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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/12/2025, n. 3379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3379 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3289/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore
Dott.ssa Laura Cesira Stella Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 22/11/2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9191/2024, pubblicata il 24/10/2024,
TRA
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Via Nazionale 109 98050 Terme Vigliatore, con il patrocinio dell'Avv. Di Manno
LO (C.F. ) e del Dr. Maurizio Erardi, giusta delega in atti;
C.F._1
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con sede legale in Via Leonardo Da Vinci 12 39100 Bolzano, con il patrocinio dell'Avv. Padellini Iaber (C.F. , giusta delega in atti;
C.F._2
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9191/2024, pubblicata il
24/10/2024, in materia di “Locazione di beni mobili”.
CONCLUSIONI:
Per “ Ci si riporta a tutti i propri scritti di parte depositati nel presente giudizio Parte_1 nonché nel precedente grado di giudizio, insistendo per l'accoglimento delle azionate domande e sollevate eccezioni, con vittoria di spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio. pagina 1 di 6 Premessa l'ammissibilità dell'azionato gravame, si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori così come formulati, articolati e richiesti nel primo grado di giudizio, essendo l'intera sentenza pervasa dal dubbio del precedente Giudicante, da errata e poco convinta interpretazione delle norme contrattuali, da errata e poco convinta interpretazione delle prove documentali, nonché da errata e poco convinta interpretazione delle richieste istruttorie. In subordine, si conclude come da conclusioni in atti e qui riportate: Voglia, l'Ill.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza e deduzione, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza n. 9191/2024, emessa dal Tribunale Ordinario di Milano, Sezione 13^ Civile, in persona del Giudice Unico, dr. Jacopo Blandini, nel procedimento incardinato con il n. r.g.
11164/2024, pubblicata il 24.10.2024, notificata a mezzo di messaggio di Posta Elettronica
Certificata del 25.10.2024, inviato dalla casella PEC, alla Email_1 casella PEC, e Email_2 Email_3
1) accertare e dichiarare, per i fatti in premessa narrati, che alcuna somma è dovuta dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in favore della in
[...] Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata degli automezzi targati XA 424 EV e XA 210 GZ;
2) per l'effetto, in via riconvenzionale, ordinare la compensazione tra le somme dovute dalla a titolo di noleggio dei su indicati automezzi e quelle dovute dalla Parte_1 Controparte_1 a titolo di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata degli automezzi, targati XA 424 EV e XA 210 GZ, pagate e non dovute dalla alla e a ditte terze Parte_1 Controparte_1 come specificato nella narrativa dell'atto e dalle fatture in atti;
3) in accoglimento della su estesa domanda in via riconvenzionale condannare la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via Leonardo da Vinci, 12,
[...] Bolzano, (P.I.: 09141380965), al pagamento della somma di € 992,01, quale importo dovuto a titolo di differenza tra le somme per il noleggio e quelle dovute a titolo di manutenzione degli automezzi;
somme di cui alle fatture sopra specificate, pagate e non dovute dalla alla Parte_1 e a ditte terze come da narrativa dell'atto; Controparte_1 4) in via subordinata condannare in via riconvenzionale per la manutenzione degli automezzi, targati XA 424 EV e XA 210 GZ, la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in via Leonardo da Vinci, 12, Bolzano, (P.I.: ) al pagamento in P.IVA_2 favore della in persona del legale rappresentante pro tempore, nato Parte_1 Parte_2 a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 29/91967 (C.F.: ), con sede in via C.F._3Pa Nazionale, 109, Terme Vagliatore, Messina, (P.I.: 996 050 833), della somma complessiva € 10.068,82 come di seguito specificato: - l'importo di € 3.411,82, in virtù della la fattura n. 2261/22;
