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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/11/2025, n. 1961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1961 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 132/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 132/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Cosenza, alla Via Sant'Antonio dell'Orto, n. 26, C.F. , rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Sergio Lucisano del Foro di Catanzaro ed elettivamente domiciliato presso lo studio del professionista, sito in Cosenza, alla P.zza Europa, n. 14, giusta procura alle liti in calce al ricorso, il quale indica, ai fini delle comunicazioni, l'indirizzo PEC Email_1
RICORRENTE
CONTRO
, nata il [...] in [...], con ultima residenza in Controparte_1
Monza, alla Via Guerrazzi, n. 10
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
CONCLUSIONI per Parte_1
1. In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto;
pagina 1 di 2 2. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
3. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
4. Stabilire il diritto di visita del figlio minore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Le parti hanno contratto matrimonio in data 4.1.2014 in BAKHCHYSARAY (REPUBBLICA DI CRIMEA) e il procuratore del ricorrente è comparso avanti il Giudice delegato in data 4.6.2025 nel presente giudizio confermando la volontà del suo assistito di non proseguire la convivenza coniugale, già cessata da tempo, tanto da non avere più notizie della moglie e del figlio nato il [...] a [...], forse trasferiti Per_1 all'estero. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Il ricorrente ha chiesto la regolamentazione delle visite con il figlio. Il Collegio non ha elementi per provvedere sul punto, il ricorrente allega di non vedere né sentire da tempo né la moglie né il figlio e potrebbe esservi il difetto di giurisdizione se, come paventa il ricorrente, il figlio si fosse trasferito all'estero con la madre. III. Va disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza. IV. Le spese del presente giudizio verranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. Pronuncia la separazione tra e Controparte_1 Pt_1
;
[...] II. Dispone la trasmissione della presenta sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monza per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio (trascritto al nr. 70 parte II serie C del registro atti di matrimonio del Comune di Monza, anno 2014); III. Provvede in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza. IV. Riserva alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 30.10.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Carmen Arcellaschi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 132/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Cosenza, alla Via Sant'Antonio dell'Orto, n. 26, C.F. , rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Sergio Lucisano del Foro di Catanzaro ed elettivamente domiciliato presso lo studio del professionista, sito in Cosenza, alla P.zza Europa, n. 14, giusta procura alle liti in calce al ricorso, il quale indica, ai fini delle comunicazioni, l'indirizzo PEC Email_1
RICORRENTE
CONTRO
, nata il [...] in [...], con ultima residenza in Controparte_1
Monza, alla Via Guerrazzi, n. 10
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
CONCLUSIONI per Parte_1
1. In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto;
pagina 1 di 2 2. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
3. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
4. Stabilire il diritto di visita del figlio minore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Le parti hanno contratto matrimonio in data 4.1.2014 in BAKHCHYSARAY (REPUBBLICA DI CRIMEA) e il procuratore del ricorrente è comparso avanti il Giudice delegato in data 4.6.2025 nel presente giudizio confermando la volontà del suo assistito di non proseguire la convivenza coniugale, già cessata da tempo, tanto da non avere più notizie della moglie e del figlio nato il [...] a [...], forse trasferiti Per_1 all'estero. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Il ricorrente ha chiesto la regolamentazione delle visite con il figlio. Il Collegio non ha elementi per provvedere sul punto, il ricorrente allega di non vedere né sentire da tempo né la moglie né il figlio e potrebbe esservi il difetto di giurisdizione se, come paventa il ricorrente, il figlio si fosse trasferito all'estero con la madre. III. Va disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza. IV. Le spese del presente giudizio verranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. Pronuncia la separazione tra e Controparte_1 Pt_1
;
[...] II. Dispone la trasmissione della presenta sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monza per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio (trascritto al nr. 70 parte II serie C del registro atti di matrimonio del Comune di Monza, anno 2014); III. Provvede in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza. IV. Riserva alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 30.10.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Carmen Arcellaschi
pagina 2 di 2