CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
MANCINI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 673/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Rappresentante_1 E Ricorrente_1 NC - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Supino - Via Guglielmo Marconi 03019 Supino FR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 89 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si riportano alle rispettive conclusioni in atti.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 21.5.2024, ritualmente notificato al Comune di Supino, e tempestivamente depositato, la
Rappresentante_1 e Ricorrente_1 snc adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento dell'Avviso di Accertamento Esecutivo n. 89 del 21/03/2024, Prot. N. 2378 del 22/03/2024 (periodo di imposta 2018), notificato in data
22/03/2024, con il quale veniva accertata maggiore TA.RI rispetto a quella pagata per euro 1.046,17 oltre sanzione per omessa dichiarazione, interessi e spese.
Premetteva la ricorrente che:
- la Rappresentante_1 e Ricorrente_1 NC svolgeva attività artigianale di lavorazione marmi, graniti e pietre in genere presso l'unità immobiliare di cui era proprietaria in Supino, composta da un capannone, della consistenza di 132 mq, e da una area pertinenziale strettamente connessa al ciclo produttivo di circa 300mq;
- attesa l'attività esercitata, aveva affidato, a proprie spese, la gestione dei rifiuti speciali ad una società all'uopo autorizzata, la DR Nominativo_1 per l'Società_3 Srl, come da copia contratto che produceva;
- dopo un primo avviso di accertamento per l'anno 2018, dopo apposita comunicazione del contribuente, il comune si era determinato ad assoggettare a TARI solo il piccolo locale uso ufficio posto all'interno del capannone, ritenendo esente il resto della proprietà in quanto produttivo di rifiuti speciali;
- inopinatamente perveniva, però, l'avviso impugnato con il quale l'ente locale riteneva di dover imporre a tassazione anche il piazzale circostante, da ritenersi anch'esso, invece, produttivo di rifiuti speciali.
Tanto premesso, a motivo del gravame deduceva: 1) la omessa motivazione;
2) la incerta individuazione dell'immobile; 3) la violazione della normativa, legislativa e regolamentare, di riferimento poiché l'unità immobiliare di proprietà della società ricorrente non è assoggettabile al TA.RI. in ragione dell'esclusione di tale tributo per i locali e le aree scoperte ove si formano rifiuti speciali e questi vengono trattati, in conformità della normativa vigente, indi, smaltiti per il tramite di enti all'uopo autorizzati.
Concludeva pertanto parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Il Comune di Supino si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato, escludendo che vi fosse incertezza sulla individuazione degli immobili, evidenziando come la contribuente fosse stata posta in condizioni di comprendere il quantum e l'an della pretesa ed, infine, che l'area scoperta non aveva costituito oggetto di denuncia per la produzione di rifiuti speciali.
Invocava pertanto il rigetto del ricorso.
Alla odierna udienza, la Commissione ha deciso come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto alle questioni preliminari sollevate dalla ricorrente, giova ricordare che lo statuto del contribuente e' costituito da un complesso di norme la cui precipua funzione e' quella di improntare l'attivita' dell'amministrazione finanziaria alle regole dell'efficienza e della trasparenza, ma anche di assicurare l'effettivita' della tutela del contribuente nella fase dei procedimenti tributari. Infatti tra le norme dello Statuto particolare rilievo ha l'articolo 6, che obbliga l'amministrazione ad assicurare l'effettiva conoscenza degli atti da parte del destinatario, mediante la comunicazione nel luogo di effettivo domicilio e a informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
E particolare rilievo assume anche l'art. 7, che il ricorrente assume violato, e che sancisce l'obbligo della motivazione degli atti, secondo il principio codificato dalla Legge n. 241 del 1990, articolo 3. A mente di tale disposizione deve ritenersi che ogni avviso di accertamento o di rettifica ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'Ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l' "an" ed il "quantum" della pretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa, sicché il corrispondente obbligo deve ritenersi assolto con l'enunciazione dei presupposti adottati e delle relative risultanze, mentre le questioni attinenti all'idoneità del criterio applicato in concreto attengono al diverso piano della prova della pretesa tributaria (in tema Sez. 5, Sentenza n. 9810 del 07/05/2014, Rv.
630679 - 01).
La suprema Corte ha anche chiarito che l'esistenza e la congruità della motivazione, deve essere valutata alla stregua delle regole dettate specificatamente per il singolo tributo cui l'atto si riferisce, attesa la polisistematicità della normativa (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5190 del 16/03/2015, Rv. 634719 - 01); e che con specifico riferimento all'ICI l'obbligo motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Sez.
