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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 4308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4308 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA OTTAVA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati: dr.ssa Franca Mangano Presidente relatore dr. Riccardo Massera Consigliere dr.ssa Caterina Garufi Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3215 Ruolo generale
Affari Contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione a seguito dell'udienza dell'11.07.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con la concessione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche e vertente tra
TRA
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Roma, Via Prisciano 28, presso lo studio dell'Avv. Stefania De Francesco, che la rappresenta e difende giusta procura depositata telematicamente su foglio separato all'atto di citazione in appello ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
APPELLANTE
E
nato a [...] il 02.06.1963, (C.F.: CO
); C.F._2
nata a [...] il [...], (C.F.: Controparte_2
); C.F._3 entrambi elettivamente domiciliati in Roma, Via del Quirinale n. 26, presso lo studio dell'Avv. Simone Budelli, che li rappresenta e difende per procura r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 1 allegata telematicamente su foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
APPELLATI
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
CP_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
,
[...] CO0 CP_11
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 6036/2022, pubblicata in data 21.04.2022 e notificata il 28.04.2022– successione –
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, accogliere il presente appello e, per l'effetto.
- preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza appellata fino all'esito dell'appello nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere la domanda avanzata dall'odierno appellante perché fondata in fatto ed in diritto e, dunque, dichiarare la nullità e/o annullabilità del testamento pubblico a rogito Notaio Dott.ssa in data 6 marzo 2015, repertorio n. 23 degli atti di Persona_1 ultima volontà dell'anno 2015, pubblicato in data 20 aprile 2015 con verbale rep. N. 12595, e, conseguentemente dichiarare aperta la successione legittima della Sig.ra nei confronti di tutti gli eredi legittimi, ovvero i Sigg.ri Persona_2
, , e (figli di , Controparte_5 CP_6 CP_3 Controparte_4 Per_3 Co
e (figli di , , e (filgii CO Per_4 CP_9 CP_10 CP_11 Per di ), e (rispettivamente figlio e nipote di ). Per_5 Pt_1 Controparte_8
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. IN SUBORDINE Riformare in toto o ridurre la condanna del Sig. , ai sensi Parte_1 dell'art. 96-comma 3-c.p.c. al pagamento in favore dei convenuti costituiti in primo grado della somma pari all'ammontare delle spese liquidate, vale a dire ad euro 7.254,00, per i motivi sopra esposti.
CONCLUSIONI PER GLI APPELLATI E CO
: Controparte_2
“Voglia la Corte d'appello di Roma, disattese tutte le avverse deduzioni e richieste, accogliere le seguenti CONCLUSIONI Rigettare integralmente tutte le richieste avversarie e confermare in toto la sentenza n. 6036/2022 del Tribunale Civile di Roma, pubblicata il 21.04.2022, qui impugnata. Confermare, quindi, la validità del testamento pubblico di
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 2 , rogato in data 6 marzo 2015 dal Notaio Dott.ssa Persona_2 Persona_1
(repertorio n. 23 degli atti di ultima volontà dell'anno 2015, pubblicato in data 20 aprile 2015 con verbale rep. n. 12595) e, per l'effetto confermare che i coniugi e sono gli unici eredi di CO Controparte_2 Per_2
.
[...]
Con vittoria di spese e funzioni, tenendo conto della temerarietà dell'azione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato il 27.05.2022 a , CO
, , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , eredi di , CP_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 [...]
e , ha impugnato la sentenza del Tribunale CP_10 CP_11 Parte_1 di Roma, n. 6036/2022, con la quale sono state rigettate le domande da lui proposte, con la condanna al pagamento delle spese legali, oltre al pagamento, in favore di e dell'ulteriore somma di €7.254,00 CO Controparte_2 ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c..
Il giudizio definito dalla sentenza impugnata ha avuto inizio con l'atto di citazione con cui ha chiesto al Tribunale di Roma di dichiarare la Parte_1 nullità e/o annullabilità del testamento pubblico datato 06.03.2015 e pubblicato in data 20.04.2015, con il quale la IA deceduta il 26.03.2015 a Persona_2
Perugia, aveva nominato “unici eredi” e la di lui moglie CO
, e, conseguentemente, dichiarare aperta la successione nei Controparte_2 confronti di tutti gli eredi legittimi.
A sostegno della domanda, l'attore, premettendo di essere erede in qualità di nipote ex frate della defunta IA , unitamente a , Persona_2 CO
, , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , eredi di , CP_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 [...]
, , ha dedotto che: CP_10 CP_11
- la de cuius, presentava una grave condizione clinica, per la quale aveva già subito tre ricoveri al Policlinico Gemelli e il suo stato di salute avrebbe fortemente inciso sulla sua capacità di autodeterminazione, tanto che il 29.12.2014 la stessa era stata sottoposta ad accertamenti neuropsicologici presso l'Ospedale Nuovo Regina Margherita di Roma, per confermare il progressivo deterioramento cognitivo riscontrato dall'attore e da altri prossimi congiunti, i quali, dato che tali esami avrebbero attestato deficit significativi, sarebbero stati prossimi a richiedere la nomina di un amministratore di sostegno;
- il 03.01.2015 la de cuius veniva ricoverata nuovamente presso il nosocomio Gemelli per un aggravamento delle condizioni di salute;
da qui veniva prelevata dal nipote , presso cui aveva brevemente abitato nel CP_1
2013 e da cui si sarebbe però allontanata in considerazione delle pressioni volte alla redazione di un testamento in suo favore;
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 3 . condotta da presso la abitazione di questi in Corciano CO
(PG), le condizioni di erano peggiorate ulteriormente, Persona_2 costringendola ad un ulteriore ricovero presso l'ospedale di Perugia, nel corso del quale veniva redatto il testamento impugnato, ricovero conclusosi poi con la morte della de cuius;
- successivamente alla morte della IA, aveva presentato una Parte_1 denuncia querela per circonvenzione di incapace e falsità in testamento olografo presso la Procura di Perugia, da cui era scaturito un procedimento penale definito con un provvedimento di archiviazione;
le indagini venivano poi riaperte a seguito del deposito di una nuova e più circostanIAta querela, anch'essa definita con una archiviazione;
- in data 06.11.2019 veniva attivata la procedura di mediazione civile presso l'organismo CNMA, la quale si concludeva con esito negativo;
- in assenza di delazione testamentaria i soggetti chiamati a succedere per legge a LE RI sono i fratelli e , nonché, Controparte_5 CP_6 per rappresentazione dei defunti fratelli , Persona_7 CP_12 [...] ed i nipoti Per_8 CP_13 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, gli eredi di , , CP_7 CO Controparte_9 Parte_2
e quest'ultima in CP_11 Parte_1 Controparte_8 rappresentazione del padre premorto figlio di . Persona_9 CP_13
Sulla base di tali presupposti di fatto, l'attore aveva richiesto che venisse accertata e dichiarata la nullità/annullabilità del testamento, perché redatto quando la IA era incapace di intendere e di volere o comunque “per effetto della captazione della volontà esercitata” da parte dei convenuti.
