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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/10/2025, n. 2112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2112 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. NO PU, all'esito dell'udienza del 22/10/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8816 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CA Di AS
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_1
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: pensione ordinaria di inabilità (art. 2 L. n. 222/1984)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.10.2024, – all'esito della verifica Parte_1 preventiva del requisito sanitario legittimante la pretesa fatta valere (pensione ordinaria di inabilità, ex art. 2 L. n. 222/1984) e dell'assegnazione del termine per manifestare eventuale dissenso – contestava le conclusioni del dott. quale C.T.U. nominato Persona_1 nella pregressa fase di A.T.P.O., lamentando, in particolare, come il predetto ausiliario non avesse adeguatamente valutato le proprie condizioni sanitarie, con particolare riferimento al disturbo bipolare da cui ella era affetta.
Richiamati i rilievi critici precedentemente formulati, la parte ricorrente rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che la ricorrente è affetta da patologie che non le permettono di svolgere alcuna attività lavorativa (art 2 Legge 12 giugno 1984, n 222), sin dalla data della domanda amministrativa, ovvero da una data successiva che sarà eventualmente accertata nell'espletanda CTU;
- per l'effetto dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità art 2 legge 222/1984”. CP_ L' ancorchè ritualmente intimato, non si costituiva, restando definitivamente contumace.
Acquisito un supplemento peritale, all'esito dell'udienza del 22.10.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del c.t.u., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n. 12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e quindi muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, da ultimo, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Giova pure rammentare che, “Con la l. n. 222 del 1984 - sostituita la "capacità di lavoro" alla "capacità di guadagno" e fissandosi due diverse percentuali per poter beneficiare dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità - si è da un lato passati dalla considerazione della "potenzialità reddituale" a quella della "potenzialità energetica" e, dall'altro, si è prevista una categoria di soggetti dalla validità apprezzabilmente ridotta (a meno di un terzo) che per questo beneficiano di una prestazione compatibile, entro certi limiti, con il reddito da lavoro e destinata ad integrarlo (assegno di invalidità), ma che non possono fruire della pensione di inabilità perché non si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità, "a causa di infermità o difetto fisico o mentale", di svolgere qualsiasi attività lavorativa confacente alle proprie attitudini e che consenta di conseguire un certo reddito sufficiente, da valutare in rapporto alla residua capacità lavorativa. Conseguentemente, nell'ottica di tali principi, non trovano posto i fattori socio-economici legati alla difficoltà o impossibilità per un soggetto dalla capacità lavorativa ridotta di inserirsi nel mercato del lavoro che notevole spazio avevano ricevuto nella precedente legislazione, né l'indicata disciplina può ritenersi violativa dell'art. 38 Cost., offrendo essa sostegno anche a coloro che abbiano una riduzione parziale della capacità lavorativa, conferendogli il diritto all'assegno di invalidità” (Cass. Sez. Lav. n. 30609/2017; più di recente, Cass. Sez. Lav. n. 19530/2024).
2.3. Nella specie, le risultanze peritali consentono di affermare la sussistenza, in capo alla
, di abilità residue, nonostante le limitazioni della sua capacità lavorativa (ove Pt_1 rapportata alle proprie attitudini di operaia magazziniera: cfr., sul punto, l'anamnesi lavorativa
2 riportata a pagina 7 della relazione di C.T.U. depositata in data 30.7.2024 nel procedimento iscritto al n. 2255/2024 R.G.L.), tenuto conto del buon compenso farmacologico della patologia psichica e dell'età non avanzata dell'assicurata.
Più in dettaglio, il dott. quale ausiliario officiato dal Giudice, Persona_1 rispondendo ai motivi di dissenso esplicitati dalla parte ricorrente e scrutinando, altresì, la documentazione sanitaria di formazione successiva versata in atti, ha riferito che “le minorazioni riscontrate nella paziente all'atto della visita – ed alla luce della ulteriore documentazione sanitaria esibita - non risultavano e non risultano tali da renderla totalmente inabile ovvero “nella impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa confacente alle sue attitudini che sia non usurante, non dequalificante e remunerativa … avendo riguardo al possibile impiego delle energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto” trattandosi infatti di operaia generica di anni 46 nel pieno delle proprie energie giovanili di riserva che, dal 2021 non ha più presentato crisi psichiche necessitanti di ricovero e che attualmente è correttamente seguita presso il Dipartimento di Salute Mentale della ASL/FG di Cerignola
(FG)” (cfr., in tal senso, l'elaborato integrativo depositato in data 27.5.2025).