5, Sentenza n. 21571 del 15/11/2004, Rv. 578031 - 01). Di contro, è insufficientemente motivato l'avviso di accertamento mancante di qualsiasi riferimento ai parametri vincolanti e tassativi indicati dall'art. 5 del d. lgs. n. 504 del 1992 e fondato esclusivamente sul valore dell'immobile risultante da un atto di compravendita di un'area avente le medesime caratteristiche di quella accertata. (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12658 del
17/06/2016, Rv. 640073 - 01).
Tali essendo i principi che governano la materia, ritiene la Corte che il Comune di Supino abbia puntualmente, per quanto succintamente, assolto l'onere motivatorio che su di esso incombeva, avendo individuato la porzione di immobile per il quale veniva eseguito l'accertamento (ovvero l'area scoperta), chiarendo almeno implicitamente che il recupero originava dal fatto che non riteneva tale area esente ma tassabile, ed individuando la normativa d riferimento.
Né, passando ora all'esame del secondo motivo, può sostenersi che vi fosse incertezza nella individuazione dell'immobile. Infatti il Comune ha puntualmente dedotto che effettivamente erano stati emessi per errore due distinti avvisi: l'Avviso di accertamento esecutivo n. 90 - Prot. n. 2378 del 22.03.2024, TARI 2018 - per l'infedele dichiarazione dell'unità immobiliare distinta al NCEU al Fg. 10, Part. 391 – Cat. C03; e l'Avviso di accertamento esecutivo n. 89 - Prot. n. 2378 del 22.03.2024, TARI 2018 - per l'omessa dichiarazione dell'area scoperta distinta al NCEU al Fg. 10, Part. 391.
Esaminata, poi, l'istanza di annullamento in autotutela proposta dalla ricorrente in data 29.04.2024, il Comune di Supino ravvisando assenza di soggettività passiva in merito al primo di tali due immobili, ha tempestivamente revocato l'avviso.
Dunque nei fatti non vi é alcuna incertezza e la ricorrente ha potuto articolare una compiuta difesa.
Quanto al merito, giova muovere dal rilievo per cui la LA TI e NI NC svolge attività artigianale di lavorazione marmi, graniti e pietre in genere presso l'unità immobiliare di cui é proprietaria in
Supino, composta da un capannone, della consistenza di 132 mq, e da una area pertinenziale di circa 300mq. Dopo un primo contraddittorio seguito ad un primo accertamento, il Comune riconosceva l'esenzione dalla
TARI per la parte di capannone adibita alla lavorazione, sottoponeva a tassazione il piccolo ufficio interno.
Ma restava obiettivamente non definita la tassabilità dell'area esterna, e da qui il ragionevole affidamento della ricorrente sul fatto che anche l'area esterna fosse stata ritenuta esente, almeno fino alla emanazione dell'avviso ora impugnato, che l'ha invece ritenuta tassabile.
E, poi, nel presente giudizio si è molto discusso sulla natura della attività svolta in tale area e se essa, nei fatti, produca o meno rifiuti speciali o sia solo funzionale allo stoccaggio dei materiali.
Occorre però ricordare che presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, in base al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, è l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti e l'esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate, perché ivi si producono rifiuti speciali, è subordinata all'adeguata delimitazione di tali spazi, nonché alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione; il relativo onere della prova incombe sul contribuente (Cfr. Cass. n. 11351 del 06/07/2012; più di recente si veda Sez. 5 - , Sentenza
n. 2623 del 27/01/2023 (Rv. 666760 - 01), a mente della quale “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell'art. 62, comma 3, del d.lgs.
n. 507 del 1993, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie,
l'occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale).
Dunque, l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità è nel senso che le deroghe al generale obbligo impositivo, contenute nell'art. 62 del D. Lgs. n. 507/1993, non operano in via automatica, ma devono essere, di volta in volta, dedotte nella denuncia originaria o in quella di variazione e devono essere accertate nell'ambito di un procedimento amministrativo, evidentemente precontenzioso, la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi, certi e verificabili.