Si costituivano e , i quali deducevano CO Controparte_2 che:
- la de cuius aveva sviluppato un rapporto molto stretto con il nipote
, a differenza degli altri nipoti, rafforzatosi a seguito della prematura CP_1 scomparsa del padre del convenuto;
- dopo un primo malore nell'estate del 2013, aveva subito due Persona_2 distinti ricoveri per problematiche cardiache presso il Gemelli di Roma, dove lavorava l'attore. A seguito del secondo ricovero la de cuius veniva portata presso l'abitazione della madre dell'attore in Roma, dove tuttavia non le venivano somministrati con regolarità i farmaci prescritti, il che portava ad un terzo ricovero al Gemelli: veniva dimessa per la terza volta e portata nell'abitazione umbra del convenuto, dove veniva seguita e curata con attenzione, anche con l'ausilio di infermieri e dell'assistenza domiciliare della Parte
- consapevole dell'aggravarsi della propria situazione sanitaria, la stessa aveva invitato a trovarla il nipote cui aveva consegnato il Parte_1
21.02.2015 un assegno tratto dal proprio conto Unicredit per l'importo di
€1.500,00 a definizione di ogni pretesa ereditaria, assegno che l'attore aveva riscosso pochi giorni prima la morte della IA;
- nei primi giorni di marzo veniva ricoverata presso Persona_2
l'Ospedale di Perugia per l'aggravarsi delle varie patologie, soprattutto r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 4 cardiache, che non ne avevano comunque inficiato la capacità di intendere e di volere, tanto che aveva deciso di convocare un notaio per la redazione delle sue ultime volontà. I convenuti avevano precisato inoltre che, dopo la morte della IA, l'attore aveva proposto due querele: la prima da cui è scaturito un procedimento archiviato cui è seguita una integrazione di querela, a seguito della quale l'indagine era stata riaperta. Nel corso delle indagini, posto che veniva contestata sia la genuinità della firma apposta sulla scheda testamentaria, sia la capacità di intendere e di volere della de cuius, il PM aveva disposto una consulenza grafologica ed una medico-legale. Il grafologo nominato, dott. aveva Per_10 concluso per l'autenticità della firma;
il consulente medico, dott. aveva Per_11 riferito che non sussistevano elementi da cui desumere l'incapacità di
[...]
A seguito di ulteriori indagini, il procedimento veniva nuovamente Per_2 archiviato. Quindi i convenuti, eccepito preliminarmente il difetto di competenza del Tribunale di Roma, avendo la de cuius trasferito il proprio domicilio in Corciano (PG) nei due mesi precedenti la morte, avendo altresì chiesto il cambio di medico condotto e trasferendo anche il proprio conto corrente Unicredit presso una filiale in Ponte S. Giovanni (PG); nel merito avevano chiesto il rigetto delle domande attoree. Alla prima udienza di comparizione, verificata l'integrità del contraddittorio, veniva dichiarata la contumacia di tutti gli altri convenuti e, ritenuta la causa matura per la decisione, sulla base degli atti acquisiti, Il Tribunale di Roma, respinta l'eccezione di incompetenza territoriale e le richiesta istruttorie delle parti, ha deciso il giudizio, così disponendo: 1) rigetta le domande proposte da;
Parte_1
2) condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 CO
, delle spese del giudizio che liquida in complessivi €7.254,00 Controparte_2 per compensi professionali, oltre oneri di legge;
3) condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 CO
, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., dell'ulteriore somma di Controparte_2
€7.254,00;
Affermata preliminarmente la competenza del Tribunale di Roma, in quanto, gli elementi di fatto addotti non erano sufficienti a ritenere che la de cuius avesse trasferito “la sede principale dei suoi affari ed interessi” ex art. 43 c.c. in Umbria, essendo pacifico che avesse la propria residenza Persona_2 anagrafica a Roma al momento del decesso, nel merito il giudice di primo grado, con riguardo all' invalidità del testamento dedotta dall'attore, ha ritenuto che la controversia potesse essere decisa sulla base della relazione medico-legale disposta dalla Procura della Repubblica di Perugia. La relazione peritale del dott. che il Tribunale di Roma ha ritenuto essere frutto di un'indagine Per_11 approfondita e logicamente connessa alle risultanze complessive dell'esame peritale, ha affermato che “non vi sono in atti documenti clinici e/o strumentali che possano dimostrare una condizione di deterioramento cognitivo del soggetto all'epoca dei fatti;
pertanto non vi sono elementi medico-legali per sostenere che al momento della redazione del testamento pubblico […] la signora Pt_1
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 5 Pers
non fosse in grado di autodeterminarsi”, tanto più che in occasione di tutti i ricoveri la paziente viene descritta come “vigile”, “orientata”, “collaborativa”, elementi indicativi di una persistente capacità di intendere e di volere. Inoltre, a supporto delle conclusioni della periIA e della capacità di intendere e di volere della de cuius , il Giudice di primo grado ha valorizzato la circostanza per cui il 21.02.2015, ossia pochi giorni prima di venire ricoverata per l'ultima volta e sottoscrivere il testamento, aveva consegnato al Persona_2 nipote un assegno in bianco, che l'attore aveva provveduto a riempire e a Pt_1 riscuotere prima dele decesso. Infine, il Tribunale, rilevato come l'attore ha proposto il giudizio civile, dopo ben due provvedimenti di archiviazione in sede penale, corroborati da altrettanti accertamenti tecnici, ha ritenuto che l'attore ha agito del tutto pretestuosamente, meritando di essere condannato ai sensi dell'art. art. 96, comma 3, c.p.c. ad una somma pari all'ammontare delle spese liquidate.
ha proposto appello richiedendo la totale riforma della Parte_1
sentenza impugnata, sulla base di tre motivi, formulando contestualmente istanza di sospensione dell'esecutività della stessa, reiterando tutte le prove richieste in primo grado e concludendo nel senso riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti CP_1
e , i quali hanno richiesto il rigetto dell'appello
[...] Controparte_2 perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e rigetto delle reiterate istanze istruttorie Rinnovata la notifica nei confronti di , l'appellante ha CP_7 successivamente rinunciato all'istanza di sospensiva, insistendo sull'ammissione dei mezzi istruttori. La Corte ha trattenuto la causa in decisione a seguito dell'udienza dell'11.07.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c con la concessione dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Vanno trattati congiuntamente il primo e il secondo motivo di appello (1° MOTIVO: violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 116 cpc e art. 2697 c.c.), ed erronea ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione;
e 2° MOTIVO: l'omessa o parIAle valutazione di documentazione decisiva) , con i quali essenIAlmente l'appellante censura il malgoverno delle prove da parte del giudice di primo grado. Il Giudice di primo grado avrebbe errato nell' esaminare esclusivamente parte della documentazione in atti, disattendendo ogni istanza istruttoria proposta da parte appellante, ritenendo erroneamente che la controversia potesse essere decisa sulla base della sola consulenza medico-legale disposta dalla Procura della Repubblica di Perugia, nei procedimenti instaurati a seguito delle due querele successivamente proposte da . In particolare, il Tribunale di Roma Parte_1 avrebbe errato nell'ignorare l'unica certificazione medica avente “valore di prova legale”, ossia la relazione a firma del Dott. specialista Persona_12
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 6 neurologo dell'Unità operativa complessa (U.O.S.) di neurologia del presidio nuovo “Regina Margherita”, ,redatta a seguito di esame neuropsicologico a cui si sottoponeva in data 29.12.2014, solo tre mesi prima del suo Persona_2 decesso in ospedale, così come le diverse relazioni stilate dal Prof. Per_13
, nominato da quale consulente di parte, specialista in
[...] Parte_1 neurologia ed in psichiatria che, seppure regolarmente acquisite nel giudizio di primo grado, sono state anch'esse interamente disattese dal Tribunale. Così facendo , la sentenza impugnata avrebbe impropriamente trasferito al giudizio civile i canoni di convincimento del giudice penale. I motivi non possono essere accolti, in quanto ambedue infondati.