2.4. Le conclusioni rassegnate dal C.T.U. s'appalesano condivisibili, siccome sorrette dall'obiettività clinica riscontrata in sede di visita (nel corso della quale la perizianda era apparsa vigile e ben orientata), oltre che saldamente ancorate alla certificazione sanitaria acquisita, laddove le perduranti contestazioni sollevate dalla ricorrente – lungi dall'evidenziare specifiche deviazioni dalle correnti nozioni della scienza medica ovvero eventuali vizi logici e/o di metodo – si traducono, viceversa, in un generico dissenso diagnostico, di per sé inidoneo a scalfire il giudizio medico-legale espresso dall'ausiliario.
Né, d'altro canto, rileva la circostanza che la non svolga – allo stato – alcuna attività Pt_1 lavorativa, non venendo in rilievo, come rimarcato dalla Suprema Corte, fattori socio- economici legati alla difficoltà o impossibilità per un soggetto dalla capacità lavorativa ridotta di inserirsi nel mercato del lavoro ed offrendo il vigente ordinamento adeguato sostegno anche a coloro che abbiano una riduzione parziale della capacità lavorativa, come è avvenuto nella presente fattispecie, in cui l'assicurata risulta pacificamente già titolare di assegno ordinario di invalidità n 002-310015053461 con decorrenza dall'1.6.2023.
Conclusivamente, alla stregua delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
3. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, ricorrendo le condizioni di esonero previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
3 Le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti– vengono poste definitivamente a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. NO PU, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8816/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_ c) pone le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti – definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 22/10/2025
Il Giudice
NO PU
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. NO PU, all'esito dell'udienza del 22/10/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8816 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CA Di AS
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_1
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: pensione ordinaria di inabilità (art. 2 L. n. 222/1984)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.10.2024, – all'esito della verifica Parte_1 preventiva del requisito sanitario legittimante la pretesa fatta valere (pensione ordinaria di inabilità, ex art. 2 L. n. 222/1984) e dell'assegnazione del termine per manifestare eventuale dissenso – contestava le conclusioni del dott. quale C.T.U. nominato Persona_1 nella pregressa fase di A.T.P.O., lamentando, in particolare, come il predetto ausiliario non avesse adeguatamente valutato le proprie condizioni sanitarie, con particolare riferimento al disturbo bipolare da cui ella era affetta.
Richiamati i rilievi critici precedentemente formulati, la parte ricorrente rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che la ricorrente è affetta da patologie che non le permettono di svolgere alcuna attività lavorativa (art 2 Legge 12 giugno 1984, n 222), sin dalla data della domanda amministrativa, ovvero da una data successiva che sarà eventualmente accertata nell'espletanda CTU;
- per l'effetto dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità art 2 legge 222/1984”. CP_ L' ancorchè ritualmente intimato, non si costituiva, restando definitivamente contumace.
