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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 75/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LA NG LA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1189/2024 depositato il 08/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Studio Legale Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di AL
Difeso da
Difensore_3 Difensore_4 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - AL
Difeso da Difensore_5 CF_Difensore_3 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220240001724400000 IMU 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data il 5.10.2024, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 292 2024 00017 24400, notificata in data 28/08/2024, con cui è stato richiesto il pagamento di euro 4.664,88 per asserito mancato versamento dell'IMU anno 2013. La ricorrente ha dedotto la nullità della cartella per mancata notifica degli atti prodromici, sostenendo che l'avviso di accertamento n. 10887/2013 del 21/09/2018 non le è stato mai stato notificato, l'intervenuta prescrizione del credito, rilevando che, anche ove si ritenesse notificato l'avviso di accertamento in data 17/01/2019, la cartella notificata il 28/08/2024 sarebbe stata comunque emessa oltre il termine quinquennale applicabile ai tributi locali, la violazione dell'art. 7 L. 212/2000, per omessa indicazione del prospetto degli interessi, delle aliquote applicate e dei compensi di riscossione, ritenendo la motivazione inidonea a consentire la verifica della pretesa. La ricorrente ha chiesto l'annullamento integrale della cartella impugnata, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate – ON si è costituita in data 21/11/2024 ed ha concluso per il rigetto del ricorso, eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione passiva relativamente ai motivi afferenti il merito dell'imposizione, ai sensi dell'art. 14, co. 2, D.Lgs. 546/1992, trattandosi di questioni imputabili esclusivamente all'Ente impositore (Comune di AL). Ha rilevato che la cartella è stata regolarmente formata sulla base del ruolo n. 2024/000432, reso esecutivo l'11/12/2023 e consegnato dal Comune in data 10/02/2024, e che l'attività di riscossione ha natura vincolata ex art. 26 DPR 602/1973. Nel merito ha contestato altresì la dedotta violazione dell'art. 7 L. 212/2000, sostenendo che la cartella contiene gli elementi previsti dal modello ministeriale. Ha chiesto dichiararsi la propria estraneità al merito dell'imposizione, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune e il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Disposta l'integrazione del contraddittorio con il Comune di AL, l'ente si è costituito in giudizio in data 29.5.2025, deducendo che la contribuente non ha effettuato il pagamento dell'IMU 2013 e che l'avviso di accertamento n. 10887 è stato regolarmente notificato il 17/01/2019, in conformità all'art. 1, co. 161, L. 296/2006, entro il quinto anno. Ha contestato la prescrizione e ha evidenziato che il ricorso sarebbe inammissibile poiché rivolto contro la cartella per vizi riferibili all'avviso divenuto definitivo. Ha chiesto la conferma dell'atto impositivo, con condanna alle spese.
La causa è stata fissata per l'udienza del 26.1.2026. Esaurita la discussione orale, la causa è stata posta in decisione.
Preliminarmente deve darsi atto della produzione da parte del Comune della cartolina relativa alla notifica dell'accertamento IMU per il 2013, come evidenziato nella busta in cui si da atto del ricevimento il Ricorrente_117.1.2019 da parte della madre della sig.ra . Sul punto nulla ha controdedotto la ricorrente.
Per tali motivi, le eccezioni proposte con il ricorso sono infondate, in quanto l'atto impositivo è stato notificato e la prescrizione è stata interrotta.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dal Comune che vengono liquidate nella complessiva somma di € 600, oltre spese forfettarie, CU versato ed accessori ai sensi di legge, tenuto conto che il Comune ha provveduto alla difesa tramite funzionario ex art 15 bis dlgs 546/92.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dal Comune di AL che vengono liquidate nella complessiva somma di € 600, oltre spese forfettarie, CU versato ed accessori ai sensi di legge.
AL 26 gennaio 2026 Il Giudice Angela Latorre
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LA NG LA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1189/2024 depositato il 08/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Studio Legale Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di AL
Difeso da
Difensore_3 Difensore_4 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - AL
Difeso da Difensore_5 CF_Difensore_3 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220240001724400000 IMU 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data il 5.10.2024, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 292 2024 00017 24400, notificata in data 28/08/2024, con cui è stato richiesto il pagamento di euro 4.664,88 per asserito mancato versamento dell'IMU anno 2013. La ricorrente ha dedotto la nullità della cartella per mancata notifica degli atti prodromici, sostenendo che l'avviso di accertamento n. 10887/2013 del 21/09/2018 non le è stato mai stato notificato, l'intervenuta prescrizione del credito, rilevando che, anche ove si ritenesse notificato l'avviso di accertamento in data 17/01/2019, la cartella notificata il 28/08/2024 sarebbe stata comunque emessa oltre il termine quinquennale applicabile ai tributi locali, la violazione dell'art. 7 L. 212/2000, per omessa indicazione del prospetto degli interessi, delle aliquote applicate e dei compensi di riscossione, ritenendo la motivazione inidonea a consentire la verifica della pretesa. La ricorrente ha chiesto l'annullamento integrale della cartella impugnata, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate – ON si è costituita in data 21/11/2024 ed ha concluso per il rigetto del ricorso, eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione passiva relativamente ai motivi afferenti il merito dell'imposizione, ai sensi dell'art. 14, co. 2, D.Lgs. 546/1992, trattandosi di questioni imputabili esclusivamente all'Ente impositore (Comune di AL). Ha rilevato che la cartella è stata regolarmente formata sulla base del ruolo n. 2024/000432, reso esecutivo l'11/12/2023 e consegnato dal Comune in data 10/02/2024, e che l'attività di riscossione ha natura vincolata ex art. 26 DPR 602/1973. Nel merito ha contestato altresì la dedotta violazione dell'art. 7 L. 212/2000, sostenendo che la cartella contiene gli elementi previsti dal modello ministeriale. Ha chiesto dichiararsi la propria estraneità al merito dell'imposizione, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune e il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Disposta l'integrazione del contraddittorio con il Comune di AL, l'ente si è costituito in giudizio in data 29.5.2025, deducendo che la contribuente non ha effettuato il pagamento dell'IMU 2013 e che l'avviso di accertamento n. 10887 è stato regolarmente notificato il 17/01/2019, in conformità all'art. 1, co. 161, L. 296/2006, entro il quinto anno. Ha contestato la prescrizione e ha evidenziato che il ricorso sarebbe inammissibile poiché rivolto contro la cartella per vizi riferibili all'avviso divenuto definitivo. Ha chiesto la conferma dell'atto impositivo, con condanna alle spese.
La causa è stata fissata per l'udienza del 26.1.2026. Esaurita la discussione orale, la causa è stata posta in decisione.
Preliminarmente deve darsi atto della produzione da parte del Comune della cartolina relativa alla notifica dell'accertamento IMU per il 2013, come evidenziato nella busta in cui si da atto del ricevimento il Ricorrente_117.1.2019 da parte della madre della sig.ra . Sul punto nulla ha controdedotto la ricorrente.
Per tali motivi, le eccezioni proposte con il ricorso sono infondate, in quanto l'atto impositivo è stato notificato e la prescrizione è stata interrotta.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dal Comune che vengono liquidate nella complessiva somma di € 600, oltre spese forfettarie, CU versato ed accessori ai sensi di legge, tenuto conto che il Comune ha provveduto alla difesa tramite funzionario ex art 15 bis dlgs 546/92.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dal Comune di AL che vengono liquidate nella complessiva somma di € 600, oltre spese forfettarie, CU versato ed accessori ai sensi di legge.
AL 26 gennaio 2026 Il Giudice Angela Latorre