Tra le tante, merita di essere richiamata la sentenza della Corte di Cassazione civile, Sez. trib., n. 3772 del
2013 secondo cui “sia le deroghe alla tassazione indicate dal comma 2 comma 2 del medesimo art. 62, sia le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denunzia originaria o in quella di variazione”. Nello stesso senso, la successive pronuncia della
Suprema Corte, Sez. VI, n. 19469 del 2014, che ha così statuito: “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l'art. 62, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, pone a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti, sicché, ai fini dell'esenzione dalla tassazione prevista dal comma 2 del citato art. 62 per le aree inidonee alla produzione di rifiuti per loro natura o per il particolare uso, è onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità e provarle in giudizio in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione”. Sempre sull'obbligo della denuncia preventiva, si registra, ancora, la sentenza di legittimità del 15.02.2013, n. 3772, secondo cui “La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu), in virtù dell'alt. 62, comma 1, del d.lg. 15 novembre 1993, n. 507, che costituisce previsione di carattere generale, è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso Fase. 872 adibiti (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni); ne consegue che sia le deroghe alla tassazione indicate dal comma 2 del medesimo art. 62, sia le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denunzia originaria o in quella di variazione” (in termini Cass,. n. 3829 del 18.02.2009). E, ancora più recentemente, la Suprema Corte, Sez. trib., 30.01.2018, n. 2271, in un caso di evidente analogia con il presente, ha ritenuto irrilevante che la società contribuente avesse provato di aver affidato, negli anni oggetto dell'accertamento, rilevanti quantità di rifiuti speciali a ditte specializzate per il loro smaltimento e recupero, posto che il presupposto della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito e le deroghe all'imposizione non sono automatiche in quanto la non tassabilità è strettamente collegata al verificarsi di condizioni che devono essere indicate nella denuncia originaria o dimostrate con un procedimento la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi, direttamente rilevabili, o su idonea documentazione. In tale ultima sentenza, i giudici di legittimità hanno concluso affermando che “la CTR ha errato nel non attribuire rilevanza all'omessa presentazione della denuncia da parte della società contribuente”, dal momento che l'esclusione per un particolare uso al quale aree siano stabilmente destinate deve essere dimostrata dal contribuente il quale deve dedurre la circostanza nella denuncia originaria o in quella di variazione sulla base di elementi obiettivi rilevabili o di idonea documentazione che dimostrino una stabile destinazione dell'area ad un determinato uso da cui deriva la non assoggettabilità al tributo”.
Per la corretta definizione del caso in esame occorre, dunque, verificare cosa la contribuente abbia denunciato al comune, confrontandosi con i documenti prodotti dalla sua difesa, ed in particolare con il Doc.
4, con il quale - a dire della difesa - la ricorrente avrebbe fatto richiesta di esenzione.
Ma è sufficiente leggere tale documento per verificare come attraverso di esso il Rappresentante_1 chiedesse al Comune “di ricalcolare la tassa rifiuti chiedendo lo scorporo del capannone in quanto per esso la ditta paga la tassa di smaltimento dei rifiuti speciali”.
Dunque, la richiesta di esenzione riguardava il capannone, e veniva effettivamente concessa, ma non l'area esterna, per la quale la richiesta di esenzione non è mai stata depositata. Risulta pertanto che, in relazione all'area per cui è controversia, la contribuente non ha presentato la denuncia di cui all'alt. 70 del D. Igs. n.
507/93, alla quale sono obbligatoriamente tenuti coloro che occupano o detengono immobili tassabili e nella quale dovevano essere eventualmente indicate e documentate, ex art. 62 commi 2 e 3 del D. Igs. n. 507/93, le circostanze escludenti la tassabilità degli immobili occupati, ossia, nel caso in esame, la indicazione della superficie effettiva eventualmente destinata alla produzione del rifiuto speciale e la tipologia dello stesso.
Proprio in considerazione di tali ragioni, anche in materia di TARI (così come per gli altri tributi locali), pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria (in questo caso costituita dall'esistenza incontroversa dello stabilimento societario e delle relative pertinenze), grava sempre sul contribuente - come detto - l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare di una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione, costituendo queste delle eccezioni alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (vds., da ultimo, in tal senso, Cass., Sez. V, n. 22130 del 22.09.2017).
Nel caso in esame, preventivamente al contenzioso instaurato dalla contribuente, quest'ultima non risulta aver fornito una prova piena, non soltanto in ordine allo smaltimento di rifiuti speciali, ma soprattutto in ordine alla determinazione della superficie tassabile, il che rende evidente che l'omessa tempestiva denuncia non consenta, nemmeno attualmente, come opportunamente evidenziato dall'Ente comunale resistente in questa sede di giudizio, di effettuare un accertamento attendibile anche per il passato.
