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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/09/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3937/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
26/06/2025 da:
Parte_1
con l'avv. RONCATO MARCO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. RONCATO MARCO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
4/09/2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi , nata a [...] Parte_1
VENETO (TV) il 08/08/1983 e nato a [...] il Parte_2
05/11/1982, matrimonio contratto il 10/09/2011 e trascritto al n. 10, Parte II, Serie A, Anno 2011 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Morgano (TV) alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2. I figli sono affidati ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
i figli avranno residenza e collocazione prevalente presso la madre.
Ogni decisione di maggiore interesse per i figli (relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della località di residenza dei minori) verrà assunta di comune accordo, dovendo le parti tenere conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
I genitori si impegnano a non presentare ai figli persone individuabili (anche in virtù dei comportamenti) quali nuovi compagni fino a quando la relazione non sia stabile ed equilibrata.
3. L'abitazione familiare sita in Altivole (TV), via Busta 8/F rimarrà assegnata con tutti gli arredi alla sig.ra affinché vi abiti con i figli e Parte_1 Per_1 Per_2
La sig.ra si impegna a trasferire a suo nome tutte le utenze e i servizi. Pt_1
2 Le spese manutentive di carattere ordinario sono a carico della sig. mentre le spese di Pt_1
manutenzione straordinaria ed assicurative dell'immobile saranno a carico per il 50% ciascuno tra i coniugi sino al compimento del ventesimo anno di età del figlio minore successivamente Per_2
saranno a carico della sig.ra fintanto che la stessa continuerà ad abitare presso l'indicata Pt_1
abitazione familiare.
4. I figli staranno con il papà:
- ogni due settimane dal venerdì all'uscita di scuola (ovvero, nei periodi non scolastici, da dopo pranzo secondo un orario concordato) a domenica sera (con rientro a casa della mamma prima di cena);
- un pomeriggio a settimana da determinare (generalmente il giovedì), dalle 18 con pernotto e rientro a scuola la mattina successiva (ovvero a casa della mamma entro le ore 9:00 del giorno successivo);
- nelle settimane in cui i figli trascorrono il weekend con la mamma, una ulteriore sera
(preferibilmente il lunedì) presso la casa familiare dalle ore 18 a dopo cena.
In casi eccezionali, per le esigenze dell'una o dell'altra parte e previo accordo, i fine settimana potrebbero non essere alternati.
5. I genitori trascorreranno con i figli metà delle vacanze natalizie, con modalità alternate, comprendenti ad anni alterni Natale o Capodanno, in modo tale che i figli possano stare con un genitore dall'inizio delle vacanze natalizie fino al primo pomeriggio del 31 dicembre e con l'altro genitore dal primo pomeriggio del 31 dicembre e sino a fine vacanza.
I genitori si impegnano a prevedere dove possibile la modalità dello scambio dei doni di Natale (per esempio la vigilia se i bambini fossero ancora in zona) o quantomeno una videochiamata per gli auguri.
- Le festività di Pasqua verranno concordate prevedendo l'alternanza fra i genitori tra Pasqua e
Pasquetta.
- Durante l'estate i bambini potranno trascorrere due settimane anche continuative con il padre. In caso di lunghi periodi (le due settimane continuative del padre ovvero vacanze altrettanto lunghe della
3 madre al di fuori dell'abitazione abituale, le parti concorderanno videochiamate fra il genitore non presente ed i figli;
non più di una videochiamata al giorno in orari da concordare.
6. Il sig. corrisponderà alla sig.ra , entro il giorno 15 di ogni mese, a Parte_2 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 550,00 (275 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat a far data dal termine d'udienza cartolare che verrà fissato dal Tribunale.
È inoltre stabilito il rimborso della quota del 50% delle spese straordinarie;
quanto alla definizione di spese ordinarie, spese straordinarie con necessità di concertazione fra i genitori e spese straordinarie
“obbligatorie” per le quali non è prevista la necessità di concertazione, nonché alla modalità di espressione del dissenso, le parti si riferiranno a quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Treviso
01/12/2016 da intendersi qui espressamente richiamato sub doc. 11.
Le parti concordano – come già detto ut supra - che le spese per l'asilo nido di continueranno Per_2
ad essere a carico del sig. che incasserà anche il c.d. “bonus asilo” mentre le spese per la Pt_2
successiva scuola dell'infanzia così come le spese per le attività sportive dei figli saranno ripartite al
50% tra i coniugi.
Assegno unico per i figli ripartito al 50%.
7. Le comunicazioni fra i due genitori non devono mai essere eccessive per frequenza o lunghezza o ridondanti e saranno sempre finalizzate al loro impegno genitoriale;
dovranno essere precise per evitare disguidi.
Laddove non vi siano particolari ragioni potrebbe non essere necessaria la comunicazione ogni singolo giorno.
Le comunicazioni potranno riguardare anche aspetti organizzativi.
I ricorrenti si impegnano a comunicare fra loro con tempestività problemi di salute dei bambini o altre urgenze che dovessero verificarsi. Laddove si verificassero queste circostanze, il genitore che ha con sé il figlio si impegna anche a relazionare quotidianamente l'altro.
4 In caso di significativa modifica della situazione già comunicata, le parti si impegnano a darne tempestiva comunicazione all'altro.
Entrambi i genitori devono essere informati delle visite mediche dei bambini, anche di routine, e devono essere messi in condizione di essere presenti alle visite oltre che in caso di esami o ricoveri.
I genitori si impegnano anche a confrontarsi su aspetti che riguardano le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli al fine delle comuni determinazioni sulle scelte che verranno chiamati a fare.
8. Ad eccezione di quanto si dirà infra, i ricorrenti dichiarano di aver regolato ogni pregressa questione economica, di aver già diviso i beni comuni, di essere entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla verserà l'uno per il mantenimento dell'altro.
8.1 quanto ai beni mobili che arredano la casa familiare, gli stessi resteranno in comproprietà tra i coniugi, ancorché assegnati alla sig.ra ; Pt_1
8.2 il camper Ford targato CF 790YJ rimarrà in proprietà esclusiva del sig. il quale, Parte_2
alla sottoscrizione del presente ricorso, corrisponde alla sig. che ne accusa ricevuta, Parte_1
la somma di € 12,.00,00 (dodicimila/00 euro) pari all'importo dalla stessa corrisposto al marito all'atto di acquisto del camper stesso;
8.3 quanto alla casa familiare - di proprietà esclusiva del sig. – la medesima è stata Parte_2
donata al ricorrente dai propri genitori allo stato grezzo (cfr. doc. 9) ed ultimata grazie anche al contributo economico prestato dalla sig.ra di tal che, il sig. , ad ogni effetto Parte_1 Pt_2
di legge, si riconosce debitore nei confronti della coniuge per il 50% (cinquanta Parte_1
per cento) del valore attuale dell'immobile stesso.
La somma dovrà essere determinata di concerto tra le parti eventualmente anche a mezzo di un tecnico dalle stesse congiuntamente incaricato e, salvo diverso accordo scritto, non potrà essere richiesta dalla sig.ra al sig. sintanto ché la prima occuperà il predetto immobile Pt_1 Pt_2
9. I coniugi dichiarano che le condizioni di separazione di cui al presente ricorso si intendono stabilite
5 sulla base delle attuali condizioni personali e patrimoniali degli stessi.
10. Spese legali ripartite al 50% tra i ricorrenti.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 04/09/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
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