- l'importo di € 3.674,69, in virtù delle fatture n. 4521/21, n. 4992/21 e n. 446/22; - l'importo di € 1.043,22, in virtù delle fatture n. 32/19, n. 1407/19, n. 590/21, n. 2377/21, n. 335/22; - l'importo di
€ 1.939,09, in virtù delle fatture n. 2159/20, n. 2895/20, n. 2096/21, n. 1943/22 e n. . Per_1 5) si chiede, infine, nella denega ipotesi di non accoglimento dei su indicati motivi di appello, la riforma della liquidazione delle spese di primo grado applicando i valori medi tabellari ridotti del 50% determinando le competenze in euro € 2.538,50, oltre oneri come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, nonché rimborso forfettario ex l.P.F., iva e cpa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Per Controparte_1
In via preliminare:
pagina 2 di 6 • dichiarare, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Parte_1 non avendo lo stesso una ragionevole probabilità di essere accolto per le ragioni esposte nel
[...] presente atto;
Nel merito, in via subordinata:
• respingere l'appello proposto dalla per le ragioni in fatto e in diritto illustrate nella Parte_1 comparsa di costituzione e risposta, confermando integralmente le statuizioni contenute nella Sentenza gravata;
Nel merito, in via subordinata:
• nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale dei motivi di gravame e delle domande svolte dall'appellante, accertare e dichiarare che la ha corrisposto Parte_1 alla per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi locati la minor Controparte_1 somma di € 3.411,82 e che l'appellata vanta un credito a titolo di canoni di noleggio non onorati dall'appellante pari a € 9.076,80 e, per l'effetto, compensare i crediti contrapposti e, conseguentemente, condannare la a corrispondere alla la somma Parte_1 Controparte_1 residua in suo favore pari a € 5.402,11. In ogni caso:
• con vittoria delle spese e delle competenze del presente giudizio
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 1749/2022 il Tribunale di Bolzano ha ingiunto a Parte_1
( ) di corrispondere la somma di € 12.488,62 in favore di Pt_1 CP_1 CP_1
( ”) in virtù di fatture non pagate per noleggio e manutenzione di due semirimorchi CP_1 isotermici: proposta opposizione a tale decreto, il medesimo Tribunale ha dichiarato quindi la sua competenza per territorio in favore di quello di Milano.
2. ha riassunto il giudizio ex art 50 c.p.c. dinnanzi al Tribunale di Milano, chiedendo CP_1 la condanna di al pagamento della somma di € 9.076,80 quale corrispettivo dei servizi Pt_1 di noleggio a lungo termine dei semirimorchi isotermici targarti XA 424 EV e XA 210 GX, nonché al pagamento della somma di € 3.411,82 quale corrispettivo dei costi di riaddebito di manutenzione e riparazione del veicolo targato XA 424 EV.
3. Il Tribunale di Milano, rilevato come avesse ammesso di non aver corrisposto i Pt_1 canoni dovuti per i servizi di noleggio a lungo termine per gli indicati semirimorchi, resi in forza di contratto concluso in data 02/12/2016 (sulla base del quale erano state emesse le fatture n. 1890 del 01/04/2022, n. 221100015 del 01/09/2022 e n. 221100870 del 01/12/2022), e come,
d'altro canto, i termini contrattuali e la corrispondenza tra le due società confermassero che fosse tenuta anche al pagamento del costo della manutenzione di tali automezzi, ha Pt_1 condannato la convenuta al pagamento della complessiva somma di € 12.488,62 e rigettato le domande riconvenzionali da essa proposte, aventi ad oggetto un controcredito per manutenzioni pagate in passato dalla stessa e asseritamente non dovute. Pt_1
4. ha proposto appello avverso tale sentenza, articolando due motivi di censura. Pt_1
pagina 3 di 6 Con il primo motivo di impugnazione si contesta l'errata interpretazione del contratto di noleggio e delle allegate condizioni generali, in quanto nessuna previsione ivi contenuta disporrebbe nel senso di addossare al noleggiante le spese della manutenzione degli automezzi.
In particolare, l'art.
2.03 dei Termini e Condizioni Generali di Contratto di Noleggio prevedrebbe unicamente che la manutenzione doveva essere eseguita ad opera di , senza CP_1 tuttavia esplicitare alcun onere economico in capo al cliente. Il Tribunale di Milano avrebbe inoltre errato nel non riconoscere il controcredito vantato da per aver pagato fatture a Pt_1 titolo di manutenzione che, in base al contratto, non erano di sua spettanza.