S'impone pertanto il rigetto del ricorso.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15 D. L.vo 546/92 per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, desumibili dalla particolare natura della controversia oltre che dall'esito della stessa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
MANCINI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 673/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Rappresentante_1 E Ricorrente_1 NC - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Supino - Via Guglielmo Marconi 03019 Supino FR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 89 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si riportano alle rispettive conclusioni in atti.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 21.5.2024, ritualmente notificato al Comune di Supino, e tempestivamente depositato, la
Rappresentante_1 e Ricorrente_1 snc adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento dell'Avviso di Accertamento Esecutivo n. 89 del 21/03/2024, Prot. N. 2378 del 22/03/2024 (periodo di imposta 2018), notificato in data
22/03/2024, con il quale veniva accertata maggiore TA.RI rispetto a quella pagata per euro 1.046,17 oltre sanzione per omessa dichiarazione, interessi e spese.
Premetteva la ricorrente che:
- la Rappresentante_1 e Ricorrente_1 NC svolgeva attività artigianale di lavorazione marmi, graniti e pietre in genere presso l'unità immobiliare di cui era proprietaria in Supino, composta da un capannone, della consistenza di 132 mq, e da una area pertinenziale strettamente connessa al ciclo produttivo di circa 300mq;
- attesa l'attività esercitata, aveva affidato, a proprie spese, la gestione dei rifiuti speciali ad una società all'uopo autorizzata, la DR Nominativo_1 per l'Società_3 Srl, come da copia contratto che produceva;
- dopo un primo avviso di accertamento per l'anno 2018, dopo apposita comunicazione del contribuente, il comune si era determinato ad assoggettare a TARI solo il piccolo locale uso ufficio posto all'interno del capannone, ritenendo esente il resto della proprietà in quanto produttivo di rifiuti speciali;
- inopinatamente perveniva, però, l'avviso impugnato con il quale l'ente locale riteneva di dover imporre a tassazione anche il piazzale circostante, da ritenersi anch'esso, invece, produttivo di rifiuti speciali.
Tanto premesso, a motivo del gravame deduceva: 1) la omessa motivazione;
2) la incerta individuazione dell'immobile; 3) la violazione della normativa, legislativa e regolamentare, di riferimento poiché l'unità immobiliare di proprietà della società ricorrente non è assoggettabile al TA.RI. in ragione dell'esclusione di tale tributo per i locali e le aree scoperte ove si formano rifiuti speciali e questi vengono trattati, in conformità della normativa vigente, indi, smaltiti per il tramite di enti all'uopo autorizzati.
Concludeva pertanto parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Il Comune di Supino si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato, escludendo che vi fosse incertezza sulla individuazione degli immobili, evidenziando come la contribuente fosse stata posta in condizioni di comprendere il quantum e l'an della pretesa ed, infine, che l'area scoperta non aveva costituito oggetto di denuncia per la produzione di rifiuti speciali.
Invocava pertanto il rigetto del ricorso.
Alla odierna udienza, la Commissione ha deciso come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto alle questioni preliminari sollevate dalla ricorrente, giova ricordare che lo statuto del contribuente e' costituito da un complesso di norme la cui precipua funzione e' quella di improntare l'attivita' dell'amministrazione finanziaria alle regole dell'efficienza e della trasparenza, ma anche di assicurare l'effettivita' della tutela del contribuente nella fase dei procedimenti tributari. Infatti tra le norme dello Statuto particolare rilievo ha l'articolo 6, che obbliga l'amministrazione ad assicurare l'effettiva conoscenza degli atti da parte del destinatario, mediante la comunicazione nel luogo di effettivo domicilio e a informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
E particolare rilievo assume anche l'art. 7, che il ricorrente assume violato, e che sancisce l'obbligo della motivazione degli atti, secondo il principio codificato dalla Legge n. 241 del 1990, articolo 3. A mente di tale disposizione deve ritenersi che ogni avviso di accertamento o di rettifica ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'Ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l' "an" ed il "quantum" della pretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa, sicché il corrispondente obbligo deve ritenersi assolto con l'enunciazione dei presupposti adottati e delle relative risultanze, mentre le questioni attinenti all'idoneità del criterio applicato in concreto attengono al diverso piano della prova della pretesa tributaria (in tema Sez. 5, Sentenza n. 9810 del 07/05/2014, Rv.
630679 - 01).
La suprema Corte ha anche chiarito che l'esistenza e la congruità della motivazione, deve essere valutata alla stregua delle regole dettate specificatamente per il singolo tributo cui l'atto si riferisce, attesa la polisistematicità della normativa (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5190 del 16/03/2015, Rv. 634719 - 01); e che con specifico riferimento all'ICI l'obbligo motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Sez.