Acquisito un supplemento peritale, all'esito dell'udienza del 22.10.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del c.t.u., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n. 12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e quindi muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, da ultimo, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Giova pure rammentare che, “Con la l. n. 222 del 1984 - sostituita la "capacità di lavoro" alla "capacità di guadagno" e fissandosi due diverse percentuali per poter beneficiare dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità - si è da un lato passati dalla considerazione della "potenzialità reddituale" a quella della "potenzialità energetica" e, dall'altro, si è prevista una categoria di soggetti dalla validità apprezzabilmente ridotta (a meno di un terzo) che per questo beneficiano di una prestazione compatibile, entro certi limiti, con il reddito da lavoro e destinata ad integrarlo (assegno di invalidità), ma che non possono fruire della pensione di inabilità perché non si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità, "a causa di infermità o difetto fisico o mentale", di svolgere qualsiasi attività lavorativa confacente alle proprie attitudini e che consenta di conseguire un certo reddito sufficiente, da valutare in rapporto alla residua capacità lavorativa. Conseguentemente, nell'ottica di tali principi, non trovano posto i fattori socio-economici legati alla difficoltà o impossibilità per un soggetto dalla capacità lavorativa ridotta di inserirsi nel mercato del lavoro che notevole spazio avevano ricevuto nella precedente legislazione, né l'indicata disciplina può ritenersi violativa dell'art. 38 Cost., offrendo essa sostegno anche a coloro che abbiano una riduzione parziale della capacità lavorativa, conferendogli il diritto all'assegno di invalidità” (Cass. Sez. Lav. n. 30609/2017; più di recente, Cass. Sez. Lav. n. 19530/2024).
2.3. Nella specie, le risultanze peritali consentono di affermare la sussistenza, in capo alla
, di abilità residue, nonostante le limitazioni della sua capacità lavorativa (ove Pt_1 rapportata alle proprie attitudini di operaia magazziniera: cfr., sul punto, l'anamnesi lavorativa
2 riportata a pagina 7 della relazione di C.T.U. depositata in data 30.7.2024 nel procedimento iscritto al n. 2255/2024 R.G.L.), tenuto conto del buon compenso farmacologico della patologia psichica e dell'età non avanzata dell'assicurata.
Più in dettaglio, il dott. quale ausiliario officiato dal Giudice, Persona_1 rispondendo ai motivi di dissenso esplicitati dalla parte ricorrente e scrutinando, altresì, la documentazione sanitaria di formazione successiva versata in atti, ha riferito che “le minorazioni riscontrate nella paziente all'atto della visita – ed alla luce della ulteriore documentazione sanitaria esibita - non risultavano e non risultano tali da renderla totalmente inabile ovvero “nella impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa confacente alle sue attitudini che sia non usurante, non dequalificante e remunerativa … avendo riguardo al possibile impiego delle energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto” trattandosi infatti di operaia generica di anni 46 nel pieno delle proprie energie giovanili di riserva che, dal 2021 non ha più presentato crisi psichiche necessitanti di ricovero e che attualmente è correttamente seguita presso il Dipartimento di Salute Mentale della ASL/FG di Cerignola
(FG)” (cfr., in tal senso, l'elaborato integrativo depositato in data 27.5.2025).
2.4. Le conclusioni rassegnate dal C.T.U. s'appalesano condivisibili, siccome sorrette dall'obiettività clinica riscontrata in sede di visita (nel corso della quale la perizianda era apparsa vigile e ben orientata), oltre che saldamente ancorate alla certificazione sanitaria acquisita, laddove le perduranti contestazioni sollevate dalla ricorrente – lungi dall'evidenziare specifiche deviazioni dalle correnti nozioni della scienza medica ovvero eventuali vizi logici e/o di metodo – si traducono, viceversa, in un generico dissenso diagnostico, di per sé inidoneo a scalfire il giudizio medico-legale espresso dall'ausiliario.
Né, d'altro canto, rileva la circostanza che la non svolga – allo stato – alcuna attività Pt_1 lavorativa, non venendo in rilievo, come rimarcato dalla Suprema Corte, fattori socio- economici legati alla difficoltà o impossibilità per un soggetto dalla capacità lavorativa ridotta di inserirsi nel mercato del lavoro ed offrendo il vigente ordinamento adeguato sostegno anche a coloro che abbiano una riduzione parziale della capacità lavorativa, come è avvenuto nella presente fattispecie, in cui l'assicurata risulta pacificamente già titolare di assegno ordinario di invalidità n 002-310015053461 con decorrenza dall'1.6.2023.
Conclusivamente, alla stregua delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
3. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, ricorrendo le condizioni di esonero previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
3 Le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti– vengono poste definitivamente a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. NO PU, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8816/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_ c) pone le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti – definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 22/10/2025
Il Giudice
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