Con il secondo motivo l'appellante censura la liquidazione delle spese di lite relative al primo grado, ritenuta sproporzionata rispetto all'attività processuale svolta e alla scarsa complessità delle questioni trattate.
Si è costituita anche nel presente grado , chiedendo dichiararsi l'inammissibilità CP_1 dell'appello per manifesta infondatezza e in ogni caso il suo rigetto o, in via subordinata, di compensare i contrapposti crediti e condannare al pagamento in suo favore della Pt_1 residua somma pari a € 5.402,11.
5. Deve premettersi che, come correttamente rilevato dal Tribunale in primo grado, Pt_1 non contesta in sé il credito di per corrispettivi di locazione (€ 9.076,80), ma quello per CP_1 costi di manutenzione del semirimorchio targato XA 424 EV non pagati (€ 3.411,82), pretendendo la ripetizione delle somme pagate a tale titolo in corso di rapporto alla stessa o a soggetti terzi. CP_1
La tesi dell'appellante, secondo cui tali costi dovevano essere sostenuti da , è fondata, CP_1 ritenendosi che il contratto abbia posto a carico non solo l'esecuzione delle opere di CP_1 manutenzione dei mezzi, ma anche l'onere economico delle stesse. L'art.
2.03 delle condizioni generali di contratto, infatti, dispone che “la società di noleggio sarà responsabile della manutenzione ordinaria, di quella straordinaria nonché della manutenzione programmata del veicolo noleggiato e tale lavoro sarà effettuato esclusivamente su iniziativa e sotto la responsabilità della società di noleggio”, e nel lessico corrente oltre che giuridico la
“responsabilità”, senza ulteriori specificazioni, allude all'onere integrale dell'attività contemplata: il fatto che, per l'adempimento di tale manutenzione, siano prescritte particolari comportamenti da parte del cliente (tenuto a “soddisfare le richieste di ritiro del veicolo onde consentire l'esecuzione degli interventi di manutenzione programmata” e comunque a rivolgersi per tutte le riparazioni alla società di noleggio in quanto “la sola ad essere autorizzata a riparare il veicolo”) non significa affatto che le obbligazioni della fossero limitate alla CP_1 esecuzione materiale degli interventi, rimanendo a carico della il loro costo. Ulteriore Pt_1
pagina 4 di 6 conferma di tale interpretazione, del resto, si trae dal fatto che l'attuale offerta commerciale di sul mercato, a condizioni economiche conformi a quelle oggetto del contratto fra le CP_1 parti, prevede espressamente un servizio di noleggio inclusivo di ogni genere di manutenzione, come documentata da con l'estratto del sito internet di sub doc.5. Pt_1 CP_1
In senso contrario non assume d'altronde rilevanza il fatto che abbia registrato nelle Pt_1 proprie scritture contabili le fatture commerciali emesse da controparte per il riaddebito delle riparazioni eseguite: tale comportamento, infatti, può costituire indizio dell'esistenza di un rapporto commerciale tra le parti qualora esso risulti contestato, ma non assume valore di confessione della debenza di importi che non trovano corrispondenza nel contratto pacificamente regolante il rapporto, né può affermarsi il passaggio in giudicato dell'argomentazione del Tribunale sul punto, atteso che è il complessivo capo della sentenza riguardante la spettanza o meno dell'importo a titolo di manutenzione ad essere stato oggetto di tempestivo appello da parte di Parte_1
Le fatture per riparazioni emesse da e pagate da sono state emesse solo nel CP_1 Pt_1
2022, in prossimità della rottura dei rapporti commerciali tra le parti, e dunque a distanza di sei anni dalla conclusione del contratto (senza che prima mai fosse stato preteso alcunché a tale titolo), sicché nemmeno il loro pagamento può essere considerato univoco indice della volontà di di considerare dovuti i relativi costi. Pt_1
6. Da quanto detto discende da un lato l'infondatezza della domanda di al pagamento CP_1 della somma di € 3.411,82 (di cui alla fattura n.2261/22) e dall'altro il diritto di alla Pt_1 ripetizione di quanto pagato a fronte delle fatture n. 4521/22 (€ 811,30), n. 4992/21 (€ 1.045,57)
e n. 446/22 (€ 1.817,20) (doc. 2 primo grado), per complessivi Euro 3.674,07. Pt_1
Non può invece essere riconosciuto a il rimborso delle riparazioni asseritamente fatte Pt_1 eseguire sui veicoli da (per € 1.043,22) ed UR (per € Controparte_2 CP_3
1.939,09) (doc. 3 e 4 primo grado), in quanto il contratto prevedeva che la Pt_1 manutenzione dei veicoli noleggiati venisse eseguita da , né tantomeno l'importo portato CP_1 dalla fattura n. 2261 del 01/05/2022 mai saldata da CP_1 Parte_1
Come da domanda subordinata dell'appellata, deve dunque essere condannata al Pt_1 pagamento di € 5.402,11, quale risultato del rapporto di dare/avere tra le parti.