2. La giurisprudenza di legittimità ha interpretato la norma in tema di annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore nel senso di reputare ".. indispensabile l'accertamento di un'assenza assoluta, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi a causa di un'infermità transitoria o permanente" (Cass., sez. II, 11.4.2025 n. 9534; Cass., sez.II, 19.5.2017, n. 12691). ".. l'incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche o intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di un'infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi. Peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello d'incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo" (Cass., Sez.II, 19.7.2016, n.14746; Cass., sez. II, 4.2.2016, n. 2239). Avendo come riferimento tali parametri normativi, la sentenza impugnata appare immune dai vizi censurati dall'appellante. Il Tribunale di Roma ha posto a base della propria decisione, la relazione medico-legale disposta dalla Procura della Repubblica di Perugia, nei procedimenti aperti a seguito delle querele proposte da Parte_1 affermando che 'le conclusioni del consulente, dott. sono il frutto di Per_11 un'indagine approfondita e risultano logicamente connesse alle risultanze complessivi dell'esame peritale'. Il percorso argomentativo del giudice di primo grado si fonda su presupposti di diritto e di fatto del tutto corretti. Per quanto riguarda l'utilizzabilità della consulenza nel presente giudizio civile, il Tribunale di Roma espressamente afferma: 'Non osta all'utilizzabilità in questa sede della menzionata relazione di consulenza tecnica il fatto che quest'ultima costituisca una consulenza di parte disposta dall'ufficio del pubblico ministero in un distinto procedimento, peraltro nella sola fase delle indagini, al di fuori del contraddittorio. A riguardo non può che richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice di merito può legittimamente tenere conto ai fini della sua decisione delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, anche di natura penale ed anche se celebrato tra altre parti. atteso che, se la relativa documentazione viene
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 7 ritualmente acquisita al processo civile le parti di quest'ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiIAle su di essa. Nella specie la periIA del consulente medico legale risulta regolarmente acquisita a questo giudizio in quanto i convenuti l'hanno depositata unitamente alla comparsa di risposta ….l'attore non ha minimamente preso posizione su tale consulenza limitandosi genericamente a chiedere di disporsi una nuova consulenza medico legale'( Cass.
7.5.2014 n. 9843 Cass., sez.
3.4.2017 n. 8603) . Nel merito degli accertamenti compiuti e delle risultanze in fatto del procedimento, la sentenza impugnata precisa : 'Il consulente tecnico medico legale cui la procura di Perugia aveva demandato di verificare se la de cuius al momento della redazione del testamento pubblico del 06/03/2015 fosse in grado di autodeterminarsi e dunque di esprimere validamente la propria volontà testamentaria ha concluso che non vi sono in atti documenti clinici e/o strumentali che possano dimostrare una condizione di deterioramento cognitivo del soggetto all'epoca dei fatti. Pertanto non vi sono elementi medico legali per sostenere che al momento della redazione del testamento pubblico la signora
non fosse in grado di autodeterminarsi... il consulente giunge a tali Persona_2 conclusioni basandosi sulla medesima documentazione medica acquisita nel corso del presente giudizio'. Tali valutazioni in fatto non appaiono minimamente scalfite dalle censure dell'appellante. Quanto, alla relazione a firma del Dott. specialista Persona_12 neurologo dell'Unità operativa complessa (U.O.S.) di neurologia del presidio nuovo “Regina Margherita”, redatta a seguito di esame neuropsicologico a cui si sottoponeva in data 29.12.2014, (all. 7 fascicolo di primo grado), le Persona_2 conclusioni raggiunte che hanno accertato 'deficit significativi in prove sensibili alla memoria verbale e visuospaIAle a lungo termine ed in una prova sensibile alle funzioni visuo-spaIAli e prassico-costruttive', lungi dal rappresentare il valore di 'prova legale', come sostiene l'appellante, non è idonea ad attestare, sia per lo spazio temporale a cui si riferisce sia per gli esiti dell'accertamento, la prova della totale mancanza di consapevolezza e di autodeterminazione della de cuius al momento di rendere le proprie volontà testamentarie. Di tale accertamento, peraltro, dà conto la sentenza del Tribunale di Roma, richiamando la consulenza eseguita nel corso delle indagini penali, ove si legge che detta valutazione 'risulta incompleta e di fatto non sufficiente per effettuare una corretta e attendibile valutazione cognitiva del soggetto non essendo stati somministrati né il Mini Mental state nè la '. CO4
Né la relazione di parte del prof. (all. 6 fascicolo di primo grado), Per_13 redatta nel corso delle medesime indagini penali, aggiunge elementi di valutazione determinanti nel senso dell'accertamento della incapacità di intendere e di volere di limitandosi a dedurre il suo presunto stato Persona_2 di incapacità 'dalla patologia di encefalopatia multi-infartuale su base cerebro- vascolare' da cui è affetta e dallo stato di sopore registrato dalla cartella clinica del suo ultimo ricovero presso il nosocomio di Perugia.
Peraltro, l'esame della cartella clinica (all. 3 fascicolo di primo grado) offre un quadro completo piuttosto diverso e articolato.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 8 In primo luogo, la patologia registrata anche dalla anamnesi remota è 'Cardiopatia ipertrofica con disfunzione biventricolare con scompenso cardiaco congestizio e versamento pleurico bilaterale'. Inoltre, il diario clinico, quando registra lo stato soporoso della paziente o condizione di sonnolenza precisa 'risvegliabile agli stimoli verbali'. Nel corso di vari giorni il diario registra una condizione 'vigile'…'orientata', come espressamente sottolineato nella sentenza impugnata e il giorno 6.3.2015 registra 'discrete condizioni soggettive…paziente lucida e collaborante'. Il 6.3.2015 è il giorno in cui la de cuius esprime le sue ultime volontà in ospedale davanti al Notaio e ai testimoni ivi menzionati. Persona_14
E' ben vero che 'In tema di testamento pubblico, lo stato di sanità mentale del testatore, seppure ritenuto e dichiarato dal notaio per la mancanza di segni apparenti di incapacità del testatore medesimo, può essere contestato con ogni mezzo di prova, senza necessità di proporre querela di falso, poiché, ai sensi dell'art. 2700 c.c., l'atto pubblico fa piena prova delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma nei limiti della sola attività materiale, immediatamente e direttamente richiesta, percepita e constatata dallo stesso pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni (Cass., sez. II, 30.1.2019 n. 2702), tuttavia, nel caso in esame esso costituisce un elemento indiIArio che concorre, con le altre circostanze menzionate, ad escludere la condizione di incapacità della de cuius, come richiesta dai parametri normativi e interpretativi dell'art. 591 n. 3 c.c. sopra richiamati. Dunque, contrariamente a quanto deduce l'appellante, il richiamo agli accertamenti tecnici eseguiti nel procedimento penale, oltre ad essere rispettoso del contraddittorio, tiene conto degli elementi di fatto ulteriori emersi dal giudizio. Viceversa, nessun elemento significativo giustifica l'espletamento di una CTU nel giudizi civile, che dovrebbe essere svolta sulla base dei medesimi documenti considerati. Va infine considerata la circostanza di fatto che il giudice di primo grado valorizza a supporto della capacità di intendere e di volere della de cuius : 'Un altro elemento in fatto porta a ritenere che la de cuius fosse pienamente capace di intendere e di volere al momento della redazione del testamento …. il 21 Febbraio 2015 quando già si trovava in Umbria e pochi giorni prima di venire ricoverata per un'ultima volta e di sottoscrivere il testamento il 6 Marzo 2015
