
- Il persistere della condizione di grave morosità della società ha indotto l’amministrazione a diffidare la AR a regolarizzare la posizione debitoria entro e non oltre dieci giorni, pena la decadenza dei rapporti contrattuali in corso (nota del 31 dicembre 2019);
- con nota del 5 giugno 2020, la Società AR s.r.l. ha chiesto una ulteriore “proroga tecnica” della concessione dei servizi relativi al Lido Comunale ed alla Torre ER per la stagione estiva 2020;
- con nota prot. n. 109004 del 30 giugno 2020, l’Amministrazione comunale ha comunicato il diniego della richiesta di proroga tecnica della concessione dei servizi relativi al Lido Comunale ed alla Torre ER per la stagione estiva 2020 diffidando la AR a sgomberare e riconsegnare all’Ente l’immobile Torre ER entro i successivi 30 giorni;
- con successiva determinazione n. 4045 del 29 dicembre 2020 il Comune ha, infine, dato atto dell’occupazione “sine titulo” della Torre ER e degli spazi adiacenti, per l’anno 2020, stabilendo contestualmente la somma da corrispondere all’Ente per tale occupazione.
4. Con motivi aggiunti notificati il 27 luglio 2021 ha impugnato la nota del 28 giugno 2021 con cui è stata rigettata l’istanza di proroga per il 2021, lamentandone la illegittimità sotto gli stessi profili già dedotti con il ricorso introduttivo.
5. Con ordinanza n. 230 del 9 settembre 2021 (confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 6227 del 19 novembre 2021) questo Tribunale ha rigettato la domanda cautelare.
6. Con memoria depositata il 28 febbraio 2026 il Comune ha eccepito l’irricevibilità e inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per omessa impugnazione della nota del 30 giugno 2020 nonché della determina n. 4045 del 20 dicembre 2020.
7. All’udienza di smaltimento del giorno 1° aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Come già rilevato in sede cautelare, con provvedimento del 30 giugno 2020 la società era già stata diffidata a sgomberare i locali e con successiva determina del 29 dicembre 2020 il Comune aveva dato atto che la società BART srl, amministratore unico sig. IT ME, con sede legale in Via Largo Cantore G. Morisani – 89125 Reggio Calabria, P.IVA 02722320801 – carmelocrucitti@pec.it, ha occupato “sine titulo” la Torre ER e gli spazi adiacenti nell’anno 2020, per svolgere attività di ristorazione .
La nota del 30 giugno 2020 non è stata impugnata mentre la determina 4045 del 29 dicembre 2020 è stata impugnata solo con il ricorso introduttivo che, per questa parte è tardivo e deve, dunque, essere dichiarato irricevibile.
L’omessa (o tardiva) impugnazione di tali provvedimenti, cristallizzando l’accertamento ivi contenuto relativo all’occupazione sine titulo, per tutto il 2020, della Torre ER e degli spazi adiacenti, esclude l’applicabilità al caso di specie dell’invocato art. 103 del D.L. n. 18/2020, in mancanza dell’esistenza, al 31 gennaio 2020, di un valido titolo concessorio del quale la richiamata disposizione prevede la proroga.
Le censure sollevate contro l’ordinanza di sgombero del 13 luglio 2021 nonché con il provvedimento del 28 giugno 2021 con cui è stata rigettata la domanda di proroga della concessione dei servizi di ristorazione presso Torre ER, fondandosi sull’erroneo assunto secondo cui la proroga prevista dalla richiamata disposizione fosse applicabile al caso di specie, sono dunque infondate e devono essere rigettate.
Non può nemmeno invocarsi la violazione del legittimo affidamento proprio in considerazione della acclarata (e non ritualmente contestata) occupazione sine titulo dei locali.
9. In conclusione, in ragione di quanto rilevato:
- il ricorso introduttivo deve essere dichiarato irricevibile per tardività, nella parte in cui impugna la determina 4045 del 29 dicembre 2020. Per il resto è infondato e deve essere rigettato;
- i motivi aggiunti sono infondati e devono essere rigettati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- dichiara irricevibile il ricorso introduttivo nella parte in cui impugna la determina n. 4045 del 29 dicembre 2020 e, per il resto, lo rigetta;
- rigetta i motivi aggiunti;
- condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Reggio Calabria, delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA EN, Presidente
Roberta Mazzulla, Consigliere
GA LA UD, Consigliere, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| GA LA UD | NA EN |
IL SEGRETARIO