7. L'esito complessivo della lite giustifica per entrambi i gradi di giudizio la compensazione in ragione del 50% delle spese processuali tra le parti, con condanna di G.I.V.A. al pagamento delle residue, come da liquidazione di cui al dispositivo alla stregua dei parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione) di cui al DM
pagina 5 di 6 n.147/22, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.201 a € 26.000) e della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 vverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9191/2024, pubblicata il 24/10/2024, ogni
[...] altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a corrispondere a la somma di € 5.402,11, oltre Parte_1 Controparte_1 interessi legali dalla scadenza delle fatture al saldo;
2. compensa per metà le spese processuali tra le parti di entrambi i gradi di giudizio e condanna al pagamento delle residue, queste liquidate quanto al giudizio Parte_1 avanti il Tribunale in € 2.118,50 per compensi (di cui € 459,50 per la fase di studio, €
388,50 per la fase introduttiva, € 420,00 per la fase di trattazione ed € 850,50 per la fase decisionale) e quanto al giudizio avanti la Corte d'Appello in € 2.444,00 per compensi (di cui € 567,00 per la fase di studio, € 460,50 per la fase introduttiva, € 461,00 per la fase di trattazione ed € 955,50 per la fase decisionale), il tutto oltre spese generali ed oneri fiscali.
Così deciso, in Milano il 28/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore
Dott.ssa Laura Cesira Stella Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 22/11/2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9191/2024, pubblicata il 24/10/2024,
TRA
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Via Nazionale 109 98050 Terme Vigliatore, con il patrocinio dell'Avv. Di Manno
LO (C.F. ) e del Dr. Maurizio Erardi, giusta delega in atti;
C.F._1
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con sede legale in Via Leonardo Da Vinci 12 39100 Bolzano, con il patrocinio dell'Avv. Padellini Iaber (C.F. , giusta delega in atti;
C.F._2
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9191/2024, pubblicata il
24/10/2024, in materia di “Locazione di beni mobili”.
CONCLUSIONI:
Per “ Ci si riporta a tutti i propri scritti di parte depositati nel presente giudizio Parte_1 nonché nel precedente grado di giudizio, insistendo per l'accoglimento delle azionate domande e sollevate eccezioni, con vittoria di spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio. pagina 1 di 6 Premessa l'ammissibilità dell'azionato gravame, si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori così come formulati, articolati e richiesti nel primo grado di giudizio, essendo l'intera sentenza pervasa dal dubbio del precedente Giudicante, da errata e poco convinta interpretazione delle norme contrattuali, da errata e poco convinta interpretazione delle prove documentali, nonché da errata e poco convinta interpretazione delle richieste istruttorie. In subordine, si conclude come da conclusioni in atti e qui riportate: Voglia, l'Ill.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza e deduzione, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza n. 9191/2024, emessa dal Tribunale Ordinario di Milano, Sezione 13^ Civile, in persona del Giudice Unico, dr. Jacopo Blandini, nel procedimento incardinato con il n. r.g.