consegnava al nipote un assegno in bianco … incassato Persona_2 Pt_1 datandolo 24.03.2015, poco prima della morte della IA.. circostanza non contestata dall'attore che ne ha soltanto contestato la causale, non già a tacitazione di ogni pretesa ereditaria bensì per rifondere all'attore un fondo necessario alla copertura delle spese occorrenti connesse alle proprietà situate in Roma e che non potevano essere gestite personalmente dall'anIAna e IA '. Motivazione del tutto corretta, in quanto riguardante una circostanza che, da un lato, conferma il perdurare dei rapporti della IA anche con i nipoti non nominati nel testamento pubblico e, dall'altro lato, evidenIA l'esercizio da parte di di atti di disposizione e amministrazione dei propri beni. Persona_2
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 9 3. Argomentazioni analoghe inducono a ritenere la infondatezza dei motivi di appello, anche in riferimento alla domanda subordinata avanzata dall'appellante, intesa ad ottenere una pronuncia di annullamento del testamento per l'esistenza di vizi della volontà della de cuius riconducibili a condotte captative e dolose dei beneficiati. E' costante la giurisprudenza di legittimità nell'affermare che 'In tema di impugnazione di una disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo ai sensi dell'art. 624 comma 1 c.c., non è sufficiente dimostrare una qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore, se del caso mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni;
occorre, invece, la prova dell'avvenuto impiego di veri e propri mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno il testatore, avuto riguardo alla sua età, allo stato di salute, alle sue condizioni di spirito, così da suscitare in lui false rappresentazioni ed orientare la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata. (Cass., sez. II, 31.8.2023 n. 25521;Cass., sez. II, 17.10.2022 n. 30424). Pertanto, è necessario che tale prova abbia ad oggetto fatti certi, dai quali siano univocamente desumibile i mezzi fraudolenti adoperati ai danni del testatore. Le prove orali richieste e articolate dall'appellante correttamente sono state dichiarate inammissibili dal giudice di primo grado. Esse, infatti, mirano ad accertare una successione di fatti non contestati, che culminano nel trasferimento della de cuius dall'abitazione della madre dell'appellante in Roma alla casa in Umbria dei nipoti, appellati nel presente giudizio, circostanza inidonea a manifestare l'utilizzo di un mezzo fraudolento idoneo a viIAre la libera autodeterminazione della de cuius, la quale, tra l'altro, durante tale permanenza , come sopra rilevato, ebbe modo di convocare il nipote appellante, Pt_1 consegnandogli un assegno in bianco dallo stesso successivamente riempito e riscosso. Anche a tal fine, soccorre la giurisprudenza di legittimità, secondo cui 'In tema di impugnazione della disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, la prova della captazione, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l'attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore, non potendosi tale prova desumere unicamente dal fatto che il beneficiario convivesse col "de cuius". (Cass., sez. II, 16.1.2014 n. 824). Pertanto, anche sotto tale profilo la sentenza impugnata deve essere confermata.
4. Con il terzo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza del Tribunale di Roma Sulla condanna ex art. 96 c.p.c.- comma 3°, citando la giurisprudenza di legittimità che presuppone, ai fini dell'accoglimento della domanda, la sussistenza di un duplice presupposto, uno oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte, ed uno soggettivo, rappresentato, secondo l'opinione maggioritaria, dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio (Cass. 9 dicembre 2019, n. 32090). A detta dell'appellante tale ultimo requisito non si può ravvisare, non essendosi configurato un abuso del processo, né la produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte attraverso una condotta improntata dalla mala r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 10 fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o dalla colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza) (Cass, S.U., 13 settembre 2018 n. 22405). Il motivo è fondato. 'La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente.' (Cass. sez. Un., 16 .
9.2021 n. 22208). La sentenza ha fatto applicazione di tale principio ritenendo che l'appellante avesse abusato dello strumento processuale, per avere introdotto un giudizio civile di annullamento del testamento per incapacità naturale della de cuius e/o per essere il testamento frutto di una volontà dolosamente viIAta, pur dopo l'archiviazione di due querele proposte per denunciare una asserita circonvenzione ai danni della IA , all'esito di una periIA del PM Persona_2 che aveva escluso la prova di una volontà viIAta o del tutto condizionata nella redazione della disposizioni testamentarie. A conforto della sussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione per responsabilità aggravata, il Tribunale di Roma ha altresì considerato il silenzio dell'appellante sulla circostanza relativa all'assegno firmato a suo favore dalla IA , pochi giorni prima del ricovero, della redazione del testamento e del decesso. Ad avviso di questa Corte, tali circostanze non sono sufficienti a configurare il presupposto per l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 96, comma 3 c.p.c..
Ed invero, si deve 'attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost..' (Cass., sez. III, 12.7.2023 n. 19948). Infatti, agire in giudizio per l'affermazione di un diritto, ancorché ritenuto infondato, non costituisce ragione sufficiente per l'irrogazione della sanzione che ha carattere eccezionale e residuale nel sistema e che certamente non sanziona la facoltà di adire le diverse forme di tutela apprestate dall'ordinamento giuridico. In sostanza, l'apprezzamento dei presupposti per l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 96, comma 3 c.p.c. deve essere condotto dal giudice di merito, con prudente bilanciamento delle ragioni di diritto pubblico che sanzionano condotte obiettivamente valutabili come 'abuso del processo', poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali (Cass., sez. III, 4.8.2021 n. 22208), anche a fini dissuasivi dall'intrapresa di azioni temerarie, e la giusta facoltà della parte soccombente di avvalersi degli strumenti processuali a sua disposizione.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 11 Così, aver fatto ricorso agli strumenti della tutela penale senza ottenere soddisfazione alla propria pretesa, non comporta la qualificazione automaticamente abusiva del ricorso allo strumento civilistico, ancorché , come sottolinea il giudice di primo grado, sulla base di circostanze sovrapponibili tra loro. A non dissimili conclusioni conduce, l'omessa menzione della circostanza dell'assegno sottoscritto dalla de cuius e consegnato al nipote Parte_1 pochi giorni prima la redazione del testamento, essendo una scelta qualificabile come legittimo esercizio di una scelta processuale finalizzata alla proposizione dell'azione, tanto più che la circostanza è stata ammessa dall'appellante, attore in primo grado, una volta introdotta in giudizio dai convenuti. Ne consegue, in ragione dell'accoglimento del terzo motivo di appello, la revoca della condanna disposta ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c..
5. L'accoglimento del terzo motivo di appello, con la revoca di una condanna disposta d'ufficio, non altera il rapporto tra le parti ai fini della valutazione di soccombenza, che rimane confermata a carico dell'appellante, così come nel giudizio di primo grado. Le regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, pertanto, rispondono al principio della prevalente soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con la riduzione ai valori medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37 e D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del mancato esperimento di un'attività istruttoria (valore della causa corrispondente al 4° scaglione).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di e e dei convenuti Pt_1 CO Controparte_2 rimasti contumaci, e avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. 6036/2022, pubblicata in data 21.04.2022 e notificata il 28.04.2022, così provvede:
- in parIAle riforma della sentenza impugnata, revoca la condanna dell'appellante disposta dal Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;
- conferma quanto al resto la sentenza appellata;
- condanna al pagamento in favore di e di Parte_1 CO
delle spese presente grado di giudizio che si liquidano in € Controparte_2
6.946,00 per onorari oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Roma, lì 13.3.2025
La Presidente rel.
