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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 19/12/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2325/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2325/2025 R.G. promosso da parte di: nato a [...] il [...] (CF: ) ed ivi residente CP_1 C.F._1 in Bondeno (Fe), Via per VI n. 208
e
, nata a [...] il [...] (CF: ) e residente in CP_2 C.F._2
Ferrara Via Bentivoglio n. 63 rappresentati e difeso dall'avvocato Vincenzo Bellitti del Foro di Ferrara (CF:
), che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni C.F._3 all'indirizzo pec Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
1 2. La dimora coniugale, già di proprietà esclusiva del marito, rimarrà nella disponibilità dello stesso.
3. Per il mantenimento della figlia maggiorenne ciascuno provvederà in proprio, fatta salva Per_1 la suddivisione al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Ferrara da intendersi ivi integralmente riportato e trascritto.
4. I coniugi sono economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia forma di contribuzione e/o di concorso nel mantenimento.
5. I coniugi, in relazione al contratto di comodato descritto in ricorso, dichiarano che lo stesso rimarrà in vigore sino a che la Sig.ra eserciterà l'attività di lavanderia nei locali. Ove la Sig.ra CP_2 dovesse cessare l'attività imprenditoriale, ovvero cederla, il contratto di comodato CP_2 cesserà automaticamente senza necessità di disdetta e l'immobile verrà venduto ovvero affittato ed il corrispettivo/canone di locazione verrà suddiviso in parti uguali tra le parti.
6) Spese del presente atto integralmente compensate tra le parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03/11/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al giorno 11 dicembre 2025.
In data 26 novembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso come in epigrafe.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole maggiorenne e ravvisato che le clausole ad essa relative con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
2 Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il CP_1
12.08.1966 e , nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio a CP_2
VI DA il 2 marzo 2003, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di VI DA al n. 1 Parte II Serie A Anno 2003.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VI DA, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 16 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2325/2025 R.G. promosso da parte di: nato a [...] il [...] (CF: ) ed ivi residente CP_1 C.F._1 in Bondeno (Fe), Via per VI n. 208
e
, nata a [...] il [...] (CF: ) e residente in CP_2 C.F._2
Ferrara Via Bentivoglio n. 63 rappresentati e difeso dall'avvocato Vincenzo Bellitti del Foro di Ferrara (CF:
), che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni C.F._3 all'indirizzo pec Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
1 2. La dimora coniugale, già di proprietà esclusiva del marito, rimarrà nella disponibilità dello stesso.
3. Per il mantenimento della figlia maggiorenne ciascuno provvederà in proprio, fatta salva Per_1 la suddivisione al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Ferrara da intendersi ivi integralmente riportato e trascritto.
4. I coniugi sono economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia forma di contribuzione e/o di concorso nel mantenimento.
5. I coniugi, in relazione al contratto di comodato descritto in ricorso, dichiarano che lo stesso rimarrà in vigore sino a che la Sig.ra eserciterà l'attività di lavanderia nei locali. Ove la Sig.ra CP_2 dovesse cessare l'attività imprenditoriale, ovvero cederla, il contratto di comodato CP_2 cesserà automaticamente senza necessità di disdetta e l'immobile verrà venduto ovvero affittato ed il corrispettivo/canone di locazione verrà suddiviso in parti uguali tra le parti.
6) Spese del presente atto integralmente compensate tra le parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03/11/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al giorno 11 dicembre 2025.
In data 26 novembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso come in epigrafe.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole maggiorenne e ravvisato che le clausole ad essa relative con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
2 Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il CP_1
12.08.1966 e , nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio a CP_2
VI DA il 2 marzo 2003, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di VI DA al n. 1 Parte II Serie A Anno 2003.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VI DA, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 16 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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