11164/2024, pubblicata il 24.10.2024, notificata a mezzo di messaggio di Posta Elettronica
Certificata del 25.10.2024, inviato dalla casella PEC, alla Email_1 casella PEC, e Email_2 Email_3
1) accertare e dichiarare, per i fatti in premessa narrati, che alcuna somma è dovuta dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in favore della in
[...] Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata degli automezzi targati XA 424 EV e XA 210 GZ;
2) per l'effetto, in via riconvenzionale, ordinare la compensazione tra le somme dovute dalla a titolo di noleggio dei su indicati automezzi e quelle dovute dalla Parte_1 Controparte_1 a titolo di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata degli automezzi, targati XA 424 EV e XA 210 GZ, pagate e non dovute dalla alla e a ditte terze Parte_1 Controparte_1 come specificato nella narrativa dell'atto e dalle fatture in atti;
3) in accoglimento della su estesa domanda in via riconvenzionale condannare la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via Leonardo da Vinci, 12,
[...] Bolzano, (P.I.: 09141380965), al pagamento della somma di € 992,01, quale importo dovuto a titolo di differenza tra le somme per il noleggio e quelle dovute a titolo di manutenzione degli automezzi;
somme di cui alle fatture sopra specificate, pagate e non dovute dalla alla Parte_1 e a ditte terze come da narrativa dell'atto; Controparte_1 4) in via subordinata condannare in via riconvenzionale per la manutenzione degli automezzi, targati XA 424 EV e XA 210 GZ, la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in via Leonardo da Vinci, 12, Bolzano, (P.I.: ) al pagamento in P.IVA_2 favore della in persona del legale rappresentante pro tempore, nato Parte_1 Parte_2 a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 29/91967 (C.F.: ), con sede in via C.F._3Pa Nazionale, 109, Terme Vagliatore, Messina, (P.I.: 996 050 833), della somma complessiva € 10.068,82 come di seguito specificato: - l'importo di € 3.411,82, in virtù della la fattura n. 2261/22;
- l'importo di € 3.674,69, in virtù delle fatture n. 4521/21, n. 4992/21 e n. 446/22; - l'importo di € 1.043,22, in virtù delle fatture n. 32/19, n. 1407/19, n. 590/21, n. 2377/21, n. 335/22; - l'importo di
€ 1.939,09, in virtù delle fatture n. 2159/20, n. 2895/20, n. 2096/21, n. 1943/22 e n. . Per_1 5) si chiede, infine, nella denega ipotesi di non accoglimento dei su indicati motivi di appello, la riforma della liquidazione delle spese di primo grado applicando i valori medi tabellari ridotti del 50% determinando le competenze in euro € 2.538,50, oltre oneri come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, nonché rimborso forfettario ex l.P.F., iva e cpa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Per Controparte_1
In via preliminare:
pagina 2 di 6 • dichiarare, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Parte_1 non avendo lo stesso una ragionevole probabilità di essere accolto per le ragioni esposte nel
[...] presente atto;
Nel merito, in via subordinata:
• respingere l'appello proposto dalla per le ragioni in fatto e in diritto illustrate nella Parte_1 comparsa di costituzione e risposta, confermando integralmente le statuizioni contenute nella Sentenza gravata;
Nel merito, in via subordinata:
• nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale dei motivi di gravame e delle domande svolte dall'appellante, accertare e dichiarare che la ha corrisposto Parte_1 alla per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi locati la minor Controparte_1 somma di € 3.411,82 e che l'appellata vanta un credito a titolo di canoni di noleggio non onorati dall'appellante pari a € 9.076,80 e, per l'effetto, compensare i crediti contrapposti e, conseguentemente, condannare la a corrispondere alla la somma Parte_1 Controparte_1 residua in suo favore pari a € 5.402,11. In ogni caso:
• con vittoria delle spese e delle competenze del presente giudizio
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 1749/2022 il Tribunale di Bolzano ha ingiunto a Parte_1
( ) di corrispondere la somma di € 12.488,62 in favore di Pt_1 CP_1 CP_1
( ”) in virtù di fatture non pagate per noleggio e manutenzione di due semirimorchi CP_1 isotermici: proposta opposizione a tale decreto, il medesimo Tribunale ha dichiarato quindi la sua competenza per territorio in favore di quello di Milano.
2. ha riassunto il giudizio ex art 50 c.p.c. dinnanzi al Tribunale di Milano, chiedendo CP_1 la condanna di al pagamento della somma di € 9.076,80 quale corrispettivo dei servizi Pt_1 di noleggio a lungo termine dei semirimorchi isotermici targarti XA 424 EV e XA 210 GX, nonché al pagamento della somma di € 3.411,82 quale corrispettivo dei costi di riaddebito di manutenzione e riparazione del veicolo targato XA 424 EV.