Dott.ssa Franca MANGANO
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 12
composta dai magistrati: dr.ssa Franca Mangano Presidente relatore dr. Riccardo Massera Consigliere dr.ssa Caterina Garufi Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3215 Ruolo generale
Affari Contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione a seguito dell'udienza dell'11.07.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con la concessione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche e vertente tra
TRA
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Roma, Via Prisciano 28, presso lo studio dell'Avv. Stefania De Francesco, che la rappresenta e difende giusta procura depositata telematicamente su foglio separato all'atto di citazione in appello ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
APPELLANTE
E
nato a [...] il 02.06.1963, (C.F.: CO
); C.F._2
nata a [...] il [...], (C.F.: Controparte_2
); C.F._3 entrambi elettivamente domiciliati in Roma, Via del Quirinale n. 26, presso lo studio dell'Avv. Simone Budelli, che li rappresenta e difende per procura r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 1 allegata telematicamente su foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
APPELLATI
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
CP_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
,
[...] CO0 CP_11
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 6036/2022, pubblicata in data 21.04.2022 e notificata il 28.04.2022– successione –
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, accogliere il presente appello e, per l'effetto.
- preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza appellata fino all'esito dell'appello nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere la domanda avanzata dall'odierno appellante perché fondata in fatto ed in diritto e, dunque, dichiarare la nullità e/o annullabilità del testamento pubblico a rogito Notaio Dott.ssa in data 6 marzo 2015, repertorio n. 23 degli atti di Persona_1 ultima volontà dell'anno 2015, pubblicato in data 20 aprile 2015 con verbale rep. N. 12595, e, conseguentemente dichiarare aperta la successione legittima della Sig.ra nei confronti di tutti gli eredi legittimi, ovvero i Sigg.ri Persona_2
, , e (figli di , Controparte_5 CP_6 CP_3 Controparte_4 Per_3 Co
e (figli di , , e (filgii CO Per_4 CP_9 CP_10 CP_11 Per di ), e (rispettivamente figlio e nipote di ). Per_5 Pt_1 Controparte_8
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. IN SUBORDINE Riformare in toto o ridurre la condanna del Sig. , ai sensi Parte_1 dell'art. 96-comma 3-c.p.c. al pagamento in favore dei convenuti costituiti in primo grado della somma pari all'ammontare delle spese liquidate, vale a dire ad euro 7.254,00, per i motivi sopra esposti.
CONCLUSIONI PER GLI APPELLATI E CO
: Controparte_2
“Voglia la Corte d'appello di Roma, disattese tutte le avverse deduzioni e richieste, accogliere le seguenti CONCLUSIONI Rigettare integralmente tutte le richieste avversarie e confermare in toto la sentenza n. 6036/2022 del Tribunale Civile di Roma, pubblicata il 21.04.2022, qui impugnata. Confermare, quindi, la validità del testamento pubblico di
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 2 , rogato in data 6 marzo 2015 dal Notaio Dott.ssa Persona_2 Persona_1
(repertorio n. 23 degli atti di ultima volontà dell'anno 2015, pubblicato in data 20 aprile 2015 con verbale rep. n. 12595) e, per l'effetto confermare che i coniugi e sono gli unici eredi di CO Controparte_2 Per_2
.
[...]
Con vittoria di spese e funzioni, tenendo conto della temerarietà dell'azione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato il 27.05.2022 a , CO
, , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , eredi di , CP_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 [...]
e , ha impugnato la sentenza del Tribunale CP_10 CP_11 Parte_1 di Roma, n. 6036/2022, con la quale sono state rigettate le domande da lui proposte, con la condanna al pagamento delle spese legali, oltre al pagamento, in favore di e dell'ulteriore somma di €7.254,00 CO Controparte_2 ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c..
Il giudizio definito dalla sentenza impugnata ha avuto inizio con l'atto di citazione con cui ha chiesto al Tribunale di Roma di dichiarare la Parte_1 nullità e/o annullabilità del testamento pubblico datato 06.03.2015 e pubblicato in data 20.04.2015, con il quale la IA deceduta il 26.03.2015 a Persona_2
Perugia, aveva nominato “unici eredi” e la di lui moglie CO
, e, conseguentemente, dichiarare aperta la successione nei Controparte_2 confronti di tutti gli eredi legittimi.
A sostegno della domanda, l'attore, premettendo di essere erede in qualità di nipote ex frate della defunta IA , unitamente a , Persona_2 CO
, , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , eredi di , CP_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 [...]
, , ha dedotto che: CP_10 CP_11
- la de cuius, presentava una grave condizione clinica, per la quale aveva già subito tre ricoveri al Policlinico Gemelli e il suo stato di salute avrebbe fortemente inciso sulla sua capacità di autodeterminazione, tanto che il 29.12.2014 la stessa era stata sottoposta ad accertamenti neuropsicologici presso l'Ospedale Nuovo Regina Margherita di Roma, per confermare il progressivo deterioramento cognitivo riscontrato dall'attore e da altri prossimi congiunti, i quali, dato che tali esami avrebbero attestato deficit significativi, sarebbero stati prossimi a richiedere la nomina di un amministratore di sostegno;
- il 03.01.2015 la de cuius veniva ricoverata nuovamente presso il nosocomio Gemelli per un aggravamento delle condizioni di salute;
da qui veniva prelevata dal nipote , presso cui aveva brevemente abitato nel CP_1
2013 e da cui si sarebbe però allontanata in considerazione delle pressioni volte alla redazione di un testamento in suo favore;
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 3 . condotta da presso la abitazione di questi in Corciano CO
(PG), le condizioni di erano peggiorate ulteriormente, Persona_2 costringendola ad un ulteriore ricovero presso l'ospedale di Perugia, nel corso del quale veniva redatto il testamento impugnato, ricovero conclusosi poi con la morte della de cuius;
- successivamente alla morte della IA, aveva presentato una Parte_1 denuncia querela per circonvenzione di incapace e falsità in testamento olografo presso la Procura di Perugia, da cui era scaturito un procedimento penale definito con un provvedimento di archiviazione;
le indagini venivano poi riaperte a seguito del deposito di una nuova e più circostanIAta querela, anch'essa definita con una archiviazione;
- in data 06.11.2019 veniva attivata la procedura di mediazione civile presso l'organismo CNMA, la quale si concludeva con esito negativo;
- in assenza di delazione testamentaria i soggetti chiamati a succedere per legge a LE RI sono i fratelli e , nonché, Controparte_5 CP_6 per rappresentazione dei defunti fratelli , Persona_7 CP_12 [...] ed i nipoti Per_8 CP_13 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, gli eredi di , , CP_7 CO Controparte_9 Parte_2
e quest'ultima in CP_11 Parte_1 Controparte_8 rappresentazione del padre premorto figlio di . Persona_9 CP_13
Sulla base di tali presupposti di fatto, l'attore aveva richiesto che venisse accertata e dichiarata la nullità/annullabilità del testamento, perché redatto quando la IA era incapace di intendere e di volere o comunque “per effetto della captazione della volontà esercitata” da parte dei convenuti.