5, Sentenza n. 21571 del 15/11/2004, Rv. 578031 - 01). Di contro, è insufficientemente motivato l'avviso di accertamento mancante di qualsiasi riferimento ai parametri vincolanti e tassativi indicati dall'art. 5 del d. lgs. n. 504 del 1992 e fondato esclusivamente sul valore dell'immobile risultante da un atto di compravendita di un'area avente le medesime caratteristiche di quella accertata. (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12658 del
17/06/2016, Rv. 640073 - 01).
Tali essendo i principi che governano la materia, ritiene la Corte che il Comune di Supino abbia puntualmente, per quanto succintamente, assolto l'onere motivatorio che su di esso incombeva, avendo individuato la porzione di immobile per il quale veniva eseguito l'accertamento (ovvero l'area scoperta), chiarendo almeno implicitamente che il recupero originava dal fatto che non riteneva tale area esente ma tassabile, ed individuando la normativa d riferimento.
Né, passando ora all'esame del secondo motivo, può sostenersi che vi fosse incertezza nella individuazione dell'immobile. Infatti il Comune ha puntualmente dedotto che effettivamente erano stati emessi per errore due distinti avvisi: l'Avviso di accertamento esecutivo n. 90 - Prot. n. 2378 del 22.03.2024, TARI 2018 - per l'infedele dichiarazione dell'unità immobiliare distinta al NCEU al Fg. 10, Part. 391 – Cat. C03; e l'Avviso di accertamento esecutivo n. 89 - Prot. n. 2378 del 22.03.2024, TARI 2018 - per l'omessa dichiarazione dell'area scoperta distinta al NCEU al Fg. 10, Part. 391.
Esaminata, poi, l'istanza di annullamento in autotutela proposta dalla ricorrente in data 29.04.2024, il Comune di Supino ravvisando assenza di soggettività passiva in merito al primo di tali due immobili, ha tempestivamente revocato l'avviso.
Dunque nei fatti non vi é alcuna incertezza e la ricorrente ha potuto articolare una compiuta difesa.
Quanto al merito, giova muovere dal rilievo per cui la LA TI e NI NC svolge attività artigianale di lavorazione marmi, graniti e pietre in genere presso l'unità immobiliare di cui é proprietaria in
Supino, composta da un capannone, della consistenza di 132 mq, e da una area pertinenziale di circa 300mq. Dopo un primo contraddittorio seguito ad un primo accertamento, il Comune riconosceva l'esenzione dalla
TARI per la parte di capannone adibita alla lavorazione, sottoponeva a tassazione il piccolo ufficio interno.
Ma restava obiettivamente non definita la tassabilità dell'area esterna, e da qui il ragionevole affidamento della ricorrente sul fatto che anche l'area esterna fosse stata ritenuta esente, almeno fino alla emanazione dell'avviso ora impugnato, che l'ha invece ritenuta tassabile.
E, poi, nel presente giudizio si è molto discusso sulla natura della attività svolta in tale area e se essa, nei fatti, produca o meno rifiuti speciali o sia solo funzionale allo stoccaggio dei materiali.
Occorre però ricordare che presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, in base al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, è l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti e l'esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate, perché ivi si producono rifiuti speciali, è subordinata all'adeguata delimitazione di tali spazi, nonché alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione; il relativo onere della prova incombe sul contribuente (Cfr. Cass. n. 11351 del 06/07/2012; più di recente si veda Sez. 5 - , Sentenza
n. 2623 del 27/01/2023 (Rv. 666760 - 01), a mente della quale “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell'art. 62, comma 3, del d.lgs.
n. 507 del 1993, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie,
l'occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale).
Dunque, l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità è nel senso che le deroghe al generale obbligo impositivo, contenute nell'art. 62 del D. Lgs. n. 507/1993, non operano in via automatica, ma devono essere, di volta in volta, dedotte nella denuncia originaria o in quella di variazione e devono essere accertate nell'ambito di un procedimento amministrativo, evidentemente precontenzioso, la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi, certi e verificabili.