3. Il Tribunale di Milano, rilevato come avesse ammesso di non aver corrisposto i Pt_1 canoni dovuti per i servizi di noleggio a lungo termine per gli indicati semirimorchi, resi in forza di contratto concluso in data 02/12/2016 (sulla base del quale erano state emesse le fatture n. 1890 del 01/04/2022, n. 221100015 del 01/09/2022 e n. 221100870 del 01/12/2022), e come,
d'altro canto, i termini contrattuali e la corrispondenza tra le due società confermassero che fosse tenuta anche al pagamento del costo della manutenzione di tali automezzi, ha Pt_1 condannato la convenuta al pagamento della complessiva somma di € 12.488,62 e rigettato le domande riconvenzionali da essa proposte, aventi ad oggetto un controcredito per manutenzioni pagate in passato dalla stessa e asseritamente non dovute. Pt_1
4. ha proposto appello avverso tale sentenza, articolando due motivi di censura. Pt_1
pagina 3 di 6 Con il primo motivo di impugnazione si contesta l'errata interpretazione del contratto di noleggio e delle allegate condizioni generali, in quanto nessuna previsione ivi contenuta disporrebbe nel senso di addossare al noleggiante le spese della manutenzione degli automezzi.
In particolare, l'art.
2.03 dei Termini e Condizioni Generali di Contratto di Noleggio prevedrebbe unicamente che la manutenzione doveva essere eseguita ad opera di , senza CP_1 tuttavia esplicitare alcun onere economico in capo al cliente. Il Tribunale di Milano avrebbe inoltre errato nel non riconoscere il controcredito vantato da per aver pagato fatture a Pt_1 titolo di manutenzione che, in base al contratto, non erano di sua spettanza.
Con il secondo motivo l'appellante censura la liquidazione delle spese di lite relative al primo grado, ritenuta sproporzionata rispetto all'attività processuale svolta e alla scarsa complessità delle questioni trattate.
Si è costituita anche nel presente grado , chiedendo dichiararsi l'inammissibilità CP_1 dell'appello per manifesta infondatezza e in ogni caso il suo rigetto o, in via subordinata, di compensare i contrapposti crediti e condannare al pagamento in suo favore della Pt_1 residua somma pari a € 5.402,11.
5. Deve premettersi che, come correttamente rilevato dal Tribunale in primo grado, Pt_1 non contesta in sé il credito di per corrispettivi di locazione (€ 9.076,80), ma quello per CP_1 costi di manutenzione del semirimorchio targato XA 424 EV non pagati (€ 3.411,82), pretendendo la ripetizione delle somme pagate a tale titolo in corso di rapporto alla stessa o a soggetti terzi. CP_1
La tesi dell'appellante, secondo cui tali costi dovevano essere sostenuti da , è fondata, CP_1 ritenendosi che il contratto abbia posto a carico non solo l'esecuzione delle opere di CP_1 manutenzione dei mezzi, ma anche l'onere economico delle stesse. L'art.