Si costituivano e , i quali deducevano CO Controparte_2 che:
- la de cuius aveva sviluppato un rapporto molto stretto con il nipote
, a differenza degli altri nipoti, rafforzatosi a seguito della prematura CP_1 scomparsa del padre del convenuto;
- dopo un primo malore nell'estate del 2013, aveva subito due Persona_2 distinti ricoveri per problematiche cardiache presso il Gemelli di Roma, dove lavorava l'attore. A seguito del secondo ricovero la de cuius veniva portata presso l'abitazione della madre dell'attore in Roma, dove tuttavia non le venivano somministrati con regolarità i farmaci prescritti, il che portava ad un terzo ricovero al Gemelli: veniva dimessa per la terza volta e portata nell'abitazione umbra del convenuto, dove veniva seguita e curata con attenzione, anche con l'ausilio di infermieri e dell'assistenza domiciliare della Parte
- consapevole dell'aggravarsi della propria situazione sanitaria, la stessa aveva invitato a trovarla il nipote cui aveva consegnato il Parte_1
21.02.2015 un assegno tratto dal proprio conto Unicredit per l'importo di
€1.500,00 a definizione di ogni pretesa ereditaria, assegno che l'attore aveva riscosso pochi giorni prima la morte della IA;
- nei primi giorni di marzo veniva ricoverata presso Persona_2
l'Ospedale di Perugia per l'aggravarsi delle varie patologie, soprattutto r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 4 cardiache, che non ne avevano comunque inficiato la capacità di intendere e di volere, tanto che aveva deciso di convocare un notaio per la redazione delle sue ultime volontà. I convenuti avevano precisato inoltre che, dopo la morte della IA, l'attore aveva proposto due querele: la prima da cui è scaturito un procedimento archiviato cui è seguita una integrazione di querela, a seguito della quale l'indagine era stata riaperta. Nel corso delle indagini, posto che veniva contestata sia la genuinità della firma apposta sulla scheda testamentaria, sia la capacità di intendere e di volere della de cuius, il PM aveva disposto una consulenza grafologica ed una medico-legale. Il grafologo nominato, dott. aveva Per_10 concluso per l'autenticità della firma;
il consulente medico, dott. aveva Per_11 riferito che non sussistevano elementi da cui desumere l'incapacità di
[...]
A seguito di ulteriori indagini, il procedimento veniva nuovamente Per_2 archiviato. Quindi i convenuti, eccepito preliminarmente il difetto di competenza del Tribunale di Roma, avendo la de cuius trasferito il proprio domicilio in Corciano (PG) nei due mesi precedenti la morte, avendo altresì chiesto il cambio di medico condotto e trasferendo anche il proprio conto corrente Unicredit presso una filiale in Ponte S. Giovanni (PG); nel merito avevano chiesto il rigetto delle domande attoree. Alla prima udienza di comparizione, verificata l'integrità del contraddittorio, veniva dichiarata la contumacia di tutti gli altri convenuti e, ritenuta la causa matura per la decisione, sulla base degli atti acquisiti, Il Tribunale di Roma, respinta l'eccezione di incompetenza territoriale e le richiesta istruttorie delle parti, ha deciso il giudizio, così disponendo: 1) rigetta le domande proposte da;
Parte_1
2) condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 CO
, delle spese del giudizio che liquida in complessivi €7.254,00 Controparte_2 per compensi professionali, oltre oneri di legge;
3) condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 CO
, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., dell'ulteriore somma di Controparte_2
€7.254,00;
Affermata preliminarmente la competenza del Tribunale di Roma, in quanto, gli elementi di fatto addotti non erano sufficienti a ritenere che la de cuius avesse trasferito “la sede principale dei suoi affari ed interessi” ex art. 43 c.c. in Umbria, essendo pacifico che avesse la propria residenza Persona_2 anagrafica a Roma al momento del decesso, nel merito il giudice di primo grado, con riguardo all' invalidità del testamento dedotta dall'attore, ha ritenuto che la controversia potesse essere decisa sulla base della relazione medico-legale disposta dalla Procura della Repubblica di Perugia. La relazione peritale del dott. che il Tribunale di Roma ha ritenuto essere frutto di un'indagine Per_11 approfondita e logicamente connessa alle risultanze complessive dell'esame peritale, ha affermato che “non vi sono in atti documenti clinici e/o strumentali che possano dimostrare una condizione di deterioramento cognitivo del soggetto all'epoca dei fatti;
pertanto non vi sono elementi medico-legali per sostenere che al momento della redazione del testamento pubblico […] la signora Pt_1
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 5 Pers
non fosse in grado di autodeterminarsi”, tanto più che in occasione di tutti i ricoveri la paziente viene descritta come “vigile”, “orientata”, “collaborativa”, elementi indicativi di una persistente capacità di intendere e di volere. Inoltre, a supporto delle conclusioni della periIA e della capacità di intendere e di volere della de cuius , il Giudice di primo grado ha valorizzato la circostanza per cui il 21.02.2015, ossia pochi giorni prima di venire ricoverata per l'ultima volta e sottoscrivere il testamento, aveva consegnato al Persona_2 nipote un assegno in bianco, che l'attore aveva provveduto a riempire e a Pt_1 riscuotere prima dele decesso. Infine, il Tribunale, rilevato come l'attore ha proposto il giudizio civile, dopo ben due provvedimenti di archiviazione in sede penale, corroborati da altrettanti accertamenti tecnici, ha ritenuto che l'attore ha agito del tutto pretestuosamente, meritando di essere condannato ai sensi dell'art. art. 96, comma 3, c.p.c. ad una somma pari all'ammontare delle spese liquidate.
ha proposto appello richiedendo la totale riforma della Parte_1
sentenza impugnata, sulla base di tre motivi, formulando contestualmente istanza di sospensione dell'esecutività della stessa, reiterando tutte le prove richieste in primo grado e concludendo nel senso riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti CP_1
e , i quali hanno richiesto il rigetto dell'appello
[...] Controparte_2 perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e rigetto delle reiterate istanze istruttorie Rinnovata la notifica nei confronti di , l'appellante ha CP_7 successivamente rinunciato all'istanza di sospensiva, insistendo sull'ammissione dei mezzi istruttori. La Corte ha trattenuto la causa in decisione a seguito dell'udienza dell'11.07.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c con la concessione dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Vanno trattati congiuntamente il primo e il secondo motivo di appello (1° MOTIVO: violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 116 cpc e art. 2697 c.c.), ed erronea ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione;
e 2° MOTIVO: l'omessa o parIAle valutazione di documentazione decisiva) , con i quali essenIAlmente l'appellante censura il malgoverno delle prove da parte del giudice di primo grado. Il Giudice di primo grado avrebbe errato nell' esaminare esclusivamente parte della documentazione in atti, disattendendo ogni istanza istruttoria proposta da parte appellante, ritenendo erroneamente che la controversia potesse essere decisa sulla base della sola consulenza medico-legale disposta dalla Procura della Repubblica di Perugia, nei procedimenti instaurati a seguito delle due querele successivamente proposte da . In particolare, il Tribunale di Roma Parte_1 avrebbe errato nell'ignorare l'unica certificazione medica avente “valore di prova legale”, ossia la relazione a firma del Dott. specialista Persona_12
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 6 neurologo dell'Unità operativa complessa (U.O.S.) di neurologia del presidio nuovo “Regina Margherita”, ,redatta a seguito di esame neuropsicologico a cui si sottoponeva in data 29.12.2014, solo tre mesi prima del suo Persona_2 decesso in ospedale, così come le diverse relazioni stilate dal Prof. Per_13
, nominato da quale consulente di parte, specialista in
[...] Parte_1 neurologia ed in psichiatria che, seppure regolarmente acquisite nel giudizio di primo grado, sono state anch'esse interamente disattese dal Tribunale. Così facendo , la sentenza impugnata avrebbe impropriamente trasferito al giudizio civile i canoni di convincimento del giudice penale. I motivi non possono essere accolti, in quanto ambedue infondati.