Tra le tante, merita di essere richiamata la sentenza della Corte di Cassazione civile, Sez. trib., n. 3772 del
2013 secondo cui “sia le deroghe alla tassazione indicate dal comma 2 comma 2 del medesimo art. 62, sia le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denunzia originaria o in quella di variazione”. Nello stesso senso, la successive pronuncia della
Suprema Corte, Sez. VI, n. 19469 del 2014, che ha così statuito: “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l'art. 62, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, pone a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti, sicché, ai fini dell'esenzione dalla tassazione prevista dal comma 2 del citato art. 62 per le aree inidonee alla produzione di rifiuti per loro natura o per il particolare uso, è onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità e provarle in giudizio in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione”. Sempre sull'obbligo della denuncia preventiva, si registra, ancora, la sentenza di legittimità del 15.02.2013, n. 3772, secondo cui “La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu), in virtù dell'alt. 62, comma 1, del d.lg. 15 novembre 1993, n. 507, che costituisce previsione di carattere generale, è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso Fase. 872 adibiti (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni); ne consegue che sia le deroghe alla tassazione indicate dal comma 2 del medesimo art. 62, sia le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denunzia originaria o in quella di variazione” (in termini Cass,. n. 3829 del 18.02.2009). E, ancora più recentemente, la Suprema Corte, Sez. trib., 30.01.2018, n. 2271, in un caso di evidente analogia con il presente, ha ritenuto irrilevante che la società contribuente avesse provato di aver affidato, negli anni oggetto dell'accertamento, rilevanti quantità di rifiuti speciali a ditte specializzate per il loro smaltimento e recupero, posto che il presupposto della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito e le deroghe all'imposizione non sono automatiche in quanto la non tassabilità è strettamente collegata al verificarsi di condizioni che devono essere indicate nella denuncia originaria o dimostrate con un procedimento la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi, direttamente rilevabili, o su idonea documentazione. In tale ultima sentenza, i giudici di legittimità hanno concluso affermando che “la CTR ha errato nel non attribuire rilevanza all'omessa presentazione della denuncia da parte della società contribuente”, dal momento che l'esclusione per un particolare uso al quale aree siano stabilmente destinate deve essere dimostrata dal contribuente il quale deve dedurre la circostanza nella denuncia originaria o in quella di variazione sulla base di elementi obiettivi rilevabili o di idonea documentazione che dimostrino una stabile destinazione dell'area ad un determinato uso da cui deriva la non assoggettabilità al tributo”.
Per la corretta definizione del caso in esame occorre, dunque, verificare cosa la contribuente abbia denunciato al comune, confrontandosi con i documenti prodotti dalla sua difesa, ed in particolare con il Doc.
4, con il quale - a dire della difesa - la ricorrente avrebbe fatto richiesta di esenzione.
Ma è sufficiente leggere tale documento per verificare come attraverso di esso il Rappresentante_1 chiedesse al Comune “di ricalcolare la tassa rifiuti chiedendo lo scorporo del capannone in quanto per esso la ditta paga la tassa di smaltimento dei rifiuti speciali”.
Dunque, la richiesta di esenzione riguardava il capannone, e veniva effettivamente concessa, ma non l'area esterna, per la quale la richiesta di esenzione non è mai stata depositata. Risulta pertanto che, in relazione all'area per cui è controversia, la contribuente non ha presentato la denuncia di cui all'alt. 70 del D. Igs. n.
507/93, alla quale sono obbligatoriamente tenuti coloro che occupano o detengono immobili tassabili e nella quale dovevano essere eventualmente indicate e documentate, ex art. 62 commi 2 e 3 del D. Igs. n. 507/93, le circostanze escludenti la tassabilità degli immobili occupati, ossia, nel caso in esame, la indicazione della superficie effettiva eventualmente destinata alla produzione del rifiuto speciale e la tipologia dello stesso.
Proprio in considerazione di tali ragioni, anche in materia di TARI (così come per gli altri tributi locali), pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria (in questo caso costituita dall'esistenza incontroversa dello stabilimento societario e delle relative pertinenze), grava sempre sul contribuente - come detto - l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare di una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione, costituendo queste delle eccezioni alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (vds., da ultimo, in tal senso, Cass., Sez. V, n. 22130 del 22.09.2017).
Nel caso in esame, preventivamente al contenzioso instaurato dalla contribuente, quest'ultima non risulta aver fornito una prova piena, non soltanto in ordine allo smaltimento di rifiuti speciali, ma soprattutto in ordine alla determinazione della superficie tassabile, il che rende evidente che l'omessa tempestiva denuncia non consenta, nemmeno attualmente, come opportunamente evidenziato dall'Ente comunale resistente in questa sede di giudizio, di effettuare un accertamento attendibile anche per il passato.
S'impone pertanto il rigetto del ricorso.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15 D. L.vo 546/92 per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, desumibili dalla particolare natura della controversia oltre che dall'esito della stessa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.