2.03 delle condizioni generali di contratto, infatti, dispone che “la società di noleggio sarà responsabile della manutenzione ordinaria, di quella straordinaria nonché della manutenzione programmata del veicolo noleggiato e tale lavoro sarà effettuato esclusivamente su iniziativa e sotto la responsabilità della società di noleggio”, e nel lessico corrente oltre che giuridico la
“responsabilità”, senza ulteriori specificazioni, allude all'onere integrale dell'attività contemplata: il fatto che, per l'adempimento di tale manutenzione, siano prescritte particolari comportamenti da parte del cliente (tenuto a “soddisfare le richieste di ritiro del veicolo onde consentire l'esecuzione degli interventi di manutenzione programmata” e comunque a rivolgersi per tutte le riparazioni alla società di noleggio in quanto “la sola ad essere autorizzata a riparare il veicolo”) non significa affatto che le obbligazioni della fossero limitate alla CP_1 esecuzione materiale degli interventi, rimanendo a carico della il loro costo. Ulteriore Pt_1
pagina 4 di 6 conferma di tale interpretazione, del resto, si trae dal fatto che l'attuale offerta commerciale di sul mercato, a condizioni economiche conformi a quelle oggetto del contratto fra le CP_1 parti, prevede espressamente un servizio di noleggio inclusivo di ogni genere di manutenzione, come documentata da con l'estratto del sito internet di sub doc.5. Pt_1 CP_1
In senso contrario non assume d'altronde rilevanza il fatto che abbia registrato nelle Pt_1 proprie scritture contabili le fatture commerciali emesse da controparte per il riaddebito delle riparazioni eseguite: tale comportamento, infatti, può costituire indizio dell'esistenza di un rapporto commerciale tra le parti qualora esso risulti contestato, ma non assume valore di confessione della debenza di importi che non trovano corrispondenza nel contratto pacificamente regolante il rapporto, né può affermarsi il passaggio in giudicato dell'argomentazione del Tribunale sul punto, atteso che è il complessivo capo della sentenza riguardante la spettanza o meno dell'importo a titolo di manutenzione ad essere stato oggetto di tempestivo appello da parte di Parte_1
Le fatture per riparazioni emesse da e pagate da sono state emesse solo nel CP_1 Pt_1
2022, in prossimità della rottura dei rapporti commerciali tra le parti, e dunque a distanza di sei anni dalla conclusione del contratto (senza che prima mai fosse stato preteso alcunché a tale titolo), sicché nemmeno il loro pagamento può essere considerato univoco indice della volontà di di considerare dovuti i relativi costi. Pt_1
6. Da quanto detto discende da un lato l'infondatezza della domanda di al pagamento CP_1 della somma di € 3.411,82 (di cui alla fattura n.2261/22) e dall'altro il diritto di alla Pt_1 ripetizione di quanto pagato a fronte delle fatture n. 4521/22 (€ 811,30), n. 4992/21 (€ 1.045,57)
e n. 446/22 (€ 1.817,20) (doc. 2 primo grado), per complessivi Euro 3.674,07. Pt_1
Non può invece essere riconosciuto a il rimborso delle riparazioni asseritamente fatte Pt_1 eseguire sui veicoli da (per € 1.043,22) ed UR (per € Controparte_2 CP_3
1.939,09) (doc. 3 e 4 primo grado), in quanto il contratto prevedeva che la Pt_1 manutenzione dei veicoli noleggiati venisse eseguita da , né tantomeno l'importo portato CP_1 dalla fattura n. 2261 del 01/05/2022 mai saldata da CP_1 Parte_1
Come da domanda subordinata dell'appellata, deve dunque essere condannata al Pt_1 pagamento di € 5.402,11, quale risultato del rapporto di dare/avere tra le parti.
7. L'esito complessivo della lite giustifica per entrambi i gradi di giudizio la compensazione in ragione del 50% delle spese processuali tra le parti, con condanna di G.I.V.A. al pagamento delle residue, come da liquidazione di cui al dispositivo alla stregua dei parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione) di cui al DM
pagina 5 di 6 n.147/22, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.201 a € 26.000) e della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 vverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9191/2024, pubblicata il 24/10/2024, ogni
[...] altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a corrispondere a la somma di € 5.402,11, oltre Parte_1 Controparte_1 interessi legali dalla scadenza delle fatture al saldo;
2. compensa per metà le spese processuali tra le parti di entrambi i gradi di giudizio e condanna al pagamento delle residue, queste liquidate quanto al giudizio Parte_1 avanti il Tribunale in € 2.118,50 per compensi (di cui € 459,50 per la fase di studio, €
388,50 per la fase introduttiva, € 420,00 per la fase di trattazione ed € 850,50 per la fase decisionale) e quanto al giudizio avanti la Corte d'Appello in € 2.444,00 per compensi (di cui € 567,00 per la fase di studio, € 460,50 per la fase introduttiva, € 461,00 per la fase di trattazione ed € 955,50 per la fase decisionale), il tutto oltre spese generali ed oneri fiscali.
Così deciso, in Milano il 28/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Dott.ssa Laura Sara Tragni
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