2. La giurisprudenza di legittimità ha interpretato la norma in tema di annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore nel senso di reputare ".. indispensabile l'accertamento di un'assenza assoluta, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi a causa di un'infermità transitoria o permanente" (Cass., sez. II, 11.4.2025 n. 9534; Cass., sez.II, 19.5.2017, n. 12691). ".. l'incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche o intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di un'infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi. Peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello d'incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo" (Cass., Sez.II, 19.7.2016, n.14746; Cass., sez. II, 4.2.2016, n. 2239). Avendo come riferimento tali parametri normativi, la sentenza impugnata appare immune dai vizi censurati dall'appellante. Il Tribunale di Roma ha posto a base della propria decisione, la relazione medico-legale disposta dalla Procura della Repubblica di Perugia, nei procedimenti aperti a seguito delle querele proposte da Parte_1 affermando che 'le conclusioni del consulente, dott. sono il frutto di Per_11 un'indagine approfondita e risultano logicamente connesse alle risultanze complessivi dell'esame peritale'. Il percorso argomentativo del giudice di primo grado si fonda su presupposti di diritto e di fatto del tutto corretti. Per quanto riguarda l'utilizzabilità della consulenza nel presente giudizio civile, il Tribunale di Roma espressamente afferma: 'Non osta all'utilizzabilità in questa sede della menzionata relazione di consulenza tecnica il fatto che quest'ultima costituisca una consulenza di parte disposta dall'ufficio del pubblico ministero in un distinto procedimento, peraltro nella sola fase delle indagini, al di fuori del contraddittorio. A riguardo non può che richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice di merito può legittimamente tenere conto ai fini della sua decisione delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, anche di natura penale ed anche se celebrato tra altre parti. atteso che, se la relativa documentazione viene
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 7 ritualmente acquisita al processo civile le parti di quest'ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiIAle su di essa. Nella specie la periIA del consulente medico legale risulta regolarmente acquisita a questo giudizio in quanto i convenuti l'hanno depositata unitamente alla comparsa di risposta ….l'attore non ha minimamente preso posizione su tale consulenza limitandosi genericamente a chiedere di disporsi una nuova consulenza medico legale'( Cass.
7.5.2014 n. 9843 Cass., sez.
3.4.2017 n. 8603) . Nel merito degli accertamenti compiuti e delle risultanze in fatto del procedimento, la sentenza impugnata precisa : 'Il consulente tecnico medico legale cui la procura di Perugia aveva demandato di verificare se la de cuius al momento della redazione del testamento pubblico del 06/03/2015 fosse in grado di autodeterminarsi e dunque di esprimere validamente la propria volontà testamentaria ha concluso che non vi sono in atti documenti clinici e/o strumentali che possano dimostrare una condizione di deterioramento cognitivo del soggetto all'epoca dei fatti. Pertanto non vi sono elementi medico legali per sostenere che al momento della redazione del testamento pubblico la signora
non fosse in grado di autodeterminarsi... il consulente giunge a tali Persona_2 conclusioni basandosi sulla medesima documentazione medica acquisita nel corso del presente giudizio'. Tali valutazioni in fatto non appaiono minimamente scalfite dalle censure dell'appellante. Quanto, alla relazione a firma del Dott. specialista Persona_12 neurologo dell'Unità operativa complessa (U.O.S.) di neurologia del presidio nuovo “Regina Margherita”, redatta a seguito di esame neuropsicologico a cui si sottoponeva in data 29.12.2014, (all. 7 fascicolo di primo grado), le Persona_2 conclusioni raggiunte che hanno accertato 'deficit significativi in prove sensibili alla memoria verbale e visuospaIAle a lungo termine ed in una prova sensibile alle funzioni visuo-spaIAli e prassico-costruttive', lungi dal rappresentare il valore di 'prova legale', come sostiene l'appellante, non è idonea ad attestare, sia per lo spazio temporale a cui si riferisce sia per gli esiti dell'accertamento, la prova della totale mancanza di consapevolezza e di autodeterminazione della de cuius al momento di rendere le proprie volontà testamentarie. Di tale accertamento, peraltro, dà conto la sentenza del Tribunale di Roma, richiamando la consulenza eseguita nel corso delle indagini penali, ove si legge che detta valutazione 'risulta incompleta e di fatto non sufficiente per effettuare una corretta e attendibile valutazione cognitiva del soggetto non essendo stati somministrati né il Mini Mental state nè la '. CO4
Né la relazione di parte del prof. (all. 6 fascicolo di primo grado), Per_13 redatta nel corso delle medesime indagini penali, aggiunge elementi di valutazione determinanti nel senso dell'accertamento della incapacità di intendere e di volere di limitandosi a dedurre il suo presunto stato Persona_2 di incapacità 'dalla patologia di encefalopatia multi-infartuale su base cerebro- vascolare' da cui è affetta e dallo stato di sopore registrato dalla cartella clinica del suo ultimo ricovero presso il nosocomio di Perugia.
Peraltro, l'esame della cartella clinica (all. 3 fascicolo di primo grado) offre un quadro completo piuttosto diverso e articolato.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 8 In primo luogo, la patologia registrata anche dalla anamnesi remota è 'Cardiopatia ipertrofica con disfunzione biventricolare con scompenso cardiaco congestizio e versamento pleurico bilaterale'. Inoltre, il diario clinico, quando registra lo stato soporoso della paziente o condizione di sonnolenza precisa 'risvegliabile agli stimoli verbali'. Nel corso di vari giorni il diario registra una condizione 'vigile'…'orientata', come espressamente sottolineato nella sentenza impugnata e il giorno 6.3.2015 registra 'discrete condizioni soggettive…paziente lucida e collaborante'. Il 6.3.2015 è il giorno in cui la de cuius esprime le sue ultime volontà in ospedale davanti al Notaio e ai testimoni ivi menzionati. Persona_14
E' ben vero che 'In tema di testamento pubblico, lo stato di sanità mentale del testatore, seppure ritenuto e dichiarato dal notaio per la mancanza di segni apparenti di incapacità del testatore medesimo, può essere contestato con ogni mezzo di prova, senza necessità di proporre querela di falso, poiché, ai sensi dell'art. 2700 c.c., l'atto pubblico fa piena prova delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma nei limiti della sola attività materiale, immediatamente e direttamente richiesta, percepita e constatata dallo stesso pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni (Cass., sez. II, 30.1.2019 n. 2702), tuttavia, nel caso in esame esso costituisce un elemento indiIArio che concorre, con le altre circostanze menzionate, ad escludere la condizione di incapacità della de cuius, come richiesta dai parametri normativi e interpretativi dell'art. 591 n. 3 c.c. sopra richiamati. Dunque, contrariamente a quanto deduce l'appellante, il richiamo agli accertamenti tecnici eseguiti nel procedimento penale, oltre ad essere rispettoso del contraddittorio, tiene conto degli elementi di fatto ulteriori emersi dal giudizio. Viceversa, nessun elemento significativo giustifica l'espletamento di una CTU nel giudizi civile, che dovrebbe essere svolta sulla base dei medesimi documenti considerati. Va infine considerata la circostanza di fatto che il giudice di primo grado valorizza a supporto della capacità di intendere e di volere della de cuius : 'Un altro elemento in fatto porta a ritenere che la de cuius fosse pienamente capace di intendere e di volere al momento della redazione del testamento …. il 21 Febbraio 2015 quando già si trovava in Umbria e pochi giorni prima di venire ricoverata per un'ultima volta e di sottoscrivere il testamento il 6 Marzo 2015
consegnava al nipote un assegno in bianco … incassato Persona_2 Pt_1 datandolo 24.03.2015, poco prima della morte della IA.. circostanza non contestata dall'attore che ne ha soltanto contestato la causale, non già a tacitazione di ogni pretesa ereditaria bensì per rifondere all'attore un fondo necessario alla copertura delle spese occorrenti connesse alle proprietà situate in Roma e che non potevano essere gestite personalmente dall'anIAna e IA '. Motivazione del tutto corretta, in quanto riguardante una circostanza che, da un lato, conferma il perdurare dei rapporti della IA anche con i nipoti non nominati nel testamento pubblico e, dall'altro lato, evidenIA l'esercizio da parte di di atti di disposizione e amministrazione dei propri beni. Persona_2
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 9 3. Argomentazioni analoghe inducono a ritenere la infondatezza dei motivi di appello, anche in riferimento alla domanda subordinata avanzata dall'appellante, intesa ad ottenere una pronuncia di annullamento del testamento per l'esistenza di vizi della volontà della de cuius riconducibili a condotte captative e dolose dei beneficiati. E' costante la giurisprudenza di legittimità nell'affermare che 'In tema di impugnazione di una disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo ai sensi dell'art. 624 comma 1 c.c., non è sufficiente dimostrare una qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore, se del caso mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni;
occorre, invece, la prova dell'avvenuto impiego di veri e propri mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno il testatore, avuto riguardo alla sua età, allo stato di salute, alle sue condizioni di spirito, così da suscitare in lui false rappresentazioni ed orientare la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata. (Cass., sez. II, 31.8.2023 n. 25521;Cass., sez. II, 17.10.2022 n. 30424). Pertanto, è necessario che tale prova abbia ad oggetto fatti certi, dai quali siano univocamente desumibile i mezzi fraudolenti adoperati ai danni del testatore. Le prove orali richieste e articolate dall'appellante correttamente sono state dichiarate inammissibili dal giudice di primo grado. Esse, infatti, mirano ad accertare una successione di fatti non contestati, che culminano nel trasferimento della de cuius dall'abitazione della madre dell'appellante in Roma alla casa in Umbria dei nipoti, appellati nel presente giudizio, circostanza inidonea a manifestare l'utilizzo di un mezzo fraudolento idoneo a viIAre la libera autodeterminazione della de cuius, la quale, tra l'altro, durante tale permanenza , come sopra rilevato, ebbe modo di convocare il nipote appellante, Pt_1 consegnandogli un assegno in bianco dallo stesso successivamente riempito e riscosso. Anche a tal fine, soccorre la giurisprudenza di legittimità, secondo cui 'In tema di impugnazione della disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, la prova della captazione, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l'attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore, non potendosi tale prova desumere unicamente dal fatto che il beneficiario convivesse col "de cuius". (Cass., sez. II, 16.1.2014 n. 824). Pertanto, anche sotto tale profilo la sentenza impugnata deve essere confermata.
4. Con il terzo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza del Tribunale di Roma Sulla condanna ex art. 96 c.p.c.- comma 3°, citando la giurisprudenza di legittimità che presuppone, ai fini dell'accoglimento della domanda, la sussistenza di un duplice presupposto, uno oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte, ed uno soggettivo, rappresentato, secondo l'opinione maggioritaria, dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio (Cass. 9 dicembre 2019, n. 32090). A detta dell'appellante tale ultimo requisito non si può ravvisare, non essendosi configurato un abuso del processo, né la produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte attraverso una condotta improntata dalla mala r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 10 fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o dalla colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza) (Cass, S.U., 13 settembre 2018 n. 22405). Il motivo è fondato. 'La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente.' (Cass. sez. Un., 16 .
9.2021 n. 22208). La sentenza ha fatto applicazione di tale principio ritenendo che l'appellante avesse abusato dello strumento processuale, per avere introdotto un giudizio civile di annullamento del testamento per incapacità naturale della de cuius e/o per essere il testamento frutto di una volontà dolosamente viIAta, pur dopo l'archiviazione di due querele proposte per denunciare una asserita circonvenzione ai danni della IA , all'esito di una periIA del PM Persona_2 che aveva escluso la prova di una volontà viIAta o del tutto condizionata nella redazione della disposizioni testamentarie. A conforto della sussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione per responsabilità aggravata, il Tribunale di Roma ha altresì considerato il silenzio dell'appellante sulla circostanza relativa all'assegno firmato a suo favore dalla IA , pochi giorni prima del ricovero, della redazione del testamento e del decesso. Ad avviso di questa Corte, tali circostanze non sono sufficienti a configurare il presupposto per l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 96, comma 3 c.p.c..
Ed invero, si deve 'attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost..' (Cass., sez. III, 12.7.2023 n. 19948). Infatti, agire in giudizio per l'affermazione di un diritto, ancorché ritenuto infondato, non costituisce ragione sufficiente per l'irrogazione della sanzione che ha carattere eccezionale e residuale nel sistema e che certamente non sanziona la facoltà di adire le diverse forme di tutela apprestate dall'ordinamento giuridico. In sostanza, l'apprezzamento dei presupposti per l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 96, comma 3 c.p.c. deve essere condotto dal giudice di merito, con prudente bilanciamento delle ragioni di diritto pubblico che sanzionano condotte obiettivamente valutabili come 'abuso del processo', poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali (Cass., sez. III, 4.8.2021 n. 22208), anche a fini dissuasivi dall'intrapresa di azioni temerarie, e la giusta facoltà della parte soccombente di avvalersi degli strumenti processuali a sua disposizione.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 11 Così, aver fatto ricorso agli strumenti della tutela penale senza ottenere soddisfazione alla propria pretesa, non comporta la qualificazione automaticamente abusiva del ricorso allo strumento civilistico, ancorché , come sottolinea il giudice di primo grado, sulla base di circostanze sovrapponibili tra loro. A non dissimili conclusioni conduce, l'omessa menzione della circostanza dell'assegno sottoscritto dalla de cuius e consegnato al nipote Parte_1 pochi giorni prima la redazione del testamento, essendo una scelta qualificabile come legittimo esercizio di una scelta processuale finalizzata alla proposizione dell'azione, tanto più che la circostanza è stata ammessa dall'appellante, attore in primo grado, una volta introdotta in giudizio dai convenuti. Ne consegue, in ragione dell'accoglimento del terzo motivo di appello, la revoca della condanna disposta ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c..
5. L'accoglimento del terzo motivo di appello, con la revoca di una condanna disposta d'ufficio, non altera il rapporto tra le parti ai fini della valutazione di soccombenza, che rimane confermata a carico dell'appellante, così come nel giudizio di primo grado. Le regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, pertanto, rispondono al principio della prevalente soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con la riduzione ai valori medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37 e D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del mancato esperimento di un'attività istruttoria (valore della causa corrispondente al 4° scaglione).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di e e dei convenuti Pt_1 CO Controparte_2 rimasti contumaci, e avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. 6036/2022, pubblicata in data 21.04.2022 e notificata il 28.04.2022, così provvede:
- in parIAle riforma della sentenza impugnata, revoca la condanna dell'appellante disposta dal Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;
- conferma quanto al resto la sentenza appellata;
- condanna al pagamento in favore di e di Parte_1 CO
delle spese presente grado di giudizio che si liquidano in € Controparte_2
6.946,00 per onorari oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Roma, lì 13.3.2025
La Presidente rel.
Dott.ssa Franca MANGANO
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 12