Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/04/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 12136/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
Nella causa promossa da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] ed elettivamente domiciliato in
Chiavari (GE), Corso De Michiel n. 26/3, presso lo studio degli Avv.ti Luigi Barbieri e Matteo
Barbieri, che lo rappresentano e lo difendono congiuntamente e disgiuntamente, come da procura in atti
- Parte Attrice - contro
, C.F. , nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...]12, elettivamente domiciliata in
Sestri Levante (GE), Viale Mazzini n. 148/1, presso lo studio dell'Avv. Francesca Maberino, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale di udienza del 01/04/2025.
Premesso che, con ricorso presentato in data 09/12/2024, il Sig. ha chiesto che Parte_1
venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Sestri Levante (GE) in data 11/09/2010 con la Sig.ra dalla cui unione Controparte_1
erano nate a Lavagna le figlie minori e rispettivamente in data 09/11/2011 e Per_1 Per_2
29/05/2015, e da cui si era separato consensualmente come da verbale di separazione omologato dal Tribunale di Genova in data 05/07/2018;
Rilevato che, con comparsa di costituzione e risposta del 27/02/2025, si è costituita in giudizio la Sig.ra la quale non si è opposta ma anzi ha espressamente aderito alla domanda CP_1
in punto stato civile;
Rilevato che alla prima udienza di trattazione dell'01/04/2025 le parti, presenti personalmente, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno chiesto concordemente la pronuncia della sentenza parziale in punto status, sicché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario celebrato in Sestri Levante (GE) in data 11/09/2010;
b) il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune (Anno
2010 Parte II Serie A N. 49) così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato al ricorso introduttivo;
c) i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale alle condizioni di cui al verbale di separazione del 26/06/2018 omologato dal Tribunale di Genova in data
05/07/2018, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto pertanto che sussistano le condizioni di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della Legge n.
898/1970 per pronunciare sentenza di divorzio ai sensi dell'art. 4 co. 12 della medesima legge, non ravvisandosi allo stato alcuna possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, come confermato dalle dichiarazioni rese dalle parti in udienza;
Rilevato che per il resto la causa dovrà proseguire dinanzi al giudice designato per le questioni ancora controverse e che le spese saranno liquidate con la pronuncia definitiva;
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Sestri
Levante (GE) in data 11/09/2010 e trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune
(Anno 2010 Parte II Serie A N. 49) dai conchiudenti e Parte_1 Controparte_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Sestri Levante (GE) di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata Legge n. 898/7190 come novellata.
DISPONE
la remissione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Genova, lì 04/04/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni